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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 596/2023 R.G., cui è riunita la causa n.
598/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), residente in [...]
Adriatico Vico IV n. 10 e ( , Controparte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Emiliano Palucci ( ) del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato C.F._3
presso il suo studio in Ortona (CH) alla Piazza Porta Caldari n. 26;
APPELLANTI (R.G. 596/2023) E APPELLATI (R.G. 598/2023) iscritto al n. 1/2020 R.G. Controparte_3
Fall. del Tribunale di Chieti (C.F. ), in persona del Curatore dott. P.IVA_1 Pt_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Marchionno
[...] ( ) del Foro di Chieti, ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Chieti alla Via Madonna degli Angeli n. 85;
APPELLATO (R.G. 596/2023 e 598/2023)
e
P. Iva e C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del l.r.p.t., con sede in RI (CH) alla Via Pescarese n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Santeusanio ( ) del foro di Chieti ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio in 66026 - Ortona (CH) alla Via Cadolini
n. 11 (fax e PEC presso cui ricevere le comunicazioni di rito: 0859111961; PEC:
, Email_1
ALTRA APPELLATA (R.G. 596/2023) E APPELLANTE (R.G. 598/2023)
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._6 CP_5
), entrambi residenti in [...], C.F._7 rappresentati e difesi in primo grado dall'Avv. Fabio Santeusanio
( ) del foro di Chieti;
C.F._5
APPELLATI NON COSTITUITI (R.G. 596/2023)
per la riforma della sentenza n. 79/2023 resa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data
6 febbraio 2023.
All'udienza tenutasi in data 14 gennaio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del
14 gennaio 2025 ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 79/2023 pubblicata in data 6 febbraio 2023, il Tribunale di Chieti decideva in ordine alla domanda proposta dal Controparte_3
di dichiarazione di inefficacia ex art. 66 L.F., nei confronti di questo, di due atti
[...]
pubblici per Notar il primo del 18.12.2017 n. 9046 Rep. – n. 6146 Persona_1
pag. 2/18 Racc., con il quale la veniva trasformata in società a Controparte_6
responsabilità limitata;
il secondo del 11.11.2019 n. 11205 Rep. n. 7734 Racc., con il quale il Sig. conferiva la sua ditta individuale nella Freecom di EN CP
AN & C. s.a.s.
1.1 A sostegno della domanda, parte attorea rappresentava che l'operazione di trasformazione della società era finalizzata Controparte_7
alla limitazione della responsabilità personale dei soci, in particolare del socio CP
, che precedentemente rispondeva illimitatamente per i debiti sociali, con tutto il
[...]
suo patrimonio personale, composto anche di beni immobili.
Evidenziava, inoltre, che l'ex socio , a distanza di appena un anno dalla CP
predetta trasformazione, dopo aver creato una propria ditta individuale avente ad oggetto la medesima attività d'impresa della società trasformata, aveva conferito la medesima nella società partecipata dalla figlia e dal genero. Tale CP
in particolare, non solo svolgeva anch'essa la stessa attività economica CP
della fallita, ma operava anche negli stessi locali, peraltro a fronte dell'acquisizione di una quota sociale di valore assai inferiore a quello dei beni apportati.
1.2 Si costituivano in giudizio i convenuti e CP Controparte_2
contestando la fondatezza della domanda attorea in quanto, con riferimento al primo atto pubblico, al momento della trasformazione della società non sussisteva alcun eventus damni nei confronti della massa dei creditori, data la piena solvibilità della società al 30 novembre 2017.
Precisavano inoltre che la circostanza della costituzione di una nuova ditta individuale da parte del solo socio , con contestuale scioglimento e liquidazione della CP società , era derivata dalla sopravvenuta impossibilità del socio CP_2 CP_2
di svolgere i compiti di gestione a lui affidati.
[...]
Con riferimento al successivo atto pubblico di conferimento di beni della ditta individuale nella di EN AN & C. s.a.s. (di seguito CP CP
, i convenuti eccepivano l'inesistenza di debiti sociali in capo allo stesso CP
in ragione della validità dell'atto di trasformazione societaria e, ad ogni modo, CP
la buona fede della società e la natura onerosa del conferimento. CP
pag. 3/18 1.3. Si costituivano in giudizio anche la e CP Controparte_4 CP_5
eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di questi ultimi
[...]
e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'avversa domanda per le medesime ragioni addotte da e CP Controparte_2
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Chieti accoglieva la domanda per i motivi che seguono.
