Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo lett. d) ed e), cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2008, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 27/11/2008
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 2235
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 25914/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI PESCARA;
dalla parte civile:
SORBELLO FILIPPA, n. il 26.11.1938;
nei confronti di:
ROSSODIVITA IE OR n. il 19.05.1947;
avverso la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Pescara in data 25.01.2008;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Claudio D'Isa;
attese le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 25.01.2008, il GUP presso il Tribunale di Pescara ha emesso, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere nei confronti di ROSSODIVITA IE OR in ordine al delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 1 in Pescara con evento morte il 7.05.2004, ai danni di AT IC. In sintesi il fatto: AT IC, detenuto presso la Casa Circondariale di Pescara, già affetto da epatopatia cronica HBV e HCV evoluta in cirrosi, alle ore 3,30 del 7.05.2004, veniva sottoposto a visita dalla dott.ssa Luciana Bolognese, chiamata con urgenza in carcere, la quale, accertati i sintomi di una "epigastralgia violenta e localizzata, pressione arteriosa 119/60, freq. 43/min/ritm", ne disponeva l'immediato ricovero ospedaliero. Alle ore 4,11 dello stesso giorno il AT giunge presso il Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, ove viene effettuata la visita da parte del dr. SS IE con rilevo di "addome trattabile dolente alla palpazione dell'epigastrio, riferito dolore addominale da qualche ora con vomito", viene effettuato l'ECG, rilevata la pressione arteriosa in 140/80 e, sostanzialmente, viene omessa la diagnosi;
quanto alla frequenza cardiaca, sulla base del tracciato ECG allegato, può stimarsi in circa 55/60 b.p.m.; il sanitario prescrive antinfiammatori ed antiemetici, che inietta per via intramuscolare e consiglia vitto leggero, antispastici al bisogno e eventuale ecografia epatica di controllo (quest'ultima con annotazione manoscritta apposta sul referto già compilato in videoscrittura).
Alle ore 4,40 il AT lascia il pronto soccorso, dopo aver rassicurato i sanitari di un miglioramento della sintomatologia dolorosa;
miglioramento che conferma anche agli agenti della scorta all'atto del rientro in carcere (h. 5.00); secondo le dichiarazioni dell'infermiere Antonio Pizzoli e dello stesso imputato egli avrebbe rifiutato di rimanere in osservazione in Ospedale presso una delle sale di Osservazione Breve Intensiva, chiedendo di essere riportato subito in carcere. Tali rifiuto e richiesta però non risultano da alcuna annotazione e non sono confermati dagli agenti della scorta;
è certo però che il SS abbia riferito agli agenti della scorta che il detenuto avrebbe dovuto eseguire altri accertamenti legati alla sua patologia epatica. Alle ore 10,45 il medico penitenziario dr. IU viene avvisato che il AT si sentiva nuovamente molto male, tanto da non potersi alzare dal letto;
ivi visitato il IU rileva ancora bradicardia ed ipotensione (valori non specificati ma, secondo le dichiarazioni del sanitario rese il 16.07.2004, correlato con i valori già indicati dalla dr.ssa Bolognese) e dispone nuovamente il trasferimento in Ospedale.
Alle ore 11.23 AT viene nuovamente inviato al P.S. dove il dr. Bartolacci rileva F.C. di 60 b.p.m., temperatura 38, P.A. 90/60, addome trattabile dolente alla palpazione nei quadranti superiori, ittero, paziente affetto da cimosi epatica, riferito episodio lipotimico;
viene effettuata una diagnosi di episodio sincopale e febbre, con richieste di emocromo e profilo chirurgico, e disposto il ricovero nel reparto di medicina generale (che avviene alle H 11,54). Tra le ore 11,54 e 13,30, AT viene ricoverato in medicina generale per episodio lipotimico in paziente, cirrotico;
viene ripetuta l'ispezione addominale che, ancora una volta, evidenzia un addome trattabile, diffusamente dolente e selettivamente dolente in ipocondrio dx.
