Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4856/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
27/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4856/2023 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15 D.Lgs. n.
150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. LISTI' MAMAN ALÌ; Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
; Controparte_2
Controparte_3
- convenuti contumaci -
OGGETTO: opposizione a decreto di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso il 27/2/2023 dal tribunale di Palermo, quarta sezione penale, nell'ambito del procedimento n. 591/2023 R.G. T., con la seguente motivazione: “osservato che il reddito valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è quello
1
rilevato che l'autocertificazione incorporata nell'istanza richiama il reddito complessivo per l'anno 2022, ma non contiene alcun riferimento all'eventuale reddito percepito dal richiedente e dal suo nucleo familiare nell'anno di imposta del 2021” (cfr. decreto in atti); premesso che si duole del fatto che la domanda di Parte_1 ammissione al gratuito patrocinio è stata ritenuta dal giudice inammissibile per la mancata indicazione dei redditi relativi all'anno 2021, deducendo che, invece, il giudice avrebbe dovuto ammettere l'istante al patrocinio a spese dello Stato, lasciando alla competente autorità, in un momento successivo all'istanza come previsto dalla legge, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese;
ovvero, ad ogni modo, avrebbe dovuto chiedere una integrazione alla documentazione prodotta anziché dichiarare de plano inammissibile l'istanza presentata;
considerato che
il , il Controparte_1 Controparte_2
e l' non si sono costituiti, sebbene ritualmente citati;
[...] Controparte_3 sicché va dichiarata la loro contumacia;
rilevato preliminarmente che legittimati passivi sono il Controparte_2
, quale soggetto tenuto al pagamento dei compensi in caso di ammissione al
[...] beneficio, e l' , poiché “in caso di rigetto dell'istanza di Controparte_3 ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R.
n. 115 del 2002, deve essere notificato al , in ragione del ruolo, Controparte_4 rivestito per l'erario, di legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è parte necessaria i , in quanto titolare del rapporto di Controparte_2 debito oggetto del medesimo procedimento” (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 5806 del
22/02/2022), e non anche il;
Controparte_1
ritenuto, per quanto riguarda il merito, che l'opposizione sia fondata e vada accolta;
premesso che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione ai fini dell'ammissione al
2 beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione (v. da ultimo Cass. n.
15458/2020, nonché n. 4429/2017, Cass. Pen. 14/10/2014, n. 46382, Cass. Pen.,
05/02/2010, n. 7710) e che, nel caso in esame, alla data di presentazione dell'istanza
(inviata a mezzo PEC in data 3/2/2023), non essendo maturato il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2023 (riferita ai redditi del 2022), l'ultima dichiarazione da prendere in esame era quella del 2022 (riferita ai redditi del 2021); ritenuto, tuttavia, che la errata individuazione da parte dell'istante, dell'anno di riferimento ai fini dell'ammissione, non può compromettere il diritto del “non abbiente” di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'integrazione dell'istanza di ammissione o “prima di provvedere, trasmettere, l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche” (ai sensi dell'art. 96 DPR 115/2002); rilevato che, nell'istanza, da valere anche come autocertificazione ai sensi di legge, ha dichiarato che: Parte_1
“- la propria famiglia anagrafica è così composta dal solo istante sopra generalizzato;
- che è nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto il reddito complessivo, per l'anno di imposta precedente alla data indicata in calce, e comunque a quello di presentazione, determinato ai sensi dell'art. 76 DPR n. 115/2002 è di € 9.360,00”; considerato che in data 11/3/2025 il ricorrente ha, altresì, depositato nota dell' (emessa in pari data) in cui quest'ultima ha certificato che Controparte_3
per l'anno d'imposta 2021 “risulta non aver percepito redditi” (cfr. Parte_1
certificazione in atti); considerato che, pertanto, in riforma del decreto impugnato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , nell'ambito del Parte_1
procedimento penale n. 591/2023 R.G.T. deve essere accolta;
considerato che
le spese del presente giudizio tra opponente e Controparte_2
seguono la soccombenza e si liquidano come da separato provvedimento,
[...]
stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di;
Parte_1 considerato che, infine, sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate le spese tra opponente, e . Controparte_3 Controparte_1
P.Q.M.
3 Nella contumacia del , del Controparte_2 Controparte_1
e dell , qui dichiarata, in riforma del decreto
[...] Controparte_3
emesso dal Tribunale di Palermo, Sez. Quarta Penale, in data 27/2/2023:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
;
[...]
b) Ammette al beneficio del patrocinio a spese dello Stato Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 591/2023 R.G.T. con il difensore dallo stesso designato nella persona dell'avvocato Giuseppe Centineo.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite tra il e il ricorrente , ammesso al Controparte_5 Parte_1
patrocinio a spese dello Stato.
Dichiara compensate le spese tra opponente, e Controparte_3 [...]
. Controparte_1
Palermo, 29/05/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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