Sentenza 21 luglio 2017
Massime • 1
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, ai fini della configurabilità dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 cod. pen.) e di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 cod. pen.), è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica od altro mezzo di prova.
Commentari • 2
- 1. Art. 440 - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentarihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444, che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione. Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi …
Leggi di più… - 2. Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocivehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 444 che punisce l'attività di commercializzazione e comunque di messa in circolazione di sostanze alimentari nocive, rappresenta la norma di chiusura posta a presidio del bene della salute pubblica, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni precedenti che sanzionano le condotte poste in essere nella fase preparatoria e produttiva, garantendo così la copertura di tutela dell'intero ciclo distributivo. La fonte di pericolosità delle res di cui all'art. 444 viene tradizionalmente ricondotta a fenomeni naturali come l'insorgere di processi modificativi di spontanea degenerazione degli alimenti che sono originariamente genuini (il che può avvenire …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/07/2017, n. 54083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54083 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2017 |
Testo completo
54083-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/07/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI · Presidente- Sent. n. sez. 826/2017 ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE ANGELA TARDIO N.49589/2016 - Rel. Consigliere - Nr. 3) del mucchoNr. 3) pkl o z LUIGI FABRIZIO MANCUSO MONICA BONI . ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI UDINE nel procedimento a carico di: BE UL nato il [...] a [...] nato il [...] ME NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/05/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di UDINE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO MURA uf che ha concluso per Il Procuratore Generale conclude per l'annullamento con rinvio Udito il difensore L'avvocato TOSEI FEDERICA conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato DODARO DOMENICO conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato COMIS PIERO si associa alle conclusioni dei colleghi che lo hanno preceduto. L'avvocato CASSINI AUGUSTO chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza. L'avvocato PANARITI BENITO chiede l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato GERIN SERGIO conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 2 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 3 maggio 2016 il G.u.p. del Tribunale di Udine, all'esito dell'udienza preliminare, pronunciava sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste nei confronti degli imputati IN DE IA, GI LL, UL RT, RO GE, GI TA De AS, AB TT, TT LE, NL Del Giudice e CA Del Giudice in ordine ai reati loro ascritti ai capi B), C), D), E), F), G) e H); all'esito del giudizio abbreviato, assolveva l'imputato RO AS dal reato ascrittogli al capo B) perché il fatto non sussiste;
infine, dichiarava non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nei confronti di IA ER e GI TA De AS in ordine al reato di cui al capo F) perché il fatto non sussiste. Gli illeciti descritti ai capi da B) a H) riguardano il ricevimento da parte della soc. coop. agricola Consorzio Cooperativo Latterie Friulane, del quale erano dipendenti DE IA quale responsabile dell'approvvigionamento del latte, il GE quale responsabile delle produzioni, la TT quale responsabile della qualità, incriminati per avere rispettivamente omesso i doverosi controlli-, di partite di latte bovino, prodotto da aziende consorziate nella titolarità di GI LL (capo B), IA ER (capo C), UL RT (capo D), TT LE (capo G), NL e CA Del Giudice (capo H) e contenente aflatossine in concentrazione vietata. In particolare, si è addebitato agli imputati nelle loro rispettive qualità il concorso nel reato di cui all'art. 440 cod. pen. per