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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
LE LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), domici- Parte_2 C.F._2
liati all'indirizzo pec in Email_1
uso all'Avv. Giuseppe Accardo, che li rappresenta e difende per manda- to in atti
E
(P.IVA , in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, rappresentata in forza di procura del 14 di- cembre 2020 da in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso agli Avv.ti Antonio Schia- Email_2
ON e LI LA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20/11/2025 le parti hanno concluso come da verbale di pari data.
Tribunale di Sciacca MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2023, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il de-
[...] Parte_2
creto ingiuntivo n. 252/2023, emesso da questo Tribunale in data
02.11.2023 nel procedimento n. 428/2023 R.G, con il quale era stato lo- ro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 29.523,56, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno eccepito:
- Il difetto di legittimazione attiva di per non Controparte_1
essere stata fornita prova adeguata della cessione del credito;
- l'incertezza e l'infondatezza del credito, contestandone la quanti- ficazione e ipotizzando l'avvenuto pagamento di parte del debito da parte del garante Controparte_3
[...]
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari sul rap- porto di conto corrente.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il ricalcolo del dovuto.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1
integralmente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via preliminare, ha chiesto la concessione della provvisoria ese- cuzione del decreto opposto.
Alla prima udienza del 24.07.2024, il Tribunale, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, ha concesso la provvisoria
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 2 - esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e assegnato alla parte opposta termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedi- mento di mediazione obbligatoria.
La procedura di mediazione, ritualmente avviata dall'opposta, si è conclusa con verbale negativo per la mancata partecipazione della parte opponente.
All'udienza del 22.01.2025, esaminate le istanze istruttorie formula- te dagli opponenti, le stesse sono state ritenute in parte inammissibili, in quanto vertenti su circostanze da provarsi documentalmente.
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata per la discus- sione all'udienza del20.11.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
L'opposizione è infondata.
Il primo motivo di opposizione, con cui si contesta la titolarità del credito in capo a è infondato. Controparte_1
Gli opponenti hanno lamentato che la mera produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare l'inclusione del loro specifico credito nell'operazione di cartolarizzazio- ne.
Tale eccezione è tuttavia superata dalle puntuali allegazioni e pro- duzioni documentali della parte opposta.
Invero, non si è limitata a produrre l'avviso di Controparte_1
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020, ma
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 3 - ha fornito un quadro probatorio completo e sufficiente a dimostrare la propria titolarità, attraverso la produzione di: a) avviso di cessione in blocco che individua i crediti ceduti con criteri sufficientemente specifi- ci, riferendosi a "tutti i crediti [...] derivanti da contratti di finanziamento [...] saldi debitori di conti corrente [...] sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950
e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza'".; b) dichia- razione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla banca cedente,
c) indicazione del link al sito internet dove è Controparte_4
pubblicato l'elenco analitico dei crediti ceduti, identificati con il numero di rapporto (NDG/Rapp. n. 3139889491000) e di filiale (n.
68260/75007).
Si tratta di caratteristiche e dati che corrispondono a quelle dei rap- porti oggetto di causa e che consentono una sicura individuazione dei rapporti in contestazione.
L'insieme di tali elementi documentali, valutati complessivamente, fornisce la piena prova della legittimazione attiva di Controparte_1
rendendo l'eccezione degli opponenti infondata.
Anche i motivi di opposizione relativi all'asserita incertezza e all'errata quantificazione del credito non meritano accoglimento.
Gli opponenti hanno dedotto, in primo luogo, una discrepanza tra l'importo ingiunto (€ 29.523,56) e quello indicato in una precedente dif- fida (€ 27.913,77).
La difesa dell'opposta ha chiarito, in modo plausibile e non specifi- camente contestato, che tale differenza è dovuta alla maturazione degli interessi di mora nel lasso temporale intercorso tra la diffida (risalente al
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 4 - 2017) e il deposito del ricorso monitorio (2023).
