Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1941 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2019
Promossa da con Avv. Marcello Palladino Parte_1
- attore contro
, titolare dell'omonima ditta individuale, P.IVA Controparte_1
, con Avv. Gianluca Rubbo P.IVA_1
- convenuto
Avente ad
OGGETTO: contratto di appalto tra privati
CONCLUSIONI: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso che Parte_1
con contratto di appalto del 31.05.2018 commissionava alla ditta individuale il rifacimento degli intonaci esterni Controparte_1
dell'immobile di sua proprietà e dedotti l'abbandono del cantiere ed il mancato completamento dell'opera nonchè la presenza di vizi e difetti di conformità nelle opere parzialmente eseguite, adiva questo Tribunale affinchè, in via principale, fosse accertato e dichiarato l'inesatto adempimento dell'appaltatore e condannato lo stesso al risarcimento dei danni in suo favore che quantificava nei costi necessari alla rimozione dei
1
Vinte le spese e i compensi di giudizio.
Si costituiva la ditta individuale che, contestando Parte_1
l'avverso dedotto, chiedeva rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto. Il convenuto eccepiva di avere correttamente eseguito le opere oggetto di appalto ma di non essere stato integralmente pagato e chiedeva pertanto in via riconvenzionale il pagamento del compenso residuo pari ad € 5.218,45, oltre IVA.
Istruita la causa a mezzo CTU, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.2.2025 ove veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Solo la parte attrice depositava la comparsa conclusionale. All'esito, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, quale modello astratto di condotta che si estrinseca (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi
2 dannosi. In ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata l'appaltatore è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli, dovendo adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio. Anche allorquando si attiene alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il committente abbia predisposto il progetto e fornito indicazioni sulla relativa realizzazione, l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera qualora non abbia, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, al primo segnalato eventuali carenze ed errori. Mentre va esente da responsabilità laddove il committente, pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore ridotto a mero nudus minister (cfr., v.
Cass., 2/2/2016, n. 1981; Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 12/4/2005, n.
7515; Cass., 30/5/2003, n. 8813; Cass., 2/8/2001, n. 10550; Cass., 26/7/1999,
n. 8075).
La responsabilità dell'appaltatore è pertanto da escludere solo nell'ipotesi in cui risulti costituire passivo strumento nelle mani del committente, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995).
In ogni altro caso la prestazione dovuta dall'appaltatore implica invero pure il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto (v. Cass.,
2/2/2016, n. 1981; Cass., 31/5/2006, n. 12995. E già Cass., 2/8/2001, n.
10550; Cass., 12/5/2000, n. 6088). E trattandosi di indagine implicante una attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici,
l'appaltatore - quale soggetto obbligato a realizzare l'opera commessagli -
3 è tenuto ad adempiere mettendo a disposizione la propria organizzazione
(v. Cass., 7/9/2000, n. 11783).
Ne consegue che l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti (pure) da vizi della cosa anche laddove gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista,
a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c. (cfr. Cass., 23/9/1996, n.
8395).
Ove l'appaltatore svolga anche i compiti di ingegnere progettista e di direttore dei lavori, l'obbligo di diligenza è ancora più rigoroso, essendo egli tenuto, in presenza di situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, ad eseguire gli opportuni interventi per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (v. Cass., 31/5/2006, n. 12995; Cass., 18/4/2002, n.
5632).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta provata la presenza di vizi e difetti di conformità nell'opera appaltata dall'odierno attore al
. In particolare la CTU ha accertato che “su tre prospetti del P_
fabbricato, escluso quello frontale, sono evidenti fasce orizzontali di colore diverso, evidentemente corrispondenti a punti di ripresa dell'intonaco”; trattasi di vizi e difetti di conformità visibili anche nelle foto allegate e prodotte in atti e che appaiono verosimilmente riconducibili alla non corretta esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore. È rimasta indimostrata la circostanza, eccepita dal convenuto a mezzo del proprio consulente tecnico nelle osservazioni alla bozza di CTU, che la diversa colorazione a fasce delle facciate dell'immobile sia riconducibile all'originaria e preesistente diversa gradazione di colore creatasi in conseguenza dell'appoggio alla facciata dell'impalcatura utilizzata per la
4 realizzazione degli intonaci originari. Del pari indimostrata è la circostanza che l'appaltatore avesse segnalato al committente che l'effetto ultimo della pitturazione eseguita su facciate già compromesse dall'esistenza di fasce di gradazione ed intensità di colore diverse ne avrebbe evidenziato ancora di più la loro presenza e che ciononostante abbia ricevuto istruzioni di procedere. I capitoli di prova articolati da parte convenuta nelle memorie ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., infatti, non vertono su tali circostanze.
A ogni modo, pur a volere ritenere che i vizi lamentati dall'attore derivino dalla pre-esistenza di difetti sulle facciate dell'immobile, incombeva sull'appaltatore l'onere di segnalarli prontamente al committente evidenziandogli le lavorazioni in variazione e in aumento rispetto a quelle originariamente preventivate e autorizzate che sarebbero state necessarie a garantire la regolare esecuzione dell'opera di rifacimento dell'intonacatura e della pitturazione uniforme delle facciate;
anche e soprattutto perchè nel caso di specie non è emerso che l'appaltatore fosse un mero esecutore materiale di istruzioni impartitegli dal committente, conservando pertanto un obbligo di diligenza tecnica che gli discende dalla qualifica professionale rivestita e dalla natura delle prestazioni commissionategli che gli imponeva di pre-avvertire e segnalare al committente tali anomalie. Parte convenuta non ha adempiuto a tale onere e deve pertanto ritenersi responsabile dei vizi e difetti dell'opera per come accertati dalla CTU nella consulenza in atti.
