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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9489 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7325 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nucifero, domiciliatario in C.F._1
Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47;
-Attore-
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parascandola, C.F._2
domiciliatario in Napoli, alla via Loggia dei Pisani, 13;
-Convenuta -
Conclusioni: per l'attore: “insiste affinché il Tribunale convochi il CTU nominato ing. , … Persona_1
disponendo che il consulente proceda ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità necessarie al riconoscimento del primario diritto di proprietà vantato dall'attore sui beni ereditari indivisi ponendo a carico delle parti le relative spese. … Evidenza l'infondatezza dell'eccezione di merito avanzata dalla convenuta, concernente le note di trascrizione inerenti l'acquisto del legato, costituito dall'immobile sito in Bacoli al viale Olimpico n. 46 al piano 2, in favore della … , figlia della convenuta, ribadendo l'inammissibilità Persona_2
di tale documento per la tardività della produzione, … evidenziando che la convenuta si è limitata a depositare, peraltro tardivamente, esclusivamente i verbali di pubblicazione di due testamenti olografi, senza tuttavia produrre i testamenti stessi … Nel riportarsi ai propri atti
e scritti difensivi conclude chiedendo al Tribunale di disporre la prosecuzione delle operazioni peritali, evidenziando che, al solo fine di agevolare il CTU nella esecuzione del 2
mandato conferito, egli si dichiara disponibile a fornire al consulente ogni ulteriore documentazione che l'ausiliare ritenga necessaria ad addivenire alla divisione dell'asse ereditario tra i germani , unici eredi legittimi. In subordine, qualora il Parte_1
Tribunale lo ritenga indispensabile, … si chiede … di autorizzare le parti a depositare in atti gli ulteriori documenti ritenuti necessari alla prosecuzione del giudizio, ponendo i relativi costi a carico degli eredi legittimi e in quota Pt_1 Controparte_1 paritaria”; per la convenuta: “si insiste in ogni precedente atto difensivo, chiedendo l'integrale accoglimento. Si chiede, altresì, che il Tribunale … voglia assumere un provvedimento di inammissibilità, improcedibilità della domanda attorea”, vinte le distraende spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1 Controparte_1
esponendo in particolare che:
[...]
-. A seguito del decesso del padre , avvenuto l'1.12.2006, e della Persona_3
madre avvenuto il 29.7.2018, egli e la sorella, quali eredi legittimi, hanno Persona_4
acquisito per successione la proprietà dei beni “facenti parte dell'asse ereditario” dei defunti;
-. In particolare, “ha acquistato la comproprietà nella misura del 50% con la sorella dei seguenti beni”: a). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico n. 18 P.1 int. 4 scala U, in
NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.13; b). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico n. 18 P.T. int.
A, in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.104; c). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico n. 18
P.T. int. C, in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.106; d). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico
n. 18 piano 2 int. 4, in NCEU, fg. 14, p.lla 951, sub.4; e). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 46 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.16; f). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 46 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.17; g). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 46 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.18; h). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 50 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.26; i). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 18 P.2 int. 5 scala U, in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.33, “come si evince dalle certificazioni catastali”;
-. i suddetti beni immobili sono “pervenuti nel compendio ereditario” a seguito di donazione per atto a rogito del notaio dell'1.8.1973, intervenuta tra il donante Persona_5 [...]
e i figli (padre delle parti) e Parte_2 Persona_3 Controparte_2
; successivamente, in data 22.9.1994, i donatari procedevano ad atto di divisione
[...]
volontaria per notaio , con attribuzione delle rispettive quote;
Persona_6 3
-. Gli immobili identificati al catasto al foglio 14 part. 323, ovvero il locale deposito di 30 mq, il locale di 70 mq e la tettoia di 50 mq venivano edificati senza concessione edilizia;
pertanto, il dante causa presentava, ai sensi della L. 47/85 e L. 15/68, Persona_3
domanda di sanatoria al Comune di Bacoli, regolarmente accolta, e per la quale sia il dante causa sia gli eredi hanno integralmente versato l'oblazione dovuta;
-. In data 15.7.2019 insieme alla sorella aveva presentato dichiarazione di CP_1
successione;
-. In assenza di disposizioni testamentarie dei de cuius, i germani sono divenuti comproprietari in parti uguali dei beni ereditari;
-. A seguito del decesso della madre la convenuta, che risiede Persona_4 nell'appartamento sito al viale Olimpico 46 piano 1 (bene facente parte dell'asse ereditario da dividere), si impossessava arbitrariamente anche dell'immobile al secondo piano, ove abitava la madre, adibendolo ad abitazione per la figlia e il relativo nucleo familiare;
-. Tale occupazione era avvenuta senza il suo consenso e senza corrispondergli alcun indennizzo per l'utilizzo esclusivo dell'immobile e la conseguente privazione del godimento della propria quota;
-. Aveva, pertanto, chiesto, dapprima in via bonaria e poi con raccomandata a.r. tramite il proprio difensore, il rilascio dell'immobile abusivamente occupato, costituendo in mora la sorella;
-. In ragione dei contrasti insorti per la gestione e amministrazione dei beni ereditari, ha interesse ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione a ciascun erede della propria quota e ad ottenere dalla sorella il rendiconto circa la gestione dei beni ereditari da lei goduti in via esclusiva, nonché il pagamento del corrispettivo dovutogli per tale godimento esclusivo;
-. Il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1. ordinare la divisione dei beni ereditari, previa determinazione del valore complessivo della massa ereditaria e delle quote spettanti;
2. Condannare la convenuta, ex art 723 c.c., al pagamento in suo favore del 50% del canone locativo mensile dell'immobile sito in Bacoli al viale Olimpico n. 46 piano 2, in proporzione ai valori di mercato, a decorrere dal 29.7.2018 (data di decesso della de cuius sino Per_4
all'effettiva divisione dei beni;
3. Porre le spese di divisione a carico di entrambi i condividenti, vinte le distraende spese di lite. 4
costituitasi, ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della Controparte_1
domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo, in particolare, che:
-. la divisione dei beni era già stata disposta dai genitori in vita mediante due distinti atti;
-. l'asse ereditario risulta incompleto, mancando alcuni beni, in particolare quelli siti in Monte di Procida, come emergerebbe anche dai documenti prodotti dall'attore;
-. alcuni beni sono abusivi e privi di titolo autorizzativo, quindi non divisibili;
in particolare,
l'attore, nel possesso esclusivo di parte dei beni ereditari, li ha modificati e resi non più divisibili per atto tra vivi;
-. quanto all'appartamento al secondo piano sito in Bacoli al Viale Olimpico n. 46, essa sarebbe estranea al possesso del bene, che è abitato dalla figlia sin dal CP_3
matrimonio (26/4/2016), dunque prima del decesso della nonna;
tale immobile sarebbe stato ristrutturato a cura e spese della figlia, con autorizzazione della nonna, essendone altresì proprietaria per la metà; dopo la morte della nonna, ha acquisito anche la CP_3
proprietà della restante metà.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria (29.4.2022), l'attore ha contestato le eccezioni di controparte, rilevando l'infondatezza delle affermazioni circa l'esclusione di alcuni beni dal compendio ereditario e l'esistenza di precedenti atti di divisione, attestando la dichiarazione di successione in modo analitico tutti i beni ereditari e non esistendo documenti idonei a provare una pregressa suddivisione tra gli eredi. Con la seconda memoria istruttoria, l'attore ha rilevato che “oggetto della domanda di divisione ereditaria sono i beni di titolarità esclusiva dei fratelli
[...]
