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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6199/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 6199/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Via Emi- Parte_1 C.F._1
lio Scaglione n° 20, presso lo studio dell'Avv. IOMMELLI GIOVANNA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Appellante
E
, in persona del Pre- Controparte_1
fetto p.t. e suo l.r.p.t..
- Appellato contumace
E in persona del Sindaco p.t. e suo l.r.p.t.. Controparte_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato alla ed al Controparte_3
(cfr. relate notifica a mezzo pec), il sig. ha impugnato la Controparte_2 Pt_1
1
sentenza n. 45979/2023, resa il 10 novembre 2023 e pubblicata il 14/02/2025 dal
Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. , con cui veniva accolta CP_4
la sua opposizione all'Ordinanza-ingiunzione, iscritta al n.r.g. 176/2023, con com- pensazione delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione
Area III, emessa in data 27.4.2022 e notificata il Parte_2
22.6.2022, con cui veniva rigettato il ricorso al Prefetto proposto avverso il verbale
A/22111769586, elevato in data 14/07/2022 dalla Polizia Municipale di Napoli, con cui veniva accertata la violazione dell'art. 7 comma 1 lett. a) e comma 14 del Codice della Strada, per aver circolato su corsia riservata ai mezzi pubblici nei centri abitati in Napoli, alla guida del veicolo Smart ForTwo Coupè, tg. EN 985 ST.
L'appellante ha censurato la parte della sentenza che ha disposto la suddetta compensazione delle spese di lite con la seguente argomentazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto della contumacia dei resisten- ti”; ha, in particolare, lamentato dunque la palese violazione dell'art. 92 c.p.c., non integrando la contumacia una delle ipotesi legittimanti la detta compensazione.
Pur ritualmente evocati in giudizio, la ed il Controparte_3 CP_2
anno omesso di costituirsi.
[...]
All'udienza del 19.06.2025, la causa veniva rinviata alla data del 13.10.2025 per la discussione e decisione, con contestuale sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
********
L'appello risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, in primo luogo, rammentato che in tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per in- frazione accertata dalla polizia municipale, la legittimazione passiva compete uni- camente all'Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero al Prefet- to.
Da ciò l'inammissibilità dell'appello, ove diretto ad ottenere una statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite (di primo grado e di appello) nei con-
2
fronti del pure erroneamente evocato in giudizio. Controparte_2
In ordine al motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente , egli eviden- Pt_1
zia l'assenza di motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure, il quale utilizza un mero riferimento alla contumacia di parti resistenti.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia condivisibile la censura relativa all'erroneità ed alla lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compen- sazione (non potendo giustificarsi la compensazione in ragione della mera contuma- cia della controparte), l'impugnata sentenza ha statuito correttamente in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno di seguito ad evidenziare, e che vanno intesi come integrazione della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Orbene, l'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reci- proca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Invero, mediante la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudi- ce possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giu- risprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analo- ghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Le suddette ragioni devono essere esplicitate, e qualora tale indicazione manchi, secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimi- tà, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambi- to delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza im-
3
pugnata.
Nel caso in esame, a parere di questo Giudice, la sentenza n. 45979/2023 ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, alla luce delle argomentazioni ad- dotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo va evidenziato come l'accoglimento dell'opposizione sia stato fondato unicamente sulla mancata costituzione di parte resistente ( CP_3
; in particolare si legge che “la ha scelto di tenere
[...] Controparte_5
un comportamento di totale inerzia processuale, non costituendosi e non avendo depositato alcuna documentazione relativa alla fondatezza dell'Ordinanza impu- gnata e del suo verbale sottostante. Ne consegue che il giudice ritiene di accoglie- re il ricorso con l'annullamento dell'Ordinanza impugnata e della sanzione ivi com- presa”.
Quanto statuito, tuttavia, integra un palese mutamento dei consolidati orien- tamenti giurisprudenziali, che riaffermano principi opposti a quelli enunciati dal
Giudice di Pace.
Invero risulta evidente come l'onere probatorio che grava sulla PA può dirsi assolto proprio in virtù del verbale impugnato, che è espressamente destinato ad accertare un'infrazione al codice della strada.
Più precisamente, nei giudizi aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni ammi- nistrative, il relativo verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codi- ce della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla pre- senza del pubblico ufficiale verbalizzante e dallo stesso accertati, purché privi di margini di apprezzamento.
Nel caso di specie, la violazione accertata nel verbale impugnato è quella di cui all'art. 7 c. comma 1 lett. a) e comma 14 del Codice della Strada, (“circolava su corsia riservata ai mezzi pubblici nei centri abitati in Napoli,”) sicchè il medesimo verbale, per le ragioni appena evidenziate, era assolutamente idoneo ad integrare piena prova della commissione dell'illecito amministrativo.
Orbene il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza in-
4
giunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione del- le spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c. (“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”) nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigu- rate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia delle amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della e del Controparte_3 Controparte_2
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 45979/2023, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli il 14/02/2025;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appel- lante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari Parte_1
a quello dovuto per il presente appello.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 14.10.2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 6199/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Via Emi- Parte_1 C.F._1
lio Scaglione n° 20, presso lo studio dell'Avv. IOMMELLI GIOVANNA (c.f.:
) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._2
- Appellante
E
, in persona del Pre- Controparte_1
fetto p.t. e suo l.r.p.t..