2.1 In particolare, il giudice di prime cure, sulla base di un'analisi giuridica e giurisprudenziale in materia di revocatoria ordinaria, riteneva che anche l'atto di trasformazione societaria da società di persone a società di capitali fosse un atto suscettibile di revocatoria, nonostante la non qualificazione quale atto propriamente dispositivo.
Ritenuta, pertanto, ammissibile tale azione, accertava, anche sulla base della relazione del curatore fallimentare ex art. 33 L.F., la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. sia rispetto all'atto di trasformazione che rispetto all'atto di conferimento citato, dato che, mediante gli stessi, erano state realizzate una serie di operazioni collegate che, in un momento in cui la fallita era già in dissesto economico, erano state poste in essere al solo fine di limitare la responsabilità personale dei soci, con conseguente pregiudizio della garanzia patrimoniale prestata nei confronti dei creditori sociali.
Rispetto all'atto di conferimento dell'11 novembre 2019, inoltre, sulla base della ricostruzione effettuata rispetto all'intera operazione societaria, il primo giudice accertava la sussistenza anche dell'ulteriore elemento soggettivo della c.d. partecipatio fraudis in capo al terzo CP
2.2 Tanto accertato nel merito, accoglieva, in ultimo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e da , soci della Controparte_4 CP_5
essendo la società stessa – e non i soci - unica legittimata a resistere CP all'azione di revocazione di un atto di trasferimento di beni in suo favore.
Per tali ragioni, il primo giudice accoglieva integralmente la domanda proposta dalla curatela e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia nei confronti della stessa degli atti a rogito Notar in data 18.12.2017 n. 9046 Rep. – n. 6146 Racc. e, in Persona_1
pag. 4/18 data 11.11.2019 n. 11205 Rep. – n. 7734 Racc. Di conseguenza, ordinava ai competenti uffici di provvedere alle consequenziali annotazioni, registrazioni e trascrizioni.
Condannava, in ultimo, da un lato, , e la CP Controparte_2 CP
in solido tra loro, al pagamento nei confronti del
[...] Controparte_3 delle spese di giudizio e, dall'altro, la stessa curatela al rimborso in favore
[...]
di e delle spese di giudizio. Controparte_4 CP_5
3. Appello: avverso la predetta sentenza proponevano appello e CP
proponeva anche appello la e le Controparte_2 Controparte_4 due cause venivano riunite d'ufficio nella presente in data 25 gennaio 2024.
3.1 Di e contestavano la sentenza, nella causa iscritta al CP Controparte_2
n. 596/2023 R.G., per i motivi di seguito indicati:
3.1.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2500 quinquies e 2901 c.c.
Con tale motivo di doglianza hanno eccepito che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di trasformazione della società, che, invece, avrebbe natura omogenea, consistente cioè in una mera modifica dell'atto costitutivo, non implicante né la liberazione dei soci nei confronti dei creditori sociali, né una variazione, quantitativa e/o qualitativa, del patrimonio sociale.
Secondo gli ex soci, da un lato, l'atto di trasformazione da non avrebbe Controparte_7
comportato alcuna variazione circa la responsabilità degli stessi rispetto alle obbligazioni sociali e, dall'altro, il beneficio della liberazione dei soci sarebbe dipeso unicamente dal consenso prestato, espressamente e/o tacitamente, dagli stessi creditori sociali all'atto di trasformazione da essendo decaduti, ai sensi dell'art. Controparte_7
2500 quinquies, secondo comma, c.c., dal diritto di agire nei confronti dei beni personali dei soci, non avendo impugnato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica effettuata via PEC del predetto atto dispositivo.
In aggiunta, il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere l'atto di trasformazione in oggetto, avente natura omogenea, paragonabile a quello della scissione societaria, non potendo mai comportare l'atto di trasformazione della società di persone in società di capitali la produzione di effetti traslativi in danno ai creditori sociali.
pag. 5/18 In sostanza, pertanto, gli appellanti hanno chiesto che l'azione revocatoria proposta avverso l'atto di trasformazione da s.n.c. a s.r.l. del 18 dicembre 2018 venisse rigettata per difetto del requisito oggettivo del c.d. eventus damni, prescritto dall'art. 2901 c.c.