l'adulterazione di partite di latte contenenti una concentrazione di aflatossine, superiore al limite di legge consentito, mediante la compiuta miscelazione del prodotto delle imprese di allevamento con altro quantitativo di latte non contaminato, avvenuta in occasione del trasporto alla sede del Consorzio Latterie Friulane, ove in alcuni casi veniva immesso nei silos. In alternativa, si è contestato il concorso nel reato di cui all'art. 444 cod. pen. per avere gli imputati detenuto al fine di porre in commercio ed avere posto in commercio quantitativi di latte contaminato, che il predetto Consorzio aveva ritirato dagli allevatori nelle circostanze di tempo e luogo indicate nei singoli capi d'imputazione. Il Giudice dell'udienza preliminare, pur avendo riconosciuto che il latte contaminato da aflatossine è pericoloso per la salute pubblica e non può essere immesso in circolazione, ma va distrutto, e che la 1 contaminazione in sé costituisce comportamento vietato e sanzionato sul piano amministrativo, sul presupposto che la fattispecie di cui all'art. 440 cod. pen. costituisce reato di pericolo concreto, riteneva che i fatti non rivestissero rilievo penale poiché la miscelazione e la diluizione del latte contaminato aveva fatto rientrare il rischio per la salute umana, non essendovi prova, acquisita mediante accertamenti mirati e concludenti, che il latte di massa nel quale il prodotto era confluito avesse presentato il superamento della soglia massima di 0.050 microgrammi/kg.. Inoltre, anche in riferimento all'ipotesi criminosa, contestata in via alternativa, rilevava che l'art. 444 cod. pen. incrimina il commercio e la detenzione per il commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute, mentre i fatti come delineati nell'imputazione consistono nel ricevimento e nella miscelazione di latte contaminato con prodotto immune da aflatossine, operazione compiuta prima di ulteriori processi produttivi che rendessero il prodotto finito e pronto per la sua immissione nel circuito di distribuzione al consumo.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà ° comunque l'illogicità manifesta della motivazione. Secondo il ricorrente, che ha citato la più autorevole dottrina, la fattispecie di cui all'art. 440 cod. pen. è reato di pericolo astratto, per cui deve essere oggetto di accertamento se l'intervento di miscelazione abbia determinato il rischio che l'alimento possa essere potenzialmente nocivo per la salute pubblica. Pertanto, avrebbe dovuto essere considerato che non sempre la miscelazione si è rilevata idonea a diluire la concentrazione di microtossine. Infatti, nelle situazioni contestate al capo A), per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati, il latte di massa poi impiegato per confezionare prodotti distribuiti al consumo era stato ottenuto dalla miscelazione di partite contaminate con altre che non lo erano ed aveva presentato un livello di aflatossine pari a 0,26 microgrammi-chilo di ben cinque volte superiore al limite di legge. La condotta dei dipendenti del consorzio, che hanno ritirato dai produttori latte contaminato realizza la fattispecie di detenzione del prodotto ai fini della successiva commercializzazione, la sua miscelazione con prodotto genuino realizza un reato di pericolo concreto nel senso che, non essendo necessario che il danno si verifichi, la idoneità fattispecie viene integrata quando vi sia concreta p 2 u dell'alimento detenuto a nuocere alia salute senza sia richiesta la realizzazione di effettive transazioni commerciali o che la nocività sia dimostrata da accertamenti peritali (Cass. 2014/3457), potendo il convincimento del giudice formarsi anche in base ad elementi di tipo diverso. Gli imputati hanno agito nella consapevolezza di trattare alimenti adulterati, che avrebbero dovuto essere distrutti secondo quanto emerso dall'attività captativa. Il giudizio espresso dal G.u.p., secondo il quale soltanto il prodotto finito, può costituire oggetto del reato di detenzione per il commercio contrasta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il reato di cui all'art. 444 c.p. rientra nei reati di pericolo per cui è sufficiente l'esposizione a pericolo del bene tutelato e non è richiesto il compimento di atti effettivi di commercio della merce nociva.
3. Con memoria depositata in data 6 luglio 2017, i difensori di GI LL, NL e CA Del Giudice hanno chiesto il rigetto del ricorso per l'inconsistenza della tesi giuridica sostenuta dal ricorrente e per la mancata acquisizione della prova della contaminazione del latte di massa oltre la soglia massima consentita. Secondo le loro difese, la tesi sostenuta dal Procuratore ricorrente in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 440 cod. pen. è contrastata dalla più recente giurisprudenza di legittimità che individua il pericolo come concreto e richiede, pertanto, l'accertamento dell'avvenuta modificazione della sostanza destinata al consumo, resa potenzialmente nociva per la salute pubblica, condizione non ricorrente nel caso in esame. Anche in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 444 cod. pen. è errata poiché la condotta di ritiro di latte contenente aflatossine in misura eccedente il limite consentito e la sua successiva miscelazione è inidonea ad integrare la nozione di commercio di sostanze alimentari, per la cui integrazione è richiesto che la merce sia già idonea alla vendita ed al consumo e sia detenuta in luoghi e condizioni connessi all'attività commerciale. Al contrario, nel caso in esame la merce non era idonea alla distribuzione e la condotta si è limitata alla raccolta della materia prima nella fase iniziale del processo che la porterà alla distribuzione. Inoltre, anche questa fattispecie ha natura di reato di pericolo concreto, richiedente la capacità degli alimenti di arrecare danno alla salute, da accertarsi in modo specifico. Hanno dunque rilevato l'insussistenza dei presupposti per disporre il rinvio a giudizio degli imputati. 3 Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.Va in preliminare affrontata l'eccezione in rito sollevata dalla difesa dell'imputato DE IA, che nel corso della discussione ha denunciato l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica perché, per avere prestato il consenso alla definizione del procedimento a carico di due imputati mediante sentenza di applicazione della pena a richiesta delle parti, ha così operato una scelta in favore di una delle due possibili formulazioni dell'accusa, precludendo la disamina di quella alternativa, che la stessa difesa indica come riferita alla violazione dell'art. 440 cod. pen.. 1.1 Osserva il Collegio che in realtà non emerge dagli atti che il pubblico ministero abbia formalmente assunto una determinazione incidente sul tenore dell'accusa per stabilirla in via definitiva, valevole per tutti gli imputati, come riferita ad una sola ipotesi di reato tra le due contestate in via alternativa: ha piuttosto acconsentito alla richiesta di patteggiamento della pena in relazione all'imputazione di minore gravità ed unica a consentire l'accesso al rito alternativo a ragione dei limiti edittali rientranti nella previsione dell'art. 444 cod. proc. pen.. Pertanto, è dubbio se a tale linea di condotta processuale, che riscontra la scelta operata dall'imputato di accedere al rito alternativo ed è espressa in funzione della più rapida definizione del processo, perciò privato, per le posizioni degli imputati interessati, dello sviluppo dibattimentale, possa riconnettersi il significato preteso di restringere la contestazione alla sola fattispecie di cui all'art. 444 cod. pen. per rinunciare a quella di maggiore gravità di cui all'art. 440 cod. pen., soprattutto nei confronti degli altri imputati che non hanno avanzato analoga richiesta. La contestazione alternativa è frutto di legittima scelta del p.m., che vi fa ricorso in tutte le situazioni in cui la condotta come ricostruita nel corso delle indagini sia tale da richiedere un chiarimento istruttorio in funzione della sua più appropriata definizione giuridica;
del resto l'allargamento dell'accusa a più ipotesi di reato in alternativa tra loro risponde anche all'interesse della difesa dell'imputato, che è posto nelle condizioni di conoscere esattamente in tutte le sue implicazioni su quale oggetto dovrà svolgersi il confronto dibattimentale, di non dover rispondere esclusivamente della fattispecie criminosa più grave, solo conclusivamente derubricabile in ipotesi meno severa con la sentenza, 4 oppure di non dover affrontare una nuova contestazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p.. Pertanto, una volta arrestato il corso del processo con la decisione di non luogo a procedere che ha disatteso la richiesta di patteggiamento, l'istanza della parte pubblica di rimuovere tale determinazione sfavorevole per ottenere la celebrazione del giudizio, contenuta nel ricorso per cassazione, comporta la riespansione dell'accusa nel suo duplice contenuto iniziale.
1.2 In ogni caso, la soluzione prospettata dalla difesa del DE IA, che pretende precluso il recupero, nel caso di specie, dell'ipotesi di reato di cui all'art. 440 cod. pen., può riguardare soltanto le posizioni degli imputati che avevano chiesto di patteggiare la pena, non quelle degli altri, né può condurre a ritenere inibito al pubblico ministero di contestare la decisione di non luogo a procedere quanto meno in riferimento al reato sul quale avrebbe concentrato l'azione penale, aderendo alla richiesta di patteggiamento, che poi il giudice ha respinto.
2. Tanto premesso, l'impugnazione all'odierno esame prospetta il tema in punto di diritto della individuazione della natura giuridica dei reati contestati e, in contrasto con quanto esposto nella sentenza impugnata, affermato che i reati dolosi o colposi contro la salute pubblica vanno qualificati come fattispecie astratte di pericolo, e non di danno, assume che la realizzazione dell'illecito tipico previsto dall'art. 440 cod. pen. pretende la dimostrazione dell'attitudine dell'azione compiuta a rendere pericoloso per la salute il prodotto alimentare, che ne costituisce l'oggetto materiale. Completa la propria postulazione, affermando che nel caso di specie non rileva che l'attività di miscelazione delle partite di latte contaminato fornite dai produttori consorziati con altro genuino non abbia determinato il superamento del limite stabilito per legge per la presenza di microtossine, quanto piuttosto se tale intervento "possa determinare il rischio che l'alimento stesso divenga pericoloso, in quanto reso potenzialmente nocivo per la salute umana". L'attitudine, secondo il ricorrente, non comporta che in tutti i casi la pratica accertata debba determinare la pericolosità dell'alimento riscontrata su base scientifica, ma è sufficiente che la stessa sia idonea a rendere l'alimento pregiudizievole, anche se ciò non sia obiettivamente riscontrato.
2.1 Il Collegio ritiene di non poter condividere tale impostazione, che finisce per distorcere gli elementi costitutivi tipici di entrambe le fattispecie di reato contestate. L'art. 440 cod. pen. in entrambi i suoi due primi commi, che descrive le condotte sanzionate qualora rendano 5 شهر "pericolose alla salute pubblica” acque о sostanze destinate all'alimentazione o sostanze alimentari da avviare al commercio. Lo stesso requisito del "pericolo alla salute pubblica" figura anche nel testo letterale dell'art. 444 cod. pen., comma 1. Per come formulati entrambi i precetti, nell'interpretazione di questa Corte, evincibile dalle pronunce degli ultimi decenni, si è affermato che il requisito della pericolosità per la salute pubblica, necessario per poter configurare i reati di cui agli artt. 440 e 444 cod. pen., che non richiedono la verificazione di alcun effettivo pregiudizio, deve essere accertato concretamente, di volta in volta, attraverso l'individuazione dei requisiti specifici della sostanza alimentare in contestazione (sez. 1, n. 7260 del 04/06/1993, Quaglia, rv. 197888; sez. 1, n. 6204 del 30/05/1997, Rigoni, rv. 207938; sez. 1, n. 2953 del 29/01/1997, D'Avino ed altro, rv. 207273; sez. 5, n. 17979 del 5/3/2013, PG in proc. Iamonte, rv. 255519; sez. 4, n. 3457 del 19/12/2014, Freda ed altri, rv. 262247; sez. 1, n. 53747 del 11/11/2014, Gramaglia, rv. 262070; in riferimento al reato di cui all'art. 444 cod. pen.: sez. 3, n. 11500 del 22/12/2010, Barletta, rv. 249775; sez. 1, n. 3532 del 17/01/2007, Valastro, rv. 235904; sez. 1, n. 41106 del 23/09/2004, Molendino ed altro, rv. 229746; sez. 1, n. 1367 del 16/10/1996, Grimandi, rv. 207707). Nella considerazione del legislatore l'attitudine che devono possedere le condotte incriminate non può risolversi in una mera ipotesi, né in un'astrazione, ma occorre il pericolo concreto di un pregiudizio al bene tutelato, la cui sussistenza va dimostrata specificamente mediante indagine tecnica, oppure tramite qualsiasi altro mezzo di prova.
2.2 L'opzione esegetica qui ribadita si avvale dell'autorevole conferma offerta dalla giurisprudenza costituzionale. La Consulta nella sentenza n. 326 del 21/7/1993, nell'affrontare la questione d'incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 1992, il quale punisce la somministrazione di sostanze stilbeniche ad animali "da azienda", ossia allevati per essere destinati all'alimentazione umana, sotto qualunque forma e per qualunque via, ha trattato anche il tema dei rapporti tra la norma scrutinata e quella di cui all'art. 440 cod. pen., di cui ha riconosciuto la reciproca autonomia. Nell'analisi dei connotati fondamentali e tipici delle fattispecie penali a raffronto, che ha rimarcato come nettamente distinti, ha evidenziato la distinta struttura dei due illeciti, che richiedono sul piano oggettivo, nel caso della contravvenzione la mera somministrazione delle sostanze cancerogene, 6 nel caso del delitto di cui all'art. 440 cod. pen. il compimento dell'attività di corruzione o adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione" ed il realizzarsi del "pericolo concreto per la salute pubblica, elemento, questo, che non si riscontra nella fattispecie legale di reato introdotta dalla norma denunziata: con quest'ultima il legislatore, sulla base di una generica previsione di pericolo astratto, più coerente con una fattispecie contravvenzionale, ha arretrato la soglia della punibilità di interventi su sostanze destinate all'alimentazione umana, alla somministrazione in sé considerata".
2.3 Ebbene, la tesi propugnata dal Procuratore ricorrente svilisce il dato letterale ed anticipa la soglia della tutela penale in modo non consentito. Inoltre, si affida anche a dati probatori incerti, che non specifica e non richiama nemmeno nella trattazione esposta in ricorso, ma si limita a ricordare come nella situazione contemplata al capo A) i risultati delle analisi chimiche sul latte contaminato da aflatossine, miscelato dal Consorzio e poi ceduto alla Latteria di Soligo soc. coop. agricola, avevano offerto prova del superamento del limite di legge ammesso. Come puntualmente rilevato dal G.u.p., proprio a ragione di tali emergenze dimostrative e della riscontrata pericolosità per la salute della collettività dei consumatori per i fatti di cui al capo A) è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati cui è contestato;
analoghe risultanze non sono state acquisite per gli altri episodi ascritti ai capi da B) a H), né il ricorrente ha prospettato la possibilità di nuove acquisizioni, conseguibili dal dibattimento. Né può giovare alla tesi accusatoria sostenere che l'attività di miscelazione di latte contenente aflatossine con altro genuino presenta "generica attitudine a rendere prodotto finale dannoso per la salute umana". Tanto equivale ad incriminare il comportamento consistente nel conferire nel medesimo contenitore partite di sostanza alimentare dalle diverse caratteristiche, una con presenza di aflatossine, a prescindere dai dati quantitativi di tale agente contaminante e dai suoi effetti, che si assumono nocivi di per sé, trascurando che la legge ne proibisce qualsiasi utilizzo, ma solo in caso di superamento della soglia limite, mentre al di sotto la condotta è rilevante e punibile soltanto sul piano amministrativo. Nella sentenza in verifica il giudice, con motivazione ampia, compiuta e priva di incongruenze, ha condotto la propria disamina anche in relazione ai dati probatori conseguiti dalle indagini: al riguardo ha riscontrato che gli indizi raccolti sulla presenza di aflatossine in quantità superiore a 0,050 mg/k riguardavano un singolo produttore, ma che 7 ufr nessuna indagine specifica era stata condotta in relazione al latte di massa, derivante dal conferimento nei silos del Consorzio, ove, in senso opposto al postulato accusatorio, dalla miscelazione con latte non inquinato il prodotto così ricavato aveva subito una diluizione, non un'incrementata concentrazione di sostanza tossica e nociva. Si tratta di rilievi, pacificamente riferibili anche alla diversa fattispecie di cui all'art. 444 cod. pen., -punibile, come già detto, a fronte della concreta pericolosità della condotta-, che nell'impugnazione non ricevono alcuna smentita, per avversare i quali non si illustra nemmeno la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi o di più approfonditi accertamenti conducibili nella fase del giudizio. Tale carenza compromette irrimediabilmente la fondatezza dell'impugnazione in esame, in quanto si esaurisce nella contestazione della ricostruzione giuridica e fattuale delle vicende come operata dal g.u.p., ma manca di prospettare ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né profili specifici della piattaforma probatoria suscettibili di chiarimento o di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale. Non riesce in alcun modo ad offrire prova dell'utilità del dibattimento, che nel sistema del codice di rito deve celebrarsi soltanto quando dalla relativa istruttoria l'accusa possa trovare ragionevole conferme ed eliminare ogni situazione di dubbio o incertezza, non se sussista la possibilità solo astratta di una decisione diversa a parità di informazioni probatorie (sez. 6, n. 48927 del 11/11/2015, P.C. in proc. Provenzano, rv. 265477; sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015, P.G. in proc. Bellissimo e altro, rv. 263256).
3. Infine, rileva il Collegio che il ricorso non pare consapevole dei limiti del sindacato conducibile nel giudizio di legittimità avverso la sentenza emessa dal g.u.p. all'esito dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., il che riguarda tutte le posizioni degli imputati, ad eccezione di quella del AS, mandato assolto perché giudicato nelle forme del rito abbreviato.
3.1 La giurisprudenza di questa Corte e la dottrina hanno da tempo affermato che l'udienza preliminare nell'economia del processo di primo grado ha natura soltanto processuale perché non è destinata alla verifica circa l'acquisizione, all'esito delle indagini preliminari o nel corso del suo svolgimento, di elementi probatori in grado di dimostrare la fondatezza о meno della "notitia criminis", l'innocenza 0 la colpevolezza dell'imputato, verdetto esprimibile mediante i poteri cognitivi e valutativi uf propri del giudizio, ma soltanto a formulare la prognosi circa i risultati 8 conseguibili con il dibattimento sulla base di quel materiale probatorio e circa la concreta possibilità di sviluppi istruttori che siano luogo alla sua modificazione, all'arricchimento o al chiarimento, conducendo a risultati differenti. In altri termini, il giudice dell'udienza preliminare non deve valutare nel merito il quadro probatorio, quasi ad anticipare la decisione conclusiva del processo, ma pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di prove positive di innocenza, oppure di una palese inconsistenza dimostrativa delle prove di colpevolezza, tali da non essere suscettibili di modificazioni al dibattimento con l'acquisizione di nuovi elementi conoscitivi, oppure con la diversa valutazione di quelli raccolti e da rendere superflui il passaggio del procedimento alla fase giudiziale e l'espletamento della relativa istruttoria. In senso confermativo va letta la disposizione di cui all'art. 425 cod. proc.pen., comma 3, che impone la pronuncia di non luogo a procedere se "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio", ossia se l'incertezza e la non univocità dei risultati probatori conseguiti non si presti a modificazioni o a soluzioni che consentano di supportare l'accusa nella sede giudiziale nell'ottica del suo accoglimento.
3.2 E' altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il sindacato conducibile nel giudizio di cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non investe gli elementi probatori di colpevolezza acquisiti dal pubblico ministero, ma riguarda unicamente il percorso giustificativo, esposto dal giudice nel valutarli e, quindi, la ragionevolezza, la coerenza e logicità del giudizio prognostico adottato nella valutazione del materiale probatorio acquisito (sez. 5, n. 54957 del 14/09/2016, P.M. in proc. Fernandez, rv. 268629; sez. 4, n. 32574 del 12/07/2016, P.C. in proc. Trimarchi e altri, rv. 267457; sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, P.G. in proc. I e altro, rv. 266443; sez. 6, n. 35668 del 28/03/2013, Abbamonte e altri, rv. 256605; sez. 6, n. 20207 del 26/04/2012, P.C. in proc. Broccio e altri, rv. 252719; sez. 2, n. 3180 del 06/11/2012, P.M. in proc. FU e altro, rv. 254465; sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, rv. 247860; sez. 5, n. 15364 del 18/03/2010, Caradonna, rv. 246874; sez. 4, n. 2652 del 27/11/2008, Sorbello, rv. 242500; sez. 5, n. 14253 del 13/02/2008, Piras, rv. 239493). Se l'analisi condotta nella sentenza esprima un giudizio negativo in termini هم di superfluità della fase dibattimentale e ne offra puntuale e logica giustificazione, al giudice di legittimità non è consentito condurre una 9 rilettura dei dati informativi acquisiti durante le indagini per approdare a soluzioni diverse.
3.3 Tanto premesso, l'esame della sentenza impugnata dimostra che primo giudice si è attenuto ai principi giuridici indicati. L'esposizione compiuta e logica dei motivi che hanno indotto al proscioglimento degli imputati sulla scorta della prognosi negativa sull'utilità del dibattimento non consente di tener conto degli argomenti del ricorrente, che attengono ad interpretazione giuridica delle norme non fondata ed a questioni di fatto, comprese quindi nel merito, ma non dimostrano i risultati possibilmente conseguibili dall'istruttoria dibattimentale ed profili della vicenda suscettibili di chiarimento e di ulteriore sviluppo. Ne discende il rigetto del ricorso.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Mariastefania Di Tomassi шо фи Ema DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 10