, in quanto dalla documentazione richiamata si evincono altri beni e terreni di cui” Parte_1
le parti “sono comproprietari]e] in minima parte unitamente ad altri parenti”. Con la terza memoria (2.12.2022), la convenuta ha depositato, a titolo di prova contraria, copie di due verbali di pubblicazione di testamento olografo (atto Notaio del Persona_7
3/11/2017 Rep. 278-Racc.213 e atto Notaio del 17/07/2019 Rep. 113.440- Persona_8
Racc. 26031). Con la terza memoria, l'attore ha eccepito l'inammissibilità e irrilevanza della produzione documentale tardiva.
All'udienza del 16.2.2023 il Tribunale, riservando ogni decisione in merito alla prova testimoniale articolata dalla convenuta, ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando quale CTU l'ing. . Il C.T.U. designato, nel giuramento telematico Persona_1
reso in data 27.4.2023, ha evidenziato che ai fini della corretta divisione “dei 17 cespiti
(Bacoli: 11 immobili e 3 terreni;
Monte di Procida: 1 immobile e 2 terreni)” risultava necessario acquisire una relazione notarile, mancante agli atti di causa. 5
Con ordinanza dell'11.5.2023, il giudice ha sospeso le operazioni peritali e il conferimento dell'incarico al CTU, riservando ogni valutazione sulla tardività degli accertamenti richiesti e sull'ammissibilità della domanda di divisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione sull'an dividendum sit e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- L'attore ha chiesto di procedere alla divisione, secondo legge, dei beni ereditari caduti in successione di ed Persona_3 Persona_4
Deve rilevarsi, anzitutto, che l'attore ha proposto una inammissibile domanda di divisione unificata di più masse ereditarie (ossia, di successioni distinte) senza chiarire quali dei beni indicati appartengano alla massa ereditaria della madre e quali, invece, Persona_4
appartengano alla massa ereditaria del padre, ; il tutto, peraltro, Persona_3
senza il consenso della controparte.
Com'è noto, in tema di successioni legittime, ciascuna apertura di successione dà luogo alla formazione di una massa ereditaria autonoma, riferita al singolo de cuius, nella quale confluiscono esclusivamente i beni di cui il defunto era titolare al momento della morte. Ne consegue che le masse ereditarie derivanti da più successioni, ancorchè relative a soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, rimangono distinte e separate sino a quando le parti non decidano, di comune accordo, di procedere alla loro riunione ai fini della divisione.
La giurisprudenza costante ha chiarito che “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. 15.5.1992 n. 5798; cfr. altresì Cass.
n. 314/2009) che, avendo ad oggetto, peraltro, beni immobili deve rivestire la forma scritta.
La riunione di più masse ereditarie in un'unica divisione, pertanto, non può essere disposta d'ufficio né su istanza unilaterale di uno dei condividenti, richiedendo il consenso espresso di tutti i coeredi interessati, atteso che si tratta di un'operazione negoziale, non imposta dalla legge, che implica una deroga al principio di autonomia patrimoniale di ciascun asse successorio.
Nel caso di specie, la convenuta non ha prestato il suo consenso alla unificazione delle masse ereditarie dei genitori, sostenendo, tra l'altro, che alcuni beni erano già stati oggetto di attribuzioni e atti di disposizioni separati.
Pertanto, mancando l'accordo tra i condividenti, non può procedersi Alla divisione congiunta dei beni provenienti da successioni diverse , poiché ciò determinerebbe un'indebita confusione 6
di patrimoni e un'operazione materiale di divisione in violazione del principio di separazione delle masse ereditarie.
La divisione a masse unificate richieste all'attore risulta dunque inammissibile, per difetto del presupposto necessario del consenso unanime dei coeredi all'unificazione delle masse.
3.- La domanda dell'attore di procedere alla divisione, secondo legge, dei beni ereditari caduti in successione di ed è altresì infondata nel merito. Persona_3 Persona_4
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la successione dei de cuius e l'attribuzione dei beni ereditari non è regolata dalle disposizioni sulla successione legittima, ma trovano la propria disciplina nei testamenti olografi lasciati da entrambi i defunti, i cui verbali di pubblicazione sono stati prodotti dalla convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
Dai verbali di pubblicazione dei testamenti olografi di e Persona_3 [...]
si evince che i de cuius hanno disposto espressamente dei propri beni mediante Per_9
testamento, individuando i rispettivi beneficiari e regolando le attribuzioni in maniera autonoma e specifica. In particolare:
1). Con testamento olografo e allegata planimetria formato A3 (“planimetria colorata nelle sue varie parti con colore verde, giallo e rosa e datat dal testatore”) pubblicato con verbale ricevuto dal notaio il 3 novembre 2017, rep. 278 racc. Persona_10
213 registrato a Napoli il 14 novembre 2017 al n. 21438, il de cuius Persona_3
aveva testualmente espresso le sue ultime volontà come segue:
[...]
“Io TO D'LL IU, sano di mente, con questo mio testamento disponglo dei miei beni imobili per quando avrò cessato di vivere come segue ' ' lascio ' ' a mia moglie LV l'usufrutto di tutti Per_4
miei beni;
a mia figlia tutti i miei CP_1
diritti in nuda proprietà dei seguenti immobili siti i bacoli al viale olimpico N 46.
A) Quartino al N 1 piano di 4 vani e acesori
(particella 323/14 e terrazzo sovrastante il magazino al piano terra. B) due logali al piano terra (quelli a sinistra guardando il fabricato dal viale olimpico) con l'area di pertinenza antistante C (le aree icomodi e la tettoia il tutto indicato con il colore giallo e con nome CP_1
sull'allegata planimetria. a mio figlio
[...] 7
Mariano tutti i miei diritti in nuda proprietà dei seguenti immobili siti in bacoli al Viale Olimpico 46
a) due locali al piano terra, con l'area di pertinenza antistante (lato viale olimpico dal quale ha unico accesso), e precisamente quelli a destra guardando il fabricato dal viale olimpico, con l'accesso solo da detto viale olimpico attraverso la 1 detta area dipertinenza.