In secondo luogo, gli opponenti hanno ipotizzato che il credito re- lativo al finanziamento n. OI37073644843 fosse stato estinto a seguito Contro di escussione del garante affermando che l'importo residuo è sta- to "verosimilmente incassato" dalla banca.
Tale affermazione, oltre ad essere meramente ipotetica e congettu- rale, è rimasta priva di riscontro probatorio.
L'onere di provare il fatto estintivo del credito (il pagamento da parte del garante) gravava sugli opponenti, i quali non hanno fornito al- cun documento a sostegno della loro tesi.
Le istanze istruttorie articolate al fine di supplire a tale mancanza sono state dichiarate inammissibili, trattandosi di circostanze suscettibili di prova esclusivamente documentale.
Infine, risultano infondate le generiche eccezioni relative all'applicazione di interessi anatocistici e usurari;
gli opponenti si sono infatti limitati a denunciare una presunta violazione dell'art. 1283 c.c. e il superamento dei tassi soglia, senza tuttavia allegare in modo specifico quali clausole fossero nulle, né fornire calcoli alternativi o consulenze tecniche di parte a sostegno delle loro affermazioni.
La richiesta di CTU, in assenza di un principio di prova, assume pertanto carattere esplorativo, come tale inaccoglibile.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opponenti in solido tra loro.
A ciò va aggiunta la valutazione del comportamento processuale degli opponenti, i quali, pur essendo stati ritualmente convocati, non
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 5 - hanno partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza al- cun giustificato motivo.
Tale condotta, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. 28/2010, costituisce ulteriore elemento a fondamento della condanna alle spese.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parame- tri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 252/2023, già dichiarato provvisoriamente ese- cutivo, deve essere confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezio- ne e deduzione disattesa:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 252/2023 emesso dal
Tribunale di Sciacca in data 02.11.2023 già esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfet- tario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sciacca, in data 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE LE
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
LE LE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), domici- Parte_2 C.F._2
liati all'indirizzo pec in Email_1
uso all'Avv. Giuseppe Accardo, che li rappresenta e difende per manda- to in atti
E
(P.IVA , in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante pro tempore, rappresentata in forza di procura del 14 di- cembre 2020 da in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, domiciliata all'indirizzo pec
[...]
in uso agli Avv.ti Antonio Schia- Email_2
ON e LI LA, che la rappresentano e difendono per mandato in atti
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 20/11/2025 le parti hanno concluso come da verbale di pari data.
Tribunale di Sciacca MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 23.12.2023, Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il de-
[...] Parte_2
creto ingiuntivo n. 252/2023, emesso da questo Tribunale in data
02.11.2023 nel procedimento n. 428/2023 R.G, con il quale era stato lo- ro ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 29.523,56, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno eccepito:
- Il difetto di legittimazione attiva di per non Controparte_1
essere stata fornita prova adeguata della cessione del credito;
- l'incertezza e l'infondatezza del credito, contestandone la quanti- ficazione e ipotizzando l'avvenuto pagamento di parte del debito da parte del garante Controparte_3
[...]
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari sul rap- porto di conto corrente.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il ricalcolo del dovuto.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1
integralmente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In via preliminare, ha chiesto la concessione della provvisoria ese- cuzione del decreto opposto.
Alla prima udienza del 24.07.2024, il Tribunale, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta, ha concesso la provvisoria
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 2 - esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e assegnato alla parte opposta termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedi- mento di mediazione obbligatoria.
La procedura di mediazione, ritualmente avviata dall'opposta, si è conclusa con verbale negativo per la mancata partecipazione della parte opponente.
All'udienza del 22.01.2025, esaminate le istanze istruttorie formula- te dagli opponenti, le stesse sono state ritenute in parte inammissibili, in quanto vertenti su circostanze da provarsi documentalmente.
La causa, istruita in via documentale, è stata rinviata per la discus- sione all'udienza del20.11.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
Premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
L'opposizione è infondata.
Il primo motivo di opposizione, con cui si contesta la titolarità del credito in capo a è infondato. Controparte_1
Gli opponenti hanno lamentato che la mera produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarebbe sufficiente a dimostrare l'inclusione del loro specifico credito nell'operazione di cartolarizzazio- ne.
