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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9274 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5201/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5201 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Diego Moronese presso il cui studio, sito in Afragola (NA) alla Via
Bologna n. 19, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CP_1
E
(C.F. ) residente in [...], alla CP_2 CodiceFiscale_2
Via del Serbatoio n. 8;
- CP_3
NONCHE'
(C.F. ), in persona dei suoi Controparte_4 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Galli presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Carducci n. 18, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4922/2023 del G.d.P. di Barra resa in data 19/04/2023 e depositata in data 4/08/2023;
Conclusioni: all'udienza del 10/10/2025 il procuratore di parte appellante “si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate;
fa presente di aver notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. l'atto di appello a e CP_2 conclude chiedendo la riforma della sentenza n. 4922/2023 con accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è CP_2 causa con condanna della in via solidale con al Controparte_4 CP_2 ristoro dei danni patiti dall'appellante nella misura indicata in atti, vinte le spese con attribuzione;
impugna le avverse conclusioni e chiede che la causa sia decisa con rinuncia espressa alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi;
”; il procuratore della compagnia di assicurazione appellata “si riporta agli atti di causa ed alle eccezioni ivi sollevate insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
rinuncia espressamente alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi e chiede, quindi, che la causa sia decisa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, e la CP_2 Controparte_4
in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di
[...] competenza del F.G.V.S., al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in data
06/02/2019, alle ore 09:15 allorquando, nel mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nei pressi della stazione campi Flegrei al Piazzale
Tecchio in Napoli, veniva investito dall'autoveicolo Lanca Y, tg. CZ632JG, di proprietà di privo di copertura assicurativa. CP_2 non si costituiva nel giudizio di primo grado. CP_2
La invece, si costituiva in giudizio eccependo, in Controparte_5 via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del
- 2 -
Giudice di Pace di Napoli, la carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa nonché l'inammissibilità e improponibilità della domanda ex artt. 143, 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005; nel merito, contestava estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto della domanda.
Escusso un unico teste, il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 4922 resa in data 19/04/2023 e depositata in data 4/08/2023, rigettava la domanda attorea in quanto non provata con compensazione delle spese di lite.
Nello specifico, il giudice di prime cure riteneva che “La dinamica del sinistro descritta nell'atto di vocatio in jus non è convincente, in quanto non regge al vaglio critico condotto alla stregua dei risultati dell'inchiesta istruttoria, in particolare dei documenti prodotti e delle deduzioni logiche.
D'altro canto, risultano lacunose e generiche le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tal , la cui deposizione non persuade e ciò Testimone_1 solo è sufficiente al rigetto della domanda…ed infatti, dal confronto della deposizione testimoniale resa dal suindicato teste con le ulteriori risultanze probatorie, emergono elementi contraddittori che concorrono a far dubitare oltre che dell'attendibilità del testimone, anche della stessa verificazione del fatto così come descritto dall'istante. Ne consegue che, non essendoci sincronia probatoria e, comunque, non essendo stata raggiunta la prova, la domanda va rigetta”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 ritenendo la domanda fondata in quanto provata;
ha, quindi, insistito per l'accoglimento della stessa così come proposta in primo grado vinte le spese del spese del presente grado di giudizio.
In data 3/07/2024 si è costituita la eccependo, in via Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità del proposto appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c. Nel merito, poi, ha insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 9/07/2024 la scrivente, rilevata la nullità della citazione nei
- 3 -
confronti di autorizzava l'appellante alla rinotifica dell'atto di CP_2 appello allo stesso.
Alla successiva udienza rilevato che l'atto di appello rinotificato a
[...]
non conteneva gli avvisi, prescritti a pena di nullità, di cui all'art. 163 CP_2
n.7 onerava, nuovamente, l'appellante alla rinotifica dell'atto di appello entro il 20/03/2025.
All'udienza del 10/10/2025 fatte precisare alle parti le conclusioni la causa
è stata riservata in decisione previa espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte appellante ai sensi dell'art. 307 co. III c.p.c. La citata norma prevede, difatti, che “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Ebbene, tanto premesso, osserva il giudicante che l'ordine disposto con provvedimento del 4/02/2025 di rinnovare la citazione nei confronti di CP_2 entro il termine perentorio del 20 marzo 2025 non è stato osservato da
[...] parte dell'appellante. Risulta, infatti, dagli atti allegati che la notifica all'appellato si è perfezionata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., solo in data CP_2
28/03/2025 e, quindi, 8 giorni dopo lo scadere del termine perentorio fissato dal giudice.
Nulla per spese stante il disposto dell'art. 310 c.p.c. secondo cui “Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 4922/2023
- 4 -
del Giudice di Pace di Barra resa in data 19/04/2023 e depositata in data
4/08/2023 proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico
[...] del F.G.V.S. per la Regione Campania, e , così provvede: CP_2
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla per spese.
