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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Seconda sezione civile
R.G. 559/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F./P.IVA ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to ANDREA ARGENTA, come da mandato in atti appellante
e
(C.F./P.IVA ), assistita e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. ANDREA FRASCHERELLI, come da mandato in atti appellata
CONCLUSIONI: per parte appellante : Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, reiectiis contrariis, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa e/o respinta, in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale del provvedimento impugnato: IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie svolte in primo grado ed in atto d'appello: A) Si deducono a valer quali capitoli di prova per testi nonché per interpello della signora CP_1
, le seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
[...]
1. In occasione della ristrutturazione svolta nel corso dell'anno 2014, la signora
ha modificato il solaio del sottotetto del caseggiato sito in QU Controparte_1
(SV) alla Via Dodino n. 7, riducendo il piano di calpestio nella parte sovrastante la propria abitazione subalterno 3 del citato caseggiato.
2. A seguito della ristrutturazione svolta nel corso dell'anno 2014 dalla signora , lo Controparte_1
stato del caseggiato sito in QU (SV) alla Via Dodino n. 7 è quello rappresentato nel doc. 15 di parte attrice che si rammostra.
3. Il sottotetto del caseggiato sito in
QU (SV) alla Via Dodino n. 7, in occasione del sopralluogo del testimone e, quindi, prima della ristrutturazione da parte della signora , svolta Controparte_1
nel 2014, era un unico locale senza pareti divisorie per tutta la lunghezza e larghezza dell'edificio, al quale si accedeva mediante botola dal pianerottolo dell'ultimo piano.
4. Il testimone ha redatto nell'anno 2002, previo sopralluogo e misurazione del caseggiato, sito in QU (SV) alla Via Dodino n. 7, l'elaborato e le tavole prodotte sub doc. 16 di parte attrice. Si indicano quali testimoni i signori: - Testimone_1
, residente in [...]; - Geom.
[...] Testimone_2
residente in [...]3 in Cairo Montenotte. B) Si insiste altresì per il rifacimento della CTU di primo grado al fine di: (i) alla luce della normativa urbanistica applicabile, determinare la correttezza ed il fondamento, nonché la coerenza con lo tato dei luoghi, dell'Accertamento di conformità/Segnalazione Certificata di inizio Attività n°46/2017 – prot. n°10275 del
17.06.2017” depositato dalla signora con riferimento alla Controparte_1
sanatoria del tetto del caseggiato;
(ii) determinare i costi, sanzioni ed oneri necessari al ripristino dello status quo ante del tetto come da progetto depositato in Comune, e/o al fine di renderlo conforme alle norme urbanistiche. NEL MERITO, Voglia la Corte
d'Appello, previo rigetto di ogni domanda della signora : 1) Controparte_1
Ordinare alla signora , con termine congruo e perentorio, la Controparte_1 demolizione della copertura del caseggiato sito in QU, Via Dodino, civico 7, e la ricostruzione della copertura, in conformità ad un nuovo progetto nel rispetto delle normative urbanistiche;
2) Il tutto con specificazione ex art. 2931 c.c. che, se il soggetto che vi è tenuto non adempie all'obbligo di fare, il signor potrà Parte_1
eseguire le demolizioni e la remissione in pristino a spese dell'obbligata
[...]
; 3) In subordine alla remissione in pristino dei luoghi e della copertura del CP_1
caseggiato, condannare la signora al risarcimento del danno patito Controparte_1
e patiendo dal signor , pari ad ogni costo, sanzione ed onere necessario Parte_1
alla remissione in pristino e/o alla regolarizzazione urbanistica della copertura del caseggiato e/o alla demolizione e rifacimento, da quantificarsi in corso d'istruttoria, nonché al risarcimento per illegittima occupazione della proprietà comuni;
4) con vittoria delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre contributo forfetario 15%, oltre CPA ed iva come per legge”.
per parte appellata : Controparte_1
“Voglia La Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3/2023 pubblicata dal Tribunale Civile di Savona in data 5 gennaio 2023 Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di lite, anche del secondo grado di giudizio, oltre oneri di legge.”
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Savona la sorella, , in qualità di Controparte_1
comproprietaria degli spazi comuni del caseggiato sito nel Comune di QU (SV),
Via Dodino 5-7, per sentirla condannare alla remissione in pristino delle parti comuni e del tetto dell'edificio, nonchè al risarcimento dei danni da lui patiti.
