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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/09/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3759 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Zurino Rodolfo Omar ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in San
Giuseppe Vesuviano alla via Martiri di Nassirya giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_1 [...]
tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv Pietro Davide Sarti, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva Parte_1
opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 23/2020, intrapresa nei suoi confronti da parte della allegando- a sostegno della domanda come proposta- la CP_1
nullità del precetto e del successivo atto di pignoramento dovendo, invero, la parte mutuataria essere identificata in la nullità del mutuo per mancato rispetto del limite di CP_4
finanziabilità di cui all'art. 38 TU bancario, la nullità della clausola floor in mancanza di un contratto quadro, ed in violazione degli obblighi informativi incombenti sull'istituto di credito, nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di riferimento ed in particolare per clausole contrattuali non determinate e non determinabili, per omessa indicazione del contratto di mutuo della tipologia di piano di ammortamento adottato;
per nullità dell'indice Euribor di riferimento;
la nullità della clausola sugli interessi per illegittima applicazione dell'anatocismo; la violazione da parte della CP_2
dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura.
Il G.E., con ordinanza poi riformata in sede di reclamo, accoglieva l'istanza di sospensione assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva iscritto al ruolo a cura di parte opponente. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la quale insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Ammessa ed espletata CTU contabile, la causa all'udienza del 02.04.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di opposizione la debitrice esecutata ha eccepito la Parte_1
nullità dell'atto di pignoramento alla stessa notificato dalla in quanto fondato CP_1
su contratto di mutuo che, invero, era stato sottoscritto da amministratore CP_4
unico della opponente, in proprio e non come legale rappresentante di quest'ultima.
Tale motivo di opposizione deve ritenersi destituito di fondamento in quanto dal testo del contratto di mutuo- costituente il titolo esecutivo azionato dalla si legge CP_1
chiaramente, già nella intestazione e nella identificazione dei contraenti stipulanti, che interviene nella stipula non in proprio ma nella qualità di amministratore CP_4
unico e legale rappresentante della ove, è evidente, che il richiamo alla Parte_1
non è stato effettuato affatto ai soli fini della domiciliazione, diversamente Parte_1
da quanto dedotto dalla opponente. Suffraga tale conclusione, oltre che il dato letterale, anche la circostanza che la richiesta di mutuo, la perizia e tutta la documentazione relativa all'attività istruttoria espletata dall'istituto di credito reca quale soggetto interessato alla stipula del mutuo la anche Parte_1 Pt_1
il reclamo indirizzato all'istituto di credito avente ad oggetto le contestazioni in merito alla vlidità del contratto è stato redatto su richiesta e incarico della non di Parte_1
CP_4
Con il secondo motivo di opposizione la ha eccepito la nullità del Parte_1
contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità del credito ex art. 38 TU bancario.
Anche tale motivo di opposizione non può essere accolto. Occorre richiamare in proposito la pronuncia a sezioni Unite con la quale la Suprema Corte ha statuito che in tema di contratto di mutuo fondiario “il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”, hanno, poi ulteriormente precisato le Sezioni Unite che “non integra norma imperativa la disposizione
– qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito».
Orientamento poi confermato anche dalle successive pronunce della Suprema Corte.
L'opponente ha, inoltre, eccepito la nullità della clausola cd floor. Le contestazioni in merito proposte dall'opponente si concentrano essenzialmente su due profili: da un lato, la presunta vessatorietà della clausola;
dall'altro, la sua pretesa qualificazione come derivato finanziario implicito. Orbene quanto al primo punto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, cui questo giudicante intnde aderire e dare continuità, afferma che la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall'art. 1341, comma 2, c.c., che fornisce un elenco tassativo di clausole vessatorie, nel quale la clausola floor non rientra (Cass. n. 9646/2006) Inoltre, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, una clausola è vessatoria solo se determina uno squilibrio significativo a carico del consumatore, mentre l'art. 34 esclude la valutazione della vessatorietà qualora l'oggetto del contratto e il corrispettivo siano determinati in modo chiaro e comprensibile e nel caso di specie la clausola de qua corrisponde a tali parametri.
