TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. US EN RT Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna DI Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente Part
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato a Licata (AG) Corso Umberto 126 presso lo studio dell'avv. Luigi Ciotta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
( Email_1
– parte ricorrente –
Contro
nata ad [...] in data [...], CP_1
elettivamente domiciliata a Licata(AG) in via Asmara n.7, presso lo studio dell'avv. Annamaria Carlino, che la rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_2
– parte resistente –
E con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo in data 12 marzo 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2020 , Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio civile a Licata con
[...]
in data 13 marzo 1997, e che da questa unione erano CP_1
nate le figlie (il 9 dicembre 1997) e DI (il 23 marzo Per_1
2000), chiese pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo che l'unione familiare era venuta meno per ragioni di incompatibilità caratteriale;
nel mese di maggio del 2020, infatti, aveva abbandonato la residenza coniugale sita a CP_1
Licata in via Galliani n.4 trasferendosi presso altro immobile.
Invocò, altresì, l'assegnazione in uso della casa coniugale nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento
\
- 2 - indiretto a favore delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, rimaste con lui.
nel costituirsi, aderì alla domanda di CP_1
separazione personale, rilevando di avere medio tempore proposto autonomo ricorso per separazione personale con addebito.
In particolare, rilevò che la crisi del ménage aveva avuto origine dall'atteggiamento ostile tenuto dal coniuge e dalle figlie e DI nei confronti del proprio figlio avuto in prime Per_1
nozze, il quale aveva coabitato con loro sin Persona_2
dall'età di quattro anni, per trasferirsi, poi, a casa della nonna materna e successivamente a Torino, da universitario.
Chiese, dunque, la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al , l'assegnazione della casa Pt_2
coniugale di proprietà del marito nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento diretto di € 300,00 mensili in considerazione della differenza di sostanze e di redditi dei coniugi, essendo insegnante lei stessa e bancario il marito, peraltro proprietario di diversi immobili.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza dell'11 marzo 2021 vennero emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti con contestuale concessione dei termini per il deposito di memorie integrative e rimessione della causa al
GI per il prosieguo.
In questa fase, il modificò l'originaria domanda di Pt_2
\
- 3 - separazione chiedendo l'addebito nei riguardi della CP_1
tacciandola di avere intrattenuto numerose relazioni extraconiugali, che avrebbero minato la stabilità del matrimonio, tenuto in piedi soltanto per il bene delle figlie.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali e documentali;
è stata infine trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita col deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c
***
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta.
Gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto delle parti in seno ai rispettivi atti processuali offrono la prova di una profonda crisi della coppia, tale da rendere intollerabile la convivenza.
Non è luogo a provvedere sull'affidamento della prole atteso il raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie della coppia.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione proposta dal debba essere rigettata. Pt_2
La dichiarazione di addebito della separazione postula, infatti, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da
\
- 4 - parte di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra le condotte addebitate e la disgregazione del nucleo familiare (cfr. più di recente, Cass. Civ. ord. n.
40795/2021).
Una volta accertata la violazione grave di uno dei doveri riconducibili al matrimonio, è pertanto necessario che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se questa possa assurgere a causa unica, o almeno prevalente, della separazione, ovvero se vi fossero condizioni preesistenti di intollerabilità della convivenza.
Dalla espletata istruzione è emerso che la è venuta CP_1
meno in tre distinte occasioni al dovere di fedeltà. Due di esse, tuttavia, sono talmente remote da non potere venire in considerazione come possibile fattore causale della disgregazione del ménage.
