Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità fatta, fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l'ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2012, n. 23186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23186 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 05/06/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 1390
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 47461/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo;
nei confronti di:
CO VI RE;
avverso la sentenza del 17/6/2010 della Corte d'appello di Palermo, 3^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per le costituite parti civili Comune di Marsala ed Associazione Antiracket di Marsala Onlus l'avv. Gandolfo Giuseppe;
udito per l'imputato, l'avv. Sbacchi Gioacchino, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/6/2010, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 19/12/2006, impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con la quale CO VI RE veniva mandato assolto dal reato a lui ascritto di concorso in associazione mafiosa (art. 110 c.p., art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6 in Marsala, nella provincia di Trapani e di
Palermo ed in altre zone del territorio nazionale ed estero accertato fino al 9/3/2005), perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, sollevando il seguente motivo di gravame: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), con riferimento alla ritenuta insussistenza del concorso da parte del CO nell'associazione di tipo mafioso denominata "Cosa Nostra". Deduce, al riguardo, il P.G. ricorrente che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, risulta essere stata posta in essere, sulla base dei canoni interpretativi fissati dalla Suprema Corte in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen., una verifica ex post della rilevanza causale del promesso aiuto da parte del politico candidato alle elezioni per la conservazione ed il rafforzamento dell'associazione mafiosa;
tale verifica si sarebbe, appunto, concretizzata nei fatti descritti nell'imputazione, che, nella sentenza impugnata, come in quella di primo grado, vengono dati per verificati. Evidenzia ancora il P.G. ricorrente che il contenuto del patto intercorso fra il CO e la famiglia mafiosa di Marsala era chiaro e notorio come emergeva dal contenuto di un'intercettazione ambientale avente ad oggetto una conversazione fra due esponenti mafiosi, tali GL e LL.
3. Con memoria depositata in cancelleria il 19/5/2012, il difensore del CO chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La Corte d'appello muove il suo argomentare dalla premessa contenuta nella decisione di primo grado di considerare provata la richiesta elettorale del CO alla famiglia mafiosa di Marsala, l'effettivo procacciamento di voti da parte di diversi esponenti mafiosi della suddetta famiglia nonché una serie di condotte poste in essere dal CO immediatamente dopo le elezioni a beneficio di soggetti vicini alla citata famiglia. Contraddittoria, secondo il P.G. ricorrente, sarebbe sul punto la motivazione della sentenza laddove non viene riconosciuto che la somma di tali elementi valga a dimostrare l'esistenza di un accordo stipulato fra il CO ed il sodalizio criminale.
4.1. La Corte territoriale rileva non essere stata raggiunta la prova in ordine all'effettiva attivazione del CO in favore della famiglia mafiosa, essendo emerso soltanto un conclamato proposito programmatico ostentato nell'imminenza delle consultazioni elettorali;
non risulterebbe accertato, secondo la decisione impugnata, come si sarebbe, in concreto, esplicato l'intervento del CO dopo e per l'effetto dell'intesa raggiunta con la cosca. Il contributo del CO si sarebbe, invece, manifestato in concreto solo a titolo e per ragioni di tornaconto personale legate alla campagna elettorale. Ciò risulterebbe in particolare dalle dichiarazioni di NA, dalle quali emerge che i voti sono stati cercati in cambio di cortesie personali, concretizzatesi nell'interessamento del CO per alcune assunzioni. Ed anche dalle dichiarazioni del MU risulta che quest'ultimo ha cercato l'intervento del CO per creare un contatto diretto con i vertici della Banca di Sicilia, al fine di risolvere un suo personale problema. In sostanza dagli elementi probatori acquisiti, ivi comprese le dichiarazioni rese da CE IA, non risulterebbe alcuna spiegazione in ordine all'oggetto ed alla portata del presunto accordo fra il CO e la cosca. In tal senso non ritengono i giudici di appello di potere trarre elementi positivi dall'intercettazione ambientale avente ad oggetto la conversazione fra GL e LL: dal contenuto del dialogo emerge che CO è pronto a sborsare 100 milioni pur di ottenere i voti, ma manca alcun riferimento all'esito della suddetta offerta ed all'indicazione del candidato che poi la cosca avrebbe deciso di appoggiare. Ed ancora i giudici di appello, pur riconoscendo che DE, presunto capo della cosca, aveva dato il suo personale appoggio al CO, affermavano che ciò non era il frutto di un accordo intercorso fra i due, il politico ed il mafioso, ma derivava dalla volontà di quest'ultimo di emarginare il vecchio assetto della famiglia.