Quanto al secondo punto va richiamato altro orientamento sempre condivisibile della Suprema
Corte a mente del quale costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato.
Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 C.c. (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657). Questo perché non siamo di fronte a un contratto d'investimento mobiliare, ma a un contratto di mutuo, la prestazione del mutuante è già avvenuta, mentre quella del mutuatario deve ancora realizzarsi. L'unica 'alea' consiste nell'inadempimento da parte del mutuatario.
In sostanza, con la sottoscrizione di un contratto di mutuo con clausola floor, il mutuatario non intende realizzare un investimento ma mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene, e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera et similia, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso d'interesse, che esclude ogni rilevanza a meccanismi aleatori, giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto. Qaunto all'eccezione di difetto di legittimazione attica della quale cessionaria del contratto CP_1
di mutuo originariamente stipulato con la Unipol banca spa la stessa è stata in questa sede sollevata solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non era contenuta nell'atto di citazione in opposizione, dunque è da ritenersi tardiva.
In merito, poi, alla eccepita nullità dell'indice euribor quale parametro di riferimento per il calcolo del tasso di interesse nonché alla indeterminatezza ed indeterminabilità dello stesso va rilevato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che non può ritenersi indeterminato e/o indeterminabile un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato, potendo, appunto, la misura del tasso di interesse essere convenuta in contratto anche per relationem ad un parametro certo e determinato.
Con riguardo, poi, alla circostanza dell'essere l'euribor il frutto di intese concorrenziali vietate con conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi ancorata al predetto parametro nel periodo in cui vi è prova della intervenuta manipolazione occorre rilevare che si sono susseguite sul punto pronunce difformi da parte della Suprema Corte tanto che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Questo tribunale ritiene, però, di dovere sul punto aderire ai principi da ultimo affermati dalla
Suprema Corte a mente dei quali “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quantomeno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è, quindi, dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, potrebbe assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro
“alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto.In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo
(cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 2021. Tale onere di allegazione e probatorio non è stato adempiuto dall'opponente di qui il rigetto di detto motivo di doglianza.
Quanto al motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento la Suprema Corte ha affermato il principio, cui intende darsi continuità, a mente del quale “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
Infine parte opponente ha eccepito la circostanza che il credito azionato in via esecutiva dalla opposta era il della violazione del divieto ai anatocismo, avendo fatto applicazione, quale Pt_2
modalità di calcolo e pagamento degli interessi, al cd metodo di ammortamento alla francese.
Anche tale motivo di opposizione non può essere accolto in quanto l'art. 1283 c.. infatti, vieta unicamente la produzione di interessi su interessi scaduti. Diversamente, il sistema di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo, infatti, ogni rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti, e solamente, gli interessi dovuti per il periodo cui la rata afferisce. L'importo quindi viene pagato integralmente con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.
Tuttavia, ciò non implica capitalizzazione degli interessi, posto che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati solamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo che sia stato già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La capitalizzazione composta risulta quindi del tutto autonoma rispetto all'anatocismo, rappresentando solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro. Rappresenta, in altri termini, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata. La peculiarità delle questioni trattate, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti fino all'approdo della questione alle sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite
Così deciso in Benevento, 08.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento- in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3759 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Zurino Rodolfo Omar ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in San
Giuseppe Vesuviano alla via Martiri di Nassirya giusta mandato in atti;
OPPONENTE
E
e per essa, quale procuratrice e servicer la Controparte_1 [...]
