Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12152
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività istituzionalmente demandata al giudice di merito, non censurabile in cassazione che per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretto uso dei criteri interpretativi da utilizzarsi nella interpretazione dei contratti collettivi, che impongono in primo luogo di individuare la volontà delle parti sociali che hanno stipulato l'accordo attraverso l'esame del testo letterale della disposizione, in quanto, in riferimento al contratto collettivo relativo ai dipendenti del consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, aveva ritenuto che il contratto chiaramente indicasse, ai fini dell'acquisizione del diritto all'attribuzione di una qualifica superiore, il requisito soggettivo consistente nell'aver prestato lodevole servizio per almeno due anni nel livello immediatamente inferiore della stessa fascia funzionale nella quale era contrattualmente inserito il lavoratore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12152
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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