Tale eccezione è tuttavia superata dalle puntuali allegazioni e pro- duzioni documentali della parte opposta.
Invero, non si è limitata a produrre l'avviso di Controparte_1
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 12.12.2020, ma
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 3 - ha fornito un quadro probatorio completo e sufficiente a dimostrare la propria titolarità, attraverso la produzione di: a) avviso di cessione in blocco che individua i crediti ceduti con criteri sufficientemente specifi- ci, riferendosi a "tutti i crediti [...] derivanti da contratti di finanziamento [...] saldi debitori di conti corrente [...] sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950
e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati 'a sofferenza'".; b) dichia- razione di avvenuta cessione del credito rilasciata dalla banca cedente,
c) indicazione del link al sito internet dove è Controparte_4
pubblicato l'elenco analitico dei crediti ceduti, identificati con il numero di rapporto (NDG/Rapp. n. 3139889491000) e di filiale (n.
68260/75007).
Si tratta di caratteristiche e dati che corrispondono a quelle dei rap- porti oggetto di causa e che consentono una sicura individuazione dei rapporti in contestazione.
L'insieme di tali elementi documentali, valutati complessivamente, fornisce la piena prova della legittimazione attiva di Controparte_1
rendendo l'eccezione degli opponenti infondata.
Anche i motivi di opposizione relativi all'asserita incertezza e all'errata quantificazione del credito non meritano accoglimento.
Gli opponenti hanno dedotto, in primo luogo, una discrepanza tra l'importo ingiunto (€ 29.523,56) e quello indicato in una precedente dif- fida (€ 27.913,77).
La difesa dell'opposta ha chiarito, in modo plausibile e non specifi- camente contestato, che tale differenza è dovuta alla maturazione degli interessi di mora nel lasso temporale intercorso tra la diffida (risalente al
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 4 - 2017) e il deposito del ricorso monitorio (2023).
In secondo luogo, gli opponenti hanno ipotizzato che il credito re- lativo al finanziamento n. OI37073644843 fosse stato estinto a seguito Contro di escussione del garante affermando che l'importo residuo è sta- to "verosimilmente incassato" dalla banca.
Tale affermazione, oltre ad essere meramente ipotetica e congettu- rale, è rimasta priva di riscontro probatorio.
L'onere di provare il fatto estintivo del credito (il pagamento da parte del garante) gravava sugli opponenti, i quali non hanno fornito al- cun documento a sostegno della loro tesi.
Le istanze istruttorie articolate al fine di supplire a tale mancanza sono state dichiarate inammissibili, trattandosi di circostanze suscettibili di prova esclusivamente documentale.
Infine, risultano infondate le generiche eccezioni relative all'applicazione di interessi anatocistici e usurari;
gli opponenti si sono infatti limitati a denunciare una presunta violazione dell'art. 1283 c.c. e il superamento dei tassi soglia, senza tuttavia allegare in modo specifico quali clausole fossero nulle, né fornire calcoli alternativi o consulenze tecniche di parte a sostegno delle loro affermazioni.
La richiesta di CTU, in assenza di un principio di prova, assume pertanto carattere esplorativo, come tale inaccoglibile.
Venendo alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico degli opponenti in solido tra loro.
A ciò va aggiunta la valutazione del comportamento processuale degli opponenti, i quali, pur essendo stati ritualmente convocati, non
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
- 5 - hanno partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza al- cun giustificato motivo.
Tale condotta, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. 28/2010, costituisce ulteriore elemento a fondamento della condanna alle spese.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parame- tri minimi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo n. 252/2023, già dichiarato provvisoriamente ese- cutivo, deve essere confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezio- ne e deduzione disattesa:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 252/2023 emesso dal
Tribunale di Sciacca in data 02.11.2023 già esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfet- tario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Sciacca, in data 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE LE
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la partecipazione del GOP dott. Giacomo Palermo Tribunale di Sciacca Tribunale di Sciacca
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