Sentenza 3 giugno 2014
Massime • 1
In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la l. 17 aprile 2014, n. 62, modificando l'art. 416 ter cod. pen. ha introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, relativo al contenuto dell'accordo, che deve contemplare l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale anche dispiegando concretamente, se necessario, il proprio potere di intimidazione, con la conseguenza che sono penalmente irrilevanti le condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non abbiano espressamente previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2014, n. 36382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36382 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN S. - Presidente - del 03/06/2014
Dott. ROTUNDO IN - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 944
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 1510/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, n. Palermo 3.8.1960;
avverso la sentenza 3072/2013 Corte d'Appello di Palermo del 05/07/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentiti i difensori del ricorrente, avv. IO Aricò e avv. Valerio Spigarelli, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo - in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale ed in riforma della sentenza emessa il 16/12/2011 dal locale Tribunale che aveva dichiarato OR AN colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 96, e condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa con le pene accessorie ed alle statuizioni in favore delle parti civili costituite - dava una diversa qualificazione in iure della condotta, ripristinava l'originaria imputazione di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416 ter c.p., e rideterminando la pena inflitta in primo grado nella misura sei anni di reclusione con le conseguenti pene accessorie, confermava nel resto la decisione appellata. La Corte riteneva provata l'esistenza di un accordo elettorale intervenuto tra l'OR - candidato per il partito UDC all'Assemblea Regionale Siciliana ed al Senato della Repubblica alle elezioni del 13 e 14 aprile 2008 - e l'articolazione mafiosa di Cosa Nostra denominata gruppo Pallavicino, capeggiato da TR IN (successivamente deceduto), operante nell'omonimo territorio della città di Palermo, all'interno del più vasto mandamento di San Lorenzo - AS Natale, guidato da Lo PI AT e DR.
Costituisce, infatti, circostanza incontestata dalla stessa difesa dell'imputato che poco prima di quelle elezioni avvennero due incontri tra il candidato ed un gruppo di persone all'interno dello studio medico del dr. Galati Domenico, ubicato in via Ruggero Loria di Palermo.
A detti incontri, secondo la prospettazione d'accusa accolta dalla Corte territoriale, avevano preso parte, oltre al titolare dello studio, alcuni esponenti del sodalizio mafioso individuati nel vecchio capo TR IN nonché in IZ OS, AR IN, NO DO (detto IO) e SI IC, le cui dichiarazioni costituiscono parte consistente del compendio probatorio d'accusa; sempre secondo la Corte, l'OR vi aveva partecipato sicuramente in compagnia del collaboratore CA CO (indicato come "u sciancateddu" in alcune conversazioni intercettate a carico di altri partecipanti); meno certa era risultata, invece, la presenza di NO IN, mentre la Corte non aveva ritenuto attendibile la tesi difensiva della presenza di almeno altri due collaboratori del candidato.
Secondo la Corte, il materiale probatorio acquisito - rappresentato dalle dichiarazioni del SI, partecipante all'incontro e successivamente divenuto collaboratore di giustizia;
dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche condotte a carico dei partecipanti "mafiosi" in epoca successiva ai fatti;
dalle dichiarazioni di altri collaboratori acquisite a titolo di riscontro, quali rese da TA AN, NO AT e BO EA;
dal passaggio in giudicato di altra sentenza della Corte d'Appello a carico di alcuni dei partecipanti "mafiosi" per lo stesso reato di cui all'art. 416 ter c.p., riferito al medesimo episodio oggetto di giudizio -
evidenziava l'intervenuta conclusione di un patto di scambio politico- mafioso in base al quale i partecipanti, comparenti in qualità di rappresentanti del gruppo mafioso Pallavicino, si erano impegnati a svolgere campagna elettorale in favore dell'OR, cui avevano chiesto e dal quale avevano ottenuto un contributo in denaro dell'entità di 3.000,00 Euro che, secondo le ulteriori acquisizioni probatorie, era stato successivamente versato per la quota di Euro 2.000,00 a BU AR, moglie di NO AT - esponente del gruppo mafioso di Resuttana da poco finito in carcere - per le esigenze di difesa processuale, mentre la somma di 1.000,00 Euro era stata trattenuta dal IZ.
