Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell'apprezzamento del G.u.p., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2015, n. 48927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48927 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
48 9 2 7 / 15 27 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA NICOLA MILO Dott. - Consigliere - N. 1988 Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 31613/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPOZZI - - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT IU N. IL 04/08/1953 IN RITA N. IL 07/02/1961 nei confronti di: ZA LU MA N. IL 18/09/1964 avverso la sentenza n. 4060/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCE, del 17/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MA PIMIELLI I he chiesto l'au mllemento con vuis. Uditi difensori Avv.
5. PROMTERA jei OT Pinseffe;
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1.M. QUARTA fu ZA Lui. Navio che the RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.3.2015 il G.U.P. del Tribunale di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZA UI RI perché . il fatto non sussiste in ordine ai reati ascrittigli di cui ai capi A) ( artt. 56,629 cod. pen.), B)(art. 368 cod. pen.), C) (art. 595, comma 3 cod. . pen.), D) (artt. 61 n. 11, 81, 646 cod. pen.), E) (artt. 61 n. 11, 81, 646 . cod. pen.).
2. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, OT IU, in proprio e quale amministratore pro-tempore del condominio OT, e IN TA, parti civili costituite.
3. Nell'interesse di OT IU si deduce: Violazione degli artt. 627 comma 3 e 425 cod. proc. pen. in 3.1. : relazione alla prognosi di sostenibilità dell'accusa essendo stato ripercorso dopo l'annullamento da parte della S.C. della precedente - sentenza assolutoria - il medesimo percorso valutativo nel merito delle singole imputazioni che - come si espone in relazione a ciascuna di esse per un verso si riferisce ad allegazioni difensive non precisate e che, in - ogni caso, dà atto dell'esistenza di ipotesi di lettura del quadro probatorio differenti che lasciano spazio a possibili soluzioni aperte che imporrebbero il vaglio dibattimentale.
3.2. Violazione degli artt. 78, 79, 420, 419 comma 2, 428 comma 2 e 586 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza di inammissibilità della costituzione di parte civile del condominio OT per difetto di legittimazione attiva emessa all'udienza del 17.3.2015 in ' considerazione del verbale assembleare del 14.11.2015. Il Giudice, non : solo sarebbe andato contro i presupposti legittimanti la costituzione di parte civile ed il potere di verifica a lui demandato che riguardano i soli profili della tempestività dell'atto di costituzione e l'esistenza del petitum e della causa petendi ma sarebbe incorso in una evidente - contraddittorietà con specifici atti del processo omettendo di considerare l'ulteriore delibera contenuta nel verbale di assemblea di condominio del 16.1.2015, già depositata in data 27.1.2015 in cui viene rinnovata e r deliberata la volontà del condominio di costituirsi parte civile con il voto favorevole della maggioranza dei condomini. Violazione degli artt. 56, 629 cod. pen, 192,194 e 425 cod. proc.
3.3. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in 1 relazione al capo A). Il Giudice avrebbe fondato le proprie conclusioni movendo da premesse incerte e non corrispondenti alle dichiarazioni delle pp. oo., sarebbe in contraddizione in relazione alla perfetta conoscenza da parte dell'imputato della intervenuta sanatoria e non avrebbe considerato che nessun legittimo credito sosteneva la richiesta dei 10mila euro alla d.ssa IN. In ogni caso, la valutazione sarebbe in contrasto con l'orientamento secondo il quale costituisce minaccia estorsiva la prospettazione dell'esercizio di un diritto per scopi diversi da . quello previsto dall'ordinamento. Violazione degli artt. 368 cod. pen, 192,194 e 425 cod. proc.
3.4. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al capo B). Il Giudicante, avrebbe omesso di considerare la copiosa documentazione allegata dai denuncianti e, in particolare, la assorbente circostanza secondo la quale la denuncia del ZA era stata archiviata, nonché la pacifica sanatoria degli abusi edilizi. Violazione dell'art. 595 cod. pen. e mancanza ed illogicità della 3.5. motivazione in relazione al capo C). Il Giudice, sul punto, farebbe riferimento ad inesistenti elementi difensivi senza tener conto del travalicamento dei limiti della verità e continenza delle affermazioni obiettivamente diffamatorie. Violazione degli artt. 646 cod. pen, 192,194 e 425 cod. proc.
