Sentenza 30 novembre 2015
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen., qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "uti singulus", é necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, detta prova può ritenersi manifesta nel caso in cui il promittente sia un intraneo che agisce in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione, atteso che la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore, da parte del candidato, è determinata proprio dalla sua fama criminale e dalle modalità con cui sarà attuato il reclutamento elettorale).
È configurabile il concorso formale tra il delitto di di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter cod. pen., e quello previsto dall'art. 86 d. P.R. 15 maggio 1960 n. 570 (c.d. corruzione elettorale), in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro.
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La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2015, n. 19230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19230 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2015 |
Testo completo
192 30/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 30/11/2015 Sentenza n. 3282/2015- Registro generale n. 33740/2015 . Composta dai Consiglieri: Dott. ALDO CAVALLO Presidente Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Consigliere Consigliere Dott. FILIPPO CASA Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA . ha pronunciato la seguente 4. SENTENZA Sul ricorso proposto da: A ZAPPALA' SANTI, n. il 16/04/1960; avverso l'ordinanza n. 399/2015 emessa dal Tribunale della Libertà di Reggio Calabria in da- ta 27/05/2015; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. LD Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Mario Fraticelli, che chie- deva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reg- gio Calabria e il rigetto nel resto;
. uditi per i ricorrenti i difensori di fiducia avv. DO Alvaro e FR Albanese, che + concludevano per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/05/2015 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria il 17/04/2015 nei confronti di AP AN in relazione al reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. (ottenimento da parte dello AP, candidato con la lista "Popolo delle libertà" alle consultazioni per il rinnovamento del consiglio regionale della Calabria alle elezioni del 2010, della promessa di voti dall'articolazione della 'ndrangheta operante in S. CA e comuni limitrofi in cambio dell'erogazione complessiva della somma di €. 400.000,00 in cambiali ed in asse- gni).
2. Il Tribunale del Riesame rinveniva un naturale antefatto storico e giuridico della vicenda nelle emergenze investigative provenienti da altri procedimenti penali, che consentivano di de- lineare la sussistenza di un patto corruttivo, stipulato nel marzo 2010 tra lo AP, i LL e i GA (emissari di questi ultimi) per lo scambio elettorale politico-mafioso in favore del candidato AP, in cambio della somma di danaro pari ad €. 100.000,00, quota di una somma di €. 400.000,00 destinata agli stessi scopi. Al riguardo, era ritenuto significativo il giudizio di responsabilità per l'associazione di stampo mafioso in relazione a LL PP cl. 1960 nonché di colpevolezza di NI CU PP IO, LL PP cl. 60 e AP AN per i reati di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 sia pure con annullamento con rinvio in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 (Cass., Sez. 1, 26/06/2014 n. 41735, LL, non massimata). Dai passi della sentenza richiamati nel provvedimento impugnato la posizione di LL GI EP risultava non esaurirsi in una mera autorevolezza mafiosa ereditata dal padre LL An- tonio;
il Tribunale del riesame evidenziava che, a prescindere dall'attuale operatività della co- sca LL, si rinvenivano numerose tracce dell'esistenza della consorteria mafiosa in esame o- perativa in Bovalino, AN CA e territori limitrofi. Gli esiti di indagini riportate anche dal G.I.P. nell'ordinanza custodiale evidenziavano il ruolo . tradizionalmente affidato al clan LL-GA in Calabria e le possibilità di tale clan di fun- gere da collante e da diretto referente della 'ndrangheta calabrese per le cellule mafiose di es- sa diramatesi in Lombardia e in Piemonte. Si trattava delle indagini c.d. Reale, Il Crimine Infi- nito, Minotauro ed Esilio, eseguite dalle Procure DDA operanti in Calabria, Lombardia e Pie- monte LL PP svolgeva un ruolo di capo-promotore attivo di una cosca di riferimento, fon- damentale per la gestione dei rapporti con gli altri clan variamente distribuiti nel territorio na- zionale;
rappresentava la meta di veri e propri pellegrinaggi, in occasione di elezioni ammini- strative regionali calabresi, da parte di politici aspiranti a tali consessi, che confidavano nel suo E bacino elettorale di riferimento, situato nella fascia jonica del reggino. .
3. Il candidato AP AN otteneva un successo storico e brillante, grazie alla correspon- れ sione di un lauto compenso economico, a seguito di una vera e propria compravendita di voti, • 3 nonché mediante richiesta di appoggio ed interessamento di voti, inoltrata a quasi tutte le "maggiori" famiglie di 'ndrangheta della provincia reggina, con remunerazione di quelle più ri- cettive alle sue proposte. Gli straordinari risultati elettorali dello AP non potevano ritenersi significativi, se anco- rata ai soli territori di Bovalino e AN CA, paesino di poche anime;
essi, in realtà, erano sicu- ramente spalmati sul comprensorio ionico reggino, del quale la famiglia LL era sempre stata autorevole componente. L'estensione del bacino elettorale a località diverse dai predetti comu- ni emergeva dal contenuto del suo colloquio col candidato IA FR. La cosca LL, radicata da tempo sul territorio, grazie al clima di intimidazione, assoggetta- mento ed omertà attuato sul territorio riusciva per anni a fornire copertura al latitante boss in- discusso LL IO cl. 32 per oltre dieci anni, mediante le bonifiche dei percorsi, la costru- zione di complessi e funzionali bunker, ecc.. 4. Il giudizio abbreviato a carico dello AP si concludeva con la sua condanna alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960: si trattava di una condotta perpetrata il 27/02/2010 all'interno dell'abitazione di LL PP, consistita nel promettere utilità e, in particolare una corsia preferenziale, a favore delle imprese di riferi- mento della cosca nel settore dei lavori pubblici e il trasferimento in istituti penitenziari cala- bresi di LL LV cl. 57, in cambio dell'appoggio della cosca in occasione delle consulta- zioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010. La vicenda in esame riguardava il versamento della somma di €. 400.000,00 a favore della 'ndrangheta operante in S. CA e, in particolare, di €. 100.000,00 a NI CU GI EP IO, quale corrispettivo per la promessa di un pacchetto di voti, sempre in relazione al rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010, competizione elettorale alla quale il AP era candidato con la lista del Popolo delle Libertà ed aveva ottenuto l'elezione con 11.085 preferenze. La ricostruzione dei fatti risultava riscontrata: - dalle conversazioni captate all'interno dell'auto Fiat Panda in uso al sindaco di S. CA Gior- gi Sebastiano (poi tratto in arresto per il reato di cui all'art. 416 bis ord. pen. nell'ambito dell'operazione "Inganno"), nel corso delle quali: ripeteva più volte che AP AN aveva pagato un'ingente somma di danaro "un miliardo" ad esponenti della 'ndrangheta per "salire alla Regione" (v. colloquio del 17/04/2010); affermava che il giorno precedente aveva pagato la somma di €. 400.000,00 alle cosche di S. CA (v. colloquio del 27/03/2010); parlava in modo sibillino con RA TO del successo con 10.000 preferenze, per il quale "si sono mos- si tanti... cose... capito?". - dalla disponibilità nel 2010 da parte dello AP di ingenti somme di danaro, accantonate mediante fondi neri nel bilancio della Fisiokinesiterapia Bagnarese s.r.l. (società a lui riconduci- bile) e poi trasferite su c/c correnti intestati all'indagato in forza di fittizi contratti di finanzia- mento.