Con doviziosa ricostruzione dei particolari degli incontri ed analitica valutazione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, la Corte riteneva provata sia la dazione del denaro, sia la sua destinazione finale, concludendo per l'integrazione degli estremi del reato contestato, contemplante uno specifico accordo tra il candidato ed i partecipanti al sodalizio criminale, ancorché non esclusivo della possibilità che questi ultimi potessero appoggiare anche candidati diversi.
La Corte respingeva, invece, la tesi difensiva che gli incontri - organizzati dal dr. Galati ed ai quali l'imputato aveva partecipato senza conoscere preventivamente gli interlocutori - avevano avuto ad oggetto le normali tematiche delle campagne elettorali, simili ai molti altri di analogo tenore che l'OR - risultato alla fine della tornata elettorale eletto con oltre 28.000 voti di preferenza - aveva organizzato per acquisire consensi;
la Corte respingeva, altresì, la tesi difensiva che il contributo in denaro - il cui versamento l'imputato aveva immediatamente ammesso nel corso di un interrogatorio reso al PM - avesse costituito il corrispettivo dell'attività di affissione manifesti e volantinaggio che i partecipi all'incontro si erano impegnati a svolgere a sostegno della sua campagna elettorale.
Concludeva, pertanto, la Corte, ascrivendo all'imputato la piena consapevolezza dell'appartenenza dei partecipanti ad un sodalizio mafioso e in definitiva per la sussistenza del dolo, ritenendo il reato di cui all'art. 416 ter c.p., consumatosi in virtù della mera accettazione della promessa di voti in cambio del contributo in denaro.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, articolato su due distinti atti d'impugnazione sottoscritti dai suoi difensori, deducendo plurimi motivi di censura:
atto sottoscritto dall'avv. Spigarelli.
1 motivo: inutilizzabilità della sentenza del GUP di Palermo n. 789/10 del 30/07/2010 e della sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16/07/2011, entrambe relative alla posizione dei coimputati del ricorrente, giudicati con rito abbreviato;
a dispetto della dichiarazione d'intenti manifestata in sentenza di non voler fare uso alcuno della ricostruzione della vicenda effettuata nel distinto giudizio in punto di fatto, la Corte territoriale ne ha tenuto ampiamente conto, principalmente ai fini della dimostrazione della qualifica di mafiosi dei predetti coimputati, che all'epoca dei fatti risultavano per contro tutti incensurati, ma anche ai fini della valutazione di attendibilità del collaboratore di giustizia SI IC;
2 motivo: violazione di legge per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416 ter c.p., da cui era stato prosciolto in primo grado sulla scorta della mera rivalutazione cartolare delle decisive dichiarazioni del collaborante SI, ritenute invece parzialmente inattendibili dal primo giudice;
in caso di mancato accoglimento del motivo di censura, viene formulata eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 603 e 605 c.p.p., per contrasto con l'art. 6 p. 1 Conv. EDU così come interpretato dalle sentenze della Corte EDU Flueras c. Romania, Hanu c. Romania e Dan c. Moldavia del 05/07/2011, quali norme interposte ai sensi dell'art. 117 Cost., e delle sentenze Corte Cost. n. 348 e 349 del 2007;
3 (articolato) motivo: violazione di legge processuale con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. e conseguente manifesta illogicità della motivazione della decisione rispetto alla ricostruzione alternativa dei fatti offerta dalla difesa, in particolare con riguardo al travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini preliminari e in dibattimento e delle dichiarazioni rese dei testi a difesa, ingiustificatamente trascurate dai giudici d'appello, nonché con riferimento al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per esame del teste a discarico Lo Buglio;
carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di attendibilità complessiva e specifica del collaborante SI;
4 (articolato) motivo: vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza da parte dell'imputato della mafiosità dei soggetti con si era incontrato, in riferimento alle dichiarazioni del collaborante SI, alla pregressa conoscenza di AR IN e IZ OS;
alla sussistenza di analoghi comportamenti tenuti dall'OR nella precedente tornata elettorale del 2006;