B) il comodo, con il giardino e le aree dipertinenza.
C) il quartino di 3 vani ed accesori al piano secondo
(incasto scheda N 407 del 24/7/1973 con tutti i miei diritti sulle aree dipertinenza, circostanti poco distanzi, dagli i- mobili sudetti e soprastante la proprietà di Parte_3
[.
. Persona_11
Il tutto indiccato con colore verde e col nome sulla alegata plani metria. Pt_1
alla mia cara TI nata a [...]_3
il 26.6.1988 figlia di detta mia figlia , CP_1
tutti i miei diritti di nuda proprietà del quartino di 3 vani ed accesori (particella 323/14) e relativi lastrico solare che lo soprastano sito al 2 piano di detto fabricato in Bacoli al viale olimpico 46 indicato col colore rosso sulla alegata planimetria. ai miei figli e ed a mia CP_1 Pt_1
nipote tutti i miei diritti di CP_3
proprietà della stradetta (a confine con la propieta di mio fratello ) che si riparte dal valle CP_2
(segno incomprensibile cancellato) olimpico, indicata col co-
Per_ lore sulla allegato planimetrio. ai miei figli , e a mia Pt_1 CP_1
nipote tutti i diritto a me spettanti CP_3
sulla strada comune largha metri 4 che si riparte dal viale olimpico.
Bacoli 24/1/1998
Dicomillenovecento (numero cancellato) novecento 8
novantotto
D ”. Per_3 Persona_3
2). Con testamento olografo e allegata planimetria (consistente in “un foglio di carta di colore bianco formato A3, che reca in alto la scritta a stampa
[...]
e in basso Parte_4
la scritta a penna 'Viale Olimpico'”, sulla quale “sono riprodotti graficamente gli immobili richiamati nella scheda testamentaria” e al centro della quale nella parte alta
“figurano … la data '24/1/1998' e la firma ) pubblicato con verbale Persona_4
ricevuto dal notaio il 17 luglio 2019, rep. 113.440 racc. 26.031 registrato Persona_8
presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli – Ufficio Territoriale atti pubblici – DP 1 il 25 luglio 2019 al n. 4362 serie 1T, la de cuius aveva testualmente espresso le Persona_4
sue ultime volontà come segue:
“io , sana di mente, con Persona_4
qusto mio testomento dispongo dei mie beni immobili per quando avrò cessato di vivere come segue: lascio:
a mio marito Persona_3
l'usufrutto vitalizio di tutti i miei beni,
a mia figlia tutti i miei diritti CP_1
in nuda proprietà dei seguenti immobili siti in Bacoli al Viale olimpico n 46:
A) quartino al 1 piano di 4 vani ed accessori
(particella 323-13) e terrazzo sovrastante il magazzino a piano terra
B) due locali al piano terra ) quelli a sinistra guardando il fabbricato dal viale Olimpico), con L'area di pertinenza antistante;
C) le aree, i comodi e la tettoia;
il tutto indicato col colore giallo e col nome
rosaria sull'allegata planimetria;
CP_1
a mio figlio mariano tutti i miei diritti in nuda proprietà dei seguenti immobili siti in
Bacoli al Viale olimpico n. 46/a due locale al piano terra con l'area di pertinenza 9
antistante qu (lato Viale olimpico dal quale ha unico accesso) e precisamente quelli a desta guardando il fabbricato dal Viale olimpico, con accesso solo da detto Viale Olimpico attraversando la detta area di pertinenza;
antistante qu (lato Viale olimpico dal quale ha unico accesso) e precisamente quelli a desta guardando il fabbricato dal Viale olimpico, con accesso solo da detto Viale Olimpico attraversando la detta area di pertinenza;
B) il comodo, con il giardino e le aree di pertinenza;
il tutto indicato col colore verde e col nome mariano sull'allegata planimetria;
alla mia cara TI , nata a [...]
Napoli il 26-6-1988 figlia di detta mia figlia maria rosaria, tutti i miei diritti in nuda proprietà del quartino di 3 vani ed accessori (particella 323-14)
e relativi lastrici solari che lo sovrastano, sito al secondo piano del detto fabbricato in
Bacoli al Viale olimpico n : 46; indicato col colore rosso e col nome CP_3
sull'allegata planimetria;
ai miei figli e e a CP_1 Pt_1
mio nipote pernella tutti i miei diritti CP_3
di proprietà dello stradetta (a confine con la proprietta di ) che si diparte Controparte_2
dal Viale olimpico;
indicata col colore blu sull'allegata planimetria;
ai miei figli e Pt_1 CP_1
e a mia nipote tutti
[...] CP_3
i diritti a me spettanti sulla strada comune larga ml:4 che si diparte dalla viale olimpico
Bacoli 24:1:1998
”. Persona_4 10
Giova rilevare, in via preliminare, che l'attore, nella prima difesa successiva al deposito dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi di e Persona_3 [...]
non ha in alcun modo contestato la veridicità e l'autenticità dei predetti verbali, né ha Per_4
dedotto elementi idonei a metterne in dubbio la provenienza o la validità; egli si è, infatti, limitato a eccepirne l'inammissibilità sotto il profilo processuale, deducendo da un lato la tardività della produzione, e dall'altro il fatto che la convenuta si è limitata a depositare in giudizio i verbali di pubblicazione dei testamenti, senza produrre gli originali dei testamenti olografi.
Quanto all'eccepita tardività del deposito dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi dei defunti, essa deve essere disattesa, per due ordini di motivi.
In primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno la facoltà di produrre documenti fino al termine fissato per il deposito della terza memoria, qualora si tratti di documenti che costituiscono risposta o controdeduzione alle difese e alle allegazioni della controparte. Nel caso di specie, la produzione dei testamenti è intervenuta proprio a seguito della tesi dell'attore circa la natura “legittima” delle successioni e la conseguente esistenza di una comunione ereditaria indivisa. Tale produzione documentale, dunque, integra una legittima prova contraria, della convenuta, volta a dimostrare che la devoluzione dei beni non è avvenuta secondo legge ma in forza di disposizioni testamentarie e come tale poteva essere prodotta nel termine previsto dall'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
In secondo luogo, va rilevato che il titolo regolatore della successione testamentaria prevale sulla disciplina legale in materia di devoluzione ereditaria. Ne consegue che, l'efficacia dei testamenti olografi dei de cuius esclude l'applicazione delle norme sulla successione legittima, in forza del disposto ex art. 457 comma 2 c.c., secondo cui “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. Alla luce di tale principio, risulta irrilevante la questione sollevata dall'attore circa la produzione dei testamenti solo con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. (cfr. sulla prevalenza della successione testamentaria sulla successione legittima anche qualora i testamenti vengano prodotti tardivamente nel corso del giudizio, Cass. sez. 2 n. 264/2013, Cass. sez. 2 n.