5. In occasione dell'indagine "Reale", peraltro, molti candidati risultavano essersi recati al cospetto di LL PP cl. 1960, al fine di ottenere un appoggio e nei dialoghi captati all'interno della sua abitazione si comprendeva che la 'ndrangheta intendeva muoversi in modo unitario in occasione delle consultazioni elettorali future, sostenendo un ristretto numero di candidati. Nei colloqui intercettati MA IO, 'ndranghetista organico alla cosca di FU e lega- tissimo a LL PP, e IE IL, funzionaria della regione Calabria, candidata alle ele- zioni amministrative con la lista "Insieme per la Calabria - Scopelliti Presidente", riferivano e- splicitamente del sostegno di molti candidati alla 'ndrangheta; in particolare, secondo la IE, chi pagava prima delle elezioni esauriva per ciò solo suo impegno, mentre chi, come lei, non pagava i voti promessi, avrebbe saputo in seguito come sdebitarsi. In altro colloquio, il GA evidenziava la necessità di non disperdere i voti;
LL LD DO asseriva espressamente che spettava alla 'ndrangheta e non ai partiti la scelta dei candidati;
MA IO evidenziava il problema della mancanza di una strategia unitaria. Gli esponenti della 'ndrangheta ricevevano tutti i candidati, salvo poi decidere il voto più conveniente per l'organizzazione (v. il colloquio tra LL PP e FI AN del 13/03/2010). Il IO ripetutamente affermava di preferire di non voler chiedere personalmente i voti del- la 'ndrangheta, perché sicuramente gli affiliati erano intercettati e avrebbe rischiato l'arresto. Rivelava a vari interlocutori di conoscere l'intenzione dei LL di appoggiare altri candidati, tra i quali RA PI IO. Informava PI IO del versamento della somma di €. 400.000,00 alla 'ndrangheta di S. CA. Nella cena elettorale del 12/03/2010, LL IO cl. 1986 riferiva a AR FR che la cosca avrebbe sostenuto lui, RA IN ed un altro candidato, precisando che avrebbero ottenuto loro voti sia a in Bovalino ed in altre zone, dimostrando cioè un impegno non riguar- dante la sola area di diretta influenza. L'accordo con lo AP prevedeva che costui, oltre alle utilità già concordate il 27/02/2010, versasse immediatamente (prima delle elezioni) la somma di €. 100.000,00, quale corrispetti- vo per un maggiore impegno della cosca LL per sostenerne la candidatura. Tale patto inter- correva tra lo AP e il NI CU col placet del boss LL PP e di LL Se- bastiano cl. 71 in epoca anteriore e prossima al 12/03/2010 ed era ratificato ad una cena del 12/03/2010 in Arangea, alla quale partecipavano AP AN, NI CU e LL An- tonio cl. 1986. Orbene, la presenza dello AP a tale cena era dimostrata dall'esame dei tabulati e delle celle telefoniche dell'utenza a lui in uso;
tali dati, incrociati con quelli degli altri partecipanti alla cena, collimavano perfettamente;
sul punto, la difesa non forniva una spiegazione alternativa alla presenza dello AP alla cena. Il giudice di prime cure confutava altresì la tesi difensiva di una violazione del principio del ne bis in idem, in rapporto all'imputazione di cui all'ordinanza custodiale del 16/12/2010, in K 5 quanto quest'ultima riguardava un episodio pregresso del 27/02/2010 all'interno dell'abitazione di LL PP, mentre l'odierna imputazione concerneva un'imputazione di natura diversa e, cioè, un ulteriore accordo intervenuto il 12/03/2010. Il compendio indiziario era poi arricchito dalla conversazione captata il 12/03/2010 all'interno dell'abitazione di LL PP cl. 60 e il NI CU riguardante: la necessità di quantificare la consistenza di un ulteriore pacchetto di voti da destinare allo AP, in funzio- ne delle somme di danaro che costui avrebbe versato;
la necessità di distinguere il pacchetto voti proveniente dalla cosca LL-GA da quello proveniente dai cugini LL LV cl. 81 e LL PP cl. 80, figli di LL Sebastiano cl. 1954, latitante dal 1995; la compraven- dita dei voti effettuata dallo AP, garantitosi anche il sostegno elettorale della famiglia ma- fiosa Commisso, oltre che dei LL-GA attraverso l'elargizione di somme di danaro. In un colloquio tra il NI CU e LL PP ZA il primo riferiva di aver dissuaso lo AP dall'acquisto di un pacchetto di voti per la zona di Bianco, convincendolo a dirottare la stessa somma di danaro sulla zona di Bovalino. Il NI CU, nell'interrogatorio di garanzia, collegava il colloquio sulla somma di €. 100.000,00 ad un prestito allo AP, che versava in difficoltà finanziarie. In una conversazione intercettata il NI CU chiariva di aver raccomandato pru- denza allo AP nel farsi vedere in giro e nel fare movimento, così lasciando comprendere di essere impegnato nella raccolta di voti. Alla cena in località Arangea, lo AP partecipava unitamente al NI CU, a LL IO cl. 1986 e a LL IO cl. 1984, come emergeva dall'analisi delle conversazio- ni telefoniche sull'utenza in uso a LL IO cl. 1986 e dei tabulati telefonici di tutti i prota- gonisti della vicenda. Lo AP interveniva nei discorsi, sottolineando la disponibilità di quest'ultimo in merito alla propria campagna elettorale.
6. Il contratto di mutuo non era mai stato registrato e non era stato stipulato il 25/03/2010 in Bagnara, in quanto dall'analisi dei tabulati non emergeva che quel giorno il CU Me- siani si fosse recato in Bari. Peraltro, la società Il Punto Edile s.r.l. godeva di due linee di credito (fido di cassa ed antici- po fatture) rispettivamente per €. 50.000,00 e per €. 200.000,00 ed avrebbe potuto agevol- mente far ricorso alle stesse in caso di immediata necessità di liquidità. Il direttore della filiale MPS ZZ PI riferiva di non aver ricevuto particolari richieste di finanziamenti da parte del CU NI o dalla sua moglie RR NA, se non le abituali richieste di sconfi- namento oltre i limiti dei fidi concessi né gli risultavano particolari esigenze di liquidità della so- cietà. Lo AP intendeva non intestare direttamente al NI CU i titoli di credito di cui egli stesso aveva disposto l'emissione, per nascondere qualsiasi legame con la cosca LL- GA. Successivamente all'esecuzione del fermo di P.M. disposto il 21/04/2010, rendendosi conto di essere stati intercettati all'interno dell'abitazione di LL PP cl. 1960, lo AP ed il 6 NI organizzavano una messa in scena, per far apparire verosimile la dazione della somma di €. 100.000,00 ad un prestito senza interessi, mediante tutti atti successivi a detta data (ri- chiesta di restituzione;
richiesta di rateizzazione;
ecc.). Tale somma di danaro era ritenuta una quota spettante al CU NI per l'attività di intermediazione svolta nei confronti della famiglia LL, rispetto alla più ingente somma versa- ta dallo AP alle cosche di AN CA (v. dialoghi intercettati del IO).
7. Il Tribunale del Riesame riteneva poi sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti dello AP, capace di sfruttare con disinvol- tura i canali mafiosi di raccolta del voto ed esperto conoscitore delle dinamiche illecite di con- trollo del consenso elettorale. Riteneva inidonea la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in quanto non avrebbe impedito allo AP di riattivare i contatti criminali e dirottare su di un terzo il sostegno elettorale consolidatosi sulla sua persona.
8. Avverso tale provvedimento la difesa di AP AN proponeva ricorso per Cassazione, sotto i seguenti profili:
8.1. Violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 127, 309 e 273 cod. proc. pen., in riferimento all'imputazione per il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen.. Secondo la difesa del ricorrente, non sussistevano indizi di accordi tra il candidato al Consi- glio Regionale AP AN e LL PP o altri soggetti ritenuti affiliati a gruppi mafiosi, affinché costoro gli procurassero voti attraverso il ricorso all'intimidazione, alla minaccia e alla violenza coartatrice. Al riguardo, non potevano essere ignorate la sentenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 41735/2014), con la quale era stata annullata la sentenza della Corte di appello di Reggio Ca- labria, limitatamente all'esistenza della cosca LL, costituente il presupposto dell'impostazione accusatoria e dell'ordinanza impugnata e la conversazione intercettata n. 536 del 27/02/2010, nel corso della quale LL PP affermava che non era più il tempo delle minacce per la raccolta dei voti, dovendosi presentare agli elettori con garbo e "con le buone". La difesa osservava che mancavano indizi della raccolta dei voti da parte del LL o di altri affiliati alla criminalità organizzata a favore di AP AN, destinatario di un consenso irrile- vante, emergendo incontestabilmente il concreto appoggio fornito al candidato RA, tra l'altro mediante atteggiamenti inappuntabili e modalità democratiche. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale di Reggio Calabria mostrava di non ignorare il principio espresso dalla sentenza Antinoro (Cass., Sez. 6, 03/06/2014 n. 36382, Antinoro, Rv. 260168) della Corte di Cassazione, secondo la quale la nuova formulazione dell'art. 416 ter cod. pen. aveva introdotto un'abolitio criminis parziale della fattispecie incriminatrice, richiedendo un nuovo elemento costitutivo, relativo al contenuto dell'accordo, che deve contemperare l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale. Essa però ade- riva al diverso e non condivisibile indirizzo interpretativo di cui alla sent. LI (Cass., Sez. 6,れ 7 06/05/2014 n. 37374, LI, Rv. 260167), secondo la quale il nuovo testo dell'art. 416 ter cit. non aveva aggiunto o modificato nulla rispetto al testo previggente. Secondo la difesa, si trattava di un'erronea interpretazione della legge penale relativamente ad un fatto (accordo politico-mafioso), carente del requisito della pattuizione dell'uso del me- todo mafioso nella ricerca del consenso elettorale. In ogni caso, persino a voler condividere l'opzione ermeneutica del Tribunale del riesame, doveva concludersi per la tesi secondo cui il mero accordo con un soggetto mafioso non integrerebbe di per sé l'ipotesi delittuosa contesta- ta, occorrendo la prova della percezione nel territorio della sua azione di ricerca, come soste- nuta dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà; tale dimostrazione sarebbe stata necessaria soprattutto alla luce della citata sent. n. 41735/2014, che annullava con rinvio il processo di corruzione elettorale a carico del ricor- rente, di LL PP e di altri, ritenendo non dimostrata l'esistenza della cosca LL e la qualificazione di NI CU PP come partecipe, quest'ultimo addirittura assolto nel giudizio di rinvio. Inoltre, ad avviso del ricorrente nel colloquio intercettato n. 536 cit., emergeva che LL PP non aveva utilizzato il metodo mafioso per la raccolta del consenso elettorale ed anzi decideva di sostenere il candidato RA. Secondo il ricorrente, la mancanza di motivazione in ordine all'effettiva e riscontrata parteci- pazione all'esterno dell'azione intimidatrice del contraente mafioso in favore dello AP (in effetti solo beffato) implicava un'evidente mancanza di motivazione in ordine ad un elemento essenziale dell'imputazione.
8.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 649, 125, 127 e 309 cod. proc. pen., per violazione del giudicato penale e l'emissione del- la misura cautelare nonostante la formazione del giudicato penale nonché per mancanza di motivazione sul punto. La difesa evidenziava che AP AN era stato condannato per corruzione elettorale, per aver ottenuto l'appoggio elettorale, nella competizione regionale del marzo 2010, di LL GI EP e di NI CU PP, con la promessa di interessarsi per il trasferimento in un istituto penitenziario più vicino di LL LV (fratello di PP) e per gratificare i predetti con una corsia preferenziale, in caso di appalti pubblici, fatto aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991. Ad avviso del ricorrente, configurandosi la fattispecie criminosa di cui all'art. 416 ter cod. pen. in reato a condotta alternativa (dazione o promessa di danaro o di altra utilità), doveva attribuirsi il medesimo substrato fattuale alla vicenda per cui interveniva condanna (promessa di vantaggi ed utilità al LL ed al NI CU) e quello oggetto di applicazione della misura cautelare (consegna di danaro agli stessi LL e NI CU, al fine di ottenere il loro appoggio elettorale nella competizione elettorale nel 2010), non potendosi configurare una nuova e diversa ipotesi delittuosa a seconda dell'utilità data o promessa agli stessi sogget- ti per le medesime finalità. In caso contrario, si dovrebbe configurare la consumazione di un 8 autonomo delitto di corruzione elettorale per ogni promessa o dazione tra le stesse parti e per lo stesso obiettivo, laddove tale reato si realizza mediante un'unica condotta, ancorché even- tualmente progressiva ed articolata in più tempi e/o susseguenti dazioni o promesse, a condi- zione che i soggetti siano, come nel caso in esame, gli stessi e la finalità sia la medesima. La difesa segnalava che, in ordine a tale vicenda, AP AN era già stato processato e condannato irrevocabilmente per corruzione elettorale in concorso con LL PP e Mesia- ni CU PP, dopo aver espiato l'intera pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione inflit- tagli dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 26/02/2013, ancorché tale ag- gravante risulti ancora sub judice. La difesa censurava la valutazione del Tribunale del riesame, trattandosi di reato a configu- razione unitaria e a condotta alternativa perpetrata, secondo la stessa accusa, mediante una pluralità di promesse nell'ambito del medesimo rapporto corruttivo, della stessa consultazione elettorale (campagna elettorale dell'anno 2010) e con lo stesso interlocutore anomalo (LL PP).
8.3. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 127, 273 e 309 cod. proc. pen.. La difesa del ricorrente deduceva che il Tribunale del riesame non aveva spiegato le ragioni della non condivisione delle diffuse argomentazioni difensive contenute in due corpose memo- rie depositate in sede di udienza camerale di discussione, articolando peraltro nelle pagine dal- la n. 20 alla n. 42 della motivazione mere ripetizioni delle valutazioni offerte dal G.I.P. in sede di applicazione della misura cautelare, attuate con la tecnica del "copia ed incolla". Non forma- vano oggetto delle valutazioni di detto organo decidente neanche le plurime ipotesi alternative prospettate. In relazione agli aspetti trattati nel provvedimento impugnato la difesa del ricorrente artico- lava seguente profili: dedusion criti the. A) Conversazioni ambientali tratte a bordo dell'autovettura di IO Sebastiano - presunta prova della circostanza del versamento del 26/03/2010 da parte di AP AN alla cosca LL della somma di €. 400.000,00 per l'acquisto di un pacchetto di voti. Sul punto l'ordinanza del G.I.P. descriveva i colloqui intercettati soprattutto quelli tra il IO, DO IP e RO EN nonché, in seguito, tra il IO e PI IO - ri- guardanti dapprima le ragioni del successo di AP AN fino a confermare il patto corrutti- vo elettorale oggetto dell'odierna inchiesta raggiunto nel marzo 2010. In tutti tali casi, però, si trattava di intercettazioni totalmente etero-accusatorie, in cui i con- versanti incolpavano un terzo non partecipe alle conversazioni, costituenti meri indizi, che non trovavano specifici riscontri. Peraltro, emergevano contraddizioni nelle intercettazioni in ordine alla data della presunta consegna del danaro (26/03/2010 o 27/03/2010). Risaltava l'inverosimiglianza della tesi di una dr ricerca frenetica di voti da parte degli affiliati a campagna elettorale già chiusa e di una conse- gna del danaro a distanza di ben 14/15 giorni dalla data del presunto accordo stipulato ad A- rangea il 12/03/2010. Non si comprendeva come mai, nonostante detto accordo, nelle conversazioni intercettate, LL PP desse indicazioni agli affiliati e agli appartenenti ai sodalizi mafiosi del territorio reggino di votare RA PI, fin dall'inizio candidato di riferimento della cosca LL (vedi il dialogo intercettato del 13/03/2010 tra LL PP e FI AN). Dai colloqui intercet- tati, anche dopo la data del 12/03/2010, emergeva che la linea della cosca consisteva nel promettere voti a tutti e poi di votare chi interessava effettivamente e di "portare IN in po- litica". Infatti, nel colloquio del 02/04/2010, LL PP si preoccupava solo di capire le ra- gioni dell'insuccesso elettorale del candidato di riferimento (RA), senza accennare al suc- cesso di AP AN e alle utilità prevedibilmente derivanti per effetto dell'accordo preesi- stente. Il LL ed i suoi sodali si sarebbero dovuto rallegrare per l'esito delle elezioni, per poter pre- tendere la concretizzazione dell'accordo da AP AN e per non dover subire le sue lamen- tele circa i soli 21 voti ricevuti in S. CA;
invece, si dolevano esclusivamente dell'insuccesso del RA. Non si comprendeva poi come mai la somma di danaro sarebbe stata versata mediante €. . 300.000,00 in contanti ed €. 100.000,00 mediante prestito tracciabile a NI CU;
inoltre, l'effettività del prestito e l'intera utilizzazione del danaro da parte del NI U- va per la propria società risultavano pienamente dimostrate. . Non era poi evincibile il numero di voti comprati da AP AN, perché, a voler credere : alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GR PP del costo di €. 60,00 a voto, la predetta somma di danaro sarebbe dovuta servire per ottenere 6.600 voti, coincidente con l'intero bacino elettorale del territorio di S. CA;
al contrario, in detto territorio AP AN otteneva poco più di 200 voti. Evidentemente, il IO mentiva spudoratamente nelle conversazioni captate, perché teme- va di essere intercettato, sbandierando di non aver accettato l'appoggio elettorale dei LL, tentando di far allontanare ogni sospetto da sé. Ciò è desumibile dalla circostanza che, nell'ambito del procedimento penale "Inganno", in base ad elementi diversi dalle predette in- tercettazioni ambientali, emergeva la responsabilità di IO Sebastiano, per essere stato il re- ferente politico-amministrativo dell'articolazione della 'ndrangheta operante in S. CA e per : mantenere frequenti contatti con esponenti di vertice delle 'ndrine del centro aspromontano. : Il Tribunale del riesame ometteva di rispondere ai rilievi sopra formulati, alle ipotesi alterna- : tive prospettate ed alla censura sull'inutilizzabilità delle intercettazioni totalmente etero- accusatorie. B) Presunta riunione elettorale del marzo 2010, tenutasi ad Arangea, nel corso della quale lo AP si sarebbe impegnato a versare la somma di €. 400.000,00 ai PELLE in cambio di un . pacchetto di voti. th 10 La presenza alla presunta cena elettorale dei soggetti menzionati dal G.I.P. era desunta dalla mera analisi dei tabulati delle utenze in uso a costoro, che renderebbe compatibile la loro pre- senza nella serata del 12/03/2010; gli apparati radiomobili nella disponibilità di NI A- cuva PP, LL IO cl. 1986 e LL IO cl. 1987 impegnavano celle tutte localiz- zate nella zona di Arangea di Reggio Calabria. L'oggetto e l'esito della cena costituivano il frut- to di forzature argomentative del G.I.P. non convincenti, mancando proprio la prova del nucleo in ordine al contenuto delle conversazioni del IO. Il Tribunale non effettuava un'autonoma valutazione in ordine alle risultanze probatorie, ripetendo alle pagg. 33 e 34 le medesime ar- • gomentazioni del G.I.P.. C) Fasullo contratto di mutuo a copertura della controprestazione in danaro per l'acquisto dei voti dalla cosca LL. La circostanza della mancata registrazione della scrittura privata trovava spiegazione in ra- gioni di natura fiscale;
la presunta data fittizia della scrittura privata potrebbe essere scaturita da una firma apposta il giorno dell'emissione degli assegni circolari con indicazione del luogo di : sottoscrizione con quello di residenza del mutuante. Inoltre, appariva indicativa la dichiarazione di ZZ PI, direttore della Filiale MPS di Bova Marina, che ricordava di non aver ricevuto ulteriori richieste di finanziamento da parte del NI CU e da sua moglie RR NA, eccetto le abituali richieste di sconfinamento dei fidi;
tale ultimo aspetto rappresentava una situazione di rischio abnorme, alla luce delle concrete modalità di fallimento della società. La non necessità della Punto Edile s.r.l. di ricorrere al credito di un privato non costituiva cir- costanza veritiera, se rapportata all'elevata entità dei debiti a breve termine al 31/12/2009 (€. 1.498.894,00) e all'elevata entità di debiti verso banche (€. 228.893,00), circostanza che la- scia presupporre l'esaurimento della linea di credito per anticipazioni fatture, oltre il limite di fido concesso dall'istituto di credito. Peraltro, come riportato dai custodi giudiziari, i debiti au- mentavano ad €. 2.174.454,00 al 31/12/2010. : Gli indici di bilancio erano disastrosi e il 01/04/2015 la società era dichiarata fallita. : La somma di €. 400.000,00 versata dal NI CU sul proprio conto corrente presso la filiale di Bova Marina era utilizzata il 01/04/2010, per l'emissione di un assegno circolare di : corrispondente importo, che il notaio Castellani incassava e versava poi per pagare gli effetti cambiari. Il totale degli assegni corrisposti dal NI CU e dalla Il Punto Edile s.r.l. a favore del notaio ammontava ad €. 107.942,17 e verosimilmente quest'ultimo non aveva consegnato distinta per altri effetti. La somma di €. 100.000,00, prestata dallo AP al NI CU era utilizzata per pagare effetti cambiari scaduti, emessi uno dal NI CU e gli altri dalla Punto Edile s.r.l., scaduti il 28/02/2010. . . 11 Stante tale situazione, la valutazione del colloquio intercettato tra il LL e il NI A- cuva andava posta nel senso che al rientro a Bova Marina NI CU sarebbe stato facile bersaglio dei creditori. Contrariamente a quanto asserito dal G.I.P., i colloqui tra il NI CU e sua moglie RR NA non escludevano l'esistenza di debiti in capo al predetto o alla società. Emergeva solo un suo interesse a rinviare al futuro il momento della sistemazione dei debiti. Pertanto, la causale del credito era veritiera e non mascherava dazioni di danaro ai LL, la situazione della Punto Edile s.r.l. era disastrosa e le somme prestate dallo AP al NI CU erano utilizzate da quest'ultimo unicamente per fini personali. Né risultava dimo- strato il transito del danaro nelle casse della cosca LL. Dalle dichiarazioni del notaio che dalle prove documentali da lui fornite emergeva l'utilizzazione della somma oggetto di prestito per il pagamento degli effetti cambiari. Peraltro, il NI CU era stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.. D) Disponibilità di ingenti somme di danaro da parte di AP AN. Contrariamente a quanto dedotto dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame, il danaro corrispon- dente alle somme prelevate dalle casse della Fisiokinesi Terapia Bagnarese s.r.l. confluiva sul c/c intestato all'amministratore del tempo RI RA e da lì non era spostato né era uti- lizzato, per pagare corrispettivi per compravendita di voti. Non risultavano prelevamenti in contanti nel periodo in questione. Le movimentazioni asseri- tamente illecite della FKT avvenivano nel 2002/2003 o da luglio 2010 a conferma della falsità delle dichiarazioni del GIORGI nei colloqui intercettati.
8.4. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 607, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 127, 309, 192 e 274 cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione in ordine all'attualità ed alla concretezza delle esigenze cautelari. Sotto tale profilo era addebitato un discutibile rapporto con esponenti della criminalità orga- nizzata, posto in essere nel 2010 e finalizzato ad ottenere un appoggio elettorale per l'elezione a consigliere regionale della Calabria, fatto risalente a 5 anni addietro, limitato ad una campa- gna elettorale e non reiterabile, in quanto lo AP lasciava pubblicamente la politica e le i- stituzioni, come affermato dal G.I.P. e, per effetto della predetta condanna e dell'attuale pen- denza giudiziaria non sarebbe più ricandidabile. Inoltre, il rischio connesso ad un inserimento dell'indagato nell'agone politico-istituzionale mediante appoggio di altri candidati per le consultazioni 2014 risultava assolutamente privo di concretezza ed attualità non essendo state individuate specificamente tali presunte prospetti- : ve;
anche nella relazione relativa allo scioglimento del Comune di Bagnara non v'era riferimen- to allo AP sindaco per molti anni di detta municipalità. Anche le affermazioni del G.I.P. in ordine all'utilizzazione del braccialetto elettronico risulta- vano apodittiche. . . 12 Il contatto dello AP col LL risultava episodico, determinato dal tramite NI Maz- zacuva, imprenditore incensurato.
8.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 297, 125, 127 e 309 cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione. : Il G.I.P. prendeva atto della presenza di contestazioni a catena tra la corruzione elettorale aggravata ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, per la quale era stata applicata l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal G.I.P. D.D.A. di Reggio Calabria in data 16/12/2010 e l'accordo politico-mafioso oggetto della misura in corso. Tuttavia il giudice, pur computando il termine di fase della nuova misura custodiale con de- correnza dal 21/12/2010 imputava al maggior termine di fase (indagini preliminari) previsto per la fase omologa del delitto oggi contestato anziché l'intera restrizione subita in via cautela- re nell'ambito del primo processo di corruzione elettorale. Nessuna disposizione prevede la li- mitazione del cumulo a fasi omologhe. Conseguentemente, la difesa dell'indagato chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale del Riesame di altra sede giudiziaria.
9. Con memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen., la dife- sa del ricorrente sviluppava le argomentazioni difensive alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi della disposizione di cui all'art. 416 ter cod. pen. ed insisteva per l'inesistenza di una cosca LL e della qualità di partecipe a detta presunta cosca dell'intermediario NI CU. CONSIDERATO IN DIRITTO .
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito precisati limitatamente al di- niego di applicazione della misura degli arresti domiciliari.
1.1. Col primo motivo di ricorso la difesa di AP AN contesta la configurabilità del rea- to di corruzione elettorale alla luce dei seguenti elementi: l'inesistenza dell'associazione di stampo mafioso individuata dal Tribunale del riesame;
l'estraneità ad essa di NI U- va PP IO, col quale era stipulato l'accordo; la riduzione dell'area di rilevanza penale alla luce della modifica normativa dell'art. 416 ter cod. pen. introdotta dalla L. n. 62 del 2014. Occorre premettere alcune valutazioni in ordine a tale disposizione incriminatrice in base alle considerazioni in proposito espresse dalla giurisprudenza della S.C. (v., da ultimo, Cass., Sez. 6, 19/05/2015 n. 25302, Albero, Rv. 263845), rilevanti sebbene l'epoca di consumazione del reato risale ad epoca anteriore all'entrata in vigore delle modifiche normative.
1.2. L'art. 416 ter cod. pen., nel testo modificato dalla L. n. 62 del 2014 dà luogo ad un "rea- to contratto", che si consuma immediatamente al momento dello scambio delle promesse og- getto del programma negoziale, senza la necessità di esecuzione dell'impegno assunto da par- te dei due poli del negozio illecito. 13 La disposizione criminosa di cui all'art. 416 ter cod. pen. costituisce un reato di pericolo a- stratto, che si consuma nel momento dell'accordo tra promittente e promissario con la consa- pevolezza del promissario della capacità del promittente di adoperare il metodo mafioso al fine . procacciare voti. Il promissario acconsente all'accordo sulla base della consapevolezza della possibilità del promittente di attuare con metodi mafiosi il controllo del territorio e del voto ed il promittente, eventualmente anche estraneo rispetto all'organizzazione mafiosa (meglio un concorrente esterno), incamerata la promessa in virtù dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali al vincolo mafioso, è legittimato alla sottoscrizione del pactum sceleris per sé o : per l'associazione (mafiosa) da nominarsi. La soglia di punibilità è anticipata anche alla fase del mero scambio delle promesse, mentre la concretizzazione dell'impegno (reperimento dei voti mediante modalità mafiose e pagamento del corrispettivo) assume piuttosto il tenore del postfatto, al più destinato a rilevare penalmen- te, se tale da integrare altre ipotesi di reato, eventualmente concorrenti o assorbenti. Per l'in- tegrazione del delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., cioè, non è necessario il concreto eserci- zio del metodo mafioso da parte dei membri del sodalizio criminoso, ossia il compimento di singoli atti di prepotenza e sopraffazione in danno degli elettori: l'esercizio del metodo mafioso può unicamente costituire l'oggetto del patto concluso in relazione alla modalità della sua at- tuazione, e non quindi una parte della condotta materiale tipica da realizzare in modo concre- to, rispetto alla quale costituisce un post factum. L'oggetto dell'accordo deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del con- senso elettorale tramite il metodo mafioso. È stata recepita normativamente, infatti, l'interpre- tazione maggioritaria offerta dalla S.C., avuto riguardo al tenore letterale previgente della cita- ta disposizione (conf. Cass., Sez. 6, 06/05/2014 n. 37374, LI, Rv. 260167; Sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012, Costa, Rv. 252843). In forza di tale interpretazione il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa e distinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dai sistema, deve prevedere l'utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalità di reperimento dei voti, non essendo sufficiente in sé il mero scambio contem- plante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro, ritenuto da alcune pronunzie della ritenere ви S.C. utile at fine per integrate l'ipotesi di reato in disamina (in tal senso, Cass., Sez. 1, 02/03/2012 n. 32820, Battaglia, Rv. 253740; Sez. 6, 09/11/2011 n. 43107, Pizzo, Rv. 251370). Come precisato in altra decisione (cfr. Cass., Sez. 6, 03/06/2014 n. 36382, Antinoro, Rv. 260168), dall'attento vaglio delle decisioni da ultimo richiamate, emerge che "l'opzione era stata prescelta non tanto in contrapposizione alla necessità di definire specificamente le moda- lità di procacciamento dei consensi, quanto per escludere la rilevanza della materiale erogazio- ne del denaro (Cass., Sez. 1, 02/03/2012 n. 32820, Battaglia, Rv. 253740) o della conclusione di patti aggiuntivi, vincolanti l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (Cass., Sez. 6, 09/11/2011 n. 43107, Pizzo, Rv. 251370)", in linea con l'af- 14 . fermazione, oggi ulteriormente corroborata dalla novella, della natura di reato di mero pericolo : ascrivibile alla ipotesi di reato prevista dall'art. 416 ter cod. pen.. Il sinallagma illecito si concretizza attraverso la mera promessa delle reciproche prestazioni. Se attualmente il dato normativo non è più espressamente circoscritto alla promessa di denaro da parte del candidato grazie al riferimento alle altre utilità, che possono comunque costituire l'oggetto della dazione prospettata in funzione della conclusione dell'accordo (così da potersi ri- tenere oggi certamente ricomprese nella condotta in contestazione anche la promessa di "utili- tà" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione), è rimasta sostanzial- mente invariata la connotazione di fondo del negozio illecito siccome immediatamente correla- ta alla natura della prestazione, anche solo promessa, dal soggetto, che si muove sull'altro versante negoziale: la garanzia di veicolazione del consenso elettorale mediante le modalità di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen., dato, anche questo, oggi ancor più compiutamente esplicitato nella norma novellata ma costituente il frutto della interpretazione in tal senso offer- ta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per quanto sopra già evidenziato. Attraverso l'esplicito riferimento alle "modalità" di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen., e dunque al metodo mafioso per l'acquisizione del consenso elettorale, la novità linguistica di minimo con- tenuto introdotta nel tenore della norma è destinata a strutturare la fattispecie in termini anco- ra più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta offerta dalla S.C. con riferimento al dato normativo previgente. Pertanto, permane inalterata l'ampiezza dell'area dell'illecito coperta dalla previgente versio- • ne dell'art. 416 ter cod. pen. (pur dovendosi citare in senso contrario la citata pronunzia n. 36382/2014, Antinoro, che aderiva alla tesi seguita dal ricorrente): oggi, come in passato, l'ac- cordo deve aver necessariamente riguardato l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso (v., da ultimo, Cass., Sez. 6, 19/05/2015 n. 25302, Albero, Rv. 263845). Da ciò, però, non scaturisce la necessità di un patto connotato dall'esplicitazione delle modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo. Ciò perché, se anche la ratio dell'in- : criminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico, che si de- termina quando il voto viene sollecitato da un'organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esi- genze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consa- pevole della sua natura e dei metodi che la connotano. La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto né l'attuazio- ne né l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimida- : zioni: la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e colletti- vo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva (in termini, Cass., Sez. 6, 06/05/2014 n. 37374, LI, Rv. 260167). 15 Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e l'intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. Se tale impegno può non essere esplicitato nel siglare l'accordo, esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d'essere del patto elettorale illecito in questione. È diverso, invece, il perimetro soggettivo di riferimento della norma novellata. In base al nuovo art. 416 ter, comma secondo, cod. pen., oltre al candidato o al soggetto nell'interesse di quest'ultimo attivatosi per acquisire consenso elettorale, mettendo a frutto la forza di intimida- zione promanante dall'azione di matrice mafiosa, attualmente, senza più incertezze, risponde della condotta anche il soggetto che rende siffatta promessa, incamerando l'impegno all'acqui- sizione della utilità corrispettiva. Il legislatore, adottando un riferimento letterale aperto e quanto più ampio ("chi promette"), non ha delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al so- lo intraneo che agisce rappresentando l'organizzazione mafiosa: rileva, piuttosto, l'acquisizione del consenso nella mera prospettazione negoziale e non necessariamente nel risultato, avva- lendosi del metodo mafioso, così che saranno protagonisti attivi dell'illecito anche soggetti che, senza essere intranei, si pongano quali intermediari dell'associazione mafiosa o comunque, sempre dall'esterno, garantiscano al candidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso (principio espresso da Cass., Sez. 6, 19/05/2015 n. 25302, Albero, Rv. 263845). L'ampliamento dello spettro soggettivo dei possibili autori della condotta assume ricadute ben precise sul piano della dimostrazione probatoria del tenore dell'accordo nei termini imposti dalla disposizione in disamina. Ciò non solo con riferimento alla puntuale configurazione del fatto ma anche in ordine alla prova del dolo avuto riguardo, in particolare, alla posizione del candidato che stipula l'accordo illecito e che deve essere consapevole dei termini di esecuzione della promessa assunta dalla sua controparte. Il programma negoziale illecito non può prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. e non occorre che tale previ- sione sia esplicitata nel definire il dettaglio negoziale del patto, potendo essere immanente all'accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto. Essa può ritenersi sostanzialmente manifesta, laddove il promittente sia un intraneo ed agi- sca in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione: la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento coi metodi tipici della mafiosi- tà lo rendono appetibile sul piano elettorale e che spingono il candidato a raggiungere l'accor- do. Ciò avviene nella consapevole, implicita ma logica, evidenza delle modalità, attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore. Oggi, tuttavia, rispetto al passato, la sfera dei soggetti attivi diversi dal candidato (o da chi agisce nel suo interesse) è stata ampliata, in quanto possono assumere un ruolo significativo sia soggetti estranei alla consorteria ma che si manifestino in grado di agire con le modalità in questione;
sia i membri della stessa che agi- scano uti singuli;
sia, infine intermediari esterni alla cosca portatori della volontà della stessa. 16 Sul piano probatorio, la dimostrazione di un accordo riguardante modalità di procacciamento dei voti nei termini di cui all'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. finisce evidentemente per ri- : sentirne. Diversamente dal caso dell'intraneo, che agisce nell'interesse della associazione im- pegnandola a svolgere una campagna in favore del politico committente, in siffatti casi occorre infatti una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale, non potendosene ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all'organizzazione criminale.
1.3. Nel rispetto di tali principi il Tribunale del riesame propone una lettura condivisibile degli elementi indiziari acquisiti, tra i quali anche intercettazioni e tabulati telefonici, evidenziando: - gli estremi del patto corruttivo, che coinvolgeva LL IO cl. 1984, LL IO cl. 1986, i GA e lo AP nel marzo 2010 per lo scambio elettorale politico-mafioso in cambio di corrispettivo, con previsione di un impegno all'aiuto elettorale commisurato all'entità del danaro da versare;
-la posizione non di mera autorevolezza mafiosa di LL PP cl. 1960 ereditata dal pa- dre LL IO, bensì di capo di una vera e propria consorteria mafiosa operante in Bovalino e S. CA;
il ruolo del clan LL-GA in Calabria e le sue ramificazioni al nord Italia;
-· la ragionevole spiegazione del successo elettorale dovuta all'ampiezza del bacino di voti controllati, esteso a territori diversi dai soli comuni di Bovalino e S. CA e zone limitrofe.
2.4. Il quadro indiziario non si fondava esclusivamente sul materiale che aveva dato luogo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 41735/2014 citata, di annullamento con rinvio della sentenza di condanna di LL DO, NI CU PP, LL IO n. 1987 ed altri in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. nonché di condanna dello AP re- lativamente al reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960, per quest'ultimo limitatamente al- la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991. Esso si arricchiva di una vasta serie di precisi agganci al contesto territoriale di riferimento e all'instaurazione di un po- tere di intimidazione diffuso, indicativi della piena operatività della cellula criminale di 'ndran- gheta riferibile alla famiglia LL, alias ZA, a conferma della non sovrapponibilità del compendio indiziario o probatorio dei due procedimenti. Peraltro, il patto elettorale non era stipulato tra lo AL ed il NI CU (assolto con sentenza definitiva dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con la citata sentenza n. 41735/2014), che svolgeva la funzione di mediatore;
bensì riguardava un impegno assunto con sodalizi mafiosi vari. Il Tribunale di merito, poi, rappresentava che il sostegno del clan era assicurato non solo al RA, bensì a vari candidati, da agevolare in diversa misura in funzio- ne di proprie scelte strategiche. Le altre sottocensure articolate nell'ambito del motivo di ricorso in esame, concernevano i- nammissibili riletture del contenuto di atti di indagine richiamati nell'ordinanza impugnata.
2. Il secondo motivo di ricorso, da ritenersi infondato, attiene alla presunta violazione del di- vieto del bis in idem, derivante dall'emissione di misura cautelare nonostante l'intervenuta condanna definitiva per il reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 per il medesimo episo- 17 dio criminoso contestato, non potendosi articolare un distinto reato per ogni dazione o promes- sa funzionale al medesimo obiettivo (la vittoria alle elezioni del 2010 del Consiglio Regionale della Calabria) nonché al dedotto difetto di motivazione del Tribunale del riesame sul punto. Nel condividere le valutazioni già espresse dal G.I.P. nell'ordinanza genetica, il Tribunale del riesame escludeva la configurabilità del ne bis in idem, evidenziando la diversità dei fatti con- testati: il primo, coperto dal giudicato, concernente un episodio risalente al 27/02/2010 avve- nuto all'interno dell'abitazione di LL PP in data 27/02/2010; il secondo, oggetto della misura impositiva, riguardante l'ulteriore accordo intervenuto il 12/03/2010, relativo ad un di- verso pacchetto di voti, coinvolgente ulteriori cosche mafiose e fondato su successive acquisi- zioni probatorie. In punto di diritto, occorre valutare il rapporto tra le disposizioni incriminatrici dell'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 ed art. 416 ter cod. pen.. Nel reato di cui all'art. 86 cit. l'autore della condotta corruttiva può risultare "chiunque", trat- tandosi di reato comune nel quale non è necessaria la presenza attiva di un pubblico ufficiale (diversamente dalla corruzione ordinaria) o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale. La fattispecie in commento tutela l'interesse dello Stato al libero e corretto svolgi- mento delle consultazioni elettorali e il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e ma- nifestazione della propria preferenza elettorale. La disposizione normativa contempla due di- stinte ipotesi criminose, la prima a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto od altro vantaggio elettorale offre o promette agli elettori utilità di qualsi- asi natura, la seconda a carico dell'elettore il quale per rendere favori elettorali accetta denaro o altra utilità. Nella prima ipotesi - anche se generalmente lo stesso politico candidato alle elezioni realizza di persona la condotta criminosa a proprio vantaggio - nulla esclude la realizzabilità dell'inter- vento corruttivo da parte di qualsiasi cittadino, anche senza l'intervento del candidato politico, interessato ad influenzare la competizione elettorale così che l'intervento sarà attuato a van- taggio altrui (il delitto previsto dall'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 integra un'ipotesi di cosid- detta "corruzione elettorale", non essendo un reato a concorso necessario, di talché per la sua configurabilità è sufficiente la sola promessa di utilità da parte del corruttore, la quale si atteg- gia come promessa del fatto del terzo e, conseguentemente, impegna solo chi la effettua;
in tal senso, Cass., Sez. 1, 04/06/2014 n. 35495, Scaramuzzino, Rv. 260129); si tratta di reato di pericolo astratto, essendo sufficiente il compimento della condotta per determinare l'applica- zione della sanzione. In merito al rapporto tra le due disposizioni criminose in esame, nella previsione dell'art. 416 ter cod. pen. si intende sanzionare l'accordo elettorale con metodo mafioso in cambio della prestazione di utilità da parte dei candidati stessi. La condotta punibile consiste, appunto, nel conseguire la promessa del sostegno elettorale erogando all'associazione promittente somme di denaro o di altra utilità; a sua volta il sostegno da parte dell'organizzazione si ha proprio av- : 18 valendosi della forza di intimidazione come strumento di pressione tipico del vincolo associativo mafioso. L'interlocutore del candidato in tale fattispecie è l'esponente di un'organizzazione mafiosa, che usufruisce di una stabile organizzazione volta a ricercare voti mediante metodi intimidatori, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 86 cit. l'interlocutore è un singolo e potenziale elettore. Le varie diversità strutturali tra le due fattispecie determinano la sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra loro, che comporta l'ammissibilità del concorso formale di reati (v., da ultimo, sul concorso formale di reati in caso di specialità reciproca, Cass., Sez. 5, 14/06/2013 n. 37088, P.G., Rv. 257127). Infatti, la disposizione di cui all'art. 86 cit. è mag- giormente estesa sotto il profilo del soggetto attivo, delle modalità di commissione del reato e - anteriormente alla modifica normativa di cui alla L. n. 62 del 2014 - in ordine alla natura del corrispettivo della promessa di voti;
l'art. 416 ter cod. pen. riveste maggiore ampiezza in rife- rimento alla finalità di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti. Peraltro, va sottolineata la diversità del bene giuridico protetto: la disposizione di cui all'art. 416 ter cod. pen. tutela l'ordine pubblico incriminando una connivenza con l'associazione ma- fiosa pericolosa per l'inquinamento democratico e politico derivante dallo scambio elettorale- mafioso;
l'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960, invece, tutela in via diretta ed immediata l'interesse elettorale. Orbene, venendo alla questione di cui ci si occupa, la condotta già oggetto di condanna a ca- rico dello AP con sentenza divenuta irrevocabile concerneva un'ipotesi di utilità diversa dall'erogazione dal danaro e non era ancora punibile all'epoca di commissione del reato in base all'art. 416 ter cod. pen., perché la sua punibilità era stata introdotta solo a seguito della no- vella di cui alla L. n. 62 del 2014; essa, pertanto, all'epoca poteva integrare solo gli estremi del reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 correttamente configurato. La diversa condotta criminosa di cui al presente procedimento, in cui l'utilità consiste nell'erogazione di danaro, era punibile già nel paradigma del testo originario dell'art. 416 ter cod. pen.; si trattava di ipotesi peraltro sanzionata più gravemente;
