Sentenza 19 luglio 2004
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, gravando sul ricorrente l'onere di indicare i canoni di ermeneutica violati e le ragioni dell'asserita incongruità e incompletezza della motivazione; i suddetti canoni sono governati da un principio di gerarchia (artt. 1362 - 1371 cod. civ.) in forza del quale quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi - integrativi (artt. 1366 - 1371 cod. civ.), quale va considerato anche il principio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.); nell'ambito dei criteri interpretativi risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, conseguendone che ove quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente conclusa. Solo all'esito della corretta applicazione dei canoni interpretativi e letterali, compete al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, l'accertamento in ordine all'insufficienza dei canoni predetti e la necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri (art. 1362, comma secondo, 1365, 1366 - 1371 cod. civ.) per identificare la comune intenzione delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, interpretando l'accordo aziendale del 14 aprile 1972 per i dipendenti della SpA Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, relativo alla pensione integrativa aziendale, aveva ritenuto la spettanza dei maggiori importi dovuti nella misura ottenuta adeguando la pensione totale ai criteri introdotti dall'art. 21, comma sesto, legge n. 67 del 1988, computando, dalla data di entrata in vigore della norma, l'intera retribuzione annua lorda contrattuale, senza limite di massimale, ma con applicazione delle riduzioni percentuali stabilite dall'accordo, in relazione agli anni di anzianità di servizio presso la Fondiaria assicurazioni SpA nonché i limiti risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 21, comma sesto, legge n. 67 cit. ed alla tabella allegata a tale norma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2004, n. 13392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13392 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LU Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. DE RENZIS SS - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN LV, IN UR, UG LI, NO IO, FF IO, EN OL, EN SA, EY RI, EY TI, AN OT, FI EL, FO IO, IN EN, LL AM RI, AM LU, AM NA, IA LE, TT EB, MB EL, NA GI, LI OR, TI GI, ON OL, RT LA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/6550 proposto da:
IN LV, IN UR e UG LI nella loro qualità di eredi del signor ES IN;
NO IO, FF IO, EN OL, EN SA, EY RI, EY TI nella loro qualità di eredi del signor NZ EN;
AN OT, FI EL, FO IO, IN EN;
LL AM RI, AM LU E AM ON nella loro qualità di eredi del signor AD AM;
IA LE;
TT EB;
MB EL;
NA GI;
LI OR;
TI GI, ON OL, RT LA nella sua qualità di erede del signor ZI RA;
tutti elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO VII n. 108, presso lo studio dell'avvocato NO SCONOCCHIA, che li difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 570/01 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 29/05/01 - R.G.N. 29/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LU;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito l'Avvocato CINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11 gennaio 1993, il Tribunale di Firenze confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 3 luglio 1991, che aveva rigettato le domande - proposte da ES LI ed altri dipendenti (o aventi causa da dipendenti) della s.p.a. Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, titolari di pensione a carico dell'INPS e di pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, contro la stessa società - per ottenere, a far tempo dal 1 gennaio 1988, la liquidazione della pensione integrativa (di cui all'accordo aziendale del 14 aprile 1972) - da calcolare sulla base della retribuzione del pari grado in servizio, entro il limite (della "retribuzione oltre la quale l'INPS, ai fini del pensionamento, opera, ai sensi di legge, una qualsiasi riduzione dell'ammontare della pensione") stabilito contestualmente (art. 4, primo comma, terzo periodo dello stesso accordo aziendale) - nella misura più favorevole risultante dall'assunzione - quale base di calcolo, a norma della disposizione di legge sopravvenuta (dell'articolo 21, comma 6, legge 11 marzo 1988, n. 67, che sancisce testualmente: "a decorrere dall'1 gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di pensione annua pensionabile previsto per la pensione predetta è computata secondo le aliquote di cui all'allegata tabella (nell'1,50, 1,25, 1,00, a seconda della percentuale dell'eccedenza, rispetto al limite, sino al 33%, dal 33 al 66%, oltre il 66%: n.d.e.). La quota di pensionamento così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene a tutti gli effetti parte integrante di essa) - l'intera retribuzione annua lorda contrattuale, computandola integralmente ad aliquota piena oppure, in subordine, secondo le aliquote decrescenti per fasce, come previste dalla tabella allegata alla legge (nell'1,50, 1,25, 1,00, appunto).