3.6. pen. e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione ai capi D) ed E). Invero, la conclusione secondo la quale non esisterebbe la prova che l'imputato abbia fatto transitare le somme in questione nel proprio patrimonio, in relazione al capo D), contrasterebbe con due documenti prodotti secondo i quali la somma portata dall'assegno rilasciato dalla compagnia assicuratrice intestata all'imputato non è stata mai contabilizzata. Quanto al capo D) è provato che, mentre i condomini hanno versato interamente quanto previsto di loro spettanza dal piano di riparto per complessivi euro 44.416, 00 oltre iva, l'imputato risulta aver pagato, a soggetto diverso da quello al quale l'appalto risulta conferito, solo euro 22.340,00. Di qui la prova della appropriazione da parte dell'imputato delle somme ricevute dal condominio. Nell'interesse di IN TA si deduce con unico ed articolato 3.7. Я motivo violazione degli artt. 646, 368, 595, 56,629 cod. pen. e 192, 194 e 425 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Giudice sarebbe incorso nel medesimo errore di diritto già in precedenza censurato dalla Corte di legittimità 2 procedendo ad una analisi di merito delle prove acquisite dal P.M.. In relazione al capo A), a parte tale vizio della regola di giudizio, il Giudice non avrebbe esercitato alcun potere critico sulla ricostruzione del fatto e non avrebbe tenuto conto che la tentata estorsione non si è verificata solo nella data del 10 Marzo 2010, ma anche nel successivo mese di aprile. Anche quanto ai capi B) e C) risulterebbe l'analogo vizio del : giudizio di merito, non risultando che gli elementi introdotti dalla difesa dell'imputato siano tali da neutralizzare in radice l'ipotesi accusatoria, dando piuttosto luogo ad una situazione in cui la fonte di priva si può prestare a soluzioni alternative o diverse valutazioni, la qual cosa impone il rinvio a giudizio. Quanto ai capi D) ed E) il Giudice, per giustificare le proprie affermazioni, farebbe ricorso ad indicazioni assolutamente generiche riferendosi alla non meglio specificata produzione documentale della difesa dell'imputato, laddove la documentazione offerta dalla denuncia avrebbe portato ad opposte conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati ed al limite dell'inammissibilità.
2. Quello proposto dal OT nella qualità di amministratore pro-tempore del condominio è infondato, stante la esclusione di detta parte civile deliberata dal Giudice, considerando la invalidità della delibera del 14.11.2015 e non risultando comunque successivamente prodotta altra valida delibera, quella del 16.1.2015 essendo stata solo citata nell'atto di nomina difensiva.
3. I ricorsi nell'interesse del OT e della IN sono infondati. - è 4. Con decisione la cui ratio - che questo Collegio condivide sicuramente applicabile anche alla impugnazione delle parti civili, è stato affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si limiti a contestare il merito dell'apprezzamento del G.u.p., senza dedurre Я : specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve 3 procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio (Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015, Bellissimo e altro, Rv. 263256).
5. Alla luce di questo criterio di legittimità possono essere valutate le analoghe doglianze mosse da entrambi i ricorrenti in relazione alle singole ipotesi di accusa.
6. Quanto al capo A) le deduzioni che la vicenda estorsiva non si sarebbe limitata al 10 marzo è generica ed in fatto rispetto alla stessa ipotesi di accusa fissata in quel giorno. Il contrasto insanabile in ordine all'episodio specificamente contestato giustifica il proscioglimento.
7. Quanto al capo B), le deduzioni sono generiche rispetto alla motivazione che si appunta sulla diversità delle violazioni edilizie oggetto di procedimento rispetto a quelle oggetto della denuncia.
8. Quanto al capo C) le deduzioni oltre che in fatto sono infondate - rispetto al criterio di legittimità ricordato.
9. Quanto ai capi D) ed E), le deduzioni sono in fatto rispetto alla conclusione espressa dal provvedimento impugnato circa la mancanza di prova dell'incameramento delle somme, che legittimamente fonda la prognosi negativa all'accesso dibattimentale dell'accusa. 10. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11.11.2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Capozzi Nicola MiloplaMilo Mjelolopen DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 DIC 2015 4 DIC IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO) Piera Esposito