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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/11/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3111/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3111/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Bressan
e
2) Parte_2
Nato a Lentini (SR) il 21.12.1975
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Bressan
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Induno ON (VA) in data 28 settembre
2002 (anno 2002 atto n. 10 Parte I ) separati consensualmente con verbale n. 171/2012 in data 23.02.2012 omologato con decreto del 22.03.2012 depositato il 27.03.2012 con i seguenti figli:
, a Varese (VA) il 20.05.2006 Persona_1
, a Varese (VA) il 04.01.2009. Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.07.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dispongono l'affidamento condiviso del minore con Persona_2 collocamento prevalente presso il padre presso l'abitazione da questi Parte_1
attualmente occupata.
Si dà atto che il figlio maggiorenne , pur non economicamente autosufficiente, Persona_1
convive stabilmente con il padre.
La casa coniugale sita in Induno ON (VA), Via Martiri della Libertà n. 4, continuerà ad essere abitata dal padre IG. . Parte_1
2) I IG.ri e convengono che il minore avrà la Parte_1 Parte_2 Per_2
più ampia possibilità di frequentare entrambi i genitori compatibilmente con le proprie esigenze, nonché con quelle scolastiche, extrascolastiche e comunque di crescita.
3) Il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con uno dei genitori, dal Per_2
venerdì alle 18.00 fino alle 21.00 della domenica;
inoltre trascorrerà con la madre un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00 nella settimana con week end di spettanza della madre, e due pomeriggi (indicativamente il martedì e il venerdì) (dalle 18.00 alle 21.00) nella settimana con week end di spettanza del padre.
Il tutto compatibilmente con l'età e le esigenze del minore.
4) Durante le vacanze estive, sia il IG. che la IG.ra trascorreranno Pt_1 Parte_2
almeno due settimane anche non consecutive con il minore previo accordo circa il Per_2
periodo, in relazione alle rispettive disponibilità lavorative ed alle esigenze del minore stesso, da concordare entro il 31/05 di ogni anno.
Per il S. Natale: la sera del 24 Dicembre il minore la trascorrerà con il genitore che provvederà a riaccompagnarlo a casa per la mattina di Natale, mentre il giorno 25 lo trascorrerà con l'altro genitore.
Dal 31 Dicembre al 1 Gennaio starà con un genitore e dal 5 Gennaio al 6 Gennaio con l'altro genitore;
il tutto con il criterio dell'alternanza.
Per la S. Pasqua i genitori trascorreranno con il minore i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con il criterio dell'alternanza.
Il giorno del compleanno del minore a ciascun genitore sarà sempre garantito di trascorrere pagina 2 di 4 qualche ora con il figlio, secondo accordi che verranno presi di volta in volta.
Anche la suddetta regolamentazione sarà comunque soggetta ad ogni variazione e modifica che si presentasse essere necessaria a seguito della crescita del minore o per esigenze dei genitori, previo accordo tra gli stessi.
5) Tutte le scelte educative e di altra natura di maggiore interesse ed importanza, tese alla crescita e alla realizzazione degli interessi morali e materiali del minore, dovranno essere prese congiuntamente ed in comune accordo da entrambi i genitori.
6) Nessun assegno periodico di mantenimento sarà corrisposto da un genitore all'altro per i figli, poiché ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento degli stessi nei periodi di permanenza presso di sé.
Pertanto si chiede che il contributo al mantenimento posto a carico del IG. Parte_1
previsto in sede di separazione sia revocato.
Ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico INPS eventualmente spettante.
7) I ricorrenti statuiscono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il bene del minore (quali spese mediche, medico-specialistiche non previste dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche, d'istruzione e per le attività sportive) dovranno essere previamente concordate e, in mancanza di accordo preventivo, salvo i casi di urgenza, verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute nella misura del 50%, previa esibizione dei relativi documenti fiscali a pagamento avvenuto, fatta salva l'urgenza, rimandando alle linee guida del Tribunale di Varese per l'individuazione delle spese extra assegno figli.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere o rinnovare il passaporto o documento valido per l'espatrio del minore ed acconsentono che egli disponga di autonomi Per_2 documenti validi per l'espatrio.
Tali documenti dovranno essere consegnati su semplice richiesta dell'altro coniuge reciprocamente.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni attribuzione economica.
10) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare tutte le residue posizioni attive e pagina 3 di 4 passive e di nulla aver più a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 28.09.2002, in Induno
ON (VA), con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Induno ON (anno
2002 atto n. 10 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3111/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Bressan
e
2) Parte_2
Nato a Lentini (SR) il 21.12.1975
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Bressan
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Induno ON (VA) in data 28 settembre
2002 (anno 2002 atto n. 10 Parte I ) separati consensualmente con verbale n. 171/2012 in data 23.02.2012 omologato con decreto del 22.03.2012 depositato il 27.03.2012 con i seguenti figli:
, a Varese (VA) il 20.05.2006 Persona_1
, a Varese (VA) il 04.01.2009. Persona_2
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.07.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dispongono l'affidamento condiviso del minore con Persona_2 collocamento prevalente presso il padre presso l'abitazione da questi Parte_1
attualmente occupata.
Si dà atto che il figlio maggiorenne , pur non economicamente autosufficiente, Persona_1
convive stabilmente con il padre.
La casa coniugale sita in Induno ON (VA), Via Martiri della Libertà n. 4, continuerà ad essere abitata dal padre IG. . Parte_1
2) I IG.ri e convengono che il minore avrà la Parte_1 Parte_2 Per_2
più ampia possibilità di frequentare entrambi i genitori compatibilmente con le proprie esigenze, nonché con quelle scolastiche, extrascolastiche e comunque di crescita.
3) Il minore trascorrerà i fine settimana alternativamente con uno dei genitori, dal Per_2
venerdì alle 18.00 fino alle 21.00 della domenica;
inoltre trascorrerà con la madre un pomeriggio (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18.00 sino alle ore 21.00 nella settimana con week end di spettanza della madre, e due pomeriggi (indicativamente il martedì e il venerdì) (dalle 18.00 alle 21.00) nella settimana con week end di spettanza del padre.
Il tutto compatibilmente con l'età e le esigenze del minore.
4) Durante le vacanze estive, sia il IG. che la IG.ra trascorreranno Pt_1 Parte_2
almeno due settimane anche non consecutive con il minore previo accordo circa il Per_2
periodo, in relazione alle rispettive disponibilità lavorative ed alle esigenze del minore stesso, da concordare entro il 31/05 di ogni anno.
Per il S. Natale: la sera del 24 Dicembre il minore la trascorrerà con il genitore che provvederà a riaccompagnarlo a casa per la mattina di Natale, mentre il giorno 25 lo trascorrerà con l'altro genitore.
Dal 31 Dicembre al 1 Gennaio starà con un genitore e dal 5 Gennaio al 6 Gennaio con l'altro genitore;
il tutto con il criterio dell'alternanza.
Per la S. Pasqua i genitori trascorreranno con il minore i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con il criterio dell'alternanza.
Il giorno del compleanno del minore a ciascun genitore sarà sempre garantito di trascorrere pagina 2 di 4 qualche ora con il figlio, secondo accordi che verranno presi di volta in volta.
Anche la suddetta regolamentazione sarà comunque soggetta ad ogni variazione e modifica che si presentasse essere necessaria a seguito della crescita del minore o per esigenze dei genitori, previo accordo tra gli stessi.
5) Tutte le scelte educative e di altra natura di maggiore interesse ed importanza, tese alla crescita e alla realizzazione degli interessi morali e materiali del minore, dovranno essere prese congiuntamente ed in comune accordo da entrambi i genitori.
6) Nessun assegno periodico di mantenimento sarà corrisposto da un genitore all'altro per i figli, poiché ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento degli stessi nei periodi di permanenza presso di sé.
Pertanto si chiede che il contributo al mantenimento posto a carico del IG. Parte_1
previsto in sede di separazione sia revocato.
Ciascun genitore percepirà il 50% dell'assegno unico INPS eventualmente spettante.
7) I ricorrenti statuiscono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il bene del minore (quali spese mediche, medico-specialistiche non previste dal Servizio Sanitario
Nazionale, scolastiche, d'istruzione e per le attività sportive) dovranno essere previamente concordate e, in mancanza di accordo preventivo, salvo i casi di urgenza, verranno rimborsate al genitore che le ha sostenute nella misura del 50%, previa esibizione dei relativi documenti fiscali a pagamento avvenuto, fatta salva l'urgenza, rimandando alle linee guida del Tribunale di Varese per l'individuazione delle spese extra assegno figli.
8) I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere o rinnovare il passaporto o documento valido per l'espatrio del minore ed acconsentono che egli disponga di autonomi Per_2 documenti validi per l'espatrio.
Tali documenti dovranno essere consegnati su semplice richiesta dell'altro coniuge reciprocamente.
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni attribuzione economica.
10) I coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare tutte le residue posizioni attive e pagina 3 di 4 passive e di nulla aver più a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 28.09.2002, in Induno
ON (VA), con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Induno ON (anno
2002 atto n. 10 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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