- Appellato contumace
E in persona del Sindaco p.t. e suo l.r.p.t.. Controparte_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato alla ed al Controparte_3
(cfr. relate notifica a mezzo pec), il sig. ha impugnato la Controparte_2 Pt_1
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sentenza n. 45979/2023, resa il 10 novembre 2023 e pubblicata il 14/02/2025 dal
Giudice di Pace di Napoli, in persona del dott. , con cui veniva accolta CP_4
la sua opposizione all'Ordinanza-ingiunzione, iscritta al n.r.g. 176/2023, con com- pensazione delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione
Area III, emessa in data 27.4.2022 e notificata il Parte_2
22.6.2022, con cui veniva rigettato il ricorso al Prefetto proposto avverso il verbale
A/22111769586, elevato in data 14/07/2022 dalla Polizia Municipale di Napoli, con cui veniva accertata la violazione dell'art. 7 comma 1 lett. a) e comma 14 del Codice della Strada, per aver circolato su corsia riservata ai mezzi pubblici nei centri abitati in Napoli, alla guida del veicolo Smart ForTwo Coupè, tg. EN 985 ST.
L'appellante ha censurato la parte della sentenza che ha disposto la suddetta compensazione delle spese di lite con la seguente argomentazione: “Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto della contumacia dei resisten- ti”; ha, in particolare, lamentato dunque la palese violazione dell'art. 92 c.p.c., non integrando la contumacia una delle ipotesi legittimanti la detta compensazione.
Pur ritualmente evocati in giudizio, la ed il Controparte_3 CP_2
anno omesso di costituirsi.
[...]
All'udienza del 19.06.2025, la causa veniva rinviata alla data del 13.10.2025 per la discussione e decisione, con contestuale sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
********
L'appello risulta infondato e va, pertanto, rigettato.
Va, in primo luogo, rammentato che in tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia per in- frazione accertata dalla polizia municipale, la legittimazione passiva compete uni- camente all'Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero al Prefet- to.
Da ciò l'inammissibilità dell'appello, ove diretto ad ottenere una statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite (di primo grado e di appello) nei con-
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fronti del pure erroneamente evocato in giudizio. Controparte_2
In ordine al motivo di doglianza fatto valere dal ricorrente , egli eviden- Pt_1
zia l'assenza di motivazione circa la compensazione delle spese di giudizio disposta dal giudice di prime cure, il quale utilizza un mero riferimento alla contumacia di parti resistenti.
Ritiene questo Giudice che, sebbene sia condivisibile la censura relativa all'erroneità ed alla lacunosità della motivazione addotta a sostegno della compen- sazione (non potendo giustificarsi la compensazione in ragione della mera contuma- cia della controparte), l'impugnata sentenza ha statuito correttamente in ordine alle spese di lite, per i motivi che si vanno di seguito ad evidenziare, e che vanno intesi come integrazione della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Orbene, l'art. 92 comma 2 del c.p.c. prevede che: "se vi è soccombenza reci- proca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Invero, mediante la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudi- ce possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giu- risprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analo- ghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Le suddette ragioni devono essere esplicitate, e qualora tale indicazione manchi, secondo l'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimi- tà, in sede di gravame, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, i motivi di compensazione delle spese possono essere integrati, anche d'ufficio, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi nell'ambi- to delle questioni la cui soluzione da parte della sentenza di primo grado sia stata contestata attraverso una specifica doglianza - riconoscere in capo al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia del potere di dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza im-
3
pugnata.
Nel caso in esame, a parere di questo Giudice, la sentenza n. 45979/2023 ha correttamente statuito in ordine alle spese di lite, alla luce delle argomentazioni ad- dotte a sostegno dell'accoglimento dell'opposizione.
A tal riguardo va evidenziato come l'accoglimento dell'opposizione sia stato fondato unicamente sulla mancata costituzione di parte resistente ( CP_3
; in particolare si legge che “la ha scelto di tenere
[...] Controparte_5
un comportamento di totale inerzia processuale, non costituendosi e non avendo depositato alcuna documentazione relativa alla fondatezza dell'Ordinanza impu- gnata e del suo verbale sottostante. Ne consegue che il giudice ritiene di accoglie- re il ricorso con l'annullamento dell'Ordinanza impugnata e della sanzione ivi com- presa”.
Quanto statuito, tuttavia, integra un palese mutamento dei consolidati orien- tamenti giurisprudenziali, che riaffermano principi opposti a quelli enunciati dal
Giudice di Pace.
Invero risulta evidente come l'onere probatorio che grava sulla PA può dirsi assolto proprio in virtù del verbale impugnato, che è espressamente destinato ad accertare un'infrazione al codice della strada.
Più precisamente, nei giudizi aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni ammi- nistrative, il relativo verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codi- ce della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla pre- senza del pubblico ufficiale verbalizzante e dallo stesso accertati, purché privi di margini di apprezzamento.
Nel caso di specie, la violazione accertata nel verbale impugnato è quella di cui all'art. 7 c. comma 1 lett. a) e comma 14 del Codice della Strada, (“circolava su corsia riservata ai mezzi pubblici nei centri abitati in Napoli,”) sicchè il medesimo verbale, per le ragioni appena evidenziate, era assolutamente idoneo ad integrare piena prova della commissione dell'illecito amministrativo.
Orbene il palese contrasto con consolidati principi giurisprudenziali delle ragioni addotte dal Giudice di Pace a sostegno dell'annullamento dell'ordinanza in-
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giunzione, non può che pienamente legittimare la statuizione di compensazione del- le spese di lite, integrando la fattispecie appena delineata il presupposto previsto dall'art. 92 c.p.c. (“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”) nonché, in ogni caso, una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” prefigu- rate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
L'appello va, conclusivamente, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di gravame, in ragione della contumacia delle amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia della e del Controparte_3 Controparte_2
➢ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 45979/2023, Parte_1
resa dal Giudice di Pace di Napoli il 14/02/2025;
➢ nulla per le spese del giudizio di appello;
➢ ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appel- lante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari Parte_1
a quello dovuto per il presente appello.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in Napoli il 14.10.2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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