Sentenza 15 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2003, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 3 2 5 703 T T LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente R.G. N. 13610/0 -- - Rel. Consigliere - Cron. 5317 Dott. Michele DE LUCA --- Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. -- --- | Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ud.23/10/02 - Dott. Federico ROSELLI Consigliere " ha pronunciato la seguente Н S EN TENZA sul ricorso proposto da: 一十 RICCARDI S.P.A., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA рго tempore, 56, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO | CALABRIA -- — I İD'AMATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
+
contro
IL VE, elettivamente domiciliato in - ROMA VIA G. AVEZZANA 13, presso 10 studio LUCIANA BONIFAZT, che lo rappresenta e dell'avvocato - ! difende all'avvocato BRUNO TORRE, giusta2002 unitamente 4.154 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 2719/99 del Tribunale di --| - 11 - NAPOLI, depositata il 19/07/99 R.G.N. 46720/97; -- udita la relazione della causa svolta nella pubblica --- -- - 11 - 1 udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Michele DE | LUCA;
udito l'Avvocato D'AMATO; - udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -- Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per !.. l'accoglimento del ricorso. T -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Napoli confermava la sentenza del Pretore della stessa sede sezione distaccata di Casoria in - data 9 giugno 1997, che aveva accolto le domande proposte da IL MO contro il proprio datore di lavoro, Riccardi s.p.a., per ottenere declaratoria di nullità, invalidità o, comunque, illegittimità del proprio licenziamento - motivato dall'addebito di avere, nella qualità di custode dello stabilimento, ceduto a terzi una parte di macchina aziendale obsoleta (tavolo completo di rotelle di trascinamento, parte di una tagliatrice di lastre di vetro marca "Besana", dismessa nell'aprile 1996), per la quale erano in corso trattative di vendita - nonché pronunce consequenziali. Osservava, infatti, il giudice d'appello: quale custode dello stabilimento, IL MO ne curava la vigilanza, per impedire danneggiamenti ed abusive asportazioni, e provvedeva ad apertura e chiusura di cancelli e porte di accesso, controllava entrata ed uscita di automezzi e persone;
- la parte di macchina aziendale obsoleta, oggetto della cessione a terzi, si trovava accantonata, da oltre un anno, in un'area dello stabilimento destinata alla raccolta di rottami e di materiale destinato allo smaltimento (deposizione LI); la cessione della stessa macchina ad un terzo, da parte del MO, é avvenuta in orario lavorativo, alla presenza di un "uomo di fiducia della società", tale AE LI, che nulla obiettò, e l'asportazione é avvenuta mediante mezzi meccanici (in particolare una gru), alla presenza anche di altre persone;
- peraltro lo stesso legale rappresentante della società ha ammesso che il MO non era al corrente dell'intenzione della società di vendere quello stesso bene aziendale, intenzione che era nota, invece, al LI (oltreché, ovviamente, agli stessi rappresentanti della società), "in definitiva risulta acclarata la perfetta buona fede* del MO, che avrebbe meritato "al massimo un rimprovero di leggerezza, ma nulla di più". Avverso la sentenza d'appello, la società soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.115 e 116 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.) la Riccardi s.p.a. censura la sentenza - impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento, di cui si discute, sebbene inducessero ad opposta conclusione le risultanze seguenti: la cessione di bene aziendale, addotta a motivazione del licenziamento, é avvenuta senza autorizzazione della società datrice di lavoro, sebbene questa fosse necessaria, siccome ammette lo stesso lavoratore licenziato, laddove riferisce di averla chiesta invano all'amministratore della società dopo che la cessione era stata conclusa e si era provveduto all'asportazione, che in precedenza non era stata possibile solo perché il cessionario non era in possesso di "messi idonei al trasporto"; - inoltre il teste AE LI sulla cui deposizione si fonda, essenzialmente, l'accertamento del Tribunale ha riferito testualmente:- "preciso che alla mia presenza non é stato prelevato il tavolo perché in caso contrario l'avrei impedito, quale incaricato della vendita", - c'era da domandarsi, poi, “quale fiducia potesse avere la società Riccardi di un dipendente con qualifica di custode e guardiano, che arbitrariamente vende o comunque trasferisce ad atri beni di proprietà dell'azienda senza autorizzazioni di sorta" ed, a cessione già avvenuta, tenta di carpire l'autorizzazione del datore di lavoro;