3.1.2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.
Con tale motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che la sentenza impugnata sarebbe erronea nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato l'inefficacia dell'atto pubblico dell'11 novembre 2019 con il quale la ditta individuale è stata CP
conferita nella CP
In primo luogo, difetterebbe il presupposto della sussistenza di un rapporto di credito tra l'attore e il convenuto . CP
Quest'ultimo, in particolare, al momento della stipula del predetto atto pubblico, non era più responsabile dei debiti sociali, dato che, come già dedotto nel primo motivo, era stato liberato da quasi due anni, per presunta volontà dei creditori sociali ex art. 2500 quinquies c.c., delle obbligazioni contratte dalla società Controparte_3
In secondo luogo, difetterebbe anche l'ulteriore presupposto soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali, in considerazione del fatto che il Sig. , al momento del compimento dell'atto di CP
conferimento, non era più tenuto a rispondere con il proprio patrimonio personale nei confronti dei creditori sociali.
In sostanza, pertanto, gli appellanti hanno chiesto che l'azione revocatoria proposta avverso l'atto di modifica dello statuto della dell'11 novembre 2019 sia CP rigettata per inesistenza di debiti sociali imputabili all'ex socio al momento del relativo compimento ovvero per assenza del presupposto soggettivo della c.d. scientia fraudis.
3.1.3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.
In via subordinata, con tale ultimo motivo di gravame, gli ex soci hanno eccepito l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'ulteriore requisito soggettivo della c.d. partecipatio fraudis del terzo, senza tener conto dell'assoluta estraneità della e dei soci CP
e rispetto alle vicende che hanno interessato la società Controparte_4 CP_5
Controparte_3
pag. 6/18 In particolare, hanno rappresentato che la operava nel settore del CP commercio di attrezzature per l'agricoltura e per il giardinaggio già da tempo e presso una sede diversa dai locali della Controparte_3
Il predetto atto dell'11 novembre 2019, pertanto, non sarebbe stato finalizzato ad arrecare pregiudizio ai creditori della fallita, ma avrebbe costituito soltanto un'opportunità di investimento e incremento delle capacità patrimoniali e reddituali per la stessa CP
In ultimo, nessuna rilevanza avrebbero i rapporti di parentela sussistenti tra i soci della e il Sig. , non essendo stata la socia mai CP CP CP_5 coinvolta nell'attività imprenditoriale del padre e non essendo più convivente con quest'ultimo dal 2001.
Previo espletamento della prova testimoniale riproposta nel presente grado di giudizio, gli appellanti hanno concluso chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui è stato dichiarato inefficace il predetto atto pubblico dell'11 novembre 2019.
3.2. Si costituiva in giudizio il Controparte_3
contestando, nel merito, l'appello proposto e chiedendone, previa riunione con l'appello iscritto al n. 598/2023 R.G., il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, onorari, rivalsa di IVA e CPA del presente grado di giudizio.
3.3. La ha contestato la sentenza impugnata, nella Controparte_4 causa iscritta all'R.G. 598/2023, per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli proposti nell'appello da e . Controparte_2 CP
3.4 La Corte disponeva la riunione del procedimento di appello iscritto al n. 598/2023
R.G. al procedimento n. 596/2023 R.G.
4. Motivi della decisione. Preliminarmente la Corte osserva che, data la sostanziale coincidenza dei motivi di appello proposti, è opportuno procedere alla trattazione congiunta degli stessi.
4.1. Infondati devono ritenersi il primo motivo di gravame proposto sia dagli ex soci
[...]
e sia dalla CP CP_2 Controparte_4
Con tale motivo di appello, gli appellanti si lamentano della non impugnabilità ex art. 2901 c.c. di un atto di trasformazione societaria e, comunque, della mancata produzione,
pag. 7/18 da parte del predetto atto, di alcun effetto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale dei creditori.