9367/2013; cfr. da ultimo Cass. n. 24184 del 27.9.2019).
Quanto al valore del verbale di pubblicazione del testamento, giova ricordare che ai sensi dell'art. 620 c.c., chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio non appena abbia notizia della morte del testatore e il notaio redige, in forma di atto pubblico, un verbale di pubblicazione nel quale “descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura” (in presenza di due testimoni). A 11
tale verbale sono allegati la scheda testamentaria vidimata dai testimoni e dal notaio e l'estratto dell'atto di morte del testatore.
Il verbale di pubblicazione assume, quindi, una funzione probatoria rilevante in quanto attesta formalmente che il testamento è stato presentato al notaio, che è stato aperto se sigillato, che è stata verificata la morte del testatore e che il contenuto del testamento è stato riprodotto fedelmente nel verbale.
Pur in assenza di deposito dell'originale o della copia del testamento olografo, l'attore non ha dedotto che nei verbali di pubblicazione dei testamenti questi ultimi non siano stati riportati in modo corrispondente agli originali, nè ha contestato validamente i verbali, ad esempio mettendo in dubbio la correttezza formale dell'operato dei notai che hanno proceduto alla pubblicazione dei testamenti, ma si è limitato a contestare genericamente la produzione dei soli verbali di pubblicazione.
Pur in assenza dell'originale o della copia dei testamenti, può comunque, pertanto, riconoscersi efficacia alle disposizioni testamentarie come riportate nei verbali di pubblicazione allegati, non essendo stata messa in dubbio, nei modi di legge la corrispondenza di quanto riportato nei verbali medesimi, redatti nelle forme dell'atto pubblico, rispetto a quanto riportato nei testamenti.
Pertanto, la presenza dei verbali di pubblicazione comporta che i testamenti olografi in questione, regolarmente pubblicati a ministero di notaio, costituiscono titolo valido e sufficiente a disciplinare la devoluzione ereditaria, con la conseguenza che l'asserita comunione ereditaria dedotta dall'attore non risulta sussistente o comunque non coincide con quella delineata nell'atto introduttivo del giudizio.
Ne deriva che la domanda di divisione, proposta come se i compendi ereditari dei de cuius fossero unici e fossero soggetti a successione legittima e ancora interamente indivisi, si fonda su un presupposto erroneo, perché ignora la diversa e vincolante volontà testamentaria dei de cuius che prevale sulla devoluzione ereditaria legittima.
Va ricordato, inoltre virgola che la divisione ereditaria giudiziale, ai sensi degli artt. 713 e ss.
c.c., presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria effettiva tra i coeredi. Tale comunione, tuttavia, non sussiste ove il testatore abbia direttamente operato attribuzioni individuali o disposto la divisione dei propri beni nel testamento, determinando la formazione di quote e diritti esclusivi già in sede di testamento.
Pertanto, la produzione dei testamenti olografi, ancorché tardiva rispetto alle prime difese della convenuta, risulta dirimente ai fini della decisione, poiché dimostra che la devoluzione successoria non è avvenuta per legge ma per testamento, e che le attribuzioni patrimoniali 12
risultano già regolate dagli stessi de cuius, non potendo, peraltro, il giudice sostituire con la divisione giudiziale una volontà dispositiva già espressa dai testatori e formalmente valida, poiché non impugnata nelle forme di legge dall'attore.
Ne consegue, in definitiva, che la domanda dell'attore deve essere rigettata anche sotto tale ulteriore profilo, poiché la successione è testamentaria.
L'attore, peraltro, a fronte della produzione dei testamenti olografi dei defunti, non ha provveduto a modificare o precisare la propria domanda, né ha chiesto di limitare lo scioglimento della comunione ai soli eventuali beni residui non ricompresi nelle disposizioni testamentarie. Invero, a seguito del deposito in giudizio dei verbali di pubblicazione dei testamenti, l'attore avrebbe potuto e dovuto rimodulare la propria pretesa , individuando puntualmente i beni che, eventualmente, non risultassero oggetto di attribuzione testamentaria e che pertanto potessero rientrare in una comunione ereditaria residua da sciogliere.
L'attore, invece, ha mantenuto ferma la sua richiesta di divisione dell'intero compendio ereditario, senza operare alcuna distinzione tra i beni regolati dalle disposizioni di ultima volontà dei de cuius e quelli, eventualmente, non menzionati nei testamenti. La mancata individuazione dei cespiti effettivamente ancora comuni impedisce di verificare l'esistenza della comunione stessa, non avendo peraltro l'attore limitato la domanda di divisione solo ai beni ancora oggetto di comunione residua.
In definitiva, anche sotto tale profilo la domanda dell'attore deve essere rigettata.
4.- Parimenti, va rigettata l'ulteriore domanda proposta dall'attore volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo dell'appartamento al secondo piano del fabbricato in Bacoli al viale Olimpico 46.
Tale domanda, invero, risulta infondata, poiché basata sul presupposto non riscontrato dell'esistenza di una comunione ereditaria sul predetto bene;
risulta, infatti, dai testamenti olografi dei de cuius che l'immobile in questione è stato specificamente attribuito per testamento ad , soggetto estraneo alla presente controversia. Ne consegue che il CP_3
bene non rientra nella massa ereditaria comune tra le parti e pertanto non può costituire oggetto né di divisione, né di alcuna forma di indennizzo tra coeredi.
Va altresì osservato che la domanda risarcitoria (o indennitaria) è stata impropriamente indirizzata nei confronti della convenuta, sebbene lo stesso attore abbia dedotto che l'immobile è occupato dalla predetta che non è parte del giudizio e nei cui CP_3
confronti nessuna domanda è stata ritualmente proposta. Tale circostanza rende, di conseguenza, carente la convenuta di titolarità passiva della pretesa, rispetto a un bene 13
attribuito per testamento a terzo estraneo alla lite e che neppure è in godimento diretto da parte della convenuta.
5.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2). Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € 7.052,00 per competenze, oltre IVA, CPA e
[...]
spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Salvatore Parascandola, anticipatario.