5 motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 ter c.p., e travisamento per omissione del contenuto di due intercettazioni nonché delle dichiarazioni rese da un teste del PM;
la censura riguarda in particolare l'affermazione operata in sentenza della sufficienza della mera accettazione di voti in cambio di denaro ad integrare il reato de quo, senza necessità di verifica del ricorso all'intimidazione o alla prevaricazione da parte del sodalizio mafioso nell'attività di raccolta del consenso elettorale o di ostacolo al libero dispiegamento delle operazioni di voto;
6 motivo: violazione di legge processuale con riferimento al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio rispetto alle statuizioni della sentenza di primo grado che aveva escluso la sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 416 ter c.p.;
7 motivo (contenuto nei motivi nuovi): travisamento delle dichiarazioni rese dal collaborante BO durante l'esame testimoniale dibattimentale in relazione al preteso accordo stipulato con altra famiglia mafiosa (fratelli D'Ambrogio) prima delle elezioni del 2006; inutilizzabilità delle dichiarazioni comunque rese ai sensi dell'art. 194 c.p.p., comma 3, (voci correnti del pubblico);
8 motivo (contenuto nei motivi nuovi): violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter c.p., per confronto con la nuova versione introdotta con legge n. 62 del 2014, che oltre all'ampliamento delle ipotesi penalmente rilevanti, ha introdotto l'espressa previsione che il reato deve consumarsi "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis c.p.", rafforzando la validità dell'orientamento giurisprudenziale che postula la necessità dell'esercizio di atti di intimidazione o prevaricazione da parte del sodalizio mafioso contraente l'illecito patto elettorale ed in ogni caso rendendo la nuova disciplina applicabile in via retroattiva in quanto legge più favorevole;
9 motivo (contenuto nei motivi nuovi): travisamento del contenuto di due ulteriori intercettazioni telefoniche riportate nella decisione impugnata, attestanti l'insussistenza delle modalità di cui all'art. 416 ter c.p., nell'attività di procacciamento dei voti in favore del ricorrente.
I motivi della corretta interpretazione dell'art. 416 ter c.p., della rilevanza in senso favorevole all'imputato della novella di cui alla L. n. 62 del 2014, nonché dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in sede d'appello per l'esame di un teste a discarico si rinvengono anche nell'atto d'impugnazione (ricorso originario e motivi nuovi), sottoscritto dal secondo difensore del ricorrente, avv. Aricò.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso appare fondato nei termini di cui in motivazione.
3.1 Preliminare rispetto all'esame dei motivi di censura inerenti la valutazione del compendio probatorio e la tenuta della motivazione della sentenza impugnata, appare la ricognizione del dato normativo di riferimento, costituito oggi dall'art. 416 ter c.p., quale risultante dalla novella di cui alla L. 17 aprile 2014, n. 62, pubblicata su Gazz. Uff. 17 aprile 2014, n. 90.
La Corte d'Appello di Palermo ha, infatti, ritenuto essersi consumato il reato contestato in virtù della mera accettazione della promessa di voti da parte del candidato / imputato in cambio del contributo in denaro e ciò in riferimento ad un parametro normativo ed all'interpretazione datane dalla giurisprudenza di questa Corte di cui occorre apprezzare la perdurante o cessata validità. Nel contesto di una significativa rimodulazione della fattispecie incriminatrice, infatti, oltre alla estensione dell'ambito della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti da parte di organizzazioni mafiose ad "altre utilità", il legislatore è intervenuto anche sul contenuto delle promesse oggetto di pattuizione, introducendo la locuzione "procurare voti mediante le modalità di cui all'art. 416 bis, comma 3", previsione che, nella parte di specifico interesse, a sua volta recita: "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva (...) al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di competizioni elettorali". Nella Relazione alla proposta di legge C.204, presentata alla Camera dei Deputati il 15 marzo 2013 e poi approvata con modificazioni, si evidenziava, infatti, che "l'ulteriore (diabolica) necessità di provare l'utilizzo del metodo mafioso, che non attiene alla struttura del reato, riconducibile ai delitti di pericolo ovvero a consumazione anticipata, rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione".