A seguito della sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte (sentenza n. 4158 del 1996) - che accoglieva i motivi di ricorso dei soccombenti, per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli art. 1362 ss c.c.) - il Tribunale di
Pistoia, designato quale giudice di rinvio accoglieva le domande subordinate - con la sentenza ora denunciata - dichiarando tenuta e condannando la Fondiaria assicurazioni s.p.a., anche quale incorporante della Fondiaria s.p.a., a corrispondere alle controparti (esclusion fatta per RE IN) i maggiori importi (risultanti dalla c.t.u.), a ciascuno dovuti a titolo di pensione integrativa aziendale, "nella misura che si ottiene adeguando la pensione totale ai criteri introdotti dall'articolo 21, comma 6, legge 67/88, e dunque computando, dalla data di entrata in vigore della norma citata, l'intera retribuzione annua lorda contrattuale, senza limite di massimale, ma con applicazione delle riduzioni percentuali stabilite dall'Accordo, in relazione agli anni di anzianità di servizio presso la Fondiaria assicurazioni s.p.a. nonché i limiti risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato dall'articolo 21, comma 6, legge 67/88 ed alla tabella allegata a tale norma".
Avverso la sentenza del giudice di rinvio, la Fondiaria assicurazioni S.p.a., quale incorporante della Fondiaria S.p.a., propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi.
Gli intimati resistono con controricorso e propongono, contestualmente, ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 329, 2 comma, e, in subordine, 112, 434, primo comma, 414, n. 3 e 4, 394 c.p.c.) - la Fondiaria assicurazioni S.p.a., quale incorporante della Fondiaria S.p.a. censura la sentenza impugnata per avere accolto le domande subordinate delle controparti, sebbene fossero state rigettate con sentenza del Pretore, passata in giudicato.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 383, 384, 392 ss. c.p.c. e principi sui limiti ai poteri del giudice di rinvio) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata - per avere accolto le domande subordinate delle controparti - senza stabilire il significato dell'espressione "riduzione nell'ammontare della pensione" impiegata dalla disciplina contrattuale in materia (accordo del 1972) - sebbene fosse stato identificato, quale "punto decisivo", dalla sentenza di cassazione con rinvio resa dalla Corte in questo giudizio (sentenza n. 4158 del 1996, cit.) - e senza tenere conto, peraltro, dello "schema di ragionamento" - che la Corte "aveva ritenuto essere l'unico idoneo a risolvere il punto decisivo" - avendo omesso di "verificare la possibilità di colmare la lacuna", che la stessa Corte aveva ravvisato nella motivazione della sentenza d'appello.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per essersi limitata al senso letterale delle parole - nella interpretazione dell'espressione "riduzione nell'ammontare della pensione" - senza tenere conto, tra l'altro, della "volontà espressa con il proprio comportamento" dalle stesse parti, pervenendo alla conclusione che "la possibilità di equiparare i due concetti della 'riduzione' e del 'non incremento' (.....) deriverebbe implicitamente dalla esistenza - tenuta presente dalle parti - di un preciso sistema legale di determinazione della pensione".
Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere, immotivatamente, ritenuto che "solo la effettiva riduzione della pensione INPS (.....) giustifica l'irrilevanza della retribuzione superiore al limite, contenendo gli effetti della diminuzione della pensione sull'aumento dell'integrazione (a vantaggio del Fondo)".
Con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che - a seguito dell'asserita modifica del "tetto pensionabile", quale effetto della legge sopravvenuta (legge n. 67 del 1988) - non si era proceduto alla "revisione dell'accordo" - in tema di pensione integrativa - sebbene fosse prevista dallo stesso accordo, "in presenza di sensibili variazioni della situazione", per garantire l'equilibrio del sistema.
