Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02833/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01852/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2026, proposto da -OMISSIS- e-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore-OMISSIS- Cristian, rappresentati e difesi dall'avvocato NZ Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di OL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl OL 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MO Ara e Francesco Giuseppe Alfano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l'annullamento del diniego d’accesso documentale formatosi per l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta, trasmessa in data 18.02.2026, di rilascio dei documenti ivi descritti;
e per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a conseguire l’accesso mediante la visione e l’estrazione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casoria e dell’ASL OL 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. NZ CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Considerato che, con istanza in data 18.02.2026, la ricorrente chiedeva alle amministrazioni resistenti di accedere ai seguenti documenti, attestanti:
1) la data di effettiva attivazione del servizio di tutoraggio domiciliare del bambino;
2) i titoli di studio, i curricula e i corsi di formazione degli operatori nel settore dell’assistenza alla comunicazione;
3) le ore di presenza ed assenza degli operatori nominati (ad esempio, fogli di presenza o assenza) o documenti equipollenti, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio di assistenza domiciliare;
4) tutte le iniziative assunte dal case manager ai fini dell’attuazione del progetto individuale ex art. 14 L. n. 328/2000;
- Rilevato che – secondo l’allegazione della stessa parte ricorrente - il Comune e la ASL non avevano trasmesso i documenti richiesti nel termine di legge;
- Rilevato che, con ricorso notificato e depositato in data 23.03.2026, la parte ricorrente chiedeva l’esibizione della suddetta documentazione;
- Considerato che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente allegava che la vicenda traeva origine dall’adozione, in favore del figlio minore -OMISSIS-OMISSIS- (nato a -OMISSIS-), del progetto individuale di cui all’art. 14 L. n. 328/2000;
- Rilevato che, con memoria depositata in data 27.03.206, il Comune di Casoria allegava di avere provveduto, in data 18.03.2026, a trasmettere la documentazione richiesta (dettagliatamente indicata nella stessa memoria), per quanto di competenza;
- Rilevato che con memoria depositata in data 07.04.2026, la ASL si costituiva in giudizio ed allegava di avere provveduto a dare compiuto riscontro alla richiesta d’accesso, come da comunicazione p.e.c. depositata alla quale si riportava;
- Rilevato che, con memoria depositata in data 17.04.2026, la parte ricorrente allegava l’avvenuto deposito in giudizio:
a) dei documenti di cui al punto 1);
b) del “ Certificato di Qualificazione Professionale di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione delle persone con Disabilità Livello EQF 4, rilasciato in favore della dott.ssa -OMISSIS- a cura della Regione Campania, n. prot. 150520251756248877 del 15.05.2025 ”;
c) di documenti, riconducibili alla ASL, ultronei rispetto alla domanda di accesso;
- Rilevato che, con la medesima memoria del 17.04.2026, la parte ricorrente insisteva per l’ostensione dei titoli di studio, dei curricula e dei corsi di formazione delle persone addette a svolgere il servizio di assistenza educativa domiciliare da dicembre 2024 a febbraio 2026;
- Ritenuto che i residui documenti richiesti dalla parte ricorrente siano sufficientemente individuati;
- Ritenuto che la parte ricorrente sia titolare – per effetto della sua responsabilità genitoriale esercitata nei confronti del suddetto minore – di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei suddetti atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti;
- Ritenuto pertanto che, in ragione della posizione qualificata della parte ricorrente e dell’interesse che essa ha nei riguardi degli atti in questione, la domanda sia fondata, limitatamente ai documenti non ancora ostesi;
- Ritenuto pertanto di dover accoglierla, ordinando alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, di esibire i residui documenti richiesti;
- Ritenuto di dover invece dichiarare cessata la materia del contendere, in riferimento ai documenti già ostesi;
- Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza, salva la necessità di una compensazione parziale, per effetto dell’intervenuta ostensione di alcuni dei documenti richiesti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere e lo accoglie per la parte residua; accertato il diritto della parte ricorrente ad accedere ai residui atti di cui in parte motiva:
- ordina alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di sua competenza, di esibire alla ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza (di cui è onerata la ricorrente medesima) la documentazione innanzi citata.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori dovuti come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO SA Di OL, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
NZ CI, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NZ CI | MO SA Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.