Di conseguenza la proposta era così formulata: "Chiunque, fuori delle previsioni di cui all'art. 416 bis, comma 3, anche senza avvalersi delle condizioni ivi previste, ottenga, da parte di soggetti appartenenti a taluna delle associazioni di tipo mafioso punite a norma dell'art. 416-bis ovvero da parte di singoli affiliati per conto delle medesime, la promessa di voti, ancorché in seguito non effettivamente ricevuti, in cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità è punito con la pena prevista dal primo comma del citato art. 416 bis".
Secondo tale formulazione letterale, dunque, avrebbe dovuto essere irrilevante il metodo attraverso il quale ci si impegna a procurare i voti oggetto dell'accordo.
Senonché il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 16 luglio 2013 sanzionava l'accettazione del "procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'art. 416 bis", previsione che, non più modificata in occasione dei successivi passaggi parlamentari, è divenuta legge. Il richiamo ai lavori parlamentari appare rilevante poiché dimostra che la locuzione definitivamente inserita nel nuovo testo dell'art. 416 ter, ha costituito oggetto di specifica ponderazione, talché proprio alla luce dei lavori preparatori si deve ritenere che il suo mantenimento sia stato ritenuto funzionale all'esigenza di punire non il semplice accordo politico-elettorale del candidato o di un suo incaricato con il sodalizio di tipo mafioso, bensì quell'accordo avente ad oggetto l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire.
La modifica, inequivoca per quanto sopra esposto, ha di fatto normativizzato quel filone ermeneutico presente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui è necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell'organismo mafioso, fondata su di un'interpretazione del previgente testo normativo che stabiliva l'applicabilità dell'art. 416 bis "a chi ottiene la promessa di voti prevista dal medesimo art. 416 bis, comma 3" in funzione della sua collocazione tra i delitti posti a tutela dell'ordine pubblico, messo in pericolo dal connubio tra mafia e politica, e solo in via strumentale dell'interesse al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, espressamente tutelato dalle norme contenute nel D.P.R. 361 del 1957, ed in particolare dall'art. 96 (Sez. 1^, sent. n. 27655
del 24/01/ 2012, Macrì, Rv. 253387; Sez. 6, sent. n. 18080 del 13/04/2012, Diana, Rv. 252641; Sez. 1, sent. n. 27777 del 25/03/2003, Cassata, Rv. 225864).
È rimasta, dunque, recessiva nelle opzioni legislative la diversa interpretazione che reputa sufficiente ai fini del perfezionamento del reato la semplice stipula del patto di scambio, contemplante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro (Sez. 1, sent. n. 32820 del 02/03/ 2012, Battaglia, Rv. 253740; Sez. 6, sent. n. 43107 del 09/11/2011, P.G. in proc. Pizzo e altro, Rv. 251370), a proposito della quale va per completezza detto che un esame meno superficiale delle decisioni che l'hanno propugnata, dimostra che l'opzione era stata prescelta non tanto in contrapposizione alla necessità di definire specificamente le modalità di procacciamento dei consensi, quanto per escludere la rilevanza della materiale erogazione del denaro (Sez. 1 n. 32820/12) o della conclusione di patti aggiuntivi, vincolanti l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (Sez. 6 n. 43107/11). Dal complesso delle superiori considerazioni si desume, pertanto, che ai sensi del nuovo art. 46 ter c.p., le modalità di procacciamento dei voti debbono costituire oggetto del patto di scambio politico- mafioso, in funzione dell'esigenza che il candidato possa contare sul concreto dispiegamento del potere di intimidazione proprio del sodalizio mafioso e che quest'ultimo si impegni a farvi ricorso, ove necessario.
