CASS
Ordinanza 19 dicembre 2022
Ordinanza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/12/2022, n. 47910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47910 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: NZ VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47910 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 25/11/2022 Rilevato che il primo motivo di ricorso RO DE deduce violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 10 ter D.Igs. 74 del 2000 per omesso versamento dell'I.V.A. in qualità di amministrazione societario, per non aver tenuto conto il giudice che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria è derivato dal grave contesto di crisi dell'impresa e quindi della causa di forza maggiore e inesigibilità oggettiva e soggettiva della condotta conforme al precetto penale;
con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata considerazione dei dati da cui emerge che l'imputato ha adottato tutte le misure idonee a reperire la liquidità necessaria ad adempiere l'obbligazione fiscale, chiedendo finanziamenti bancari e la rateizzazione del debito tributario e attingendo al proprio patrimonio personale;
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il pagamento dell'I.V.A., il cui ammontare è già noto al contribuente, implica un immediato accantonamento della somma da parte dell'impresa obbligata in vista dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, e quindi una corretta organizzazione delle risorse disponibili;
nel caso in disamina il ricorrente conscio della generale situazione della propria attività, ha deciso di andare avanti comunque, per cercare di mantenere inalterata la propria azienda anziché adottare iniziative finalizzate a contenere le perdite e adempiere ai propri obblighi fiscali. Sotto questo profilo il percorso argomentativo risulta chiaro e coerente poiché la crisi economica non esclude necessariamente la possibilità dell'agente di adempiere — ciò che avviene solo nel caso in cui sia provata l'inutilità di ogni sforzo dell'imprenditore — mentre incide comunque sulle circostanze concrete del fatto, potendo dunque giustificando una diversa valutazione dal punto di vista del trattamento sanzionatorio;
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47910 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 25/11/2022 Rilevato che il primo motivo di ricorso RO DE deduce violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 10 ter D.Igs. 74 del 2000 per omesso versamento dell'I.V.A. in qualità di amministrazione societario, per non aver tenuto conto il giudice che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria è derivato dal grave contesto di crisi dell'impresa e quindi della causa di forza maggiore e inesigibilità oggettiva e soggettiva della condotta conforme al precetto penale;
con il secondo motivo di ricorso deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata considerazione dei dati da cui emerge che l'imputato ha adottato tutte le misure idonee a reperire la liquidità necessaria ad adempiere l'obbligazione fiscale, chiedendo finanziamenti bancari e la rateizzazione del debito tributario e attingendo al proprio patrimonio personale;
Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che il pagamento dell'I.V.A., il cui ammontare è già noto al contribuente, implica un immediato accantonamento della somma da parte dell'impresa obbligata in vista dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, e quindi una corretta organizzazione delle risorse disponibili;
nel caso in disamina il ricorrente conscio della generale situazione della propria attività, ha deciso di andare avanti comunque, per cercare di mantenere inalterata la propria azienda anziché adottare iniziative finalizzate a contenere le perdite e adempiere ai propri obblighi fiscali. Sotto questo profilo il percorso argomentativo risulta chiaro e coerente poiché la crisi economica non esclude necessariamente la possibilità dell'agente di adempiere — ciò che avviene solo nel caso in cui sia provata l'inutilità di ogni sforzo dell'imprenditore — mentre incide comunque sulle circostanze concrete del fatto, potendo dunque giustificando una diversa valutazione dal punto di vista del trattamento sanzionatorio;
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25.11.2022