All'udienza del 31 maggio 2022, la testimone ha Tes_1
riferito che tra il 2003 ed il 2004, aveva CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale con il marito di essa teste , dal quale essa teste si era successivamente Testimone_2
separata, compagno di scuola del (le due famiglie Pt_2
avevano intrapreso una frequentazione nel 2003); di poter collegare il tradimento a quel lasso temporale perché proprio in quel periodo aveva ricevuto alcune lettere anonime nelle quali venivano descritti dei particolari intimi riguardanti detta relazione;
di avere saputo successivamente dall'ex marito Tes_2
\
- 5 - della relazione extraconiugale intrattenuta con la CP_1
Ancora, il teste , comandante della stazione Carabinieri Tes_3
di Licata, alla medesima udienza ha riferito che nell'Agosto del
2014, la si era presentata presso la Caserma dei CP_1
Carabinieri per sporgere una denuncia per estorsione;
in particolare - ha precisato il teste - la stessa aveva CP_1
rappresentato di aver avuto una relazione epistolare informatica con tale (nome poi rivelatosi falso), il quale Persona_3
aveva richiesto delle immagini intime alla che gliele CP_1
aveva inviate;
una volta ottenute dette immagini il sedicente aveva chiesto del denaro al fine di non diffondere dette Per_3
fotografie, e però, grazie all'intervento dei Carabinieri, il sedicente ed un suo complice erano stati arrestati;
Per_3
successivamente, il teste aveva contattato il al Tes_3 Pt_2
fine di renderlo edotto dell'accaduti e lo stesso, dicendo di non essere a conoscenza della relazione epistolare della moglie, ne aveva, tuttavia, preso atto.
Entrambe le testimonianze sin qui vagliate appaiono immuni da lacune e contraddizioni e devono ritenersi, dunque, pienamente attendibili.
Più recente, di contro, è la relazione - non contestata - intrattenuta dalla stessa con tale in particolare, CP_1 CP_2
dall'allegato verbale di udienza del procedimento RG 1260/2017 presso questo Tribunale, avente ad oggetto la separazione giudiziale tra e , nell'ambito del Controparte_3 CP_4
\
- 6 - quale la era stata sentita come teste, si evince come ella CP_1
stessa affermi di aver intrattenuto quella relazione extraconiugale nel 2015, per circa 6- 8 mesi, e di averne reso edotto il marito.
Orbene, dall'istruzione della causa è emerso che successivamente a detta ultima relazione extraconiugale la coppia aveva superato il periodo di crisi.
Le emergenze processuali, infatti, evidenziano come la convivenza successiva alla scoperta dell'adulterio, lungi dall'essere una mera lustra, una condizione artificiosa e apparente voluta per tutelare le figlie come sostenuto dal , aveva Pt_2
registrato sino all'allontanamento volontario della CP_1
intervenuto il 26 maggio 2020, momenti di piena condivisione del ménage secondo il criterio dell'id quod plerunque accidit.
Ed invero, le fotografie allegate nella memoria di costituzione di risalenti al luglio 2016, documentano il viaggio CP_1
dei coniugi a Peschiera del Garda con le figlie;
altra foto del 28 agosto 2017 immortalano il e la insieme ad Pt_2 CP_1
una delle figlie della coppia in atteggiamenti affettuosi che, dunque, smentiscono l'assunto di una irreversibile disgregazione della coppia a seguito della scoperta dell'ultimo tradimento.
Del pari, la domanda di addebito della resistente va rigettata.
Non coglie nel segno, infatti, quanto rappresentato dalla che addebita la crisi matrimoniale a presunte condotte CP_1
maltrattanti del nei di lei confronti (sul punto è Pt_2
sufficiente richiamare il provvedimento di archiviazione in atti,
\
- 7 - adottato dal GIP di questo Tribunale, che la taccia di inattendibilità) oltre che ai comportamenti tenuti da questi nei confronti di figlio avuto in prime nozze dalla Persona_2
stessa CP_1
Sul punto appare opportuno richiamare la testimonianza resa da
, il quale all'udienza del 31 Maggio 2022 ha Testimone_4
dichiarato : “sono amico di dai tempi del liceo e abbiamo Pt_2
continuato a frequentarci;
ci sono stati anche periodi in cui le nostre famiglie si sono frequentate;
chiamava papà Per_2
; quando ci incontravamo i due mi sembravano Parte_2
legati; era che mi diceva di sostenere le spese anche Pt_2
universitarie di e ricordo che fu lui stesso ad Per_2
accompagnarlo a Torino per trovare una sistemazione”.