Si riportano le annotazioni e l'assistenza medica praticata successivamente all'ispezione addominale, dopo le varie analisi (emocromo, ecografia addominale, emogasanalisi) dalle quali si evidenzia una colecisti con pareti ispessite, litiasi multipla, fango biliare e piccola falda di versamento pericolicistico, effettuata una consulenza chirurgica, la diagnosi propende per uno shock settico. Alle ore 17.30: si evidenzia un ulteriore peggioramento dei parametri cardiorespiratori che inducono all'intubazione orotracheale ed al ricovero in rianimazione, alle ore 18.30 alla minima ripresa della P.A. (max 85) si contatta il chirurgo e si prepara la sala operatoria per l'intervento esplorativo;
alle ore 19.15: inizia l'intervento, sotto continua emotrasfusione e con P.A. risalita a 110/45, che termina alle H 21.15. Nel verbale si descrive: emoperitoneo massivo in prossimità dell'ilo epatico, colecisti calcolotica gangrenata e perforata, difficoltoso controllo dell'ermostasi, colecistectomia, packing con spugne di fibrina e garze laparotomiche, che tuttavia non consentono il controllo dell'emorragia, poiché il paziente "non coaugula"; alle ore 22.05 viene dichiarate la morte in sala operatoria.
All'esito del decesso il P.M, procedeva nei confronti del SS IE OR nella sua qualità di dirigente medico del suddetto Servizio di pronto soccorso per aver sottovalutato, all'atto del ricovero, il rischio correlato al grave quadro clinico che presentava il AT al suo primo arrivo in ospedale, caratterizzato da epigastralgia, bradicardia ed ipotensione, così ritardando di alcune ore la diagnosi di colecistite acuta calcolosa ed il necessario ricovero ospedaliero, che avrebbero determinato l'irreversibile peggioramento delle condizioni del paziente, conducendolo alla morte all'esito dell'intervento chirurgico per emoperitoneo massivo al quale era stato sottoposto a partire dalle successive ore 19.15.
Il GIP ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti del SS "perché il fatto non sussiste" ritenendo che il quadro indiziario raccolto non avrebbe consentito per ambiguità ed insufficienza di elementi probatori ad addivenire al rinvio a giudizio dell'imputato, la motivazione, posta a base della decisione, fa riferimento alla assenza di prova in ordine al nesso di causalità e quindi di elementi per poter collegare la causa della morte del AT alla condotta dell'imputato.
In particolare, dopo una approfondita analisi della condotta contestata, alla luce di quanto emerge dalle annotazioni mediche e dalle dichiarazioni dei sanitari intervenuti, degli assistenti di polizia penitenziaria e del personale ospedaliero, nonché dalle relazioni peritali del C.T. del P.M. e del collegio nominato dallo stesso GUP, rileva, con riguardo alle omissioni contestate all'imputato (inadeguatezza delle indagini svolte per effettuare la diagnosi di colecisti) che avrebbero ritardato il ricovero in ospedale ed il tempestivo intervento per arginare la causa dell'emoperitoneo, una sostanziale divergenza tra le valutazioni del collegio peritale e quelle del perito, assunto nel corso dell'incidente probatorio, in relazione alla presunta necessità di un ricovero immediato del paziente all'atto del primo accesso al P.S.. Per il primo il quadro clinico che il AT all'epoca presentava avrebbe comunque dovuto indurre il sanitario del P.S. a disporre il suo ricovero immediato, finalizzato anche ad eventuale tempestivo intervento chirurgico, per i secondi, invece, in quel momento non sussistevano condizioni cliniche tali da imporre il ricovero.
Quanto al nesso causale, preliminarmente si sofferma a valutare quello che risulta il presupposto implicito dell'ipotesi accusatoria, cioè il fatto che la causa primaria dell'emoperitoneo massivo sia costituita dalla perforazione della colecisti, in quanto tale prevenibile con una tempestiva diagnosi della colecistite e con un più tempestivo intervento chirurgico;
e correlativamente il GUP esamina l'opposta ricostruzione del collegio peritale, secondo cui si è trattato di un emoperitoneo spontaneo per rottura di una varice correlabile alla cirrosi epatica ed alla severa alterazione strutturale del fegato indotta da tale malattia. All'esito di approfondite analisi delle due opposte tesi, suffragate da riscontri clinici, il GUP conclude che non appare dimostrabile l'assunto del consulente del P.M. secondo cui lo stato di shock insorto dopo le ore 14.00 sia da qualificare come shock settico, dunque derivante dall'ingravescenza della colecistite, perché tale valutazione contrasta sia con i dati clinici, sia con gli stessi valori dell'emocromo. Hanno ritenuto che la genesi dell'emoperitoneo, che ha portato a morte il AT, possa essere stata indipendente dalla infiammazione della colecisti, con la conseguenza che in tale ipotesi, anche qualora l'intervento di colecistectomia fosse stato deciso in un tempo anteriore, lo stesso non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla causa della morte. Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Pescara e CO IL a mezzo del difensore, costituita parte civile. Il primo, dopo una approfondita esposizione in ordine alla finalità della sentenza ex art. 425 c.p.p. con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, espone che nel caso di specie gli elementi raccolti non risultano in alcun modo insufficienti o contraddittori ma, diversamente, si presentano certamente con soluzioni alternative e "aperte" ed in quanto tali esigono di essere vagliati nella dialettica dibattimentale. In particolare, evidenzia il ricorrente, il Gip motivava la decisione principalmente disattendendo le valutazioni medico legali effettuate dal consulente del P.M. aderendo in toto alla ipotesi prospettata dal collegio dei periti e proprio in considerazione di tale contrasto tra elementi di prova acquisiti nel processo, il successivo passaggio alla fase dibattimentale si imponeva già soltanto per porre a confronto quantomeno i periti che del caso si erano occupati allo scopo di superare la contraddittorietà delle loro conclusioni. Si sostiene che il GUP, tra le possibili ricostruzioni della vicenda, ha effettuato una scelta tra ipotesi scientifiche plausibili, privilegiando una soluzione piuttosto che un'altra, con ciò scandagliando il merito dell'accusa fino a sconfinare in un vero e proprio giudizio di colpevolezza.
La parte civile denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 425 c.p.p., ricalcando sostanzialmente le argomentazioni in diritto del Procuratore della Repubblica ricorrente, ed, altresì erronea applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.p. per l'assunzione di una seconda perizia, con le forme dell'incidente probatorio, in corso di udienza preliminare. Sul punto, premesso che l'incidente probatorio è un istituto caratterizzato dai termini dell'eccezionalità, al quale è possibile far ricorso entro limiti tassativamente stabiliti e quando sussiste la comprovata necessità di assicurare in via anticipata la formazione della prova, si eccepisce che la seconda perizia, quella collegiale, è stata assunta in violazione delle regole previste per l'incidente probatorio, avendo dovuto essere disposta, eventualmente dal giudice del dibattimento solo laddove ritenuto all'esito dell'istruttoria dibattimentale assolutamente necessaria ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. La seconda perizia, invece, è stata disposta con la motivazione che risultava assolutamente necessaria per la sentenza di non luogo a procedere, ipotesi questa che non rientra tra quelle tassativamente previste per l'ammissibilità dell'incidente probatorio.
I ricorsi vanno rigettati, risultando infondati i motivi posti rispettivamente a base di essi.
Alcune considerazioni di ordine sistematico si impongono prima di procedere all'esame delle censure su riportate.
Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito, non essendovi alcun dubbio circa la individuazione della finalità che ha spinto il legislatore a disegnare e strutturare l'udienza preliminare;
quale oggi si presenta, all'esito dell'evoluzione legislativa registrata al riguardo, e nonostante l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova: lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Di tal che, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito;
e ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 c.p.p., comma 3, "gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio": tale disposizione altro non è se non la conferma che il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza, bensì - dunque, pur in presenza di elementi probatori insufficienti o contraddittori (sempre che appaiano destinati, con ragionevole previsione, a rimanere,, tali nell'eventualità del dibattimento) - l'impossibilità di sostentare l'accusa in giudizio.
Insomma, il provvedimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio dell'azione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
Ma se tanto è vero, benché la legge non operi riserva del ricorso alla "violazione di legge", a fronte di prevista motivazione sommaria d'inidoneità degli elementi acquisiti per l'accusa in giudizio, il giudice di legittimità non ha concreta possibilità, men che dovere, di verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p.. È in questi termini che il controllo di motivazione risponde ai principi dell'ordinamento che vuole il giudice soggetto solo alla legge (art. 101 Cost., comma 2), e limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali alla sola violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7). L'art. 192 c.p.p., difatti, indica il metro d'induzione probatoria nella resa puntuale di conto dei risultati acquisiti, cioè elementi di prova verificati certi, e dei criteri adottati. E, se si tratta di indizi, questi devono essere dimostrati innanzitutto inconfutati (gravi), quindi di valenza univoca (precisi) e concordi. E non si vede come questo disposto, relativo alla motivazione di convincimento intorno ad accertamento svolto in termini di potenziale condanna, si possa conciliare con quella di un convincimento esclusivamente prognostico negativo di tale condanna, che si riassume in una valutazione di inidoneità dell'accusa.
Pertanto, l'unico controllo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e) consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero.
Diversamente si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tal cosa si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l'esito di un eventuale giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 14253 del 13/02/2008 Cc. (dep. 04/04/2008 ) Rv. 23949).
Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il GUP si è attenuto ai principi testè indicati. La risposta è positiva.
Preliminarmente va disattesa la denuncia di violazione di legge, nella specie degli artt. 392-939 cod. proc. pen., formulata dalla parte civile per avere il GUP disposto, nel corso dell'udienza preliminare, l'assunzione di una perizia con le forme dell'incidente probatorio. Dagli atti non emerge affatto che il GUP abbia inteso affidare l'ulteriore indagine peritale ad un collegio di periti con le forme dell'incidente probatorio, atteso che, come leggesi in sentenza, una volta affidato l'incarico e depositata la relazione peritale, i periti sono stati esaminati nel corso dell'udienza preliminare in contraddittorio delle parti.
Ciò posto, si deve ritenere che, sostanzialmente, la parte civile si lamenta del fatto che quel nuovo esame peritale, proprio per i dubbi emersi all'esito delle indagini preliminari condotte dal P.M., doveva essere disposto dal giudice del dibattimento, essendo compito del GUP limitarsi a valutare se gli atti compiuti fossero sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio.
Sul punto si osserva che:
a) se il GUP avesse fatto ricorso, come sostiene la ricorrente parte civile, all'incidente probatorio per l'espletamento dell'indagine peritale, l'atto sarebbe, comunque, da ritenersi valido e pienamente efficace, atteso che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che rientra nei poteri direttivi del GUP sulla udienza preliminare, il provvedimento con il quale il predetto giudice disponga procedersi oltre nell'udienza pur in pendenza dell'espletamento di una perizia, disposta con le forme dell'incidente probatorio. Invero, l'esito della predetta perizia potrebbe influire, anche in maniera determinante, sulle ulteriori attività e sulla decisione finale del GUP;
ne', d'altra parte, si può addurre insanabile discrasia del parallelo ed autonomo svolgimento dell'udienza preliminare in pendenza dell'incidente probatorio, con la (ipotizzata) conseguenza di un provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare che non tenga conto del risultato della perizia;
ciò in quanto una siffatta prospettazione postulerebbe l'attualità del provvedimento (decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere) e del pregiudizio, eventi che, viceversa, sono semplicemente "in fieri" (Sez. 5, Sentenza n. 4 del 08/01/1999 Cc. Rv. 21292%Sez. 4, Sentenza n. n. 2678 del 30/11/2000 Cc. Rv. 218480);
b) a maggior ragione rientra certamente tra i poteri del GUP quello di disporre, nel corso dell'udienza preliminare, lo svolgimento di una perizia stante la lettera dell'art. 422 cod. proc. pen., secondo cui "Quando non provvede a norma dell'art. 421 c.p.p., comma 4, ovvero a norma dell'art. 421 bis c.p.p., il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere". In effetti, con il nuovo codice il legislatore ha inteso abolire la funzione inquisitoria del giudice nella fase anteriore al dibattimento. L'udienza preliminare è stata perciò congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti e non di cognizione piena (art. 421 c.p.p.); ed è solo per evitare le situazioni di stallo decisorio derivanti da incompletezza del materiale informativo offertogli che è stato conferito al giudice il potere di promuovere il "supplemento istruttorio", concepito, peraltro, come regime eccezionale.
Passando all'esame delle censure mosse dai ricorrenti in ordine alla eccepita erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 425 cod. proc. pen. si osserva che il giudicante è pervenuto alla decisione, adottata, movendo dal rilievo che non fosse stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso di causalità. Orbene, a parere del Collegio, tale conclusione non risulta inficiata da carenze o vizi motivazionali come assunto da entrambi i ricorrenti.
Nella specie, il Giudice ha chiaramente espresso il criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero e nel corso dell'udienza preliminare.
Preso atto della diversa individuazione (rispetto a quella considerata dal consulente del P.M.) da parte del collegio peritale della causa del decesso e della ineluttabilità dello stesso, anche se il SS avesse, sulla base di una esatta diagnosi, disposto l'intervento di colecistectomia in tempo anteriore e che, pertanto, l'opera del chirurgo non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla causa della morte, il GUP ha ritenuto che tale quadro probatorio non avrebbe potuto subire alcuna variazione all'esito di un dibattimento.
Il GUP ha avuto la cura di analizzare, per sgomberare il campo da ogni dato fattuale influente sulla condotta dell'imputato, anche l'ipotesi secondo cui un anticipato intervento di colecistectomia avrebbe potuto far scoprire casualmente l'esistenza di una varice in procinto di rottura, in tal modo consentendo, di trattarla in anticipo e prevenire l'emorragia: si tratterebbe secondo il GUP di un evento che, seppure ipotizzabile, non è ricollegabile alla violazione degli obblighi di diligenza addebitati al SS, come tale non idoneo a fondare a suo carico alcuna ipotesi di responsabilità colposa.
Ma vi è di più osserva che, pure indipendentemente dalle conclusioni del collegio peritale sulla genesi dell'emoperitoneo, il giudizio controfattuale entra ugualmente in crisi anche assumendo l'ipotesi della perforazione della colecisti quale causa primaria dell'emoperitoneo e del decesso. Argomenta: affinché le omissioni diagnostiche contestate all'imputato possano avere valore causale nella morte del paziente, si dovrebbe dimostrare che, sulla base dei risultati che avrebbero potuto fornire quegli esami, il AT avrebbe dovuto essere sottoposto all'intervento di colecistectomia pressoché immediatamente, comunque in tempo utile per evitare l'emoperitoneo.
Dunque, l'approfondita analisi del materiale probatorio e l'esaustiva quanto logica esposizione dei motivi che hanno indotto il GUP ad una prognosi negativa dell'espletamento del dibattimento, impedisce di prender conto degli argomenti del pubblico ministero e della parte civile formulati in termini di eccezione di fatto a sostegno della tesi accusatoria, con richiesta di rivisitare gli atti. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente CO IL al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 27 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009