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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 14544/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNOSCIA Parte_1
SABINO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo dalla data del 18.07.2007 ad oggi a vedersi includere nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie annuali, applicando i criteri di quantificazione indicati in ricorso, i compensi maturati a titolo di trasferte ex artt. 20/A e 20/B del
CCNL del 23.7.1976, indennità di pernottamento di cui all'art. 20/B del ccnl del 23.07.1976, maggiorazione Controparte_2 lavoro notturno di cui all'art. 11 ccnl autoferrotranvieri del
12.03.1980, indennità di turno di cui al punto 5, lett. a),
Accordo Nazionale del 21.05.1981 e indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del 21.05.1981, integrazione trasferta HH di cui al verbale di accoro del 14.02.2007, indennità supero nastro;
indennità agente unico e, con decorrenza da ottobre
1 2019, indennità pt. 4 del verbale di accordo ottobre 2019, previa, ove occorra, disapplicazione di norme di legge e/o contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva
Comunitaria Europea n. 88/2003, nella parte in cui non prevedano ovvero escludano l'inclusione degli emolumenti oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie;
- per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a questi spettanti in ragione dell'accertamento di cui alla precedente richiesta, per il periodo dalla data del 18.07.2007 ad oggi
(considerando nella base di calcolo trasferte, indennità di pernottamento, maggiorazione lavoro notturno, indennità di turno, indennità domenicale, integrazione trasferta HH, indennità supero nastro, indennità agente unico), nonché, per il periodo da ottobre
2019 ad oggi, considerando, oltre alle altre, anche l'indennità pt
4 verbale di accordo ottobre 2019, il tutto oltre accessori come per legge, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e
2 del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
3 1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 14544/2024 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. ANNOSCIA Parte_1
SABINO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2024, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo dalla data del 18.07.2007 ad oggi a vedersi includere nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie annuali, applicando i criteri di quantificazione indicati in ricorso, i compensi maturati a titolo di trasferte ex artt. 20/A e 20/B del
CCNL del 23.7.1976, indennità di pernottamento di cui all'art. 20/B del ccnl del 23.07.1976, maggiorazione Controparte_2 lavoro notturno di cui all'art. 11 ccnl autoferrotranvieri del
12.03.1980, indennità di turno di cui al punto 5, lett. a),
Accordo Nazionale del 21.05.1981 e indennità domenicale di cui al punto 5, lett. b), Accordo Nazionale del 21.05.1981, integrazione trasferta HH di cui al verbale di accoro del 14.02.2007, indennità supero nastro;
indennità agente unico e, con decorrenza da ottobre
1 2019, indennità pt. 4 del verbale di accordo ottobre 2019, previa, ove occorra, disapplicazione di norme di legge e/o contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva
Comunitaria Europea n. 88/2003, nella parte in cui non prevedano ovvero escludano l'inclusione degli emolumenti oggetto di causa nella base di calcolo della retribuzione spettante per le giornate di ferie;
- per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive a questi spettanti in ragione dell'accertamento di cui alla precedente richiesta, per il periodo dalla data del 18.07.2007 ad oggi
(considerando nella base di calcolo trasferte, indennità di pernottamento, maggiorazione lavoro notturno, indennità di turno, indennità domenicale, integrazione trasferta HH, indennità supero nastro, indennità agente unico), nonché, per il periodo da ottobre
2019 ad oggi, considerando, oltre alle altre, anche l'indennità pt
4 verbale di accordo ottobre 2019, il tutto oltre accessori come per legge, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della società convenuta.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore anticipatario”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e
2 del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
3 1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 15/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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