4.2. Ritengono, quindi, i giudici che manchi la prova di un patto ad hoc in funzione di un appoggio elettorale al CO nel nome e nell'interesse della cosca, che non risulti alcun consapevole diretto contributo attivo da parte del CO alla famiglia mafiosa, risultando soltanto un indistinto e non conclamato nonché futuribile intervento del CO nell'ambito dell'amministrazione comunale. In conclusione è rimasta, secondo la Corte territoriale, indefinita l'indagine sui contenuti oggettivi dell'accordo elettorale politico mafioso con riferimento alla natura degli specifici impegni che avrebbe assunto il CO con conseguente omissione della verifica ex post della positiva rilevanza causale del promesso aiuto.
5. Il ricorso del P.G. di Palermo impone al Collegio di ripercorrere l'analisi ermeneutica effettuata fino ad oggi da questa Corte in ordine alla fattispecie del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa nella particolare esplicazione concreta rappresentata dal patto di scambio politico mafioso, alla quale va necessariamente premesso che l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto risponde alla concreta esigenza di colpire con la sanzione penale quelle zone di contiguità con l'associazione mafiosa rispetto alle quali gli elementi raccolti non consentono di ritenere integrata la partecipazione all'associazione stessa;
ciononostante si verte in materia di contributi causali significativi ai fini del perseguimento di alcuni degli scopi dell'organizzazione che meritano di essere inquadrati nell'ambito dell'istituto generale del concorso di persone nel reato. Ed al riguardo non può che prendersi le mosse dalla sentenza AN (Sez. U. n. 33748 del 12.7.2005, Rv. 231670) che ha ribadito il principio, già da tempo costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base al quale va affermata l'ammissibilità dei concorso esterno o eventuale nel delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. (Sez. U. n. 16 del 5.10.1994, Rv. 199386; sez. U. n. 30 del 27.9.1995, Rv 202902; sez. U. n. 22327 del 30.10.2002, Rv. 224181). Nello specifico le Sezioni Unite hanno definito nei termini che seguono i contorni della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa con particolare riferimento al caso del politico che stringe un accordo elettorale con la mafia;
si tratta, come anche nei fatti oggetto del presente giudizio per come sintetizzati nell'imputazione, della fattispecie concreta di patto di scambio fra il sostegno elettorale da parte del sodalizio criminoso in favore di un candidato alle elezioni e la disponibilità promessa da quest'ultimo di elargire, in favore del sodalizio stesso e dei suoi membri, una volta eletto, favoritismi e benefici di vario genere. In particolare si è detto che assume il ruolo di concorrente esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo della "affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa Nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma organizzativo della medesima. Si osserva ancora che, in adesione al ragionamento delle Sezioni Unite del 2005, l'ammissibilità della figura criminosa in esame scaturisce direttamente dalla funzione incriminatrice dell'art.110 cod. pen., che non consente di operare una distinzione fra le ipotesi di concorso necessario e quelle di concorso eventuale;
la lettura di tale norma in modo combinato con quelle altre, di parte speciale, che prevedono le diverse fattispecie incriminatrici impone, allargando l'area della tipicità, di estendere la punibilità a condotte che, altrimenti, rimarrebbero prive di rilievo penale. Si impone, a questo punto, proseguendo nell'analisi, un'analitica precisazione dei requisiti strutturali della fattispecie, perché possa ritenersi configurabile il delitto di delitto di concorso esterno in associazione mafiosa: in primo luogo devono essere integrati tutti gli elementi dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, cioè il fatto tipico di reato rispetto al quale ipotizzare il concorso di persone;
quindi occorre che il contributo del concorrente esterno, che potrà essere indifferentemente di natura materiale o morale, abbia avuto un'effettiva efficienza causale ai fini dell'esistenza e del rafforzamento del sodalizio criminale;
