Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2012, n. 32820
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Sentenza 2 marzo 2012

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Il reato di scambio elettorale politico-mafioso si perfeziona al momento delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante - per quanto attiene alla condotta dell'uomo politico - la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2012, n. 32820
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32820
    Data del deposito : 2 marzo 2012

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