tramite della mandataria con rappresentanza e sub-servicer Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'avv Pietro Davide Sarti, giusta mandato in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione- ritualmente notificato- la proponeva Parte_1
opposizione avverso la procedura esecutiva immobiliare n. 23/2020, intrapresa nei suoi confronti da parte della allegando- a sostegno della domanda come proposta- la CP_1
nullità del precetto e del successivo atto di pignoramento dovendo, invero, la parte mutuataria essere identificata in la nullità del mutuo per mancato rispetto del limite di CP_4
finanziabilità di cui all'art. 38 TU bancario, la nullità della clausola floor in mancanza di un contratto quadro, ed in violazione degli obblighi informativi incombenti sull'istituto di credito, nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di riferimento ed in particolare per clausole contrattuali non determinate e non determinabili, per omessa indicazione del contratto di mutuo della tipologia di piano di ammortamento adottato;
per nullità dell'indice Euribor di riferimento;
la nullità della clausola sugli interessi per illegittima applicazione dell'anatocismo; la violazione da parte della CP_2
dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., chiedendo, in via cautelare, la sospensione della procedura.
Il G.E., con ordinanza poi riformata in sede di reclamo, accoglieva l'istanza di sospensione assegnando alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva iscritto al ruolo a cura di parte opponente. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva in giudizio la la quale insisteva per il rigetto della domanda. CP_1
Ammessa ed espletata CTU contabile, la causa all'udienza del 02.04.2025 sulle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art 190
c.p.c.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Con il primo motivo di opposizione la debitrice esecutata ha eccepito la Parte_1
nullità dell'atto di pignoramento alla stessa notificato dalla in quanto fondato CP_1
su contratto di mutuo che, invero, era stato sottoscritto da amministratore CP_4
unico della opponente, in proprio e non come legale rappresentante di quest'ultima.
Tale motivo di opposizione deve ritenersi destituito di fondamento in quanto dal testo del contratto di mutuo- costituente il titolo esecutivo azionato dalla si legge CP_1
chiaramente, già nella intestazione e nella identificazione dei contraenti stipulanti, che interviene nella stipula non in proprio ma nella qualità di amministratore CP_4
unico e legale rappresentante della ove, è evidente, che il richiamo alla Parte_1
non è stato effettuato affatto ai soli fini della domiciliazione, diversamente Parte_1
da quanto dedotto dalla opponente. Suffraga tale conclusione, oltre che il dato letterale, anche la circostanza che la richiesta di mutuo, la perizia e tutta la documentazione relativa all'attività istruttoria espletata dall'istituto di credito reca quale soggetto interessato alla stipula del mutuo la anche Parte_1 Pt_1
il reclamo indirizzato all'istituto di credito avente ad oggetto le contestazioni in merito alla vlidità del contratto è stato redatto su richiesta e incarico della non di Parte_1
CP_4
Con il secondo motivo di opposizione la ha eccepito la nullità del Parte_1
contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità del credito ex art. 38 TU bancario.
Anche tale motivo di opposizione non può essere accolto. Occorre richiamare in proposito la pronuncia a sezioni Unite con la quale la Suprema Corte ha statuito che in tema di contratto di mutuo fondiario “il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del d.lgs.
n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto”, hanno, poi ulteriormente precisato le Sezioni Unite che “non integra norma imperativa la disposizione
– qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito».
Orientamento poi confermato anche dalle successive pronunce della Suprema Corte.
L'opponente ha, inoltre, eccepito la nullità della clausola cd floor. Le contestazioni in merito proposte dall'opponente si concentrano essenzialmente su due profili: da un lato, la presunta vessatorietà della clausola;
dall'altro, la sua pretesa qualificazione come derivato finanziario implicito. Orbene quanto al primo punto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, cui questo giudicante intnde aderire e dare continuità, afferma che la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall'art. 1341, comma 2, c.c., che fornisce un elenco tassativo di clausole vessatorie, nel quale la clausola floor non rientra (Cass. n. 9646/2006) Inoltre, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, una clausola è vessatoria solo se determina uno squilibrio significativo a carico del consumatore, mentre l'art. 34 esclude la valutazione della vessatorietà qualora l'oggetto del contratto e il corrispettivo siano determinati in modo chiaro e comprensibile e nel caso di specie la clausola de qua corrisponde a tali parametri.