4.1.1. Nel caso di specie, è necessario innanzitutto interrogarsi sulla revocabilità o meno di un atto societario di trasformazione omogenea, qual è l'atto pubblico del 18.12.2017
(n. 9046 Rep. – n. 6146 Racc. del Notar ) con il quale la Persona_1 [...]
è stata trasformata in una s.r.l. Controparte_6
Nel regime giuridico delle società in nome collettivo, la società è dotata sia di un proprio patrimonio, consistente, nella sua fase iniziale, nei conferimenti apportati dai soci e, in seguito, dal complesso dei rapporti giuridici di cui la stessa è titolare, sia di un proprio capitale sociale, indicante il valore in denaro dei conferimenti apportati dai soci.
Una volta acquisita la qualità di soci grazie ai conferimenti, questi ultimi sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), assumendo quindi un'obbligazione personale di garanzia in virtù della quale possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società con tutto il loro patrimonio (art. 1292 c.c.), con l'unica condizione della previa escussione, da parte dei creditori stessi, del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).
Con l'atto di trasformazione da società di persone (s.n.c.) a società di capitali (s.r.l.), pertanto, la società non si estingue ma assume una nuova veste giuridica attraverso la modifica del proprio atto costitutivo, continuando così in tutti rapporti giuridici pregressi (art. 2498 c.c.).
Occorre sottolineare, poi, per ciò che rileva in questa sede, che, secondo il dettato del secondo comma dell'art. 2500 ter c.c., quando si dà luogo a una trasformazione di una società di persone, “nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343 ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343 ter, il terzo comma del medesimo articolo”.
pag. 8/18 Tanto chiarito in punto di inquadramento generale, è necessario a questo punto esaminare gli effetti giuridici che sono prodotti da un atto di trasformazione societaria, che, pur non potendo essere considerato di per sé un atto dispositivo del patrimonio, può comunque causare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
A tal riguardo, occorre fare riferimento all'art. 2500 quinquies c.c., il quale prevede che
“la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
Con un atto di trasformazione societaria, come anticipato, la società assume un'altra veste giuridica ma sono fatti salvi tutti i rapporti giuridici pregressi, anche in punto di responsabilità dei soci, che, secondo quanto disposto dal citato art. 2500 quinquies c.c., non sono liberati dalle obbligazioni sociali per le quali erano, prima della suddetta trasformazione, illimitatamente responsabili, salvo il caso di consenso espresso o tacito dei creditori alla liberazione dei soci.
Pertanto deve osservarsi come con la trasformazione societaria la liberazione dei soci dalle obbligazioni precedenti dipende dal consenso espresso o tacito dei creditori, formatosi attraverso il meccanismo nella mancata opposizione alla formale comunicazione della predetta trasformazione.
Poiché in caso di consenso i soci sono liberati dalle obbligazioni, deve ritenersi che in tal caso la trasformazione di sicuro comporta un pregiudizio alle garanzia patrimoniale dei creditori, risultando il singolo socio – debitore non più garante dei creditori con tutto il proprio patrimonio, ma solo nei limiti della partecipazione societaria.
Pertanto, deve ritenersi che la trasformazione societaria possa in teoria comportare un pregiudizio ai creditori e sia quindi assoggettabile alla azione revocatoria, dipendendo poi in concreto l'esistenza del danno o meno dall'intervenuto consenso dei creditori, oltre che dagli atti successivi posti in essere, come nel caso di specie dal debitore.
pag. 9/18 4.1.2. Tanto chiarito, infatti, nel caso concreto, occorre soffermarsi maggiormente sull'intera operazione posta in essere dalla società e Controparte_3 dai sui ex soci e , nonché dal terzo Controparte_2 CP CP
Tra i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'efficace esperimento dell'azione revocatoria, la disposizione richiede, dal punto di vista oggettivo, al di là dell'esistenza di un diritto di credito che possa essere vantato dall'attore, che l'atto dispositivo impugnato sia pregiudizievole per le ragioni del creditore (c.d. eventus damni).
È proprio l'accento sul c.d. eventus damni, infatti, che rende chiara la ratio posta a fondamento dell'istituto della revocatoria ordinaria.