ciò in quanto detto comportamento deve avere, in qualsiasi modo, contribuito a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, individuato nell'integrità dell'ordine pubblico, che può essere anche soltanto messa in pericolo dall'esistenza e dalla operatività di un'associazione mafiosa. Con riferimento poi all'aspetto psicologico occorre che il concorrente esterno sia consapevole dell'esistenza del sodalizio criminoso di stampo mafioso e voglia con il proprio comportamento contribuire all'attuazione degli scopi dell'organizzazione interagendo con i soggetti che di essa fanno parte. In sostanza il concorrente esterno, pur non avendo la volontà di fare parte dell'associazione, deve essere, comunque, consapevole dei metodi utilizzati dalla stessa al fine di perseguire i propri fini e dell'efficacia causale del proprio comportamento nella medesima direzione, nel senso che deve rendersi conto che con il suo comportamento agevola e rafforza l'organizzazione. E le Sezioni Unite, nella sopra indicata decisione del 2005, scendono ancora nel dettaglio, esaminando il cosiddetto patto di scambio politico mafioso, al fine di stabilire a quali condizioni lo stesso possa integrare il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta di un accordo in base al quale il politico, a fronte dell'appoggio richiesto all'organizzazione mafiosa, pur non essendo inserito organicamente all'interno della stessa, si impegna a strumentalizzare a favore della stessa le prerogative connesse alla funzione che dovrà esercitare o a rendere una serie di favori, quali corrispettivo per il procacciamento dei voti. Certo anche nella suddetta fattispecie potrà configurarsi, secondo le Sezioni Unite, il delitto in esame, a condizione che la promessa o l'impegno assunti dal politico comportino un effettivo apporto esterno alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione criminosa;
ma tale dovrà essere considerato anche alla luce di una verifica probatoria ex post della sua efficacia causale;
in sostanza, alla luce di detta valutazione, deve emergere che il contributo del politico abbia inciso in modo effettivo sull'esistenza e sulla capacità operativa dell'organizzazione criminale, essendone in concreto derivati vantaggi per la stessa o per sue articolazioni interne. Al termine di questo preliminare exursus, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella citata decisione, ritenendo che lo stesso rappresenti l'orientamento al quale rifarsi nell'esame concreto di fattispecie, come quella di cui al presente ricorso, di contiguità alle associazioni criminali. "È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, si impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;
b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali" (sez. U. n. 33748 del 12.7.2005, Rv. 231670).
6. Il ricorso, nei termini che seguono, è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per il nuovo giudizio.
6.1. La sentenza impugnata, rifacendosi anche alla decisione di primo grado, ritiene provata la richiesta di sostegno elettorale formulata dal CO alla famiglia mafiosa marsalese, alla quale sarebbe conseguito, sulla base delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, un concreto ed effettivo procacciamento di voti da parte di diversi esponenti dell'associazione mafiosa ed in particolare da parte del soggetto conosciuto per essere il capo di essa, DE AT. Vengono ritenute anche provate una serie di condotte che l'imputato avrebbe posto in essere in epoca immediatamente successiva alla competizione elettorale a beneficio di soggetti vicini alla cosca mafiosa. Ma da tali premesse in fatto, non viene fatta scaturire la conseguente logica affermazione in diritto, coerente con il dato normativo di cui all'art. 110 e 416 bis cod. pen. nell'interpretazione che questa Corte ne ha dato nelle decisioni sopra indicate. In particolare appare contraddittoria l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove la stessa, pur riconoscendo acquisita la prova degli elementi sopra indicati che costituiscono i due aspetti dell'accordo bilaterale tra il gruppo mafioso ed il politico, perviene alla conclusione, ingiustificata rispetto alle premesse poste, dell'inesistenza della prova in ordine al cosiddetto patto di scambio. E tale contraddittorietà emerge in modo ancora più evidente all'esito della riapertura dell'istruttoria dibattimentale effettuata nel giudizio di appello per come emerge, appunto, dalla sentenza impugnata. Da un lato, infatti, i giudici di Palermo danno atto di avere acquisito ulteriori riscontri diretti in ordine alla contiguità personale del CO con esponenti della cosca mafiosa di Marsala;