Quanto al secondo punto va richiamato altro orientamento sempre condivisibile della Suprema
Corte a mente del quale costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato.
Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 C.c. (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657). Questo perché non siamo di fronte a un contratto d'investimento mobiliare, ma a un contratto di mutuo, la prestazione del mutuante è già avvenuta, mentre quella del mutuatario deve ancora realizzarsi. L'unica 'alea' consiste nell'inadempimento da parte del mutuatario.
In sostanza, con la sottoscrizione di un contratto di mutuo con clausola floor, il mutuatario non intende realizzare un investimento ma mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene, e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera et similia, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso d'interesse, che esclude ogni rilevanza a meccanismi aleatori, giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto. Qaunto all'eccezione di difetto di legittimazione attica della quale cessionaria del contratto CP_1
di mutuo originariamente stipulato con la Unipol banca spa la stessa è stata in questa sede sollevata solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c. non era contenuta nell'atto di citazione in opposizione, dunque è da ritenersi tardiva.
In merito, poi, alla eccepita nullità dell'indice euribor quale parametro di riferimento per il calcolo del tasso di interesse nonché alla indeterminatezza ed indeterminabilità dello stesso va rilevato, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato, che non può ritenersi indeterminato e/o indeterminabile un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato, potendo, appunto, la misura del tasso di interesse essere convenuta in contratto anche per relationem ad un parametro certo e determinato.
Con riguardo, poi, alla circostanza dell'essere l'euribor il frutto di intese concorrenziali vietate con conseguente nullità della clausola determinativa degli interessi ancorata al predetto parametro nel periodo in cui vi è prova della intervenuta manipolazione occorre rilevare che si sono susseguite sul punto pronunce difformi da parte della Suprema Corte tanto che la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Questo tribunale ritiene, però, di dovere sul punto aderire ai principi da ultimo affermati dalla
Suprema Corte a mente dei quali “affinché possa ritenersi che, in un contratto (cd. “a valle” dell'intesa), sia fatta “applicazione” di una illecita intesa (o pratica non negoziale) restrittiva della concorrenza esistente “a monte”, occorre quantomeno che uno dei contraenti sia a conoscenza dell'esistenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa. Ciò, con riguardo ai contratti di mutuo stipulati da istituti bancari, richiederebbe, dunque, l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. Non vi è, quindi, dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, potrebbe assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro
“alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto.In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria “applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo
(cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 2021. Tale onere di allegazione e probatorio non è stato adempiuto dall'opponente di qui il rigetto di detto motivo di doglianza.
Quanto al motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione delle modalità di ammortamento la Suprema Corte ha affermato il principio, cui intende darsi continuità, a mente del quale “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non
è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”
Infine parte opponente ha eccepito la circostanza che il credito azionato in via esecutiva dalla opposta era il della violazione del divieto ai anatocismo, avendo fatto applicazione, quale Pt_2
modalità di calcolo e pagamento degli interessi, al cd metodo di ammortamento alla francese.
Anche tale motivo di opposizione non può essere accolto in quanto l'art. 1283 c.. infatti, vieta unicamente la produzione di interessi su interessi scaduti. Diversamente, il sistema di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Nel sistema progressivo, infatti, ogni rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti, e solamente, gli interessi dovuti per il periodo cui la rata afferisce. L'importo quindi viene pagato integralmente con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.
Tuttavia, ciò non implica capitalizzazione degli interessi, posto che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati solamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo che sia stato già pagato con la rata o le rate precedenti.
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La capitalizzazione composta risulta quindi del tutto autonoma rispetto all'anatocismo, rappresentando solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro. Rappresenta, in altri termini, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato. La proposta opposizione deve, pertanto, essere rigettata. La peculiarità delle questioni trattate, l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti fino all'approdo della questione alle sezioni unite della Corte di Cassazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite
Così deciso in Benevento, 08.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenzina Andricciola -