Ordinanza cautelare 10 maggio 2018
Sentenza 30 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 10045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10045 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10045/2025REG.PROV.COLL.
N. 02234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2234 del 2025, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ylenia Pocaterra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Belluno e la Questura di Belluno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2278/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Belluno e della Questura di Belluno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025, il Cons. NZ IN e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha adito il Tar avverso i provvedimenti di revoca del porto di fucile per uso tiro a volo e del relativo libretto personale emesso dal Questore di Belluno e di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di cessione delle stesse, emanato dal Prefetto dello stesso capoluogo.
2. Il giudice di prime cure ha respinto il gravame, dopo aver premesso “ che la valutazione della legittimità degli atti gravati va effettuata non ex post, ma avendo riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione, secondo il noto principio “tempus regit actum” (ex plurimis Consiglio di Stato sez. III, 10/05/2024, n. 4227) ”, affermando che:
“ Gli atti censurati non sono né frutto di istruttoria carente o basata su travisamenti in fatto. L’esercitato potere tecnico discrezionale non è, quindi, sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 09/10/2017, n. 1912; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 27/06/2012, n. 229; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 05/04/2012, n. 3154) ” e rilevando “ che anche un singolo episodio per la sua obiettiva gravità può fondare la valutazione prognostica di pericolo di abuso delle armi (ex multis T.A.R. Piemonte sez. III, 12/12/2023, n. 981) e che nel caso di specie il rappresentato conflitto famigliare appare all’uopo sintomatico, e che - per giurisprudenza del tutto consolidata - stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, l’interesse di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2017 n. 1814; T.A.R. Lazio Roma sez. I, 11/03/2024, n. 4892) ”.
3. Con l’atto di appello viene censurata la sentenza impugnata, lamentando “ un travisamento dei fatti ed uno sviamento di potere, posto che i provvedimenti restrittivi adottati in danno dell’appellante danno luogo ad un risultato del tutto irragionevole, nel quale il potere discrezionale viene esercitato in modo non corretto, per un fine diverso da quello previsto dalla legge. Se infatti il Legislatore intende neutralizzare il rischio che un porto di fucile sia concesso ad un soggetto pericoloso, con precedenti gravi, tale da porre in pericolo l’incolumità altrui e la pubblica sicurezza, non si comprende perché dovrebbe revocarlo ad un cittadino incensurato, ben inserito nel contesto lavorativo, familiare, sociale, il quale sarebbe incorso, un’unica volta, in una reazione eccessiva, provocata dall’ennesima ingiustizia ad egli arrecata e consistente nell’impossibilità di rientrare in possesso di beni di sua proprietà, per potere dispotico paterno.
In definitiva: un fatto isolato e fine a sé stesso, non strettamente connesso all’utilizzo di armi o alla loro detenzione (vedasi il caso di specie), non consente di ritenere che il titolare della licenza perda il possesso dei requisiti soggettivi (si vedano sempre, ex multis, le sentenze ricordate al paragrafo che precede).
Infine, ricorre, nel caso di specie, l’ingiustizia manifesta: il rigetto della richiesta produrrebbe un atto abnorme con riferimento alla posizione personale dell’istante, paragonandolo a soggetti di acclarata pericolosità sociale e che si relazionano periodicamente con le Autorità, circostanza quest'ultima pacificamente inesistente nel caso di specie.
Il Signor -OMISSIS- è cittadino assolutamente incensurato che, ora come allora, svolge una vita assolutamente tranquilla e scevra da qualsivoglia sospetto di presunta pericolosità ”.
4. Le Amministrazioni intimate si sono costituite opponendosi all’accoglimento dell’appello con formula di mero stile.
5. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
1.2. In materia di armi, infatti, è costante l’orientamento della Sezione nel senso di ritenere giustificato il ritiro della licenza o il divieto di detenzione allorquando l’Amministrazione abbia discrezionalmente, ma non irragionevolmente, valutato la concretezza e l’attualità del pericolo che il titolare della licenza potesse verosimilmente utilizzare in modo improprio le armi di cui era in possesso.