Con il primo motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - SI LI, AU LI ed IA UG, nella loro qualità di eredi di SS LI, ed i loro litisconsorti censurano la sentenza impugnata per avere escluso alcune voci retributive dalla base di calcolo della pensione integrativa.
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 110 e 112 c.p.c., 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere integralmente rigettato la domanda di RE NC.
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c, 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per non avere accolto le proprie domande principali.
Entrambi i ricorsi sono infondati.
3. Invero la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) si configura, non già come atto d'impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, per promuoverne la sostituzione, e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale - secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n. 10598/97 delle sezioni unite, n. 5149, 4663/2001, 15787, 13906, 1568/2000, 2420, 617/99, 6829, 6828, 3532/98, 1221/94, 3211/92, 807/90, 3022 99, 8454/87, 1910/84, 4489/79 delle sezioni semplici) - è alle parti preclusa (art. 394, ultimo comma), tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni (come nuove prove, esclusion fatta per il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.
Coerentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, ne' presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata (vedi, per tutte, Cass. 13906/2000, cit.) e che continuano a delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame (vedi, per tutte, Cass. n. 3193/2000, 11399/1999) e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (vedi, per tutte, Cass. n. 11615/98, 7494/96, 11552/92). Del pari coerentemente, i poteri del giudice di rinvio - in dipendenza del carattere dispositivo delle impugnazioni - vanno determinati con esclusivo riferimento alle iniziative legittimamente assunte dalle parti (vedi, per tutte, Cass. n. 3557/94, 465/99, 4087/2001, con specifico riferimento al giudizio di rinvio;
8804/2001, 785/97, con riferimento al giudizio d'appello).
4. Il sindacato della Corte di cassazione, poi, sulla sentenza del giudice di rinvio - gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento - si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice, per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10598/97 delle sezioni unite, 11290/99, 10559/97 delle sezioni semplici) - nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti specificati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza del giudice di rinvio - ora investita dai ricorsi per cassazione in esame - non merita alcuna delle censure che le vengono mosse con il ricorso principale e con quello incidentale.
5. Infatti la sentenza di cassazione con rinvio, resa dalla Corte in questo giudizio (sentenza n. 4158 del 1996, cit.) - che ha accolto motivi di ricorso, concernenti violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale (ad, 1362 ss. c.c.) e vizi della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) - prospetta al giudice di rinvio - tra le ipotesi alternative di interpretazione della disciplina collettiva nella soggetta materia, che erano state trascurate dalla sentenza d'appello allora investita da ricorso - anche la seguente:
"Poteva anche ritenersi che le parti (.....) avessero inteso considerare ai fini dell'integrazione la retribuzione rilevante ai fini della pensione INPS, ma nei limiti e nelle proporzioni di tale rilevanza (.....).
La clausola controversa tenderebbe quindi a risolversi nella garanzia di adeguamento della pensione, così come calcolata dall'INPS, alla retribuzione del pari grado in attività (......); e sembra questa la soluzione sottesa alla domanda proposta in via subordinata". Ne risulta quindi esclusa l'autorità del giudicato - denunciata con il primo motivo del ricorso principale - per la pronuncia di rigetto della stessa domanda subordinata.
Resta, tuttavia, la prospettata preclusione - che risulta correttamente affermata, nella specie, dalla sentenza (ed, ancor prima dalla ordinanza) del giudice di rinvio e, perciò, infondatamente investita dal primo motivo del ricorso incidentale - di domande nuove nel giudizio di rinvio.
La motivata adesione, poi, della sentenza, ora impugnata, del giudice di rinvio - all'ipotesi interpretativa che risulta prospettata, per quanto si è detto, dalla sentenza resa dalla Corte in questo giudizio (sentenza n. 4158 del 1996, cit.) - non merita le censure che vengono mosse, sotto profili diversi, con il secondo, terzo, quarto, quinto motivo del ricorso principale e con il terzo motivo del ricorso incidentale.