Del pari merita richiamo la testimonianza resa da Tes_5
, madre della che, all'udienza del 4 giugno
[...] CP_1
2024, ha dichiato : “; che io sappia non trattava male il Pt_2
ragazzo…preciso che erano state le sorelle a volere che Per_2
andasse via….L'appartamento sotto la casa coniugale destinato
a appartiene ai genitori di ed è stata ristrutturata Per_2 Pt_2
prima che mio nipote vi andasse ad abitare”.
Dette propalazioni inducono il Collegio a ritenere che si Pt_2
è sempre prodigato per il benessere di Persona_2
provvedendo direttamente financo a predisporre un'autonoma abitazione al ragazzo tanto a Licata quanto, a Torino.
Va in ultimo sottolineato come dai movimenti del conto corrente
\
- 8 - intestato al , in allegato alla memoria 183 comma VI, II Pt_2
termine c.p.c. si rilevano numerose operazioni effettuate da questi a favore di elargizioni di denaro che confermano, Persona_2
ancora una volta, come lo stesso abbia comunque avuto Pt_2
cura di . Persona_2
Quanto alle domande di natura economica, con riferimento all'assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole, a mente dell'art. 337 ter quarto comma c.c., salvi accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nella determinazione del contributo al mantenimento si deve tenere conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento, poi, al figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 155 quinquies cod. civ. (oggi sostituito dall'art. 337-septies) può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore del medesimo qualora questo non sia indipendente economicamente «valutate le circostanze», e l'obbligo del genitore perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto
\
- 9 - profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI,
15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773).
Nell'ambito di tale orientamento, è stato chiarito che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016,
n. 12952; Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088).
In giurisprudenza è stato altresì chiarito (in termini, in massima, Cass. Civ. Sez. I - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente
\
- 10 - rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Ciò posto ritiene il Collegio di confermare le statuizioni adottate con i provvedimenti provvisori e urgenti ex art 708 c.p.c.
(all'epoca vigente), anche nella considerazione del fatto che la dopo avere affermato nella propria comparsa CP_1
conclusionale che le figlie non lavoravano all'epoca del deposito del ricorso per separazione, ha allegato nella propria memoria di replica, depositata l'undici agosto 2025, che e DI Per_1
lavorano nel nord Italia, dove vivono con i rispettivi compagni, circostanza che non è stata contestata dal nella sua Pt_2
memoria di replica, depositata a quasi un mese di distanza (il 9 settembre 2025), con la conseguenza che nessun mantenimento debba essere versato.
Parimenti, va revocata l'assegnazione della casa coniugale (che segue il regime dominicale) di cui all'ordinanza presidenziale atteso che l'assegnazione della medesima, risponde all'esigenza di tutela della prole non ancora maggiorenne o maggiorenne ma non anche economicamente autosufficiente senza sua colpa, a permanere nell'ambiente domestico dove è cresciuta.
Con riferimento, infine, al mantenimento diretto chiesto dalla stessa va rilevato che al coniuge cui non sia CP_1
addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita
\
- 11 - analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Ciò detto, va sottolineato come dagli atti è emerso la CP_1
possa vantare di un reddito da lavoro per circa € 1800,00 mensili che, in assenza di contribuzione alle figlie della coppia (e dovendo presumersi l'indipendenza economica del figlio , Per_2
ormai trentatreenne), è da solo sufficiente a permetterle un tenore di vita non dissimile a quello goduto in costanza di matrimonio.
***
L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
\
- 12 - nata ad [...] il [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in Licata in data 13 marzo 1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 35 P. 2 S. C anno 1997;
- rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte;
- rigetta la domanda di mantenimento indiretto proposta dal ricorrente;
- rigetta la domanda di mantenimento diretto proposta dalla resistente;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento il 15 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
US EN
RT
\
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. US EN RT Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Giovanna DI Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1353 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente Part
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2
domiciliato a Licata (AG) Corso Umberto 126 presso lo studio dell'avv. Luigi Ciotta, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
( Email_1
– parte ricorrente –
Contro
nata ad [...] in data [...], CP_1
elettivamente domiciliata a Licata(AG) in via Asmara n.7, presso lo studio dell'avv. Annamaria Carlino, che la rappresenta e difende per mandato in atti
( Email_2
– parte resistente –
E con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 10/06/2025 le parti concludevano come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto, in ultimo in data 12 marzo 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3 giugno 2020 , Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio civile a Licata con
[...]