Viene a questo punto in rilievo la questione, espressamente dedotta in ricorso, se l'art. 416 ter c.p., risultante dalla modifica costituisca o meno legge più favorevole per l'imputato ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, ed a tale quesito non può che darsi risposta positiva.
È stato, infatti, sicuramente introdotto un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, tale da rendere, per confronto con la previgente versione, penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico - mafiose che non abbiano espressamente contemplato tali concrete modalità di procacciamento dei voti;
quale logica conseguenza, deve esservi stata, ai fini della punibilità, piena rappresentazione e volizione da parte dell'imputato di aver concluso uno scambio politico- elettorale implicante l'impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori.
L'individuazione tra più disposizioni incriminatrici che si susseguono nel tempo quale norma più favorevole per l'imputato va, infatti, operata in concreto mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice (Cass. sez. 1 sent. n. 40915 del 02/10/2003, Fittipaldi, Rv. 226475; Sez. 6 sent. n. 394 del 30/05/1990, Cosco, Rv. 186207: Sez. 2 sent. n. 98163 del 10/04/1987;
Sez. 6 sent. n. 593 del 04/11/1982), prescindendo però da sue valutazioni discrezionali (Sez. 3 sent. n. 9234 del 04/07/1995 in fattispecie di norma contemplante la pena dell'arresto astrattamente convertibile in pena pecuniaria di entità minore dell'ammenda prevista dalla previgente normativa).
Non è questo evidentemente il caso in esame, in cui l'aggiunta di un elemento descrittivo della norma incriminatrice astratta impone di necessità al giudice di confrontarsi con il nuovo dato normativo ai fini della stessa affermazione o per converso esclusione della responsabilità penale a detto titolo.
Spetterà, dunque, alla Corte territoriale rivalutare la fattispecie in base allo ius superveniens, onde stabilire se è ancora possibile sussumere la condotta contestata - e quale risultante dal compendio probatorio acquisito - nell'ambito di applicazione del nuovo art. 416 ter c.p., o se invece debba o meno ricondursi ad altra figura di reato.
3.2 L'accoglimento di tale (preliminare) doglianza, suddivisa tra quinto e ottavo motivo di ricorso, finisce in realtà per assorbire tutte le altre.
Due di esse vertono, infatti, sulla figura di reato di cui all'art. 416 ter, nell'interpretazione accolta in sentenza (secondo e sesto motivo); altre riguardano la qualifica di mafioso dei soggetti con cui il ricorrente si sarebbe incontrato (primo e quarto motivo) o sarebbe venuto in contatto in occasione di precedente consultazione elettorale (settimo); quella inerente l'interpretazione delle intercettazioni (nono motivo) involge l'aspetto cruciale del ricorso ovvero le concrete modalità di procacciamento dei voti in favore del candidato OR.
Occorre, infine, osservare che anche le plurime doglianze articolate con il terzo motivo di ricorso appaiono strettamente collegate al fatto che l'OR non ha mai negato di avere avuto, con alcuni dei coimputati giudicati con rito abbreviato, incontri di natura squisitamente elettorale, di modo che sia la questione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escussione del teste a discarico Lo Buglio, sia il tema dell'attendibilità complessiva e specifica del collaboratore di giustizia SI (le cui dichiarazioni il Tribunale aveva in primo grado, invece, valutato in maniera frazionata, pervenendo alla dichiarazioni di responsabilità per il diverso reato di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 96) andranno necessariamente riconsiderate in occasione del giudizio di rinvio, in base al parametro di riferimento normativo sopra ampiamente indicato.
4. All'annullamento della sentenza impugnata consegue il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2014