- né la cessione di beni aziendali, anche obsoleti, poteva avvenire senza il corredo di documenti indispensabili (quali bolla di accompagnamento, fattura), la cui mancanza avrebbe comportato l'irrogazione di multe rilevanti, "oltre all'offesa del buon nome e della correttezza del comportamento della società anche sul piano fiscale". Il ricorso é fondato. ୮ 2.1.Invero, nei licenziamenti per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore ed il giudizio di gravità e di proporzionalità dei fatti medesimi, rispetto al licenziamento (come ad ogni altra sanzione) disciplinare, sono riservati al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10775, 9410, 7188/2001, 14768, 14552, 8313, 4122/2000, 5042, 3645/99) - e, come tali, non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata merita le censure, che le vengono mosse dalla società ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione (art.360, n.5, c.p.c.).
2.2.E' ben vero, infatti, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svoite dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio 3 convincimento con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) - dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (0 insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, taletale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) - non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. Tuttavia il ricorrente ha, nella specie, ottemperato all'onere di denunciare specificamente vizi di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., cit.) - nef senso ora prospettato che risultano effettivamente sussistenti nella- sentenza investita dal ricorso.
2.3.La declaratoria di legittimità del licenziamento, di cui si discute, riposa - secondo la motivazione della sentenza impugnata- sulla "perfetta buona fede" del lavoratore licenziato nel cedere a terzi beni aziendali. L'accertamento relativo, tuttavia, trascura risultanze istruttorie - di sicura decisività - circa la consapevolezza del lavoratore medesimo che quella cessione non potesse avvenire senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro, nella specie incontrovertibilmente mancante. Intanto lo stesso lavoratore licenziato sembra ammettere la necessità dell'autorizzazione, laddove riferisce di averla richiesta, invano, all'amministratore della società, solo dopo che la cessione era stata conclusa e si era provveduto all'asportazione del bene aziendale ceduto. Inoltre il teste AE LI - sulla cui deposizione si fonda, essenzialmente, l'accertamento del Tribunale riferisce testualmente: - "preciso che alla mia presenza non é stato prelevato il tavolo perché in caso contrario l'avrei impedito, quale incaricato della vendita". Ora tali elementi di prova andavano utilizzati ai fini della formazione del convincimento del giudice in quanto risultano, comunque, acquisiti al - processo a prescindere, quindi, dalla verifica se siano stati, nella specie, - forniti dal datore di lavoro, in ottemperanza dell'onere probatorio a suo carico (ai sensi dell'art.5 della legge n. 604 del 1966: vedi, per tutte, Cass. n. 3961/96, 2699/84). -All'esito della valutazione - demandata al giudice di rinvio delle risultanze istruttorie trascurate dalla sentenza impugnata, lo stesso giudice dovrà provvedere, altresì, a dare risposta all'interrogativo - proposto dalla società ricorrente-se e "quale fiducia potesse avere la società (medesima) di un dipendente, con qualifica di custode e guardiano, che arbitrariamente vende o, comunque, trasferisce ad atri beni di proprietà dell'azienda senza autorizzazioni di sorta" ed, a cessione già avvenuta, tenta di carpire l'autorizzazione. Il prospettato vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) impone, quindi, l'accoglimento del ricorso.
3.Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice - perché proceda al riesame della d'appello - designato in dispositivo controversia e, contestualmente, provveda al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.),
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002. Il Consigliere estensore II Presidente IL CANCELLIERE Depositate a Cancelleria I D , O oggi. M O IL CANCELLIERE B