Napoli, 19.9.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7325 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Nucifero, domiciliatario in C.F._1
Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47;
-Attore-
E
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parascandola, C.F._2
domiciliatario in Napoli, alla via Loggia dei Pisani, 13;
-Convenuta -
Conclusioni: per l'attore: “insiste affinché il Tribunale convochi il CTU nominato ing. , … Persona_1
disponendo che il consulente proceda ad eseguire tutti gli adempimenti e le formalità necessarie al riconoscimento del primario diritto di proprietà vantato dall'attore sui beni ereditari indivisi ponendo a carico delle parti le relative spese. … Evidenza l'infondatezza dell'eccezione di merito avanzata dalla convenuta, concernente le note di trascrizione inerenti l'acquisto del legato, costituito dall'immobile sito in Bacoli al viale Olimpico n. 46 al piano 2, in favore della … , figlia della convenuta, ribadendo l'inammissibilità Persona_2
di tale documento per la tardività della produzione, … evidenziando che la convenuta si è limitata a depositare, peraltro tardivamente, esclusivamente i verbali di pubblicazione di due testamenti olografi, senza tuttavia produrre i testamenti stessi … Nel riportarsi ai propri atti
e scritti difensivi conclude chiedendo al Tribunale di disporre la prosecuzione delle operazioni peritali, evidenziando che, al solo fine di agevolare il CTU nella esecuzione del 2
mandato conferito, egli si dichiara disponibile a fornire al consulente ogni ulteriore documentazione che l'ausiliare ritenga necessaria ad addivenire alla divisione dell'asse ereditario tra i germani , unici eredi legittimi. In subordine, qualora il Parte_1
Tribunale lo ritenga indispensabile, … si chiede … di autorizzare le parti a depositare in atti gli ulteriori documenti ritenuti necessari alla prosecuzione del giudizio, ponendo i relativi costi a carico degli eredi legittimi e in quota Pt_1 Controparte_1 paritaria”; per la convenuta: “si insiste in ogni precedente atto difensivo, chiedendo l'integrale accoglimento. Si chiede, altresì, che il Tribunale … voglia assumere un provvedimento di inammissibilità, improcedibilità della domanda attorea”, vinte le distraende spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- ha convenuto in giudizio la sorella Parte_1 Controparte_1
esponendo in particolare che:
[...]
-. A seguito del decesso del padre , avvenuto l'1.12.2006, e della Persona_3
madre avvenuto il 29.7.2018, egli e la sorella, quali eredi legittimi, hanno Persona_4
acquisito per successione la proprietà dei beni “facenti parte dell'asse ereditario” dei defunti;
-. In particolare, “ha acquistato la comproprietà nella misura del 50% con la sorella dei seguenti beni”: a). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico n. 18 P.1 int. 4 scala U, in
NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.13; b). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico n. 18 P.T. int.
A, in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.104; c). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico n. 18
P.T. int. C, in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.106; d). immobile sito in Bacoli, al viale Olimpico
n. 18 piano 2 int. 4, in NCEU, fg. 14, p.lla 951, sub.4; e). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 46 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.16; f). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 46 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.17; g). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 46 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.18; h). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 50 P.T., in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.26; i). immobile sito in Bacoli, al viale
Olimpico n. 18 P.2 int. 5 scala U, in NCEU, fg. 14, p.lla 323, sub.33, “come si evince dalle certificazioni catastali”;
-. i suddetti beni immobili sono “pervenuti nel compendio ereditario” a seguito di donazione per atto a rogito del notaio dell'1.8.1973, intervenuta tra il donante Persona_5 [...]
e i figli (padre delle parti) e Parte_2 Persona_3 Controparte_2
; successivamente, in data 22.9.1994, i donatari procedevano ad atto di divisione
[...]
volontaria per notaio , con attribuzione delle rispettive quote;
Persona_6 3
-. Gli immobili identificati al catasto al foglio 14 part. 323, ovvero il locale deposito di 30 mq, il locale di 70 mq e la tettoia di 50 mq venivano edificati senza concessione edilizia;
pertanto, il dante causa presentava, ai sensi della L. 47/85 e L. 15/68, Persona_3
domanda di sanatoria al Comune di Bacoli, regolarmente accolta, e per la quale sia il dante causa sia gli eredi hanno integralmente versato l'oblazione dovuta;
-. In data 15.7.2019 insieme alla sorella aveva presentato dichiarazione di CP_1
successione;
-. In assenza di disposizioni testamentarie dei de cuius, i germani sono divenuti comproprietari in parti uguali dei beni ereditari;
-. A seguito del decesso della madre la convenuta, che risiede Persona_4 nell'appartamento sito al viale Olimpico 46 piano 1 (bene facente parte dell'asse ereditario da dividere), si impossessava arbitrariamente anche dell'immobile al secondo piano, ove abitava la madre, adibendolo ad abitazione per la figlia e il relativo nucleo familiare;
-. Tale occupazione era avvenuta senza il suo consenso e senza corrispondergli alcun indennizzo per l'utilizzo esclusivo dell'immobile e la conseguente privazione del godimento della propria quota;
-. Aveva, pertanto, chiesto, dapprima in via bonaria e poi con raccomandata a.r. tramite il proprio difensore, il rilascio dell'immobile abusivamente occupato, costituendo in mora la sorella;
-. In ragione dei contrasti insorti per la gestione e amministrazione dei beni ereditari, ha interesse ad ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria, con attribuzione a ciascun erede della propria quota e ad ottenere dalla sorella il rendiconto circa la gestione dei beni ereditari da lei goduti in via esclusiva, nonché il pagamento del corrispettivo dovutogli per tale godimento esclusivo;
-. Il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di:
1. ordinare la divisione dei beni ereditari, previa determinazione del valore complessivo della massa ereditaria e delle quote spettanti;
2. Condannare la convenuta, ex art 723 c.c., al pagamento in suo favore del 50% del canone locativo mensile dell'immobile sito in Bacoli al viale Olimpico n. 46 piano 2, in proporzione ai valori di mercato, a decorrere dal 29.7.2018 (data di decesso della de cuius sino Per_4
all'effettiva divisione dei beni;
3. Porre le spese di divisione a carico di entrambi i condividenti, vinte le distraende spese di lite. 4
costituitasi, ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto della Controparte_1
domanda, ritenuta infondata sotto ogni profilo, eccependo, in particolare, che:
-. la divisione dei beni era già stata disposta dai genitori in vita mediante due distinti atti;
-. l'asse ereditario risulta incompleto, mancando alcuni beni, in particolare quelli siti in Monte di Procida, come emergerebbe anche dai documenti prodotti dall'attore;
-. alcuni beni sono abusivi e privi di titolo autorizzativo, quindi non divisibili;
in particolare,
l'attore, nel possesso esclusivo di parte dei beni ereditari, li ha modificati e resi non più divisibili per atto tra vivi;
-. quanto all'appartamento al secondo piano sito in Bacoli al Viale Olimpico n. 46, essa sarebbe estranea al possesso del bene, che è abitato dalla figlia sin dal CP_3
matrimonio (26/4/2016), dunque prima del decesso della nonna;
tale immobile sarebbe stato ristrutturato a cura e spese della figlia, con autorizzazione della nonna, essendone altresì proprietaria per la metà; dopo la morte della nonna, ha acquisito anche la CP_3
proprietà della restante metà.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria (29.4.2022), l'attore ha contestato le eccezioni di controparte, rilevando l'infondatezza delle affermazioni circa l'esclusione di alcuni beni dal compendio ereditario e l'esistenza di precedenti atti di divisione, attestando la dichiarazione di successione in modo analitico tutti i beni ereditari e non esistendo documenti idonei a provare una pregressa suddivisione tra gli eredi. Con la seconda memoria istruttoria, l'attore ha rilevato che “oggetto della domanda di divisione ereditaria sono i beni di titolarità esclusiva dei fratelli
[...]