I fatti si possono così riassumere sulla base della sentenza impugnata: “• L'attore è proprietario dell'appartamento con cantine posti ai piani terreno e primo del caseggiato sito in QU (SV), Via Dodino n. 5-7, censito al foglio 32 mappale
287 sub. 2;
• sua sorella è proprietaria dei due appartamenti siti al piano secondo Controparte_1
dello stesso edificio e contraddistinti con gli interni 2-3 e catastalmente censiti al foglio
32 mappale 287 sub 3 e 4;
• negli anni 2013-2014, i due fratelli avevano concordato la ristrutturazione del tetto e delle facciate del caseggiato;
• la sig.ra aveva richiesto di svolgere l'intervento con urgenza, anche al fine di CP_1
ristrutturare i propri appartamenti posti al piano secondo, affidando la progettazione dei lavori al di lei figlio, il Geom. e la realizzazione della Controparte_2
ristrutturazione ad imprese di propria fiducia;
• in data 13.02.2014 , in qualità di comproprietaria degli spazi Controparte_1
comuni del caseggiato, aveva dunque presentato allo Sportello Unico per l'Edilizia del
Comune QU una Segnalazione Certificata di inizio Attività - SCIA per “Interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo sia all'interno che all'esterno” del suddetto fabbricato, sottoscritta anche da , il quale non ha avuto Parte_1
contezza degli allegati alla stessa, fidandosi dei propri parenti;
• tuttavia, all'esito dei lavori erano emerse difformità, sia di natura urbanistica che di natura civilistica, rispetto all'iniziale progetto. In particolare, la signora CP_1
: - aveva spostato la porta d'ingresso del proprio appartamento interno 3,
[...]
avanzando sul vano scale di circa 1,84 metri e dunque occupando una notevole porzione del corridoio e pianerottolo comune;
- aveva realizzato in posizione soprastante la scala condominiale una passerella larga 0,95 metri, per collegare i locali posti al piano secondo di sua proprietà, così riducendo lo spazio di transito della scala e ridotto luce ed aerazione;
- aveva eliminato la botola di accesso al sottotetto del caseggiato, di proprietà comune così impedendo l'utilizzo da parte del comproprietario;
- aveva modificato il solaio del sottotetto comune riducendo il piano di calpestio nella parte sovrastante alla propria abitazione, - aveva costruito il tetto in maniera difforme rispetto al progetto presentato al Comune , innalzando CP_3
notevolmente il colmo rispetto al vecchio manto e realizzando un abbaino non presente nella SCIA.
• In data 17.2.2016, presentava allo Sportello Unico dell'Edilizia la Controparte_1
dichiarazione di fine lavori, esplicitando che le opere erano state eseguite in conformità al progetto. L'attore, tuttavia, rifiutava la relativa sottoscrizione e, dopo aver riscontrato che la sorella non aveva intenzione di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, presentava denuncia querela alla Procura della Repubblica.
• Il 17.3.2017 il Responsabile del Servizio dell'Edilizia Privata del Comune di QU aveva emesso un ordine di demolizione delle opere realizzate in difformità, a seguito del quale la convenuta aveva richiesto l'Accertamento di Conformità ai sensi dell'art. 43 co. 5 della L. R. 16 del 6.6.2008.
• Il procedimento amministrativo non era ancora concluso e, nelle more, la convenuta aveva mantenuto inalterata la situazione dei luoghi.
Tutto ciò premesso, l'attore ha sostenuto l'illegittima alterazione, ad opera della sorella
, delle parti comuni e del tetto durante la ristrutturazione del Controparte_1
caseggiato, chiedendo la remissione in pristino dei beni ed il risarcimento dei danni patiti e patiendi, a tutela della sua proprietà.
Si è costituita replicando alle avverse argomentazioni che: Controparte_1
• Le opere di rifacimento del tetto erano state realizzate in conformità alla legislazione vigente e non comportavano alcun nocumento in capo al comproprietario dell'immobile. A seguito dell'ordine di demolizione, ella aveva richiesto l'accertamento in conformità dei lavori, rappresentando che, con alcuni modesti interventi, l'altezza interna del sottotetto sarebbe stata ripristinata come da situazione antecedente ai lavori.
