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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7898 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13081/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 13081/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Alaia e dall'avv. Giuseppe Scarpato, pec: e Email_1
Email_2
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 33427/2021 del Giudice di Pace di depositata in data CP_2
17.11.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di l' e la proponendo CP_2 Controparte_3 Controparte_2 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120060046817850
000, riguardante contravvenzioni al codice della strada.
L'Attore, lamentando la mancanza di valido ed efficace titolo esecutivo e il decorso del termine prescrizionale, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con cancellazione del debito, e la vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità, Controparte_1
l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto e la vittoria di spese.
Non si costituiva la Controparte_2
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 33427/2021, depositata in data 17.11.2021, accoglieva CP_2 parzialmente la domanda limitatamente alla partita di ruolo recante n. 181001 C01VE926056
22102003LU559896 e dichiarava l'inammissibilità della domanda limitatamente alla partita di ruolo n.
2883001 C01VE926560 22102003LU559896, disponendo, quindi, la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 compensazione delle spese disposta dal Giudice di prime cure, non essendo sussistenti i presupposti applicativi ex art. 92 c.p.c. e non essendo stato applicato il principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace disponeva la compensazione delle spese, condannando, per l'effetto, le parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.
L' e la non si costituivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' e della Controparte_1
Controparte_2
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato, confermando la sentenza di prime cure pagina 2 di 4 sotto il profilo della compensazione delle spese.
In primo luogo, è da premettere che in materia di spese il codice di rito, all'art. 91, prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, con liquidazione dell'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Tuttavia, l'art. 92 co. 2 c.p.c. recita “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha pronunciato un “accoglimento solo parziale” (così testualmente in dispositivo) laddove ha accolto la domanda solo relativamente a talune iscrizioni a ruolo ritenendola inammissibile rispetto ad altre.
E' noto che “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.” (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).
Ed inoltre, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del
31/10/2022)
Ebbene, sia che voglia intendersi che la sentenza abbia accolto parzialmente una domanda articolata in più capi, sia che voglia intendersi che vi sia stato invece l'accoglimento in misura ridotta della domanda articolata in unico capo, la decisione del primo giudice che ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti risulta legittima e condivisibile.
L'appello proposto da va, dunque, rigettato con conferma della sentenza di primo Parte_1 grado.
3. Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti appellate. pagina 3 di 4 4. Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza la sentenza n. Parte_1
33427/2021 del Giudice di Pace di depositata in data 17.11.2021, nell'ambito del procedimento CP_2 di primo grado R.G. n. 53864/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' e della Controparte_4 Controparte_2
2) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) Nulla per le spese;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, 11.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 13081/2022 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Alaia e dall'avv. Giuseppe Scarpato, pec: e Email_1
Email_2
-Appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
-Appellato contumace–
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
- Appellato contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 33427/2021 del Giudice di Pace di depositata in data CP_2
17.11.2021
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di l' e la proponendo CP_2 Controparte_3 Controparte_2 opposizione avverso un estratto di ruolo, in riferimento alla cartella esattoriale n. 07120060046817850
000, riguardante contravvenzioni al codice della strada.
L'Attore, lamentando la mancanza di valido ed efficace titolo esecutivo e il decorso del termine prescrizionale, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con cancellazione del debito, e la vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai difensori antistatari.
L si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità, Controparte_1
l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto e la vittoria di spese.
Non si costituiva la Controparte_2
Il Giudice di Pace di con sentenza n. 33427/2021, depositata in data 17.11.2021, accoglieva CP_2 parzialmente la domanda limitatamente alla partita di ruolo recante n. 181001 C01VE926056
22102003LU559896 e dichiarava l'inammissibilità della domanda limitatamente alla partita di ruolo n.
2883001 C01VE926560 22102003LU559896, disponendo, quindi, la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 compensazione delle spese disposta dal Giudice di prime cure, non essendo sussistenti i presupposti applicativi ex art. 92 c.p.c. e non essendo stato applicato il principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace disponeva la compensazione delle spese, condannando, per l'effetto, le parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.
L' e la non si costituivano in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
All'udienza del 10.07.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell' e della Controparte_1
Controparte_2
2. Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato, confermando la sentenza di prime cure pagina 2 di 4 sotto il profilo della compensazione delle spese.
In primo luogo, è da premettere che in materia di spese il codice di rito, all'art. 91, prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, con liquidazione dell'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Tuttavia, l'art. 92 co. 2 c.p.c. recita “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie il giudice di primo grado ha pronunciato un “accoglimento solo parziale” (così testualmente in dispositivo) laddove ha accolto la domanda solo relativamente a talune iscrizioni a ruolo ritenendola inammissibile rispetto ad altre.
E' noto che “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.” (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13212 del 15/05/2023).
Ed inoltre, “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del
31/10/2022)
Ebbene, sia che voglia intendersi che la sentenza abbia accolto parzialmente una domanda articolata in più capi, sia che voglia intendersi che vi sia stato invece l'accoglimento in misura ridotta della domanda articolata in unico capo, la decisione del primo giudice che ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti risulta legittima e condivisibile.
L'appello proposto da va, dunque, rigettato con conferma della sentenza di primo Parte_1 grado.
3. Nulla per le spese, stante la contumacia delle parti appellate. pagina 3 di 4 4. Il rigetto dell'impugnazione comporta che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza la sentenza n. Parte_1
33427/2021 del Giudice di Pace di depositata in data 17.11.2021, nell'ambito del procedimento CP_2 di primo grado R.G. n. 53864/2020, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' e della Controparte_4 Controparte_2
2) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) Nulla per le spese;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, 11.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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