Così deciso in Napoli, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5201 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Diego Moronese presso il cui studio, sito in Afragola (NA) alla Via
Bologna n. 19, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CP_1
E
(C.F. ) residente in [...], alla CP_2 CodiceFiscale_2
Via del Serbatoio n. 8;
- CP_3
NONCHE'
(C.F. ), in persona dei suoi Controparte_4 P.IVA_1 legali rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Galli presso il cui studio, sito in
Napoli, alla Via Carducci n. 18, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4922/2023 del G.d.P. di Barra resa in data 19/04/2023 e depositata in data 4/08/2023;
Conclusioni: all'udienza del 10/10/2025 il procuratore di parte appellante “si riporta all'atto di appello e alle conclusioni ivi rassegnate;
fa presente di aver notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. l'atto di appello a e CP_2 conclude chiedendo la riforma della sentenza n. 4922/2023 con accertamento della responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è CP_2 causa con condanna della in via solidale con al Controparte_4 CP_2 ristoro dei danni patiti dall'appellante nella misura indicata in atti, vinte le spese con attribuzione;
impugna le avverse conclusioni e chiede che la causa sia decisa con rinuncia espressa alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi;
”; il procuratore della compagnia di assicurazione appellata “si riporta agli atti di causa ed alle eccezioni ivi sollevate insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese;
rinuncia espressamente alla concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi e chiede, quindi, che la causa sia decisa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Barra, e la CP_2 Controparte_4
in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di
[...] competenza del F.G.V.S., al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in data
06/02/2019, alle ore 09:15 allorquando, nel mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, nei pressi della stazione campi Flegrei al Piazzale
Tecchio in Napoli, veniva investito dall'autoveicolo Lanca Y, tg. CZ632JG, di proprietà di privo di copertura assicurativa. CP_2 non si costituiva nel giudizio di primo grado. CP_2
La invece, si costituiva in giudizio eccependo, in Controparte_5 via preliminare, l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del
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Giudice di Pace di Napoli, la carenza di legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa nonché l'inammissibilità e improponibilità della domanda ex artt. 143, 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005; nel merito, contestava estensivamente l'avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto della domanda.
Escusso un unico teste, il Giudice di Pace di Barra, con sentenza n. 4922 resa in data 19/04/2023 e depositata in data 4/08/2023, rigettava la domanda attorea in quanto non provata con compensazione delle spese di lite.
Nello specifico, il giudice di prime cure riteneva che “La dinamica del sinistro descritta nell'atto di vocatio in jus non è convincente, in quanto non regge al vaglio critico condotto alla stregua dei risultati dell'inchiesta istruttoria, in particolare dei documenti prodotti e delle deduzioni logiche.
D'altro canto, risultano lacunose e generiche le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, tal , la cui deposizione non persuade e ciò Testimone_1 solo è sufficiente al rigetto della domanda…ed infatti, dal confronto della deposizione testimoniale resa dal suindicato teste con le ulteriori risultanze probatorie, emergono elementi contraddittori che concorrono a far dubitare oltre che dell'attendibilità del testimone, anche della stessa verificazione del fatto così come descritto dall'istante. Ne consegue che, non essendoci sincronia probatoria e, comunque, non essendo stata raggiunta la prova, la domanda va rigetta”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 ritenendo la domanda fondata in quanto provata;
ha, quindi, insistito per l'accoglimento della stessa così come proposta in primo grado vinte le spese del spese del presente grado di giudizio.
In data 3/07/2024 si è costituita la eccependo, in via Controparte_5 preliminare, l'inammissibilità del proposto appello ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c. Nel merito, poi, ha insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese del presente grado di giudizio.
All'udienza del 9/07/2024 la scrivente, rilevata la nullità della citazione nei
- 3 -
confronti di autorizzava l'appellante alla rinotifica dell'atto di CP_2 appello allo stesso.
Alla successiva udienza rilevato che l'atto di appello rinotificato a
[...]
non conteneva gli avvisi, prescritti a pena di nullità, di cui all'art. 163 CP_2
n.7 onerava, nuovamente, l'appellante alla rinotifica dell'atto di appello entro il 20/03/2025.
All'udienza del 10/10/2025 fatte precisare alle parti le conclusioni la causa
è stata riservata in decisione previa espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per inattività della parte appellante ai sensi dell'art. 307 co. III c.p.c. La citata norma prevede, difatti, che “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
Ebbene, tanto premesso, osserva il giudicante che l'ordine disposto con provvedimento del 4/02/2025 di rinnovare la citazione nei confronti di CP_2 entro il termine perentorio del 20 marzo 2025 non è stato osservato da
[...] parte dell'appellante. Risulta, infatti, dagli atti allegati che la notifica all'appellato si è perfezionata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., solo in data CP_2
28/03/2025 e, quindi, 8 giorni dopo lo scadere del termine perentorio fissato dal giudice.
Nulla per spese stante il disposto dell'art. 310 c.p.c. secondo cui “Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 4922/2023
- 4 -
del Giudice di Pace di Barra resa in data 19/04/2023 e depositata in data
4/08/2023 proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico
[...] del F.G.V.S. per la Regione Campania, e , così provvede: CP_2
1) Dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla per spese.
Così deciso in Napoli, 15 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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