Per gli esposti motivi, la domanda di parte attrice va accolta. Dichiarato ed accertato l'inadempimento dell'appaltatore per non aver diligentemente eseguito la prestazione d'opera commissionatagli, quest'ultimo va condannato al risarcimento dei danni in favore dell'attore. Tali danni possono essere liquidati nella misura corrispondente ai costi necessari all'eliminazione dei vizi accertati e che il
CTU ha quantificato, all'attualità, in complessivi euro 14.817,92, quali costi
5 necessari per la rimozione dello strato di intonaco e spazzolatura superfici, rasatura e stuccatura e tinteggiatura finale ed il ripristino del bordo superiore della ringhiera dei balconi, della tettoia e della la pavimentazione antistanti il fabbricato danneggiati dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione della prestazione d'opera.
Non merita accoglimento, perché infondata e non provata dall'attore,
l'ulteriore domanda di “risarcimento dei danni da stress ed alla reputazione”che, pertanto, va rigettata siccome generica, infondata e non provata.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale di parte convenuta, va premesso che ha richiesto il pagamento del residuo P_
corrispettivo contrattualmente pattuito e non pagato dal committente.
Va osservato che nell'appalto è principio di diritto costantemente affermato dalla Corte di Cassazione che, quando il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretende l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, ma chiede il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo mancato soddisfacimento dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso (Cassazione civile sez. II, 17/04/2012, n.6009; Cassazione civile sez. II,
17/04/2002, n.5496).
Ebbene, applicando siffatti principi di diritto alla fattispecie in esame, la domanda riconvenzionale di merita accoglimento nei Controparte_1
limiti di seguito specificati.
Documentata e non contestata la circostanza che il committente, a fronte del corrispettivo complessivo pattuito di 17.273,00 euro (art. 4 del contratto di appalto), abbia corrisposto all'appaltatore solo € 12.054,55, oltre IVA, residuando ancora € 5.218,45, oltre IVA.
6 Dall'accertamento tecnico disposto in corso di causa risulta provata la mancata esecuzione di parte delle opere appaltate e precisamente è risultata accertata la mancata esecuzione della rasatura e della pitturazione di parte della facciata posteriore posta al di sotto della tettoia, il cui valore
è stato quantificato in 964,96 euro. La prestazione rientrava nell'opus di cui al contratto de quo come fissato e determinato nell'art. 1 del contratto e pertanto, il relativo valore, così come quantificato dal CTU, deve scomputarsi dal residuo corrispettivo richiesto dal in via P_
riconvenzionale. La quantificazione del valore della prestazione rimasta inseguita è stata contestata dal convenuto in sede di osservazioni alla bozza di CTU perché comprensiva anche della voce di costo del ponteggio che il tecnico di parte convenuta assume invece debba essere assorbito e ritenersi già compreso nel costo della prestazione. La consulente d'ufficio ha puntualmente risposto alle deduzioni di parte convenuta con argomentazioni tecniche che questo Giudice ritiene di poter condividere e fare proprie siccome immuni da vizi logico-giuridici e conformi a legge.
Rilevato quindi che il valore della prestazione non eseguita dal e P_
per la quale questi non ha diritto al pagamento del corrispettivo, è di
964,96 euro, tale somma va scomputata dal residuo corrispettivo di €
5.218,45, oltre IVA, ancora dovuto dal committente in favore dell'appaltatore.
Alla stregua dell'enunciato postulato, e delle osservazioni innanzi esposte, va pertanto accolta la domanda di parte convenuta di pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto e condannato il committente al pagamento di € 4.253,04, oltre IVA in favore di , per Controparte_1
complessivi € 5.188,71.
Per tutti gli esposti motivi la domanda di parte attrice e la domanda riconvenzionale di parte convenuta vanno accolte come segue: parte attrice va condannata al pagamento in favore di della somma Controparte_1
7 di € 4.253,04 oltre IVA, per complessivi € 5.188,71, a titolo di corrispettivo residuo;
parte convenuta va condannata al pagamento in favore di Pt_1
della somma di € 14.817,92 a titolo di risarcimento del danno, già
[...]
attualizzato, per l'inesatta esecuzione della prestazione d'opera.
Ricorrono i presupposti per la compensazione parziale delle reciproche poste di debito con la conseguenza che deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore di della residua Parte_1
somma di € 9.629,21.
In ragione della parziale reciproca soccombenza ricorrono giusti motivi per la compensazione parziale delle spese di lite, incluse quelle di CTU nella misura di 1/3 ponendosi i restanti 2/3 a carico della parte convenuta risultata prevalentemente soccombente e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi ed in relazione al valore della controversia (scaglione fino a € 26.000) ed alle fasi effettivamente espletate.
PQM
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 P_
, titolare dell'omonima ditta individuale, ogni altra istanza
[...]
eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie parzialmente le domande e per l'effetto condanna P_
al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
9.629,21 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente pronuncia sino al soddisfo;
compensa per 1/3 le spese di lite e al pagamento in Parte_2
favore di dei residui 2/3 che liquida in tale già ridotta Parte_1
misura in euro 3.385,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15% con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Palladino dichiaratosi antistatario;
8 compensa per 1/3 le spese di CTU e pone i residui 2/3 in via definitiva in capo alla parte convenuta ma con vincolo solidale in favore della CTU anche della parte attrice.
Così deciso in Benevento il 26/05/2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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