Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett.C), cod.proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale, per cui è onere del giudice motivare sull'esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede.
Commentario • 1
- 1. Esigenze cautelari: attualità del pericolo di reiterazione del delittoClaudia Bogatto · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2015, n. 50343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50343 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
5 0 3 4 3/ 1 5 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FR FIANDANESE - Presidente - SENTENZA - - Consigliere - 2304 N. Dott. ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 44905/2015- Consigliere - - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE UR FR N. IL 15/01/1977 avverso l'ordinanza n. 698/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 21/07/2015 goll. chesentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Massimo concludere per il rifetto del ricaso Udit i difensor Avv.; Gianluca Serravalle en si riporève a mati ricaso cuadendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Il tribunale di Catanzaro sezione per le misure coercitive confermava la applicazione al LL RO NC della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione al reato di tentato favoreggiamento reale. proponeva ricorso per cassazione il difensore 2. Avverso tale sentenza dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge in relazione al riconoscimento delle esigenze cautelari. Si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le esigenze cautelari non potevano essere dedotte esclusivamente dalla gravità dei reati contestati e dalle modalità esecutive degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La disciplina introdotta dalla legge 47 del 2015 richiede ai fini della individuazione del pericolo di reiterazione l'emersione di indici diversi dalla gravità dei fatti per cui si procede e concretamente dimostrativi sia della concretezza del pericolo, che della attualità dello stesso. La scelta del legislatore è quella di richiedere una analisi concreta della esistenza delle esigenze cautelari, che non si limiti alla valutazione dell'allarme sociale deducibile dalla gravità del fatto, ma si estenda alla valutazione di ulteriori elementi eventualmente indicativi della possibilità concreta ed attuale che l'indagato ponga in essere nel prossimo futuro fatti omogenei a quelli per cui si procede. Il legislatore ha inteso operare un parziale scollamento tra la gravità del fatto contestato e la valutazione delle esigenze cautelari, che devono essere valutate non facendo esclusivo riferimento al fatto nella sua estrinsecazione oggettiva, circostanziale e soggettiva, ma anche ad ulteriori elementi dimostrativi del pericolo di recidiva. Tale scelta legislativa, nella rilevazione del pericolo di reiterazione, non elide la valenza dimostrativa della condotta in contestazione e ma richiede che tale delle modalità con cui la stessa è stata posta in essere, elemento non sia l'unico alla base del riconoscimento dell'esigenza cautelare, essendo plausibile che la commissione di un delitto possa essere un episodio eccezionale e, da solo, non sintomatico di una propensione alla prosecuzione della attività delittuosa. 2 Inoltre, con specifico riguardo agli attributi del pericolo di reiterazione richiesti dalla legge, il collegio ritiene che l'attualità debba essere identificato nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per cui si procede (Cass. sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Rv. 255857). Si tratta di un attributo diverso dalla "concretezza", seppur affine allo stesso: il pericolo è "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre il pericolo;
il pericolo è "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che, oltre ad essere concreta (ovvero non ipotetica), sia valutabile come "prossima" all'epoca in cui viene applicata la misura. Di fatto la valutazione di attualità non può che essere ancorata alla valutazione di emergenze concrete, ovvero efficacemente dimostrative della prossimità temporale degli eventi delittuosi prognosticati: il che genera la necessità di una valutazione contestuale dei due attributi, che non deve tuttavia elidere la specificità del requisito dell'attualità.
3. Nel caso di specie il collegio territoriale, in contrasto con le indicate linee ermeneutiche, faceva discendere il pericolo di reiterazione esclusivamente dalla gravità della condotta.
4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullato con rinvio al tribunale di Catanzaro per nuovo esame sul punto
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto, con integrale trasmissione degli atti, al tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame delle misure coercitive. Rigetta nel resto il ricorso. : : Così deciso in Roma, il giorno 3 dicembre 2015 Il Presidente L'estensore Sandra Recchiones NC Fiandanese franco fandave DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 DIC 2015 CA fence are inte Claudia Planelli 3