Tale istituto si colloca, all'interno del codice civile, tra gli strumenti volti alla conservazione della garanzia patrimoniale, essendo necessario, al fine di salvaguardare la certezza dei traffici giuridici, che il creditore non veda menomata la propria possibilità di soddisfacimento in caso di inadempimento del debitore, avendo il primo prestato affidamento sulla consistenza patrimoniale del secondo al momento della nascita del credito.
A tutela di una siffatta esigenza, pertanto, l'ordinamento consente che gli atti dispositivi posti in essere dal debitore a pregiudizio della garanzia patrimoniale prestata siano dichiarati inefficaci nei confronti del creditore attore, con la possibilità, quindi, di quest'ultimo di rivalersi sul debitore senza tener conto degli effetti prodotti dall'atto accertato come pregiudizievole.
È bene tuttavia sottolineare che non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più difficile o incerto il soddisfacimento della pretesa del creditore nei suoi confronti (si v., da ultimo, Cass. civ., Sez. III, 23 luglio 2024, n. 20328).
Orbene, l'atto di trasformazione societaria in esame, come detto, seppur non abbia, singolarmente considerato, prodotto uno spostamento di beni, appare in concreto sicuramente pregiudizievole in quanto tuttavia collocato all'interno di una strutturata operazione societaria che, nel complesso, ha invero arrecato pregiudizio alla garanzia patrimoniale prestata dalla società fallita nei confronti dei creditori sociali.
Se si limitasse l'esperibilità della revocatoria ordinaria ai soli atti idonei a incidere in via diretta e principale sul patrimonio del debitore, la sopra esposta ratio di tutela della pag. 10/18 garanzia patrimoniale verrebbe meno e potrebbe essere facilmente elusa, potendo realizzarsi il medesimo pregiudizio anche attraverso una serie di atti che, nel loro complesso, riescano comunque a rendere più difficoltoso il soddisfacimento della pretesa creditoria.
Al riguardo, è utile evidenziare come in giurisprudenza sia stato diffusamente affermato il principio per il quale “ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è lesivo del credito anteriore anche l'atto che sia collegato ad uno o più atti successivi ove risulti che essi, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, siano tutti convergenti al medesimo risultato lesivo” (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 28 settembre
2015, n. 19129; si v. anche Cass. civ., Sez. II, 23 maggio 2008, n. 13404).
Nel caso di specie, infatti, è necessario guardare l'intera operazione societaria realizzata, dato che, in conseguenza della stessa, nel breve periodo, è stato causato un pregiudizio per il soddisfacimento delle obbligazioni dei creditori della società, risultando la trasformazione finalizzata alla limitazione della responsabilità dei soci in presenza di una crisi economica della s.n.c. già sussistente al momento dell'operazione.
Al riguardo, infatti dalla relazione del curatore ex art. 33 L.F., presente in atti, emerge che “tra il 2015 e il 2017 la società (snc) ha registrato una contrazione del fatturato, un patrimonio netto costantemente negativo, risultati pressoché negativi, ad eccezione del
2017, dove sono emerse sopravvenienze attive in fase di trasformazione (…). Risulta nel contempo evidente che dopo la predetta trasformazione (in srl), la società ha ulteriormente subito una marcata contrazione: dal livello di fatturato;
dei valori delle rimanenze di fine esercizio (in particolare tra il 2018 e il 2019); dei crediti;
dei debiti.
Le perdite sono risultate consistenti nel 2018, per mantenersi negli anni successivi al disopra del risultato negativo già registrato a fine 2017. Nel 2019 l'attività appare poi del tutto inconsistente” (cfr. pag. 12 doc. n. 9 del fascicolo di parte della curatela).