elementi di prova che logicamente vengono ricollegati alle dichiarazioni rese da NA EN e CE IA, in base alle quale viene considerata come un dato probatorio acquisito la circostanza che CO si era rivolto ad appartenenti alla famiglia mafiosa di Marsala per assicurarsi un "pacchetto di voti" dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro. Ed alla luce delle sopra riportate premesse, la conclusione che se ne trae da parte della Corte territoriale appare quantomeno apodittica ed approssimativa: immotivatamente il tutto sembra ridursi ad una logica personalistica nell'ambito di rapporti che avrebbero riguardato soltanto i singoli soggetti interessati e non, invece, il sodalizio nel suo insieme. E questa appare al Collegio una lettura riduttiva dei dati processuali che si pone in contrasto con le logiche dei fenomeni associativi di tipo mafioso capaci di individuare sempre nuove forme di compenetrazione fra la società civile e l'organizzazione criminale. In questo contesto particolarissimo ritiene il collegio che meritevole di un ulteriore approfondimento il rapporto fra quelle che vengono chiamate nella sentenza impugnata come prebende a titolo personale, delle quali si sarebbe reso responsabile o complice il CO, in favore di soggetti appartenenti o comunque vicini all'organizzazione criminale ed il conseguente rafforzamento effettivo di quest'ultima con accrescimento della sua forza di influenza e capacità di intimidazione sul territorio e nelle istituzioni deputate a governarlo. Non appare chiaro nella sentenza impugnata, e la risposta dovrà essere individuata dal giudice di rinvio, come valutare sotto il profilo causale le attività concretamente poste in essere dal CO rispetto alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione mafiosa operante in Marsala;
ed in tal direzione dovranno essere analizzati i singoli interventi ascritti al CO in favore di soggetti appartenenti all'organizzazione mafiosa o comunque vicini alla stessa, al fine di chiarire come l'organizzazione criminale non abbia potuto trarre concreti benefici dall'azione del CO nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte. In questa direzione potrà essere completata, alla luce del compendio probatorio del quale si da atto nella sentenza impugnata, l'indagine sui contenuti oggettivi dell'accordo fra il CO ed il gruppo criminale, al fine di effettuare quella verifica ex post, che i giudici di appello ritengono essere mancata, circa la positiva rilevanza causale dell'accordo elettorale politico mafioso ritenuto accertato nei termini sopra indicati.
6.2. Ed in un ulteriore significativo aspetto la decisione della Corte territoriale si presenta carente di motivazione e meritevole di annullamento con rinvio, sulla base del principio che al giudice di appello compete, nei limiti del devoluto, un completo riesame della vicenda processuale nell'ambito dei limiti segnati dalla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio;
in tal senso l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b); di conseguenza il giudice di appello è
legittimato a verificare tutte le risultanze processuali ed a riconsiderare i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle prospettazioni contenute nei motivi di appello (sez. U n. 33748 del 20/9/2005, Rv. 231675). In tal senso dovrà formare oggetto di specifico esame la condotta accertata a carico dell'imputato, onde verificare se la stessa, qualora non si ritengano integrati gli estremi del concorso esterno in associazione mafiosa alla luce dei criteri sopra indicati, non possa qualificarsi come violazione dell'art. 416 ter cod. pen. che prevede, appunto, il reato di scambio elettorale politico mafioso, costituito dalla promessa di voti fatta ad un candidato in cambio di promesse dì denaro o altra utilità da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante rassicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa, reato volto ad assicurare la tutela dell'ordine pubblico che può essere lesa da un qualsiasi connubio fra politica e mafia (sez. 6 n. 10785 del 9/3/2004, Rv. 230397; sez. 6 n. 43107 del 9/11/2011, Rv. 251370). Ed in questa direzione pare opportuno evidenziare che per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli ed individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo (sez. 1 n. 3859 del 14/1/2004, Rv. 227476; sez. 2 n. 46922 del 30/11/2011, Rv. 251374).
7. Le considerazioni sopra svolte impongono, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Spese all'esito del giudizio di rinvio.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012