Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2015, n. 19230
CASS
Sentenza 30 novembre 2015

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Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen., qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", é necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, detta prova può ritenersi manifesta nel caso in cui il promittente sia un intraneo che agisce in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione, atteso che la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla sua fama criminale e dalle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale).

È configurabile il concorso formale tra il delitto di di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen., e quello previsto dall'art. 86 d. P.R. 15 maggio 1960 n. 570 (c.d. corruzione elettorale), in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2015, n. 19230
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19230
Data del deposito : 30 novembre 2015

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