Dall'esame complessivo degli atti allegati, risulta infatti che:
• a distanza di soli sei mesi dalla trasformazione della (18 dicembre 2017), CP_6
in data 28 giugno 2018, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2017, dopo aver riscontrato una perdita di esercizio di euro 29.194,00, l'assemblea ha approvato la proposta del presidente di utilizzare i fondi di riserva a copertura della perdita d'esercizio (si v. doc. all. n. 2 del fascicolo di parte della curatela);
pag. 11/18 • soltanto un anno dopo dalla trasformazione, in data 17 dicembre 2018, il socio iscrive presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e CP
Agricoltura Chieti Pescara la propria ditta individuale avente ad oggetto la medesima attività della s.r.l. (commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio) e avente quale sede legale Via Pescarese n. 9, RI (CH), cioè la medesima sede della predetta s.r.l. (si v. docc. all. n. 3 e all. n. 8 del fascicolo di parte della curatela);
• a soli diciotto mesi dalla trasformazione, in data 28 giugno 2019, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2018, dopo aver riscontrato una perdita di esercizio di euro 102.686,00, l'assemblea “delibera all'unanimità
l'approvazione del bilancio e per quanto riguarda la proposta dello scioglimento poiché entrambi i soci dichiarano di non avere le risorse necessarie alla ricostituzione del capitale né la volontà di continuare l'attività,
l'assemblea all'unanimità delibera di procedere con la fase della liquidazione affidando al socio il compito di porre in essere quanto necessario per CP dar corso alla liquidazione” (cfr. pag. 4 doc. all. n. 2 del fascicolo di parte della curatela);
• dopo all'incirca un anno dalla costituzione della ditta individuale CP
e dopo all'incirca cinque mesi dalla decisione dell'assemblea dei soci della di provvedere alla messa in liquidazione della Controparte_3
società, neppure iniziata, il socio conferisce, con atto pubblico CP dell'11 novembre 2019 n. 11205 Rep. n. 7734 Racc., la propria ditta - per un valore complessivo di euro 140.000,00 - nella di cui sono titolari CP
il genero e la figlia (si v. doc. all. n. 4 del Controparte_4 CP_5
fascicolo di parte della curatela);
• con il medesimo atto pubblico di conferimento, i soci e Controparte_4 [...]
quali soci della convengono “di trasferire la sede CP_5 CP sociale dall'attuale alla seguente RI (CH), Via Pescarese n. 9” (si v. doc. all. n. 4 del fascicolo di parte della curatela);
pag. 12/18 • in data 25 gennaio 2020, con sentenza n. 1/2020, il Tribunale di Chieti dichiara il fallimento della con sede in RI (CH) alla Controparte_3
Via Pescarese 9.
Dalla ricostruzione fattuale appena riassunta emerge che, nel breve periodo: la società fallita si è dapprima trasformata in una s.r.l. e poi, nonostante la decisione, adottata a distanza di neanche un anno e mezzo dalla trasformazione e all'unanimità, di messa in liquidazione della s.r.l., non ha comunque provveduto ad avviare la relativa procedura;
il socio , nel 2018, ha dapprima costituito una propria ditta individuale CP
CP_ non solo avente ad oggetto la medesima attività della ma avente anche la medesima sede sociale di quest'ultima, per poi conferire il tutto nella società del CP
genero e della figlia.
Come risulta dalla predetta relazione del curatore, infatti, in sede di apposizione dei sigilli in data 30 gennaio 2020, all'esterno dell'immobile sito in RI (CH), alla Via
Pescarese n. 9, erano presenti sia un'insegna indicante la concessionaria di mezzi agricoli fallita, sia un'insegna indicante la svolgente la medesima attività CP
nel settore del commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio.
In conclusione, a seguito di un'analisi complessiva delle numerose operazioni poste in essere dalla fallita e dal socio emerge come lo stesso atto di CP trasformazione societaria abbia avuto rilevanza nella produzione dell'eventus damni del pregiudizio della garanzia patrimoniale dei creditori della società fallita, considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 147 L.F., “il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati”. Con la dichiarazione di fallimento oltre il termine di un anno dalla trasformazione, infatti, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni della società nonostante il carattere illimitato della propria responsabilità.
Si sottolinei, inoltre, che, nonostante la necessità che la s.r.l. fosse messa in liquidazione fosse emersa già in sede di approvazione del bilancio del 2019, l'incaricato alla liquidazione che, come da verbale, è lo stesso socio , anziché provvedere alla CP
pag. 13/18 suddetta liquidazione, abbia invece deciso di conferire la propria ditta individuale, costituita neanche un anno prima, in quella del genero e della figlia.
