Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 5278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5278 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 29041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29041/2024 promossa da:
(P. Parte_1
Iva ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Ivan Posca del Foro di Catanzaro con studio sito in Montepaone Lido, via F.lli Bandiera n. 1, giusta procura in atti;
opponente contro
(C.F. e P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Massimiliano Cardarelli ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito in
Milano, via San Senatore n. 10, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
“in via preliminare:
1. Accertare e dichiarare l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Catanzaro;
2. Conseguentemente, annullare il decreto ingiuntivo n. 8176/2024 emesso dal Tribunale di Milano siccome incompetente;
NEL MERITO:
1. Annullare il decreto ingiuntivo n. 8176/2024 emesso dal Tribunale di Milano per tutti i motivi sopra esposti, difettando i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Per parte opposta:
“Piaccia alla giustizia del Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, a) in via preliminare, - autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- assegnare alle parti termine per la introduzione della mediazione obbligatoria;
b) nel merito, gradatamente, - rigettare l'opposizione perché infondata in fatto
e diritto;
– in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare la
[...] al pagamento in proprio Parte_1 favore, anche ai sensi dell'art. 2041 cc, della somma di €. 51.075,40 oltre agli interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo al tasso previsto dal d. lgs. nr° 231/2002, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria delle spese di procedura, ivi comprese quelle della fase monitoria, da liquidarsi conformemente al DM nr°
147/2022, oltre al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cap come per legge ed alle successive tutte occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la pagina 2 di 6 società ha instato per la Parte_1 condanna di quest'ultima al pagamento in proprio favore della somma di €
51.075,40, a titolo di corrispettivi contrattuali, così come indicato nelle fatture allegate al ricorso, oltre agli interessi di mora e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la Parte_2 chiedendone la revoca. Al riguardo, parte opponente ha contestato di
[...] aver “mai sottoscritto con contratti di fornitura di energia elettrica” CP_1
e, conseguentemente, ha eccepito, ai sensi dell'art. 1182, c.c. l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro.
Si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concessa in prima udienza la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il procedimento di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.5.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come risulta dall'apposito verbale di udienza.
Tanto premesso, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n. 17374/2020), osserva il
Tribunale che nel caso di specie, l'eccezione sollevata da parte opponente pagina 3 di 6 (convenuta in senso sostanziale) non risulta completa, essendosi l'opponente limitata a contestare, in modo del tutto generico, l'inapplicabilità del criterio di collegamento previsto dagli artt. 1182, 3° comma, c.c. e 20 c.p.c., in relazione all'asserita assenza di un contratto scritto inter partes, senza tuttavia alcunché di specifico contestare in ordine alla sussistenza degli altri criteri di collegamento, previsti dall'art. 19 e 20 c.p.c., di guisa che l'eccezione in parola deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito.
Ciò posto, va rilevato che l'unica ulteriore contestazione sollevata dall'opponente nell'atto di citazione riguarda, come sopra cennato, l'asserita inesistenza di un contratto scritto inter partes, per non avere in tesi la medesima opponente “mai” sottoscritto alcun contratto di somministrazione di energia elettrica con la convenuta opposta.
Osserva il Tribunale che la contestazione de qua risulta superata dall'avvenuto deposito, ad opera della convenuta opposta, con la comparsa di costituzione e risposta, di due contratti di somministrazione, datati rispettivamente 21.4.2023 e 2.5.2023, recanti entrambi la sottoscrizione del legale rappresentante-socio accomandatario della società opponente, costituenti, secondo la prospettazione della convenuta, il Parte_1 titolo della sua pretesa creditoria (docc. 4 e 5).
A fronte di ciò, parte opponente, la quale non ha depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., ha completamente omesso di svolgere qualsivoglia contestazione, nei termini decadenziali di rito (ossia nella prima difesa utile successiva alla produzione e, dunque, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.), sia in ordine alla conformità delle copie prodotte agli originali ex art. 2719 c.c., sia in ordine alla riconducibilità delle sottoscrizioni apposte ai contratti in parola al legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 215 c.p.c. Con la conseguenza che i predetti contratti ben possono essere posti a fondamento della presente decisione.
pagina 4 di 6 Pertanto, poiché, com'è noto "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
Sez. Un. n. 13533/2001), osserva il Tribunale che l'opposta, mediante la produzione in giudizio dei contratti di somministrazione su richiamati, delle fatture via via emesse nel corso del rapporto, contenenti l'analitica indicazione dei POD, dei dati di consumo e delle tariffe applicate (doc. 7), nonché delle fatture di trasporto dell'energia e delle certificazioni dei consumi emesse dalla società distributrice ossia dal Controparte_2 soggetto terzo a ciò deputato dalla normativa di settore (docc. 8 e 9) – documentazione non contestata dall'opponente nella sua efficacia rappresentativa – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Ne consegue che, in assenza di contestazioni sull'esatto ammontare del credito indicato nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo ed in mancanza di prova del relativo pagamento, l'opposizione proposta dalla va rigettata e il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia, alla invero non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado pagina 5 di 6 indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto
[...]
(d.i. n. 8176/2024 del 7.6.2024);
- condanna la società agricola alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
3.550,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 26 giugno 2025 la Giudice
Francesca Avancini
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