1.3. Tale valutazione si connota in modo peculiare rispetto al giudizio che tradizionalmente l’Amministrazione compie nell’adottare provvedimenti permissivi di tipo diverso.
La peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto d’armi, nella comparazione degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (Cons. Stato, III Sez., n. 840/2023).
2.1. Nel caso in esame, è indubbio che l’Amministrazione, emettendo i provvedimenti gravati in primo grado nei confronti dell’interessato, oggettivamente coinvolto in contrasti con familiari, abbia inteso evitare che una situazione obiettivamente rischiosa, per l’incolumità dei terzi e dello stesso appellante, potesse effettivamente degenerare, circostanza del tutto idonea a incidere negativamente sull’affidabilità nella detenzione e nel porto di un’arma da parte di un soggetto implicato nelle liti stesse e, pertanto, in grado di legittimare la decisione amministrativa - altamente discrezionale – di revocare una licenza del porto di fucile e di vietare la detenzione di armi e munizioni.
2.2. In materia, occorre richiamare la sentenza n. 10592/2023 di questa Sezione che, in un caso in parte analogo, ha affermato che:
“ A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di un’attività amministrativa che vede una scelta di opportunità afferente alla valutazione dei requisiti di legge. Anche qui la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo pieno e particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell’analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all’Autorità amministrativa sia stato correttamente esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti.
Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso delle armi, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame (…)
In linea generale, giova, innanzitutto, premettere che accesi contrasti e dissidi tra familiari costituiscono motivo idoneo e sufficiente per vietare la detenzione delle armi, potendo evidentemente determinare un concreto pericolo di abuso delle stesse e, dunque, incidere sull’affidabilità del titolare della licenza implicato nelle liti.
Nella fattispecie, alla luce degli atti del presente giudizio, era indubbia, al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, l’esistenza di una situazione di elevata conflittualità endofamiliare (…)
È sulla base di tale quadro fattuale che l’amministrazione ha, del tutto ragionevolmente, formulato un giudizio di pericolo di abuso delle armi che, come poc’anzi ampiamente evidenziato, si fonda su ragionamento induttivo, di tipo probabilistico ”.
2.3. In sintesi, seguendo i principi giurisprudenziali vigenti in materia, la sentenza appellata risulta immune dai vizi denunciati e analoghe valutazioni possono esperirsi per i provvedimenti impugnati, perché l’Amministrazione ha svolto un’attenta e scrupolosa istruttoria, di cui ha dato conto in modo esaustivo e sufficientemente supportato in ordine all’ iter logico-giuridico seguito per la sua adozione.
2.4. Ne consegue, quale logico corollario, l’evidente infondatezza delle censure riproposte con i motivi d’appello, atteso che:
a ) i provvedimenti impugnati in prime cure non sono basati su elementi “ indiziari ”, come assume l’appellante, bensì su un episodio storicamente accertato di violenza familiare, attestato dal verbale di intervento dei Carabinieri nell’immediatezza dello stesso, in cui si dà atto anche delle gravi lesioni riportate dal padre dell’odierno appellante;
b ) a nulla rileva, alla luce di quanto sopra osservato, il fatto che per il predetto episodio non siano state poi presentate denunce o querele, né che non ne sia scaturito alcun procedimento penale, così come – per le stesse ragioni – l’incensuratezza dell’appellante non costituisce di per sé dimostrazione dell’illegittimità del divieto;
c ) parimenti non rileva il fatto che non fossero stati registrati episodi di abuso delle armi, stante la già riferita natura cautelare e preventiva dei provvedimenti de quibus , i quali non presuppongono necessariamente un abuso delle armi già avvenuto, ma al contrario sono mirati a prevenirlo, in presenza di un pericolo di abuso non irragionevolmente desunto da circostanze oggettive.
3. Per quanto detto, l’appello va respinto.
4. Le spese possono essere compensate, stante l’assenza di difese scritte da parte delle Amministrazioni appellate, peraltro non intervenute in udienza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL GR, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
NZ IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ IN | EL GR |
IL SEGRETARIO