Attraverso la serie di atti sopra descritta, infatti, risulta che, benché l'attività di commercio di macchinari per l'agricoltura e il giardinaggio non sia mai stata interrotta, avendo tutte e tre le imprese (la fallita, la ditta individuale e la CP CP
avuto quale sede l'immobile sito alla citata Via Pescarese ed avendo le stesse
[...]
avuto ad oggetto la predetta attività di commercio, al contrario, il socio si CP
è progressivamente liberato della propria responsabilità illimitata e contestualmente spogliato dei beni di cui era titolare.
Da tutte le argomentazioni che precedono, pertanto, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'atto pubblico del 18.12.2017 (n. 9046 Rep. – n. 6146 Racc. del Notar
) con il quale la è stata trasformata Persona_1 Controparte_6
in una s.r.l., è stato correttamente revocato dal giudice di primo grado, con conferma della sentenza impugnata sul punto.
4.2. Infondati risultano essere anche il secondo motivo di gravame proposto sia dagli ex soci e sia dalla CP CP_2 Controparte_4
Con tale motivo di appello, con riferimento all'atto pubblico dell'11 novembre 2019 n.
11205 Rep. n. 7734 Racc. di conferimento della ditta individuale nella CP
gli appellanti eccepiscono l'avvenuta liberazione dell'ex socio CP CP
dalla responsabilità per le obbligazioni sociali della fallita e, ad ogni modo,
[...]
l'insussistenza del requisito soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali.
4.2.1. Non risulta fondata la doglianza per la quale il socio sarebbe stato CP liberato in virtù del consenso presuntivamente prestato dai creditori ai sensi dell'art. 2500 quinquies, secondo comma, c.c.
In materia, infatti, la costante giurisprudenza ha precisato che “in tema di trasformazione di una società di persone in una società di capitali (c.d. "trasformazione omogenea progressiva"), l'art. 2500-quinquies c.c. richiede necessariamente, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte anteriormente ad essa, una comunicazione formale da parte della società debitrice nei
pag. 14/18 confronti dei creditori sociali, in assenza della quale il consenso di questi ultimi non può in alcun modo presumersi” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2023, n. 17473).
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che non sia stata indirizzata alcuna comunicazione formale ai creditori della società in relazione all'avvenuta trasformazione della società in s.n.c., non risultando così operante la dedotta liberazione dell'ex socio . CP
Non risulta infatti assolto l'onere della prova da parte di quest'ultimo in merito alla prova della formale comunicazione della trasformazione della società ai creditori, dato che è stato allegato in giudizio unicamente: una PEC del 19 dicembre 2017, indirizzata a un dipendente della ed avente genericamente ad oggetto la dicitura CP_8
“comunicazione”, con la quale viene richiesta, altrettanto genericamente, “la modifica dell'intestazione dei conti correnti in essere con la vostra filiale” a seguito della trasformazione societaria (si v. doc. all. n. 3 fascicolo di parte appellante R.G. n.
596/2023); un cedolino dell' inerente alla prestazione lavorativa di un dipendente Pt_2 della cedolino che di per sé non ha alcuno dei Controparte_3 requisiti della “comunicazione formale” “per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento” di cui al citato art. 2500 quinquies, secondo comma, c.c.
4.2.2. Rispetto al riscontro del requisito soggettivo della consapevolezza in capo all'ex socio di arrecare pregiudizio ai creditori sociali con il predetto atto di CP conferimento, dall'analisi dell'intera operazione societaria posta in essere tra la società poi fallita, la ditta individuale del socio e la questa Corte CP CP
ha già avuto modo di precisare, nelle precedenti argomentazioni, come il predetto socio abbia posto in essere dei comportamenti comprovanti la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori sociali.
Non risulta infatti chiaro il motivo per il quale, nonostante la trasformata s.r.l. fosse ancora operante, lo stesso socio abbia dato vita a una propria ditta individuale, che non
CP_ soltanto svolgeva la medesima attività di commercio di attrezzature agricole della ma che aveva anche come sede lo stesso immobile nel quale vi era già la sede di quest'ultima.
pag. 15/18 Come già riscontrato, pertanto, anche l'atto di conferimento in esame deve essere collocato all'interno della complessa operazione societaria posta in essere dalla fallita, unitamente ai soci, e finalizzata ad arrecare pregiudizio alla garanzia patrimoniale dei creditori che si sono visti impossibilitati ad aggredire sia i beni della fallita, perché ormai incapiente, sia i beni personali dei soci illimitatamente responsabili.
