Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce attività istituzionalmente demandata al giudice di merito, non censurabile in cassazione che per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretto uso dei criteri interpretativi da utilizzarsi nella interpretazione dei contratti collettivi, che impongono in primo luogo di individuare la volontà delle parti sociali che hanno stipulato l'accordo attraverso l'esame del testo letterale della disposizione, in quanto, in riferimento al contratto collettivo relativo ai dipendenti del consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, aveva ritenuto che il contratto chiaramente indicasse, ai fini dell'acquisizione del diritto all'attribuzione di una qualifica superiore, il requisito soggettivo consistente nell'aver prestato lodevole servizio per almeno due anni nel livello immediatamente inferiore della stessa fascia funzionale nella quale era contrattualmente inserito il lavoratore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12152 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato MATTEO DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PAGANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato OTTAVIO LO NIGRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
DI AL PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato CORRADO GRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE PORCARI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/99 del Tribunale di MATERA, depositata il 20/01/00 R.G.N. 904/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DELL'OLIO;
uditi gli avvocati LO NIGRO E PAGANELLI;
udito l'Avvocato PAPADIA per delega PORCARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato davanti al Pretore di Matera AN GI, dipendente del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, conveniva in giudizio il dipendente controinteressato LO Di LM e il Consorzio assumendo che quest'ultimo con delibera n. 280 del 1982 aveva istituito il posto di vice capo servizio amministrativo disponendo che alla sua copertura si sarebbe provveduto a mezzo di scrutinio per merito comparativo con personale già in ruolo o, in difetto, fuori ruolo.
Aggiungeva che il Consorzio non aveva dato seguito alla delibera entro il termine contrattualmente previsto di cinque mesi con la conseguenza che aveva avuto luogo la copertura automatica del posto di vice capo servizio amministrativo da parte del dott. Montemuro e di quello di capo sezione da parte del ricorrente e con decorrenza al massimo da procrastinare alla data del 13 maggio 1983. Deduceva che il Consorzio, facendo decorrere la nomina del dott. Montemuro, che a seguito della promozione lasciava il posto libero di capo sezione, alla data del 1^ aprile 1983, aveva reso possibile la vacanza del posto da coprire con promozione automatica e l'aveva in via automatica attribuito al dott. Di LM anziché a esso ricorrente.
Concludeva, pertanto, chiedendo che in applicazione dell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori gli venisse riconosciuto il diritto all'attribuzione della qualifica superiore di capo sezione a decorrere dal 25 giugno 1979 o dal 13 maggio 1983 con condanna del Consorzio al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Con sentenza n. 239 del 1996 il Pretore adito rigettava la domanda del GI.
Con sentenza in data 22 dicembre 1999 il Tribunale di Matera rigettava l'appello del dipendente osservando che il medesimo non avrebbe potuto aspirare al posto di capo sezione per mancanza, alla data della vacanza, del requisito soggettivo richiesto dalla clausola del contratto collettivo per aspirare alla promozione automatica e cioè quello di essere rimasto per almeno due anni, con lodevole servizio, nel livello più elevato della fascia funzionale immediatamente inferiore.
AN GI ricorre per Cassazione con unico articolato motivo.
Resistono con controricorso il Consorzio e il controinteressato LO Di LM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo di ricorso AN GI, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364. 1369 e 2103 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tali punti decisivi della controversia, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la norma collettiva che richiede il requisito minimo della permanenza biennale nelle funzioni di provenienza al fine di potere aspirare al conseguimento della promozione automatica. Infatti, secondo il ricorrente, la scelta per il posto da ricoprire è indirizzata dalla clausola del contratto collettivo ai dipendenti che abbiano prestato lodevole servizio per almeno due anni nel livello più elevato previsto dalla fascia funzionale che risulta immediatamente inferiore nell'ambito della tabella allegata". Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che tale requisito soggettivo fosse da ricercare nella permanenza biennale al livello immediatamente inferiore della stessa fascia anziché al livello più elevato della fascia immediatamente inferiore e in virtù di tale travisamento della portata della clausola collettiva aveva dichiarato la insussistenza del requisito soggettivo. In tal modo, conclude il ricorrente, il giudice di merito con interpretazione illogica aveva riferito la locuzione "immediatamente inferiore" al livello anziché alla fascia e aveva violato il principio dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre e quello della coerenza alla natura e all'oggetto dell'atto.
Il ricorso è fondato.
La controversia è incentrata esclusivamente sull'interpretazione della clausola del contratto collettivo del settore che impone ai dipendenti il possesso di un requisito soggettivo di legittimazione per essere valutati idonei a ricoprire il posto reclamato di caposezione.