6. Invero i contratti collettivi di diritto comune non recano norme di diritto -la cui violazione sia deducibile in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) - ma clausole contrattuali (vedi, per tutte, Cass. n. 13309, 9899/2003), 10914/2000, 11141/91). Coerentemente, l'interpretazione degli stessi contratti è accertamento di fatto riservato al giudice del merito - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 12309, 12160, 12152, 12076, 11883, 11051, 9899/2003, 16802, 16384, 16136, 15355, 14593, 14311, 14119, 13969, 13697, 12573, 11619, 11123, 9764, 8839, 8715, 7451, 7085, 5368, 5011, 3089, 3000, 1366, 975, 237, 124, 18/2002, 14487, 14349, 14099, 14005, 13182, 11539, 11347, 3906/2001) - e, come tale, può essere denunciata, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (ari 1362 ss. c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.) oppure per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), con l'onere per il ricorrente, tuttavia, di indicare specificamente il punto ed il modo in cui l'interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti obiettivamente carente o logicamente contraddittoria, non potendosi, invece, limitarsi a contrapporre - inammissibilmente - interpretazioni o argomentazioni alternative - o, comunque, diverse - rispetto a quelle proposte dal giudice di merito ed investite dal sindacato di legittimità, esclusivamente, sotto i profili prospettati.
I canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 - 1371 c.c.), poi, sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale - secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4680/2002, 9636/2001, 4671/2000, 13351, 8584/99, 4815, 4811, 1940/ 98, 5715/97, 5893, 2372/96,, 4563/95, 3963/93) - i canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365 c.c.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (art. 1366 - 1371 c.c.) - quale va considerato anche il principio dell'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.), sebbene questo rappresenti un punto di sutura fra i due gruppi di canoni - e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti.
Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365 c.c., cit.), poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle (parole (di cui all'art. 1362, 1 comma c.c.), con la conseguenza che - quando quest'ultimo canone risulti sufficiente - l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa.
Solo all'esito della corretta applicazione dei canoni strettamente interpretativi (art. 1362 - 1365, cit.) - e di quello letterale, che ne risulta prioritario (di cui all'art. 1362, 1 comma, c.c.) - compete, poi, al giudice di merito ogni opzione ermeneutica, nonché l'accertamento circa la (eventuale) insufficienza degli stessi canoni - e la conseguente necessità di ricorrere, in via sussidiaria, agli altri (di cui agli art. 1362, 2 comma - 1365 e, gradatamente, 1366 - 1371 c.c., cit.) - per identificare, nel caso concreto, la comune intenzione delle parti.
Alla luce dei principi di diritto ora enunciati, tuttavia, l'interpretazione - essenzialmente letterale - della disciplina collettiva nella soggetta materia -che la sentenza impugnata propone, peraltro in coerenza con il tenore letterale della stessa disciplina, appunto, e con la sentenza resa dalla Corte in questo stesso giudizio (sentenza n. 4158 del 1996, cit.) - non è inficiata ne' da violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c), ne' da vizio (di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.) della motivazione, che sorregge l'interpretazione medesima. Anzi vizi siffatti non sembrano neanche specificamente denunciati dai ricorrenti, che si limitano - essenzialmente - a proporre interpretazioni alternative, all'evidenza inammissibili, della stessa normativa contrattuale.
Tanto basta per rigettare i motivi - ora in esame - del ricorso principale (dal secondo al quinto motivo, appunto), nonché del ricorso incidentale (cioè il terzo motivo).
Quanto al secondo motivo del ricorso incidentale, poi, la sentenza impugnata non merita censure, laddove rigetta integralmente la domanda di RE NC, aderendo alla consulenza tecnica, che ha "rivelato l'esistenza di una differenza negativa (percepito superiore al dovuto)" - a titolo, appunto, di pensione integrativa - in testa allo stesso NC.
Pertanto va rigettato, perché infondato, anche il secondo motivo del ricorso incidentale.
7. Previa riunione, quindi, entrambi i ricorsi devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2004