Per tali ragioni, i motivi in esame non risultano meritevoli di accoglimento.
4.3. Infondati risultano essere anche il terzo motivo di appello proposto sia dagli ex soci e sia dalla CP CP_2 Controparte_4
Con tale motivo di gravame, gli appellanti, in relazione al predetto atto pubblico di conferimento dell'11 novembre 2019, contestano la sussistenza dell'ulteriore requisito della c.d. partecipatio fraudis in capo alla CP
Secondo quanto previsto dall'art. 2901 c.c., qualora l'atto sia a titolo oneroso, qual è quello in esame, è necessario che sussista l'ulteriore requisito della consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditizie con l'atto impugnato.
Nel caso di specie, come già riscontrato dal primo giudice, diversi sono i fattori che danno prova della consapevolezza da parte della del carattere CP pregiudizievole dell'atto pubblico dell'11 novembre 2019.
Al di là del rapporto di stretta parentela sussistente tra i soci della e CP [...]
, che, comunque, è indice presuntivo della consapevolezza in capo ai soci CP
della contestuale titolarità, in capo a , della ditta individuale conferita e della CP qualità di socio nella bisogna evidenziare come la Controparte_3 con l'atto di conferimento in esame abbia anche trasferito la propria sede CP
nel medesimo immobile della fallita, ivi svolgendo la medesima attività di quest'ultima e della ditta individuale . CP
Come già sottolineato, nel corso dell'intera operazione societaria, l'attività di commercio di attrezzatura per l'agricoltura e per il giardinaggio nello stabile sito in Via
Pescarese n. 9 non si è mai interrotto, confondendosi invero nello stesso, anche nell'utilizzo dei beni, l'attività delle tre diverse imprese.
Dalla citata relazione del curatore ex art. 33 L.F., infatti, risulta come, nonostante l'atto pubblico sia intervenuto tra la ditta individuale e la CP CP invero la “ha riassorbito l'azienda individuale del Sig. e di CP CP
pag. 16/18 fatto sostituito la società fallita. La stessa svolge al posto di quest'ultima la medesima iniziativa” (cfr. pag. 13 della relazione doc. all. n. 9 del fascicolo di primo grado della curatela).
Dall'insieme di siffatti elementi presuntivi e indiziari e dall'esame delle operazioni collegate sopra descritte, questa Corte ritiene di condividere l'accertamento compiuto dal giudice di primo grado in merito alla sussistenza dell'ulteriore requisito soggettivo della c.d. partecipatio fraudis in capo al terzo CP
Ne consegue, in conclusione, che sussistono tutti i presupposti richiesti ex art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della curatela, dell'atto pubblico stipulato in data 11 novembre 2019 (n. 11205 Rep. n. 7734 Racc.) di conferimento della ditta individuale nella con conferma della sentenza CP CP
impugnata sul punto.
Le doglianze degli appellanti non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, i motivi di appello in esame devono essere rigettati.
In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello proposto da e e quello CP Controparte_2
proposto dalla Freecom di EN AN & C. s.a.s. devono essere entrambi rigettati e, per l'effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite vengono poste a carico degli appellanti soccombenti secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appelli proposti dopo il 31 gennaio 2013, gli appellanti soccombenti saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle cause riunite n. 596/2023 R.G., n. 598/2023 R.G in ordine all'appello proposto da e nei CP Controparte_2
pag. 17/18 confronti del Controparte_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 [...]
e e in ordine all'appello proposto da CP CP_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., contro la Controparte_4
sentenza n. 79/2023 emessa dal Tribunale di Chieti e pubblicata in data 6 febbraio 2023, così provvede:
• Rigetta l'appello proposto da e CP Controparte_2
• Rigetta l'appello proposto da in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t.;
• Condanna gli appellanti soccombenti , e la CP Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, Controparte_4 al pagamento in favore dell'appellato Controparte_9
delle competenze del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
16.940,00, in particolare pari a € 8.470,00 (scaglione proprio della causa di valore indeterminabile a complessità media), oltre Iva, Cap e spese generali;
• Dichiara gli appellanti , e la CP Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., tenuti al versamento di Controparte_4
ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 gennaio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Del Bono
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