in data 13 marzo 1997, e che da questa unione erano CP_1
nate le figlie (il 9 dicembre 1997) e DI (il 23 marzo Per_1
2000), chiese pronunciarsi la separazione personale dei coniugi deducendo che l'unione familiare era venuta meno per ragioni di incompatibilità caratteriale;
nel mese di maggio del 2020, infatti, aveva abbandonato la residenza coniugale sita a CP_1
Licata in via Galliani n.4 trasferendosi presso altro immobile.
Invocò, altresì, l'assegnazione in uso della casa coniugale nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento
\
- 2 - indiretto a favore delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, rimaste con lui.
nel costituirsi, aderì alla domanda di CP_1
separazione personale, rilevando di avere medio tempore proposto autonomo ricorso per separazione personale con addebito.
In particolare, rilevò che la crisi del ménage aveva avuto origine dall'atteggiamento ostile tenuto dal coniuge e dalle figlie e DI nei confronti del proprio figlio avuto in prime Per_1
nozze, il quale aveva coabitato con loro sin Persona_2
dall'età di quattro anni, per trasferirsi, poi, a casa della nonna materna e successivamente a Torino, da universitario.
Chiese, dunque, la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al , l'assegnazione della casa Pt_2
coniugale di proprietà del marito nonché la corresponsione di un assegno di mantenimento diretto di € 300,00 mensili in considerazione della differenza di sostanze e di redditi dei coniugi, essendo insegnante lei stessa e bancario il marito, peraltro proprietario di diversi immobili.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza dell'11 marzo 2021 vennero emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti con contestuale concessione dei termini per il deposito di memorie integrative e rimessione della causa al
GI per il prosieguo.
In questa fase, il modificò l'originaria domanda di Pt_2
\
- 3 - separazione chiedendo l'addebito nei riguardi della CP_1
tacciandola di avere intrattenuto numerose relazioni extraconiugali, che avrebbero minato la stabilità del matrimonio, tenuto in piedi soltanto per il bene delle figlie.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante prove orali e documentali;
è stata infine trattenuta in decisione, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita col deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c
***
La domanda principale avente ad oggetto la pronunzia della separazione personale dei coniugi va accolta.
Gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni in punto di fatto delle parti in seno ai rispettivi atti processuali offrono la prova di una profonda crisi della coppia, tale da rendere intollerabile la convivenza.
Non è luogo a provvedere sull'affidamento della prole atteso il raggiungimento della maggiore età di entrambe le figlie della coppia.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito della separazione proposta dal debba essere rigettata. Pt_2
La dichiarazione di addebito della separazione postula, infatti, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio da
\
- 4 - parte di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra le condotte addebitate e la disgregazione del nucleo familiare (cfr. più di recente, Cass. Civ. ord. n.
40795/2021).
Una volta accertata la violazione grave di uno dei doveri riconducibili al matrimonio, è pertanto necessario che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se questa possa assurgere a causa unica, o almeno prevalente, della separazione, ovvero se vi fossero condizioni preesistenti di intollerabilità della convivenza.
Dalla espletata istruzione è emerso che la è venuta CP_1
meno in tre distinte occasioni al dovere di fedeltà. Due di esse, tuttavia, sono talmente remote da non potere venire in considerazione come possibile fattore causale della disgregazione del ménage.
