Sentenza 11 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, occorre accertare non solo la modificazione in senso deteriore di queste, da parte dell'agente, ma anche il concreto pericolo per la salute pubblica che deriva da tale condotta. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 440 cod.pen., con riferimento alla condotta di somministrazione a bovini destinati alla macellazione di quantità di desametasone superiori ai limiti consentiti dalla legge, in assenza di specifici accertamenti sui pericoli per la salute pubblica derivanti dall'assunzione della sostanza nella concentrazione riscontrata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2014, n. 53747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53747 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 11/11/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1236
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 51869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI IL N. IL 13/12/1950;
avverso la sentenza n. 925/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 04/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. TURATE Aldo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 4/10/2013, la Corte di appello di Torino, provvedendo sull'appello proposto da GR LV avverso quella del Tribunale di Saluzzo, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 440 c.p., determinando la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, e dichiarava non doversi procedere per gli altri reati, estinti per intervenuta prescrizione.
GR è imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 440 c.p., per aver trattato 14 bovini di sua proprietà, specificamente indicati, presso l'azienda "GS Allevamenti di GR LV & C. s.s." con prodotti farmaceutici, in particolare cortisonici, in maniera tale da renderne pericoloso il consumo per la salute pubblica.
Nei motivi di appello, l'imputato aveva dedotto la nullità dei verbali formati al macello il 2/1/2006 e il 26/1/2006 e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di primo grado e aveva contestato che la carne dei bovini potesse essere qualificata come sostanza alimentare pericolosa per la salute pubblica, tenuto conto della minime quantità di desametasone rinvenute ed essendo generiche le affermazioni del CT del Pubblico Ministero;
quanto agli animali ancora vivi, aveva contestato che l'analisi delle urine dimostrasse la presenza di residui nelle carni;
aveva negato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla luce della giurisprudenza formatasi in ordine all'uso del desametasone.
La Corte rigettava il motivo di appello concernente la nullità dei verbali dei prelievi: come risultava dagli stessi verbali e dall'istruttoria, l'allevatore - che non era più proprietario degli animali, ceduti alla Italcarni S.p.A. - era stato avvisato dal personale del macello in entrambe le occasioni;
per di più, trattandosi di sostanze non deteriorabili, per le quali era consentita la revisione delle analisi, non sussisteva l'obbligo di avviso delle operazioni di analisi sui campioni prelevati. L'imputato aveva, infatti, presentato richiesta di revisione e la analisi di revisione avevano confermato gli esiti positivi in punto di precedente somministrazione di cortisonico.
Anche il secondo motivo di appello veniva respinto: la somministrazione del desametasone ai bovini allevati dall'imputato era stata provata mediante le analisi sui fegati dei bovini macellati - sia nelle prime che in quelle in sede di revisione - e quelle sulle urine dei bovini vivi presso l'azienda: in quell'occasione dodici dei sedici campioni prelevati erano risultati positivi alla stessa molecola;
anche tali analisi erano state ripetute in sede di revisione su richiesta dell'allevatore, ma il risultato era stato lo stesso.
La Corte osservava che anche i bovini vivi devono essere considerati funzionalmente "sostanze umane destinate alla alimentazione", trattandosi di animali dei quali è prevista la macellazione;
ricordava quanto dichiarato dal Consulente tecnico del P.M., che aveva riferito che il desametasone è un cortisonico potente che produce effetti anche a bassissime dosi e aveva indicato possibili conseguenze per alcune categorie di soggetti (donne in stato di gravidanza o che soffrono di osteoporosi, diabetici, soggetti affetti da calcoli renali o vescicali) anche in presenza di bassissime dosi della sostanza, con conseguente pericolo per la salute pubblica;
il consulente aveva poi rimarcato che le analisi sul fegato dei bovini macellati avevano dimostrato un valore estremamente elevato della sostanza.
Poiché la norma dell'art. 440 c.p., configura un reato di pericolo, non poteva essere accolta la richiesta di assoluzione anche se, in concreto, non si era verificato alcun evento dannoso. Secondo la Corte sussisteva anche il dolo del reato contestato, essendo sufficiente quello generico;
l'imputato, in quanto imprenditore, non poteva invocare un'ignoranza scusabile. La Corte respingeva anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta e confermava la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, essendo stata provata la pericolosità per la salute pubblica della condotta.
2. Ricorre per cassazione il difensore di GR LV, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali e manifesta illogicità della motivazione. La legge prescrive un contraddittorio già al momento della formazione dei campioni da sottoporre ad analisi, che devono essere sicuramente rappresentativi del materiale campionato e devono essere formati con una metodologia scientificamente corretta.
Non si verte - come aveva frainteso la Corte territoriale - di mancato rispetto dell'art. 223, disp. att. c.p.p., comma 1, che riguarda analisi non soggette a revisione;
piuttosto di mancato avviso all'interessato del prelevamento di campioni per permettergli di essere presente all'atto.
Secondo il ricorrente, il D.Lgs. n. 336 del 1999, vigente all'epoca dei prelievi garantiva il contraddittorio con il proprietario degli animali già prima del prelievo dei campioni: anche se non doveva essere avvisato del prelievo, doveva essere invitato a fornire tutti i documenti che motivavano la natura del trattamento. Il ricorrente contesta, altresì, il travisamento delle prove testimoniali e documentali da parte della Corte territoriale sul punto dell'effettivo avviso dato all'imputato: in realtà, la lettura congiunta delle prove dimostrava che, contrariamente a quanto ritenuto, non vi era alcuna certezza che effettivamente gli avvisi fossero stati dati, ma, al più, una generica ipotesi che ciò fosse avvenuto: risultato che non superava la decisa negazione da parte dell'imputato, che aveva sempre sostenuto di non essere stato avvisato e che aveva tempestivamente sollevato l'eccezione di inutilizzabilita delle analisi.
Tali considerazioni si rafforzano con riferimento al secondo prelievo (26/1/2006), che era stato effettuato quando erano già noti i risultati negativi delle analisi eseguite in conseguenza del primo e quando, pertanto, GR doveva ritenersi indagato. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 223 disp. att. c.p.p., in relazione all'art. 24 Cost., comma 2, nella parte in cui non prevede che l'interessato o una sua persona di fiducia o il difensore possa assistere al prelievo, formazione e sigillo dei campioni.
Poiché la modalità di formazione dei campioni è decisiva per i risultati delle analisi, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 223 cit. impone che il diritto di difesa debba essere esercitato al momento della formazione del campione;
se tale interpretazione è ritenuta impossibile, la norma risulta illegittima.
In un terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
La motivazione della sentenza impugnata era mancante con riferimento alla valutazione delle caratteristiche, natura e pericolosità del desametasone: durante il giudizio di primo grado si erano scontrate le opinioni del consulente del P.M. e del consulente della difesa;
l'atto di appello aveva ampiamente argomentato sulla questione, ma la sentenza aveva del tutto tralasciato questa tematica. Le argomentazioni del consulente della difesa erano state del tutto ignorate, nonostante il processo fosse fondato esclusivamente sulla prova tecnica.
In un quarto motivo, il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'applicazione nel caso concreto dell'art. 440 c.p.. Normalmente l'uso illegittimo del desametasone negli allevamenti viene sanzionato dalla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a): in effetti, l'art. 440 c.p., richiede un giudizio concreto di pericolosità, mentre per la configurazione del reato contravvenzionale è sufficiente un pericolo presunto per l'igiene o la salute pubblica. Il reato è sì, di pericolo, ma deve essere provato.
Nel caso di specie, la motivazione - che riproduceva la consulenza tecnica del P.M. - era del tutto astratta, non chiarendo in quale misura e a quali livelli di concentrazione la sostanza presente nella carne possa essere dannosa per gli uomini se presente nella percentuale riscontrata nelle analisi sui campioni prelevati dal fegato degli animali macellati (le analisi sulle urine degli animali vivi non fornivano nemmeno un dato quantitativo). Lo stesso consulente tecnico del P.M. aveva dato atto di non avere precisa conoscenza del pericolo per il consumatore di tali carni. Il ricorrente produce una circolare del Ministero della Salute che, pur ribadendo l'illiceità della somministrazione di cortisonici agli animali in assenza di prescrizioni e senza le apposite registrazioni, declassificava il cortisolo (di cui il desametasone è un derivato sintetico) in quanto di scarsa pericolosità.
Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con motivi nuovi, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Ricollegandosi alla necessità di accertare la pericolosità in concreto della sostanza affermata da questa Corte, il difensore ricorda l'art. 14 del Regolamento CE 178 del 2002 che stabilisce i criteri per giudicare dannoso per la salute un determinato evento:
non bastano generiche ed incontrollate informazioni di pericolosità ma occorre seguire una rigorosa procedura dettata dal predetto Regolamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Si deve premettere che, contrariamente a quanto sostenuto del ricorrente, ne' il D.Lgs. n. 336 del 1999, art. 18, ne' il successivo del D.Lsg. n. 159 del 2006, art. 18, (tuttora vigente) prevedono un contraddittorio con il responsabile della possibile somministrazione di sostanze vietate al momento della formazione dei campioni da sottoporre ad analisi: è, al contrario, previsto soltanto che "in caso di presunto trattamento illecito, il proprietario, il detentore degli animali o il veterinario che ha in cura gli animali siano invitati a fornire tutti i documenti che motivano la natura del trattamento"; invito che non modifica affatto il quadro normativo, in base al quale i controlli devono essere effettuati a sorpresa e la formazione dei campioni da sottoporre ad analisi viene eseguita ad opera dell'organismo di controllo.
D'altro canto, tale quadro è conforme a quello generale disegnato dal legislatore con riferimento alle indagini preliminari. Questa Corte ha ripetutamente affermato, in tema di indagini preliminari, che la nozione di accertamento tecnico concerne non l'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, che si esaurisce nei semplici rilievi, bensì il loro studio e la loro valutazione critica (Sez. 1^, n. 14852 del 31/01/2007 - dep. 13/04/2007, Piras e altri, Rv. 237359): così qualificando come mero prelievo e non come accertamento tecnico il prelievo del dna dal materiale biologico rinvenuto in un passamontagna, conservato e non esaurito pur all'esito delle prime indagini e, successivamente, utilizzato per effettuare a dibattimento, nel contraddittorio fra le parti, l'esame comparativo con il dna dell'imputato, o il prelievo per la ricerca di residui di sparo sui campioni raccolti dalla polizia giudiziaria diretto all'esame "stub" (Sez. 5^, n. 9998 del 21/01/2003 - dep. 05/03/2003, PG in proc. Bocchetti, Rv. 226153), o gli accertamenti di polizia compiuti sul telaio di un ciclomotore (Sez. 2, n. 34149 del 10/07/2009 - dep. 04/09/2009, Chiesa e altro, Rv. 244950) o ancora il prelievo sul luogo del fatto di impronte digitali (Sez. 2^, n. 17423 del 23/01/2009 - dep. 23/04/2009, Trokthi, Rv. 244344).
Per tale fase, il contraddittorio non è prescritto - previsione ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 248 del 1983 quanto al prelievo dei campioni di acque - ed è garantito con il prelievo di più campioni, così da permettere le analisi di revisione, oltre che dalla possibilità di partecipare alle analisi. In ogni caso, si deve rilevare la carenza di interesse del ricorrente: il ricorso nulla eccepisce sulle modalità di campionatura, cosicché la censura basata sul fatto che GR non era stato avvisato al momento del prelievo di campioni risulta irrilevante.
Due aspetti devono essere ancora sottolineati: la somministrazione generalizzata di desametasone ai bovini allevati dalla DI GR è dimostrata eloquentemente dai risultati delle analisi sulle urine dei bovini vivi prelevati in stalla (sulla cui regolarità nessuna censura viene sollevata), poiché la grande maggioranza dei campioni (12 su 16) dettero esito positivo alla sostanza;
inoltre, i risultati più sfavorevoli per l'allevatore furono quelli sui campioni prelevati - in un controllo di routine, quando, pertanto, GR non poteva considerarsi nemmeno potenzialmente indagato - nella prima occasione, il 2/1/2006; in quell'occasione la concentrazione più elevata di desametasone venne riscontrata nell'analisi di revisione presso l'istituto Superiore di Sanità di Roma.
Se, quindi, le censure sulla mancanza di contraddittorio e la violazione del diritto di difesa si concentrano sul secondo prelievo (quello del 26/1/2006), esse appaiono sostanzialmente irrilevanti, perché le analisi successive fornirono risultati indicanti una concentrazione minore della sostanza vietata.
2. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono, al contrario, fondati e determinano l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Si deve prendere atto che la motivazione della sentenza impugnata non fa alcun cenno alla consulenza tecnica del consulente della difesa, dr. Tassinari, limitandosi a riportare e ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico del P.M. Dr. Barbarino.
Ora, non vi è dubbio che, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, ma è necessario che dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti. Solo se tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4^, n. 34747 del 17/05/2012 - dep. 11/09/2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. 4^, n. 45126 del 06/11/2008 - dep. 04/12/2008, Ghisellini, Rv. 241907; Sez. 4^, n. 46359 del 24/10/2007 - dep. 13/12/2007, Antignani, Rv. 239021; sulla perizia grafologica: Sez. 5^, n. 23613 del 09/05/2012 - dep. 14/06/2012, Presicce, Rv. 252904). Appare invece scorretta la sentenza che attribuisca al parere del consulente della pubblica accusa la prevalenza rispetto al parere del consulente della difesa senza una adeguata motivazione, perché il principio del contradditorio tra le parti attribuisce loro posizione paritaria nel concorso alla formazione della prova (Sez. 1^, n. 3633 del 18/01/1995 - dep. 04/04/1995, Mazzoni, Rv. 201496).
La lettura dell'atto di appello dimostra che la necessità per la Corte territoriale di valutare adeguatamente anche la consulenza tecnica della difesa non era questione soltanto formale. In realtà - a parte la questione del contraddittorio nella formazione dei campioni, già affrontato - il tema realmente dibattuto era quello dell'esistenza del pericolo per la salute pubblica. La norma incriminatrice, infatti, punisce la contraffazione di sostanze alimentari destinate al commercio solo se avvenuta "in modo pericoloso per la salute pubblica".
L'art. 440 c.p., è, sì, reato di pericolo, cosicché per la sua sussistenza non è necessario che in concreto di verifichi un evento dannoso (Sez. 1^, n. 2953 del 29/01/1997 - dep. 28/03/1997, D'Avino ed altro, Rv. 207273), ma l'esistenza dell'elemento della pericolosità pubblica deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso la individuazione dei requisiti della sostanza somministrata (Sez. 1^, n. 7260 del 04/06/1993 - dep. 24/07/1993, Quaglia, Rv. 197888).
Questo è il discrimine tra la norma in questione e le contravvenzioni che puniscono la somministrazione ad animali di determinate sostanze: perché la nozione di pericolo per la salute pubblica va oltre la semplice finalità di prevenzione propria delle contravvenzioni, ed implica l'accertamento di un nesso tra consumo e danno alla salute fondato quanto meno su rilievi statistici che valgano a costituire un rapporto tra i due fatti in termini di probabilità (Sez. 1^, n. 6204 del 30/05/1997 - dep. 25/06/1997, Rigoni, Rv. 207938); occorre, in sostanza accertare l'avvenuta modificazione in senso deteriore delle carni destinate al consumo e il conseguente pericolo per la salute pubblica (Sez. 1^, n. 21021 del 23/01/2007 - dep. 28/05/2007, Pegolotti e altri, Rv. 236692). A ben vedere, tale requisito - il concreto pericolo per la salute pubblica - giustifica le pene edittali previste, assai alte sia nel minimo che nel massimo.
Ebbene, proprio quanto al concreto pericolo per la salute pubblica, si deve prendere atto di un dato pacifico: il desametasone, entro determinati limiti di concentrazione, può essere presente nelle carni destinate al consumo umano (il limite di legge è di 2 ppb - parti per miliardo); risulta, poi, provato il superamento dei limiti nei due animali macellati (le quattro analisi dettero risultati variabili da 4,5 ppb a 22,1 ppb).
Occorreva, quindi, comprendere - al fine di valutare l'esistenza del concreto pericolo per la salute pubblica - se e in quale misura il mero superamento del limite di legge rendeva le carni pericolose;
esattamente il ricorrente pone, inoltre, un'altra questione di carattere scientifico: in che misura le concentrazioni di desametasone riscontrate nel fegato dei due animali macellati comportavano la presenza della sostanza nelle carni dell'animale. Ovviamente, non interessa ai fini della decisione il pericolo per la salute degli animali: è notorio che la somministrazione di queste sostanze (che, si ricordi, era avvenuta clandestinamente e con l'utilizzo di dichiarazioni ideologicamente false, circostanze contestate nell'originarie imputazione con riferimento a numerosi altri reati - in particolare i delitti di cui agli artt. 515, 483 e 544 ter c.p., dichiarati prescritti con la sentenza d'appello) venga operata dagli allevatori al "ne di modificare le caratteristiche del bovino con conseguenti danni alla salute dello stesso;
ma tali danni (che il capo F sintetizzava in "un'innaturale stato d, immunodeficienza acquisita, non necessariamente determinano pericolo per la salute pubblica umana derivante dall'ingestione delle carni: o meglio, i, rapporto tra danno alla salute dell'animale e danno alla salute dell'umano che si nutre della sua carne non viene in alcun modo trattato.
Ebbene: i passi della deposizione del C.T. del P.M. riportati nella sentenza - pugnata appaiono decisamente generici, limitandosi egli a fare riferimento a possibili effetti sulle donne in gravidanza (più specificamente sul feto il cu, accrescimento potrebbe essere ritardato), sui cardiopatici e sui diabetici,' senza alcun aggancio - almeno per quanto si coglie dai passi riportati in sentenza - ai quantitativi di sostanza riscontrati, ne' alcuna menzione di letteratura scientifica.
Il ricorrente sottolinea, per di più, l'intervenuto declassamelo del cortisolo (di cui desametasone è un derivato) per la sua ridotta pericolosità.
In definitiva: pur essendo pacifico che la somministrazione - così come avvenuta, sia per le modalità clandestine che per le quantità di sostanza somministrata - era vietata ed illecita, per ritenere sussistente i, delitto contestato occorre accertare in maniera più convincente e meno astratta la sussistenza de, pericolo per la salute pubblica delle carni, alla luce della concentrazione di desametasone riscontrata nei fegati dei due bovini macellati.
Il Giudice del rinvio, pertanto, provvedere ad approfondire la sussistenza di tale elemento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2014