Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36382
CASS
Sentenza 3 giugno 2014

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In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la l. 17 aprile 2014, n. 62, modificando l'art. 416 ter cod. pen. ha introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, relativo al contenuto dell'accordo, che deve contemplare l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale anche dispiegando concretamente, se necessario, il proprio potere di intimidazione, con la conseguenza che sono penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36382
    Data del deposito : 3 giugno 2014

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