, in quanto dalla documentazione richiamata si evincono altri beni e terreni di cui” Parte_1
le parti “sono comproprietari]e] in minima parte unitamente ad altri parenti”. Con la terza memoria (2.12.2022), la convenuta ha depositato, a titolo di prova contraria, copie di due verbali di pubblicazione di testamento olografo (atto Notaio del Persona_7
3/11/2017 Rep. 278-Racc.213 e atto Notaio del 17/07/2019 Rep. 113.440- Persona_8
Racc. 26031). Con la terza memoria, l'attore ha eccepito l'inammissibilità e irrilevanza della produzione documentale tardiva.
All'udienza del 16.2.2023 il Tribunale, riservando ogni decisione in merito alla prova testimoniale articolata dalla convenuta, ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando quale CTU l'ing. . Il C.T.U. designato, nel giuramento telematico Persona_1
reso in data 27.4.2023, ha evidenziato che ai fini della corretta divisione “dei 17 cespiti
(Bacoli: 11 immobili e 3 terreni;
Monte di Procida: 1 immobile e 2 terreni)” risultava necessario acquisire una relazione notarile, mancante agli atti di causa. 5
Con ordinanza dell'11.5.2023, il giudice ha sospeso le operazioni peritali e il conferimento dell'incarico al CTU, riservando ogni valutazione sulla tardività degli accertamenti richiesti e sull'ammissibilità della domanda di divisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione sull'an dividendum sit e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- L'attore ha chiesto di procedere alla divisione, secondo legge, dei beni ereditari caduti in successione di ed Persona_3 Persona_4
Deve rilevarsi, anzitutto, che l'attore ha proposto una inammissibile domanda di divisione unificata di più masse ereditarie (ossia, di successioni distinte) senza chiarire quali dei beni indicati appartengano alla massa ereditaria della madre e quali, invece, Persona_4
appartengano alla massa ereditaria del padre, ; il tutto, peraltro, Persona_3
senza il consenso della controparte.
Com'è noto, in tema di successioni legittime, ciascuna apertura di successione dà luogo alla formazione di una massa ereditaria autonoma, riferita al singolo de cuius, nella quale confluiscono esclusivamente i beni di cui il defunto era titolare al momento della morte. Ne consegue che le masse ereditarie derivanti da più successioni, ancorchè relative a soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare, rimangono distinte e separate sino a quando le parti non decidano, di comune accordo, di procedere alla loro riunione ai fini della divisione.
La giurisprudenza costante ha chiarito che “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi, e perciò appartenenti a distinte comunioni, deve procedersi a tante divisioni per quante sono le masse, potendo invece procedersi ad una sola divisione solo se tutte le parti vi consentano mediante uno specifico negozio” (cfr. Cass. 15.5.1992 n. 5798; cfr. altresì Cass.
n. 314/2009) che, avendo ad oggetto, peraltro, beni immobili deve rivestire la forma scritta.
La riunione di più masse ereditarie in un'unica divisione, pertanto, non può essere disposta d'ufficio né su istanza unilaterale di uno dei condividenti, richiedendo il consenso espresso di tutti i coeredi interessati, atteso che si tratta di un'operazione negoziale, non imposta dalla legge, che implica una deroga al principio di autonomia patrimoniale di ciascun asse successorio.
Nel caso di specie, la convenuta non ha prestato il suo consenso alla unificazione delle masse ereditarie dei genitori, sostenendo, tra l'altro, che alcuni beni erano già stati oggetto di attribuzioni e atti di disposizioni separati.
Pertanto, mancando l'accordo tra i condividenti, non può procedersi Alla divisione congiunta dei beni provenienti da successioni diverse , poiché ciò determinerebbe un'indebita confusione 6
di patrimoni e un'operazione materiale di divisione in violazione del principio di separazione delle masse ereditarie.
La divisione a masse unificate richieste all'attore risulta dunque inammissibile, per difetto del presupposto necessario del consenso unanime dei coeredi all'unificazione delle masse.
3.- La domanda dell'attore di procedere alla divisione, secondo legge, dei beni ereditari caduti in successione di ed è altresì infondata nel merito. Persona_3 Persona_4
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, la successione dei de cuius e l'attribuzione dei beni ereditari non è regolata dalle disposizioni sulla successione legittima, ma trovano la propria disciplina nei testamenti olografi lasciati da entrambi i defunti, i cui verbali di pubblicazione sono stati prodotti dalla convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
Dai verbali di pubblicazione dei testamenti olografi di e Persona_3 [...]
si evince che i de cuius hanno disposto espressamente dei propri beni mediante Per_9
testamento, individuando i rispettivi beneficiari e regolando le attribuzioni in maniera autonoma e specifica. In particolare:
1). Con testamento olografo e allegata planimetria formato A3 (“planimetria colorata nelle sue varie parti con colore verde, giallo e rosa e datat dal testatore”) pubblicato con verbale ricevuto dal notaio il 3 novembre 2017, rep. 278 racc. Persona_10
213 registrato a Napoli il 14 novembre 2017 al n. 21438, il de cuius Persona_3
aveva testualmente espresso le sue ultime volontà come segue:
[...]
“Io TO D'LL IU, sano di mente, con questo mio testamento disponglo dei miei beni imobili per quando avrò cessato di vivere come segue ' ' lascio ' ' a mia moglie LV l'usufrutto di tutti Per_4
miei beni;
a mia figlia tutti i miei CP_1
diritti in nuda proprietà dei seguenti immobili siti i bacoli al viale olimpico N 46.
A) Quartino al N 1 piano di 4 vani e acesori
(particella 323/14 e terrazzo sovrastante il magazino al piano terra. B) due logali al piano terra (quelli a sinistra guardando il fabricato dal viale olimpico) con l'area di pertinenza antistante C (le aree icomodi e la tettoia il tutto indicato con il colore giallo e con nome CP_1
sull'allegata planimetria. a mio figlio
[...] 7
Mariano tutti i miei diritti in nuda proprietà dei seguenti immobili siti in bacoli al Viale Olimpico 46
a) due locali al piano terra, con l'area di pertinenza antistante (lato viale olimpico dal quale ha unico accesso), e precisamente quelli a destra guardando il fabricato dal viale olimpico, con l'accesso solo da detto viale olimpico attraverso la 1 detta area dipertinenza.
B) il comodo, con il giardino e le aree dipertinenza.
C) il quartino di 3 vani ed accesori al piano secondo
(incasto scheda N 407 del 24/7/1973 con tutti i miei diritti sulle aree dipertinenza, circostanti poco distanzi, dagli i- mobili sudetti e soprastante la proprietà di Parte_3
[.
. Persona_11
Il tutto indiccato con colore verde e col nome sulla alegata plani metria. Pt_1
alla mia cara TI nata a [...]_3
il 26.6.1988 figlia di detta mia figlia , CP_1
tutti i miei diritti di nuda proprietà del quartino di 3 vani ed accesori (particella 323/14) e relativi lastrico solare che lo soprastano sito al 2 piano di detto fabricato in Bacoli al viale olimpico 46 indicato col colore rosso sulla alegata planimetria. ai miei figli e ed a mia CP_1 Pt_1
nipote tutti i miei diritti di CP_3
proprietà della stradetta (a confine con la propieta di mio fratello ) che si riparte dal valle CP_2
(segno incomprensibile cancellato) olimpico, indicata col co-
Per_ lore sulla allegato planimetrio. ai miei figli , e a mia Pt_1 CP_1
nipote tutti i diritto a me spettanti CP_3
sulla strada comune largha metri 4 che si riparte dal viale olimpico.
Bacoli 24/1/1998
Dicomillenovecento (numero cancellato) novecento 8
novantotto
D ”. Per_3 Persona_3
2). Con testamento olografo e allegata planimetria (consistente in “un foglio di carta di colore bianco formato A3, che reca in alto la scritta a stampa
[...]
e in basso Parte_4
la scritta a penna 'Viale Olimpico'”, sulla quale “sono riprodotti graficamente gli immobili richiamati nella scheda testamentaria” e al centro della quale nella parte alta
“figurano … la data '24/1/1998' e la firma ) pubblicato con verbale Persona_4
ricevuto dal notaio il 17 luglio 2019, rep. 113.440 racc. 26.031 registrato Persona_8
presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli – Ufficio Territoriale atti pubblici – DP 1 il 25 luglio 2019 al n. 4362 serie 1T, la de cuius aveva testualmente espresso le Persona_4
sue ultime volontà come segue:
“io , sana di mente, con Persona_4
qusto mio testomento dispongo dei mie beni immobili per quando avrò cessato di vivere come segue: lascio:
a mio marito Persona_3
l'usufrutto vitalizio di tutti i miei beni,
a mia figlia tutti i miei diritti CP_1
in nuda proprietà dei seguenti immobili siti in Bacoli al Viale olimpico n 46:
A) quartino al 1 piano di 4 vani ed accessori
(particella 323-13) e terrazzo sovrastante il magazzino a piano terra
B) due locali al piano terra ) quelli a sinistra guardando il fabbricato dal viale Olimpico), con L'area di pertinenza antistante;
C) le aree, i comodi e la tettoia;
il tutto indicato col colore giallo e col nome
rosaria sull'allegata planimetria;
CP_1
a mio figlio mariano tutti i miei diritti in nuda proprietà dei seguenti immobili siti in
Bacoli al Viale olimpico n. 46/a due locale al piano terra con l'area di pertinenza 9
antistante qu (lato Viale olimpico dal quale ha unico accesso) e precisamente quelli a desta guardando il fabbricato dal Viale olimpico, con accesso solo da detto Viale Olimpico attraversando la detta area di pertinenza;
antistante qu (lato Viale olimpico dal quale ha unico accesso) e precisamente quelli a desta guardando il fabbricato dal Viale olimpico, con accesso solo da detto Viale Olimpico attraversando la detta area di pertinenza;
B) il comodo, con il giardino e le aree di pertinenza;
il tutto indicato col colore verde e col nome mariano sull'allegata planimetria;
alla mia cara TI , nata a [...]
Napoli il 26-6-1988 figlia di detta mia figlia maria rosaria, tutti i miei diritti in nuda proprietà del quartino di 3 vani ed accessori (particella 323-14)
e relativi lastrici solari che lo sovrastano, sito al secondo piano del detto fabbricato in
Bacoli al Viale olimpico n : 46; indicato col colore rosso e col nome CP_3
sull'allegata planimetria;
ai miei figli e e a CP_1 Pt_1
mio nipote pernella tutti i miei diritti CP_3
di proprietà dello stradetta (a confine con la proprietta di ) che si diparte Controparte_2
dal Viale olimpico;
indicata col colore blu sull'allegata planimetria;
ai miei figli e Pt_1 CP_1
e a mia nipote tutti
[...] CP_3
i diritti a me spettanti sulla strada comune larga ml:4 che si diparte dalla viale olimpico
Bacoli 24:1:1998
”. Persona_4 10
Giova rilevare, in via preliminare, che l'attore, nella prima difesa successiva al deposito dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi di e Persona_3 [...]
non ha in alcun modo contestato la veridicità e l'autenticità dei predetti verbali, né ha Per_4
dedotto elementi idonei a metterne in dubbio la provenienza o la validità; egli si è, infatti, limitato a eccepirne l'inammissibilità sotto il profilo processuale, deducendo da un lato la tardività della produzione, e dall'altro il fatto che la convenuta si è limitata a depositare in giudizio i verbali di pubblicazione dei testamenti, senza produrre gli originali dei testamenti olografi.
Quanto all'eccepita tardività del deposito dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi dei defunti, essa deve essere disattesa, per due ordini di motivi.
In primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., le parti hanno la facoltà di produrre documenti fino al termine fissato per il deposito della terza memoria, qualora si tratti di documenti che costituiscono risposta o controdeduzione alle difese e alle allegazioni della controparte. Nel caso di specie, la produzione dei testamenti è intervenuta proprio a seguito della tesi dell'attore circa la natura “legittima” delle successioni e la conseguente esistenza di una comunione ereditaria indivisa. Tale produzione documentale, dunque, integra una legittima prova contraria, della convenuta, volta a dimostrare che la devoluzione dei beni non è avvenuta secondo legge ma in forza di disposizioni testamentarie e come tale poteva essere prodotta nel termine previsto dall'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
In secondo luogo, va rilevato che il titolo regolatore della successione testamentaria prevale sulla disciplina legale in materia di devoluzione ereditaria. Ne consegue che, l'efficacia dei testamenti olografi dei de cuius esclude l'applicazione delle norme sulla successione legittima, in forza del disposto ex art. 457 comma 2 c.c., secondo cui “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. Alla luce di tale principio, risulta irrilevante la questione sollevata dall'attore circa la produzione dei testamenti solo con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. (cfr. sulla prevalenza della successione testamentaria sulla successione legittima anche qualora i testamenti vengano prodotti tardivamente nel corso del giudizio, Cass. sez. 2 n. 264/2013, Cass. sez. 2 n.
9367/2013; cfr. da ultimo Cass. n. 24184 del 27.9.2019).
Quanto al valore del verbale di pubblicazione del testamento, giova ricordare che ai sensi dell'art. 620 c.c., chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio non appena abbia notizia della morte del testatore e il notaio redige, in forma di atto pubblico, un verbale di pubblicazione nel quale “descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura” (in presenza di due testimoni). A 11
tale verbale sono allegati la scheda testamentaria vidimata dai testimoni e dal notaio e l'estratto dell'atto di morte del testatore.
Il verbale di pubblicazione assume, quindi, una funzione probatoria rilevante in quanto attesta formalmente che il testamento è stato presentato al notaio, che è stato aperto se sigillato, che è stata verificata la morte del testatore e che il contenuto del testamento è stato riprodotto fedelmente nel verbale.
Pur in assenza di deposito dell'originale o della copia del testamento olografo, l'attore non ha dedotto che nei verbali di pubblicazione dei testamenti questi ultimi non siano stati riportati in modo corrispondente agli originali, nè ha contestato validamente i verbali, ad esempio mettendo in dubbio la correttezza formale dell'operato dei notai che hanno proceduto alla pubblicazione dei testamenti, ma si è limitato a contestare genericamente la produzione dei soli verbali di pubblicazione.
Pur in assenza dell'originale o della copia dei testamenti, può comunque, pertanto, riconoscersi efficacia alle disposizioni testamentarie come riportate nei verbali di pubblicazione allegati, non essendo stata messa in dubbio, nei modi di legge la corrispondenza di quanto riportato nei verbali medesimi, redatti nelle forme dell'atto pubblico, rispetto a quanto riportato nei testamenti.
Pertanto, la presenza dei verbali di pubblicazione comporta che i testamenti olografi in questione, regolarmente pubblicati a ministero di notaio, costituiscono titolo valido e sufficiente a disciplinare la devoluzione ereditaria, con la conseguenza che l'asserita comunione ereditaria dedotta dall'attore non risulta sussistente o comunque non coincide con quella delineata nell'atto introduttivo del giudizio.
Ne deriva che la domanda di divisione, proposta come se i compendi ereditari dei de cuius fossero unici e fossero soggetti a successione legittima e ancora interamente indivisi, si fonda su un presupposto erroneo, perché ignora la diversa e vincolante volontà testamentaria dei de cuius che prevale sulla devoluzione ereditaria legittima.
Va ricordato, inoltre virgola che la divisione ereditaria giudiziale, ai sensi degli artt. 713 e ss.
c.c., presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria effettiva tra i coeredi. Tale comunione, tuttavia, non sussiste ove il testatore abbia direttamente operato attribuzioni individuali o disposto la divisione dei propri beni nel testamento, determinando la formazione di quote e diritti esclusivi già in sede di testamento.
Pertanto, la produzione dei testamenti olografi, ancorché tardiva rispetto alle prime difese della convenuta, risulta dirimente ai fini della decisione, poiché dimostra che la devoluzione successoria non è avvenuta per legge ma per testamento, e che le attribuzioni patrimoniali 12
risultano già regolate dagli stessi de cuius, non potendo, peraltro, il giudice sostituire con la divisione giudiziale una volontà dispositiva già espressa dai testatori e formalmente valida, poiché non impugnata nelle forme di legge dall'attore.
Ne consegue, in definitiva, che la domanda dell'attore deve essere rigettata anche sotto tale ulteriore profilo, poiché la successione è testamentaria.
L'attore, peraltro, a fronte della produzione dei testamenti olografi dei defunti, non ha provveduto a modificare o precisare la propria domanda, né ha chiesto di limitare lo scioglimento della comunione ai soli eventuali beni residui non ricompresi nelle disposizioni testamentarie. Invero, a seguito del deposito in giudizio dei verbali di pubblicazione dei testamenti, l'attore avrebbe potuto e dovuto rimodulare la propria pretesa , individuando puntualmente i beni che, eventualmente, non risultassero oggetto di attribuzione testamentaria e che pertanto potessero rientrare in una comunione ereditaria residua da sciogliere.
L'attore, invece, ha mantenuto ferma la sua richiesta di divisione dell'intero compendio ereditario, senza operare alcuna distinzione tra i beni regolati dalle disposizioni di ultima volontà dei de cuius e quelli, eventualmente, non menzionati nei testamenti. La mancata individuazione dei cespiti effettivamente ancora comuni impedisce di verificare l'esistenza della comunione stessa, non avendo peraltro l'attore limitato la domanda di divisione solo ai beni ancora oggetto di comunione residua.
In definitiva, anche sotto tale profilo la domanda dell'attore deve essere rigettata.
4.- Parimenti, va rigettata l'ulteriore domanda proposta dall'attore volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo dell'appartamento al secondo piano del fabbricato in Bacoli al viale Olimpico 46.
Tale domanda, invero, risulta infondata, poiché basata sul presupposto non riscontrato dell'esistenza di una comunione ereditaria sul predetto bene;
risulta, infatti, dai testamenti olografi dei de cuius che l'immobile in questione è stato specificamente attribuito per testamento ad , soggetto estraneo alla presente controversia. Ne consegue che il CP_3
bene non rientra nella massa ereditaria comune tra le parti e pertanto non può costituire oggetto né di divisione, né di alcuna forma di indennizzo tra coeredi.
Va altresì osservato che la domanda risarcitoria (o indennitaria) è stata impropriamente indirizzata nei confronti della convenuta, sebbene lo stesso attore abbia dedotto che l'immobile è occupato dalla predetta che non è parte del giudizio e nei cui CP_3
confronti nessuna domanda è stata ritualmente proposta. Tale circostanza rende, di conseguenza, carente la convenuta di titolarità passiva della pretesa, rispetto a un bene 13
attribuito per testamento a terzo estraneo alla lite e che neppure è in godimento diretto da parte della convenuta.
5.- Le spese di lite, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
1). Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2). Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € 7.052,00 per competenze, oltre IVA, CPA e
[...]
spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Salvatore Parascandola, anticipatario.
Napoli, 19.9.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE