Sentenza 2 marzo 2012
Massime • 1
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante - per quanto attiene alla condotta dell'uomo politico - la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2012, n. 32820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32820 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2012 |
Testo completo
M 52820/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/03/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEVERO CHIEFFI Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 686/2012- ANGELA TARDIO Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO N. 37422/2011 n. 30 de mole FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Consigliere - - Consigliere - Dott. RAFFAELE CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AT ON N. IL 12/01/1954 avverso l'ordinanza n. 1182/2011 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 17/06/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Froncencorons loiconalls, i puole no chesso e rijesto del mass наUdit i difensor Avv.; Franco who Coff;
i prole he conclus per l'accopemento del rays;
ди Ritenuto in fatto 1. IA IN è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 1° giugno 2011 dal GIP del Tribunale di Torino, siccome gravemente indiziato del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, aggravato ex art 7 d.l. n, 152/1991, così modificata la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla richiesta del Pubblico ministero (art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).
1.1 Secondo le prospettazioni accusatorie basate su intercettazioni telefoniche ed ambientali e sulle risultanze di servizi di osservazione il IA, all'epoca dei fatti segretario del Comune di Rivarolo Canavese, in qualità di promotore, unitamente a NI AC, della campagna elettorale di BR BE, all'epoca sindaco di quel Comune e candidato alle elezioni europee, avrebbe concluso un accordo con NI IA e soprattutto con SE LA, gestore di un bar, che prevedeva, a fronte dell'impegno di convogliare i voti controllati dalla 'ndrangheta locale sul BE, l'erogazione della somma di € 20.000,00. 2. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Torino investito dell'istanza di riesame proposta nell'interesse del IA, che ha ritenuto sussistenti gravi Indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, con riferimento all'imputazione mossagli e corretta la qualificazione giuridica del fatto.
2.1 Al riguardo i giudici del riesame, disattendendo le deduzioni della difesa, hanno evidenziato: per un verso, che era inverosimile l'assunto che il IA non fosse consapevole che il LA era un esponente di prima grandezza della 'ndrangheta operante nel territorio piemontese, risultando altrimenti inspiegabili le ragioni per cui i promotori della campagna elettorale del BE si sarebbero rivolti, solo a pochi giorni dal voto, al gestore di un modesto bar di periferia, il quale, oltretutto, non risultava a capo di alcuna influente associazione che raccoglie gli immigrati calabresi in Piemonte;
che nessun elemento confortava la tesi difensiva secondo cui la somma promessa al LA indipendentemente dall'esito del voto, costituisse una forma di rimborso anticipato delle spese che costui avrebbe dovuto sostenere per la campagna elettorale, non avendo gli indagati mai fatto riferimento ad una siffatta causale ed avendo anzi il LA parlato di esigenze proprie e della sua famiglia;
che per la configurabilità del delitto contestato in luogo del reato ex art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 non occorre che vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o 2 в di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal clan» e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo medesimo.
3. Avverso tale pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il IA, per il tramite dei suoi difensori, prospettando un unico motivo d'impugnazione, attraverso il quale si deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per erronea applicazione della legge penale, relativamente alla conferma da parte del Tribunale, non sollecitata dalla difesa, della qualificazione giuridica del fatto compiuta dal Giudice per le indagini preliminari. In particolare nel ricorso e nella memoria in data 14 febbraio 2012, sl sostiene che la circostanza in fatto, assolutamente pacifica, che la somma di € 20.000,00 era stata solo promessa, non risultando eseguita alcuna effettiva erogazione di denaro, avrebbe dovuto comportare l'esclusione della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 ter cod. pen., risultando l'effettiva e già intervenuta erogazione di denaro un elemento costitutivo del reato, risultando significativo in tal senso il rilievo che nella formulazione della norma incriminatrice di cui trattasi non sia stata riprodotta la formula utilizzata dall'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 per descrivere la la condotta incriminata (offre, promette o somministra denaro, valori o qualsiasi utilità). Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di IN IA è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. L'assunto difensivo secondo cui sarebbe erronea la qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di delitto ex art. 416 ter cod. pen. (scambio elettorale politico - mafioso) non può essere condivisa da questa Corte. Ed invero, se pure deve ritenersi esatta la prospettazione in fatto del ricorrente, secondo cui nel presente giudizio non sussistono, almeno allo stato, elementi indiziari sufficienti per ritenere dimostrato, con sufficiente grado di certezza, un versamento di denaro eseguito in favore dello IA o del LA da parte dell'indagato, nella sua qualità di responsabile della campagna elettorale europea dell'allora sindaco di Rivarolo Canavese, essendosi il IA limitato soltanto a promettere ai predetti esponenti mafiosi l'erogazione di una somma rilevante, dalla stessa non possono però trarsi le conclusioni in termini di insussistenza del reato contestato, auspicate dalla difesa dell'imputato. 3 е Se è pur vero, infatti, che nell'ambito di una formulazione della norma Incriminatrice ritenuta da autorevoll commentatori largamente insufficiente se non addirittura velleitaria», non sono mancate interpretazioni della stessa, specie nelle prime pronunce della glurisprudenza di merito, nel senso di ritenere che il momento di consumazione del reato va individuato nella materiale erogazione di denaro, nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, è ormai prevalente l'opposta opinione, che questo Collegio ritiene senz'altro di condividere, secondo cui il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416 ter cod. pen.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale» (in tal senso, Sez. 5, n. 4293 del 13/11/2002 - dep. 30/01/2003, Gorgone FP, Rv. 224274). Come evidenziato da autorevole dottrina penalistica il delitto si consuma con lo scambio di promesse, con l'impegno reciproco delle due controparti. L'introduzione della nuova fattispecie, in altri termini, ha avuto l'effetto di anticipare la tutela penale della libertà di voto e dell'ordine pubblico, dal momento che il reato si consuma con la semplice stipula del patto di scambio (promessa di voti contro l'erogazione di denaro), senza necessità che l'accordo trovi poi realmente esecuzione, ritenendo in tal senso qualche commentatore che la fattispecie di cui trattasi sia un reato di pericolo e che la materiale erogazione della somma sia un elemento che sancisce l'avvenuta consumazione del reato ovvero un dato di rilevanza solo probatoria, rispetto all'avvenuta definizione del patto. Alla stregua di tall considerazioni, e fermo restando che nel caso in esame il contenuto delle conversazioni captate rappresenta un rilevante indizio che depone per l'avvenuta conclusione dell'accordo tra l'indagato e lo IA ed il LA, nessun profilo di illegittimità è allora ravvisabile nell'ordinanza impugnata per aver ritenuto effettivamente configurabile la fattispecie di cui all'art. 416 ter cod. pen.. 2. In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. 4 In e
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc.pen. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2012. Il consignere estensore Il presidente Chie M DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 AGO 2012 IL CANCELLIERE Rasa Cozzolino pozeRose Cocolmo.