• La realizzazione della passerella corridoio nell'alloggio distinto con il subalterno 4 comportava un aumento di superficie agibile inferiore del 20% e dunque era legittimo, in quanto apportante migliorie igienico sanitarie e funzionali all'immobile di sua proprietà, poiché consentiva il collegamento diretto tra camera e soggiorno, evitando il passaggio dal vano scala comune. La creazione della passerella non comportava alcuna limitazione al godimento del bene comune e non implicava alcun problema di sicurezza nel passaggio sottostante.
• Lo spostamento di metri 1,84 della porta di ingresso dell'appartamento posto al piano secondo era stato realizzato in conformità a quanto indicato nella SCIA sottoscritta da entrambi i comproprietari. Tale opera non aveva impedito o mutato in maniera apprezzabile la destinazione d'uso della cosa comune;
• lo spostamento della botola d'accesso al sottotetto del caseggiato non modificava in maniera apprezzabile la destinazione d'uso del sottotetto, posto che ad oggi era certamente comunque possibile per il signor accedere tramite la nuova Parte_1
botola al locale de quo;
• Il solaio del sottotetto e il relativo piano di calpestio non erano stati oggetto di interventi che avessero comportato la riduzione del piano di calpestio. La convenuta ha pertanto concluso chiedendo di respingere le avversarie domande.
La controversia è stata istruita mediante espletamento di CTU”.
Con sentenza n. 3/2023 del 05/01/2023 il Tribunale di Savona decideva la vertenza e riteneva parzialmente fondate le domande dell'attore.
In particolare, rilevava che, durante gli interventi di ristrutturazione eseguiti nel corso del 2013 e 2014, si appropriava delle porzioni comuni del caseggiato Controparte_1
sito in QU (SV), Via Dodino 5-7 in violazione dell'art. 1102 c.c.
Il Tribunale specificava preliminarmente le porzioni comuni, che consistevano nel vano scale, nel sottotetto e, diversamente da quanto affermato dal CTU, anche nel corridoio di disimpegno del secondo piano, richiamando sul punto l'atto di donazione del 16/05/2013, sottoscritto dai signori , da cui risultava incontrovertibilmente CP_1
la natura condominiale di tali parti dell'edificio. Quindi, il Tribunale affermava, attraverso l'esame della documentazione in atti, che parte appellata occupava illegittimamente le porzioni comuni del fabbricato, causando sia l'alterazione della destinazione dei beni, sia l'impedimento al fratello di farne uso. Pertanto, il primo giudice accoglieva la domanda attorea e condannava CP_1
al ripristino dello stato dei luoghi (demolizione della porta d'ingresso
[...]
dell'appartamento sub 3, con arretramento nella posizione precedente alla ristrutturazione e ripristino della botola di accesso al sottotetto;
demolizione della passerella di collegamento tra il soggiorno e la camera da letto dell'appartamento sub
4; ripristino del piano di calpestio).
Tuttavia, il Tribunale riteneva infondata la domanda di parte attrice concernente la responsabilità da fatto illecito nella realizzazione del tetto del caseggiato. Invero,
costruiva il tetto in modo difforme rispetto al progetto presentato al Controparte_1
Comune di QU, poiché innalzava considerevolmente il colmo rispetto alla vecchia copertura e realizzava un abbaino che non era indicato nella SCIA.
Il 17/03/2017 il Responsabile del Servizio di Edilizia del Comune emetteva un ordine di demolizione, a seguito del quale richiedeva l'Accertamento di Controparte_1
conformità ex art. 43 co. 5 L. R. 16 del 06/06/2008.
Nonostante l'accertamento dell'illecito, e quindi del c.d. danno evento, il Tribunale non riscontrava alcun pregiudizio di natura patrimoniale (danno conseguenza), né poteva ritenere che detto danno si sarebbe verificato con certezza in un momento successivo. Infatti, il Tribunale aderiva alle risultanze del CTU, che affermava che il rifacimento della copertura del fabbricato era un intervento migliorativo rispetto alla situazione pregressa e che non era certa la futura demolizione del tetto, parendo anzi verosimile l'accoglimento dell'istanza di sanatoria, con conseguente non configurabilità di un danno in capo ad . Parte_1
Invero, il CTU affermava che le opere realizzate sul tetto, in difformità dal titolo edilizio previsto, fossero abusi sanabili mediante il c.d. Accertamento di Conformità, pratica che risulta ancora oggi sospesa a causa del rifiuto dell'appellante di sottoscrivere la relativa documentazione.
Il Tribunale valutava altresì la condotta di ai sensi dell'art. 1227 c.c. Parte_1
per configurare l'entità del pregiudizio. Invero, parte appellante si rifiutava di firmare la documentazione concernente l'Accertamento di Conformità, pur essendo tale pratica utile ad ottenere la sanatoria di un intervento volto a migliorare la situazione preesistente;
quindi, in forza di tale ingiustificato rifiuto, l'eventuale danno non sarebbe imputabile alla controparte, avendo l'appellante concorso a cagionare il danno stesso.
Infine, il Tribunale riteneva che non fosse responsabile per l'asserito Controparte_1
inadempimento della transazione sottoscritta con l'appellante in data 04/06/2019, con cui, a seguito dei pagamenti da lei effettuati nei confronti di artigiani, professionisti e fornitori sul cantiere per rimuovere i fenomeni infiltrativi, dichiarava di manlevare e tenere indenne il fratello da eventuali richieste di terzi per i costi effettuati per le suddette opere, avendo espressamente escluso dal perimetro dall'accordo le difformità urbanistiche contestate (art. 4 transazione).
Per tutti questi motivi, il Tribunale non accoglieva la domanda attorea e compensava integralmente le spese processuali, avendo tra l'altro rifiutato Parte_1
ingiustificatamente la proposta transattiva nel corso del giudizio, e poneva a carico di entrambe le parti le spese di CTU nella misura del 50%.
Avverso tale sentenza proponeva appello , chiedendone la riforma. Parte_1
Dopo aver preliminarmente indicato i capi della sentenza non contestati, concernenti l'occupazione dei beni in comune in violazione dell'art. 1102 c.c., con il primo motivo di appello, censurava il capo della sentenza in cui il primo giudice non riteneva sussistente il danno conseguenza derivante dall'illecito, consistito nella realizzazione del tetto in difformità al progetto presentato al ed alle normative urbanistiche, CP_4
ritenendo tale abuso sanabile con l'accoglimento dell' istanza di Accertamento di
Conformità.
Invero, l'appellante riteneva errati i presupposti di fatto posti a base della suddetta istanza, a causa della incongruenza tra i dati metrici raccolti prima della demolizione del tetto e quelli allegati all'istanza di Accertamento di Conformità presentata da parte appellata. In primo luogo, l'appellante riportava quanto affermato dal suo CTP Geom. Per_1
secondo cui la sopraelevazione era superiore rispetto alla misura indicata dal CTU (25 cm) e che la pendenza risultava maggiore rispetto a quella stabilita dalla normativa del
Piano Urbanistico Comunale di QU, che ammette un valore tra 25° e 30°; quindi tale circostanza avrebbe dovuto determinare il rigetto dell'istanza con conseguente demolizione del tetto.
Dopo di che, riferiva che dalla tavola disegni redatta dal Geom. , allegata alla CP_2
, si poteva evincere un dislivello tra la linea di gronda ed il colmo di 99 cm circa CP_5
ed una pendenza della falda del 39,7%, mentre la relazione del Geom. , redatta Per_2
su incarico dall'appellata e allegata all'istanza di Accertamento di Conformità, indicava un dislivello tra la linea di gronda ed il colmo di 205 cm circa ed una pendenza della falda dell'80%.
L'appellante lamentava quindi l'utilizzo dei dati raccolti dal Geom. , ritenuti Per_2
errati e allegati all'istanza presentata al Comune per sanare l'abuso, prospettando il rifiuto dell'istanza stessa, con conseguente demolizione del tetto.
L'appellante censurava altresì la sentenza impugnata nella parte in cui affermava che le opere realizzate in difformità parziale rispetto al titolo rilasciato fossero sanabili tramite l'istanza di Accertamento di Conformità, mentre gli interventi di natura strutturale potessero essere regolarizzati tramite mera denuncia tardiva alla Provincia di Savona.
Invero, l'appellante contestava che il primo giudice non prendeva in considerazione le risultanze della CTU, secondo cui la sanatoria poteva effettuarsi solamente con interventi integrativi consistenti nell'esecuzione di nuove opere strutturali, i cui costi sarebbero gravati sui comproprietari del tetto.
Con il secondo motivo di appello, censurava il punto della sentenza in cui il primo giudice valutava il comportamento del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo egli rifiutato ingiustificatamente di sottoscrivere la documentazione relativa all'istanza di Accertamento di Conformità, determinando la sospensione della pratica. L'appellante censurava il contenuto di detta istanza che, come è stato evidenziato sopra, si fondava su dati metrici errati;
inoltre, non venivano presi in considerazione gli interventi integrativi descritti nella relazione allegata alla CTU. Pertanto, nulla avrebbe potuto fare parte appellante per eliminare il danno, esorbitando dall'ordinaria diligenza tutte quelle attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. civ. n. 2235/2021).
Con il terzo motivo di appello, censurava la illegittima compensazione delle spese, avendo il primo giudice accolto quattro domande di parte attrice;
quindi, tale circostanza avrebbe dovuto determinare la possibilità di condannare la parte appellata al pagamento di tutte le spese di entrambi i giudizi.
L'appellante giustificava altresì il rifiuto della proposta conciliativa perché squilibrata in favore di controparte.
Si costituiva in giudizio opponendosi all'avversario appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con riferimento al primo motivo di appello, contestava l'asserito utilizzo di dati non veritieri posti a base dell'Accertamento di Conformità e riportava le risultanze della
CTU, che smentiva le conclusioni a cui era giunto il CTP Geom. secondo cui Per_1
l'innalzamento del colmo della nuova falda rispetto alla preesistente sarebbe stato maggiore di 25 cm. Per contro, il CTU dichiarava che, dai disegni del Geom. , CP_2
prima dei lavori di ristrutturazione, tra la linea di gronda e la linea di colmo era possibile evincere un dislivello pari a 170 cm e, prendendo come riferimento i dati indicati dal Geom. nell'istanza di Accertamento di Conformità pari a 205 cm, Per_2
si ricavava una sopraelevazione di 35 cm. In ogni caso, il CTU richiamava l'art. 14 co.
7 D. Lgs. n. 1020 del 4 luglio 2014, secondo cui, derogando alle normative nazionali, regionali, ai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, confini di proprietà, protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici, non venivano posti limiti dimensionali, superando in tal modo la normativa precedente che limitava a 25 cm la soprelevazione, ritenendosi tale deroga assorbente per ciò che concerne la maggiore inclinazione della falda. La parte appellata evidenziava altresì che le spese per concludere la pratica della sanatoria non riguardavano il presente giudizio.
L'appellata censurava il lamentato inadempimento dell'accordo transattivo stipulato con il fratello e richiamava interamente le considerazioni svolte dal primo giudice, che sottolineava l'intento delle parti di escludere dalla transazione le questioni relative alla difformità delle opere dal punto di vista urbanistico.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellata dichiarava: che gli interventi di ristrutturazione del tetto erano migliorativi rispetto alla situazione pregressa;
che le conclusioni del CTP erano contrastanti con quelle del CTP e del CTU;
Per_1 Per_2
che non domandava di includere all'interno della transazione la voce Parte_1
sulle spese che occorrevano per il completamento della pratica di sanatoria;
pertanto, confermava la sussistenza del concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'appellante.
Infine, con riferimento al terzo motivo di appello, relativo all'illegittima compensazione delle spese, l'appellata evidenziava che la domanda di remissione in pristino veniva respinta e che la controversia non veniva definita transattivamente a causa del rifiuto dell'appellante di aderire alla proposta conciliativa formulata in corso di causa.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte e all'udienza del 14/1/2025 veniva trattenuta in decisione.
Il primo motivo di appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Non corrisponde infatti al vero che l'accertamento di conformità/segnalazione certificata di inizio attività n. 46/2017 – prot. n. 10275 del 17.06.2017 - con il quale il geom. su incarico della sig.ra , ha chiesto al Controparte_6 Controparte_1
di QU l'accertamento di conformità per le opere realizzate in difformità CP_4
dal titolo abilitativo – conterrebbe dati inveritieri, utilizzati dalla signora per CP_1
ottenere una sanatoria che non avrebbe potuto ottenere.
Per confutare tale tesi occorre richiamare quanto affermato dal c.t.u. designato dal
Tribunale, architetto il quale nella relazione peritale così Persona_3
argomenta sul punto (pag. 18 CTU): “…l'innalzamento del colmo della nuova falda rispetto alla preesistente risulterebbe, secondo il Geom. essere stato ben Per_1
maggiore rispetto ai 25 centimetri rilevati dallo scrivente. Il dato di 25 centimetri è stato estrapolato dalla documentazione depositata in atti e corrisponde all'indicazione inserita nelle sezioni di confronto allegate alla dichiarazione di fine lavori redatta dal
Geom. nel febbraio del 2016 e dal confronto tra presunto stato ante Controparte_2
lavori e stato di progetto come illustrato nella Nota Geon. Pernice 15.02.21 allegata alla comparsa di costituzione di parte convenuta. Una misurazione precisa appare per altro di difficile ricostruzione considerato il fatto che tutti i disegni del Geom. CP_2
contengono in generale un grossolano errore di rappresentazione indicando sempre un cordolo perimetrale di altezza stimabile in circa 20 centimetri al di sopra del quale sarebbero appoggiati i travetti della copertura, cordolo che in realtà non era presente in origine né è presente allo stato attuale (vedi ancora Nota Geom. in atti: Per_2
confronto tra foto stato attuale e foto originali del locale sottotetto dove si vede senza possibilità di errore che la falda “va a zero” rispetto al solaio); per lo stesso motivo si ritiene che nella realtà anche la pendenza della falda abbia subito solo una lieve variazione. Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dal Geom. dai Per_1
disegni del Geom. (vedi ancora sezioni di confronto allegate alla fine lavori CP_2
del febbraio 2016) nella situazione ante lavori tra linea di gronda e linea di colmo si rileva un dislivello pari a 170 cm;
se si prende come riferimento la misura indicata dal
Geom. nell'istanza per accertamento di conformità pari a 205 cm si avrà una Per_2
sopraelevazione effettiva pari a 35 cm piuttosto che i 25 indicati nel precedente documento ma non certamente una variazione di ben 106 (205-99=106) centimetri come sembra ipotizzare il consulente di parte. Ma, al di là delle ipotetiche ricostruzioni, una indicazione chiara ed univoca sull'entità della sopraelevazione si rileva dal confronto tra la ripresa fotografica dello stato originale e quella dello stato attuale che vengono qui riportate per comodità di lettura - (vengono inserite due fotografie ante e post lavori n.d.r.). Come si evince chiaramente dal confronto, mentre la linea di gronda
– posta in continuità con la porzione di copertura non oggetto di intervento – non ha subito variazioni, la linea di colmo è stata effettivamente sopraelevata di una misura che rimane, a parere dello scrivente, contenuta tra i 25 e i 35 centimetri. Va in ogni caso precisato che, nei termini di cui sopra, l'entità della soprelevazione non ha alcuna influenza ai fini della sanatoria: il Dlgs n. 1020 del 4 luglio 2014 all'art. 14 comma 7: nel derogare “a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici”, non pone limiti dimensionali e supera, in questo aspetto, la precedente normativa che limitava a 25 cm la sopraelevazione effettuata ai fini del contenimento energetico”.
Inoltre, rispondendo alle osservazioni del geom. in sede di CTU, l'arch. Per_1 Per_3
ha evidenziato che (pag. 20 CTU): ”la notazione si richiama ad un articolo che norma il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi riferito alla L.R. 24/2001, casistica del tutto differente da quella dei lavori oggetto del presente contenzioso. Ciò premesso, richiamato quanto precisato per il precedente punto primo, si ritiene che la deroga prevista dalla normativa per la maggior altezza dei fabbricati rispetto ai limiti massimi previsti dalle normative e dai regolamenti locali sia da considerarsi assorbente anche per quel che riguarda la maggior inclinazione della falda di copertura, inclinazione che secondo le ricostruzioni ipotizzate, risultava essere in ogni caso già maggiore rispetto a quanto eventualmente previsto dalla normativa citata in epoca antecedente all'esecuzione delle opere”.
La CTU è quindi pervenuta a risultati quasi coincidenti con quelli dedotti dall'appellata.
L'appellante cita poi il contratto di transazione in data 4 giugno 2019 deducendo così la responsabilità anche contrattuale della sorella per non avere rispettato tale contratto.
Con esso la signora aveva dichiarato di manlevare il fratello da eventuali CP_1
richieste di terzi: secondo l'appellante quindi anche relativamente all'ordine di demolizione della copertura dell'immobile abusivamente realizzata.