In proposito va, intanto, premesso che questa Corte ha ripetutamente insegnato che l'interpretazione dei contratti collettivi costituisce un accertamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato e se eseguito nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale disciplinati dagli artt. 1362 e segg. c.c. (v. Cass. 12 giugno 1985 n. 3526; Cass. 27 giugno 1996 n. 5930;
Cass. 15 dicembre 1997 n. 12676; Cass. 27 giugno 1998 n. 6389; Cass 25 settembre 1999 n. 11080; ecc.). Va, altresì, precisato che il giudice di merito per una corretta interpretazione della clausola del contratto collettivo deve in primo luogo ricercare, secondo buona fede (art. 1366 c.c.), la volontà delle parti sociali che lo hanno stipulato attraverso l'esame della relativa disposizione, la quale va riportata testualmente nella sentenza al fine di consentire il controllo del giudice di legittimità sulla correttezza della eseguita interpretazione;
e che soltanto ove tale volontà non possa essere individuata con il testo letterale della disposizione collettiva, il giudice del fatto può avvalersi, sempre secondo buona fede, degli altri criteri ermeneutici sussidiari previsti nel codice civile dall'art. 1362 secondo comma (comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto), dall'art. 1363. (interpretazione complessiva e unitaria dell'atto), dall'art. 1364 (specificità delle espressioni utilizzate), dall'art. 1365 (generalità dell'esemplificazione), dall'art. 1367 (metodo della conservazione, in forza del quale nel dubbio l'espressione utilizzata deve essere interpretata nel senso in cui abbia un significato e non in quello in cui non ne abbia), dagli artt. 1368 e 1369 (ricerca del significato sulla base delle prassi contrattuali o imprenditoriali o della natura o dell'oggetto del contratto) e dagli artt. 1370 e 1371 (interpretazione nel dubbio, delle clausole in senso sfavorevole a chi le ha predisposte e meno gravoso per l'obbligato).
Sulla base delle esposte premesse l'interpretazione offerta dal Tribunale di Matera appare corretta e non censurabile. Infatti il giudice di merito in un primo tempo ha riportato testualmente la clausola del contratto collettivo da interpretare e che nelle espressioni testuali utilizzate non presenta alcuna equivocità ("la promozione e l'assegnazione di mansioni superiori vengono disposte dal consorzio in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto della anzianità di servizio per almeno due anni nel livello più elevato previsto dalla fascia funzionale che risulta immediatamente inferiore nell'ambito della tabella allegata al presente contratto"); successivamente, in applicazione del testo letterale della disposizione collettiva esaminata, con mero accertamento di fatto ha osservato che il GI, al momento della vacanza del posto di caposezione, non si trovava nelle condizioni soggettive richieste dalla disposizione collettiva perché era stato promosso al secondo livello (evidentemente della fascia funzionale immediatamente inferiore) per automatismo contrattuale soltanto nel gennaio del 1985 e, quindi, non per il biennio di lodevole servizio richiesto dalla disposizione collettiva..
Il ricorrente contesta tale accertamento in fatto eseguito dal Tribunale e propone una interpretazione diversa da quella offerta dal giudice di merito, senza chiarire in che cosa consista l'equivocità della disposizione collettiva che legittimerebbe il ricorso ad alcuni degli invocati canoni legali e sussidiari di ermeneutica contrattuale e senza precisare la decisività ex art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. della denunciata e pretesa erronea interpretazione, non avendo comunque chiarito se al momento della vacanza del posto avesse o no occupato per almeno un biennio, come richiedeva la disposizione collettiva, il livello più elevato (ossia il 1^ livello anziché il 2^) della fascia funzionale immediatamente inferiore e se il Tribunale avesse ritenuto, in contrasto con la clausola collettiva, che questa non richiedesse la sussistenza di tale requisito di cui il ricorrente medesimo sarebbe stato o non sarebbe stato in possesso.
Nè il ricorrente ha chiarito, riportando ad esempio testualmente le tabelle allegate alle quali fa riferimento la disposizione collettiva, quale fosse stata, nell'ambito delle fasce e dei livelli descritti dal contratto collettivo e al momento della vacanza del posto, la posizione effettivamente ricoperta che lo legittimasse a conseguire le invocate mansioni superiori (mancanza di autosufficienza del ricorso: v. per una recente applicazione di tale principio: Cass. 26 settembre 2002 n. 11052). Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate complessivamente come da dispositivo in favore delle parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio in euro 17,30, oltre euro 2500,00 (duemilacinquecento,00) per onorari complessivamente in favore delle parti costituite. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003