All'udienza del 31 maggio 2022, la testimone ha Tes_1
riferito che tra il 2003 ed il 2004, aveva CP_1
intrattenuto una relazione extraconiugale con il marito di essa teste , dal quale essa teste si era successivamente Testimone_2
separata, compagno di scuola del (le due famiglie Pt_2
avevano intrapreso una frequentazione nel 2003); di poter collegare il tradimento a quel lasso temporale perché proprio in quel periodo aveva ricevuto alcune lettere anonime nelle quali venivano descritti dei particolari intimi riguardanti detta relazione;
di avere saputo successivamente dall'ex marito Tes_2
\
- 5 - della relazione extraconiugale intrattenuta con la CP_1
Ancora, il teste , comandante della stazione Carabinieri Tes_3
di Licata, alla medesima udienza ha riferito che nell'Agosto del
2014, la si era presentata presso la Caserma dei CP_1
Carabinieri per sporgere una denuncia per estorsione;
in particolare - ha precisato il teste - la stessa aveva CP_1
rappresentato di aver avuto una relazione epistolare informatica con tale (nome poi rivelatosi falso), il quale Persona_3
aveva richiesto delle immagini intime alla che gliele CP_1
aveva inviate;
una volta ottenute dette immagini il sedicente aveva chiesto del denaro al fine di non diffondere dette Per_3
fotografie, e però, grazie all'intervento dei Carabinieri, il sedicente ed un suo complice erano stati arrestati;
Per_3
successivamente, il teste aveva contattato il al Tes_3 Pt_2
fine di renderlo edotto dell'accaduti e lo stesso, dicendo di non essere a conoscenza della relazione epistolare della moglie, ne aveva, tuttavia, preso atto.
Entrambe le testimonianze sin qui vagliate appaiono immuni da lacune e contraddizioni e devono ritenersi, dunque, pienamente attendibili.
Più recente, di contro, è la relazione - non contestata - intrattenuta dalla stessa con tale in particolare, CP_1 CP_2
dall'allegato verbale di udienza del procedimento RG 1260/2017 presso questo Tribunale, avente ad oggetto la separazione giudiziale tra e , nell'ambito del Controparte_3 CP_4
\
- 6 - quale la era stata sentita come teste, si evince come ella CP_1
stessa affermi di aver intrattenuto quella relazione extraconiugale nel 2015, per circa 6- 8 mesi, e di averne reso edotto il marito.
Orbene, dall'istruzione della causa è emerso che successivamente a detta ultima relazione extraconiugale la coppia aveva superato il periodo di crisi.
Le emergenze processuali, infatti, evidenziano come la convivenza successiva alla scoperta dell'adulterio, lungi dall'essere una mera lustra, una condizione artificiosa e apparente voluta per tutelare le figlie come sostenuto dal , aveva Pt_2
registrato sino all'allontanamento volontario della CP_1
intervenuto il 26 maggio 2020, momenti di piena condivisione del ménage secondo il criterio dell'id quod plerunque accidit.
Ed invero, le fotografie allegate nella memoria di costituzione di risalenti al luglio 2016, documentano il viaggio CP_1
dei coniugi a Peschiera del Garda con le figlie;
altra foto del 28 agosto 2017 immortalano il e la insieme ad Pt_2 CP_1
una delle figlie della coppia in atteggiamenti affettuosi che, dunque, smentiscono l'assunto di una irreversibile disgregazione della coppia a seguito della scoperta dell'ultimo tradimento.
Del pari, la domanda di addebito della resistente va rigettata.
Non coglie nel segno, infatti, quanto rappresentato dalla che addebita la crisi matrimoniale a presunte condotte CP_1
maltrattanti del nei di lei confronti (sul punto è Pt_2
sufficiente richiamare il provvedimento di archiviazione in atti,
\
- 7 - adottato dal GIP di questo Tribunale, che la taccia di inattendibilità) oltre che ai comportamenti tenuti da questi nei confronti di figlio avuto in prime nozze dalla Persona_2
stessa CP_1
Sul punto appare opportuno richiamare la testimonianza resa da
, il quale all'udienza del 31 Maggio 2022 ha Testimone_4
dichiarato : “sono amico di dai tempi del liceo e abbiamo Pt_2
continuato a frequentarci;
ci sono stati anche periodi in cui le nostre famiglie si sono frequentate;
chiamava papà Per_2
; quando ci incontravamo i due mi sembravano Parte_2
legati; era che mi diceva di sostenere le spese anche Pt_2
universitarie di e ricordo che fu lui stesso ad Per_2
accompagnarlo a Torino per trovare una sistemazione”.
Del pari merita richiamo la testimonianza resa da Tes_5
, madre della che, all'udienza del 4 giugno
[...] CP_1
2024, ha dichiato : “; che io sappia non trattava male il Pt_2
ragazzo…preciso che erano state le sorelle a volere che Per_2
andasse via….L'appartamento sotto la casa coniugale destinato
a appartiene ai genitori di ed è stata ristrutturata Per_2 Pt_2
prima che mio nipote vi andasse ad abitare”.
Dette propalazioni inducono il Collegio a ritenere che si Pt_2
è sempre prodigato per il benessere di Persona_2
provvedendo direttamente financo a predisporre un'autonoma abitazione al ragazzo tanto a Licata quanto, a Torino.
Va in ultimo sottolineato come dai movimenti del conto corrente
\
- 8 - intestato al , in allegato alla memoria 183 comma VI, II Pt_2
termine c.p.c. si rilevano numerose operazioni effettuate da questi a favore di elargizioni di denaro che confermano, Persona_2
ancora una volta, come lo stesso abbia comunque avuto Pt_2
cura di . Persona_2
Quanto alle domande di natura economica, con riferimento all'assegno a titolo di contributo al mantenimento della prole, a mente dell'art. 337 ter quarto comma c.c., salvi accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Nella determinazione del contributo al mantenimento si deve tenere conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dallo stesso in costanza di convivenza coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con riferimento, poi, al figlio maggiorenne ai sensi dell'art. 155 quinquies cod. civ. (oggi sostituito dall'art. 337-septies) può essere disposto il pagamento di un assegno periodico in favore del medesimo qualora questo non sia indipendente economicamente «valutate le circostanze», e l'obbligo del genitore perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto
\
- 9 - profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI,
15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773).
Nell'ambito di tale orientamento, è stato chiarito che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, allo effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016,
n. 12952; Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088).
In giurisprudenza è stato altresì chiarito (in termini, in massima, Cass. Civ. Sez. I - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) che “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente
\
- 10 - rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Ciò posto ritiene il Collegio di confermare le statuizioni adottate con i provvedimenti provvisori e urgenti ex art 708 c.p.c.
(all'epoca vigente), anche nella considerazione del fatto che la dopo avere affermato nella propria comparsa CP_1
conclusionale che le figlie non lavoravano all'epoca del deposito del ricorso per separazione, ha allegato nella propria memoria di replica, depositata l'undici agosto 2025, che e DI Per_1
lavorano nel nord Italia, dove vivono con i rispettivi compagni, circostanza che non è stata contestata dal nella sua Pt_2
memoria di replica, depositata a quasi un mese di distanza (il 9 settembre 2025), con la conseguenza che nessun mantenimento debba essere versato.
Parimenti, va revocata l'assegnazione della casa coniugale (che segue il regime dominicale) di cui all'ordinanza presidenziale atteso che l'assegnazione della medesima, risponde all'esigenza di tutela della prole non ancora maggiorenne o maggiorenne ma non anche economicamente autosufficiente senza sua colpa, a permanere nell'ambiente domestico dove è cresciuta.
Con riferimento, infine, al mantenimento diretto chiesto dalla stessa va rilevato che al coniuge cui non sia CP_1
addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita
\
- 11 - analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Ciò detto, va sottolineato come dagli atti è emerso la CP_1
possa vantare di un reddito da lavoro per circa € 1800,00 mensili che, in assenza di contribuzione alle figlie della coppia (e dovendo presumersi l'indipendenza economica del figlio , Per_2
ormai trentatreenne), è da solo sufficiente a permetterle un tenore di vita non dissimile a quello goduto in costanza di matrimonio.
***
L'esito complessivo della controversia giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
\
- 12 - nata ad [...] il [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio in Licata in data 13 marzo 1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 35 P. 2 S. C anno 1997;
- rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte;
- rigetta la domanda di mantenimento indiretto proposta dal ricorrente;
- rigetta la domanda di mantenimento diretto proposta dalla resistente;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
- dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del Tribunale di Agrigento il 15 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
US EN
RT
\
- 13 -