Tuttavia, dall'attenta lettura del contratto in discorso emerge che, oltre alla risoluzione tra le parti di ogni controversia riguardante le infiltrazioni provocate nell'immobile del durante i lavori, all'art. 4 la signora dava atto di avere integralmente CP_1 CP_1
pagato artigiani, professionisti e fornitori anche per la quota di spettanza del fratello e di manlevare per eventuali richieste di terzi il sig. per tali opere. CP_1
E' allora chiaro che le parti avevano inteso tenere indenne il sig. dai costi per CP_1
l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile che avrebbero dovuto far capo ad entrambe le parti per quanto concerne le parti comuni dell'edificio, e che venivano invece addossate integralmente alla sola , che al contempo dichiarava Controparte_1
di manlevare il fratello da eventuali richieste di pagamento di terzi.
A conferma di tale interpretazione, nel suddetto art. 4 si specifica che “il presente accordo non rileva in ordine alle contestazioni effettuate dal sig. in Parte_1
merito allo svolgimento delle opere di ristrutturazione”.
Quindi la transazione in oggetto non riguardava le eventuali difformità dei lavori svolti relativamente alla regolarità urbanistica, sicchè non può dorsi Controparte_1
inadempiente alla transazione perché non ha ottemperato all'ordine di demolizione della copertura del fabbricato emanato dal Comune di QU, richiedendo invece la sanatoria dell'abuso commesso.
Quanto al secondo motivo di appello, col quale l'appellante sostiene che non sarebbe esigibile dal medesimo un contegno collaborativo rispetto alla sottoscrizione della sanatoria attualmente ancora in itinere e che i costi degli interventi descritti nella relazione allegata alla CTU graveranno sui comproprietari del tetto essendo necessari per la sanatoria e costituiscono per l'appellante un danno patrimoniale immediato e diretto, sicchè non può costituire un concorso del fatto colposo ex art. 1227 cc del signor il rifiuto di sottoscrivere l'Accertamento di Parte_1
conformità/Segnalazione Certificata di inizio Attività n. 46/2017 – prot. n. 10275 del
17.06.2017” presentato dalla signora al la Corte Controparte_1 CP_4 CP_3
osserva quanto segue.
Intanto, come rilevato dal CTU, gli interventi effettuati da Controparte_1
sull'immobile per cui è causa sono stati senz'altro migliorativi rispetto alla situazione pregressa dell'edificio, che si presentava in condizioni alquanto fatiscenti. Inoltre, come già si è detto a proposito del primo motivo di appello, la ricostruzione effettuata dal geom. consulente di parte dell'appellante, è smentita dalle Per_1
osservazioni svolte in merito dal CTU arch. Persona_3
Va in ogni caso considerato che difetta la domanda da parte dell'appellante diretta ad ottenere la manleva della sorella relativamente al pagamento delle spese CP_1
volte all'ottenimento della sanatoria, la cui pratica è attualmente in corso.
Mancando tale domanda, la Corte non può pronunciare alcuna condanna nei confronti di , poiché allo stato non è certo non solo l'ammontare, ma neppure Controparte_1
l'esborso di tali spese, né se le addosserebbe al fratello o piuttosto Controparte_1
non le affronterebbe da sola, come del resto risulta abbia fatto per le spese di ristrutturazione.
Il secondo motivo di appello va quindi respinto.
Venendo al terzo motivo di appello, col quale l'appellante lamenta l'errata compensazione delle spese di lite, la Corte rileva che l'esito complessivo del giudizio impone la compensazione delle spese di entrambi i gradi. Se è vero infatti quanto dedotto dal nel terzo motivo di appello, e cioè che vi è stato l'accoglimento di CP_1
plurime domande da lui proposte in primo grado mentre solo una è stata rigettata, ancorchè più rilevante (quella concernente il tetto dell'edificio) e che Parte_1
ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice in quanto avrebbe dovuto concedere alla sorella diritti immobiliari e lasciare intatti gli abusi subiti dietro il corrispettivo di 20.000 euro di cui parte consistente avrebbe dovuto essere destinata a coprire le spese sostenute in sede di mediazione e nel successivo procedimento giudiziale, è altrettanto vero che i restanti motivi di appello, per quanto sopra esposto, si appalesano infondati.
Dovendosi procedere ad una liquidazione omogenea delle spese di lite, avuto riguardo all'esito complessivo della stessa, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno dunque compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respinge l'appello; dichiara interamente compensate tra le parti le spese anche del presente grado del giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello viene respinto.
Genova, 21/1/2025
Il Presidente estensore
Dott. Marcello Bruno