detta condotta non può ri- ! tenersi integrante un'ipotesi di ne bis in idem, assorbita nel reato di cui all'art. 86 cit., solo in considerazione della coincidenza dell'identico obiettivo perseguito (la vittoria dello AP alle elezioni per il Consiglio Regionale 2010). Nella struttura dell'art. 86 cit. le varie condotte fina- lizzate alla vittoria alla medesima competizione elettorale risultano indicate in modo alternativo ed integrano un unico reato;
analoghe conclusioni non possono essere tratte in relazione a condotte integranti solo l'una o l'altra fattispecie criminosa, come in relazione alla posizione dello AP, condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 86 cit. e attualmen- te indagato in relazione ad un diverso episodio criminoso, collegato alla medesima competizio- ne elettorale, rientrante nel paradigma dell'art. 416 ter cod. pen.. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce di una serie di valutazioni di inerenti alle plurime sottocensure prospettate dalla difesa del ricorrente, costituenti censure in 19 fatto o mere proposizioni di spiegazioni alternative, in ordine alle quali il Tribunale del riesame risulta aver fornito congrua motivazione. i Relativamente al prospettato rilievo difensivo circa la presunta adozione della tecnica del co- pia-incolla di mera ripetizione di argomentazioni del G.I.P., va rilevato che il Collegio di merito - rispondendo alla medesima questione - redigeva una motivazione adeguata e priva di vizi ar- : gomentativi, con la quale precisava i singoli elementi indiziari valutati dal primo Giudice, e di questo richiamava il percorso logico argomentativo, poi sottoposto a vaglio dallo stesso Tribu- nale del riesame. L'organo giudicante applicava correttamente il principio, già affermato in se- de di legittimità, in forza del quale è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del GI dice, che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti un'autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. 4, 05/02/2013 n. 7031, Conti, Rv. 254937); esattamente come nel caso di specie, ben riportato nel provvedi- mento impugnato, ad ulteriore conferma del principio per cui ogni provvedimento è sottoposto a verifica in ragione del percorso argomentativo sviluppato e delle motivazioni poste a fonda- mento della decisione, non già della mera tecnica redazionale impiegata. Risultano parimenti inammissibili le doglianze riguardanti la sola omessa valutazione, da par- te del giudice dell'impugnazione, delle censure articolate col relativo atto di gravame, rinviando ። genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individu- azione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimi- tà, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (in termini, Cass., Sez. 2, 05/02/2014 n. 13951, Caruso, Rv. 259704). Non può considerarsi soddisfatto il requisito della specificità, in quanto il ricorren- te si limita, come detto, a criticare gli elementi puntualmente indicati nell'ordinanza impugna- ta, chiedendo che la S.C. operi un apprezzamento di fatto (in particolare, laddove si pretende che la Cassazione debba verificare la non veridicità delle affermazioni rese da alcuni soggetti - ad es. le propalazioni del collaboratore di giustizia GR PP). . Analogamente, in relazione ad altre sottocensure, inerenti all'apparenza di una violazione di legge o di un difetto motivazionale, assunto come illogico o contraddittorio, la difesa sollecitava di fatto al Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (in particolare, le numerose intercettazioni telefoniche, vero ar- chitrave dell'indagine), invocandone una lettura alternativa e più favorevole, con ogni conse- guenza in ordine alla penale responsabilità, attività non consentita in sede di legittimità. :
4. Il quinto motivo di ricorso concerne la deduzione dell'esistenza di un'ipotesi di contesta- zione a catena ex art. 297 cod. proc. pen. tra la corruzione elettorale aggravata per la quale era stata applicata misura cautelare con ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio th Calabria del 16/12/2010 e il reato in esame è manifestamente infondato. 20 0 2 Sul punto, il Tribunale del riesame, correttamente richiamava la condivisibile giurisprudenza della S.C. in ordine alla frazionabilità dei periodi formanti la globale durata della custodia cau- telare, imputando solo i periodi relativi a fasi omogenee (v., da ultimo, Cass., Sez. 6, 12/11/2014 n. 50761, Nespolino, Rv. 261700). confrontare La difesa non si raffrontava con tali condivisibili argomentazioni, limitandosi nuovamente a riproporre in termini inalterati detta questione in sede di legittimità.
5. Il quarto motivo di ricorso attiene all'asserito difetto di motivazione in ordine alla sussi- stenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e alla scel- ta della misura cautelare applicabile nei confronti dell'imputato. Ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta ulteriori reati della stessa spe- cie, di cui all'art. 274 cit., vanno distinti i requisiti della "concretezza" e dell'attualità" delle esi- genze cautelari. In linea generale, l'esistenza del parametro della concretezza va riconosciuto alla sola condi- zione - necessaria e sufficiente - dell'esistenza di elementi significativi, non meramente conget- turali, sulla base dei quali possa affermarsi che l'imputato, verificandosi l'occasione, possa fa- cilmente commettere reati offensivi dello stesso bene giuridico del reato per cui si procede (cfr. Cass., Sez. 3, 15/09/2015 n. 43113, K, Rv. 265653; Sez. 1, 16/01/2013 n. 15667, Capogros- : so, Rv. 255350). L'attualità va considerata come esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione : di nuovi reati della stessa specie di quelli per cui si procede (cfr. Cass., Sez. 2, 03/12/2015 n. 50343, Capparelli, Rv. 265395). Posti tali principi, la motivazione dell'ordinanza impugnata appare adeguata e rispettosa del . dettato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in punto di concreto ed attuale pericolo di commissione di nuovi reati. L'ordinanza impugnata contiene l'indicazione di elementi in ordine alla specifica possibilità dell'indagato di sfruttare per sé o per altri i propri collegamenti con esponenti di organizzazioni criminali, al fine di influire sulla regolarità di competizioni elettorali. Al contrario, sussistono i gravi vizi motivazionali denunciati, sul punto dell'adeguatezza della misura, che impongono l'annullamento della decisione, perché il giudice del gravame cautelare, riesaminando la vicenda, fornisca una motivazione scevra da siffatti difetti. . Il Tribunale del Riesame non fornisce una risposta adeguata, non potendosi ritenere tale la generica affermazione della circostanza che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non avrebbero impedito allo AP di riattivare i contatti criminali e di dirottare su di un ter- zo il sostegno elettorale consolidato sulla sua persona. Invero, in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del • provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni dell'inadeguatezza di ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla perso- : nalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 . 21 Roma, lì 59 MAG, 2016 s in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività crimino- sa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Cass., Sez. 6, 20/04/2011 n. 17313, Cardoni, Rv. 250060; Sez. 1, 26/09/2003 n. andletamente 45011, Villani, Rv. 227304). Nel caso in esame, tuttavia, mancaluna motivazione realeful punto. Che 6. Alle considerazioni che precedono consegue la necessità di disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al diniego degli arresti domiciliari con rinvio per nuovo : esame sul punto al Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che si conformerà ai principi di di- ritto suesposti.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego degli arresti domiciliari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.. . Così deciso in Roma il 30 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente LD Cavallo рей сим LD Esposito Holo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIBLLA . . .