Sentenza 12 luglio 2016
Massime • 1
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti; ne consegue che, nell'ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al Gup decidere quale perizia sia maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell'imputato risultino irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa o dell'errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione.
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- 1. Art. 425 - Sentenza di non luogo a procederehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Sentenza di non luogo a procedere (art. 425) L'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422, non attribuisce allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza/colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato disposto dell'art. 425, comma 3, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 425, c. 3) Il fatto La Corte di Appello di Bari trasmetteva gli atti relativi alla impugnazione proposta dall'imputato e dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., ratione temporis vigente all'atto della presentazione dell'impugnazione. Premesso ciò, va osservato come il G.U.P. di Bari avesse dichiarato non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 425 e 530 co. 2 cod. proc. pen., nei confronti di una persona accusata di avere concorso nella altrui condotta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2016, n. 32574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32574 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2016 |
Testo completo
ACR 32 5 7 4/ 1 6 14. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1240/2016 PATRIZIA PICCIALLI Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MAPIA GAETANA SAVINO N. 16225/2016 - Rel. Consigliere - Dott. SALVATORE DOVERE Dott. EUGENIA SERRAO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO MA OS nei confronti di: TR TO N. IL 09/12/1958 PEDA' GIUSEPPE N. IL 26/07/1952 NA HE TO N. IL 14/03/1958 OPPEDISANO PIETRO N. IL 01/08/1959 VERSACE GIUSEPPE N. IL 01/03/1949 avverso la sentenza n. 3730/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIA, del 12/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pieds God, he he своего в си вамить сон житів; Состровчера ,Martie anfensore, m . A. Confolares, in Wahlupone dell'aur. Francesca Lojacons, for le vienene, ale ha dues l'acoplaws del corso;
Udit,lidifensor Avv. G. Melure, for il Trench, F. Regale, for is Perae, inzest grow sill ow. E. M. Genovese, for i Penue,zestre Phonno chiedo it gone refrão all causecorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AR TO, DÀ PP, NA CH TO, AN PI e CE PP, per i quali era stato chiesto il rinvio a giudizio per aver cagionato, nelle rispettive qualità di sanitari, il decesso di CA TO, paziente che era stata sottoposta presso l'ospedale di Polistena ad intervento di bendaggio gastrico perchè afflitta da grave obesità (ma in altra parte della sentenza si legge di intervento di 'resezione gastrica;
cd. sleeve gastrectomy); quindi trasferita all'Ospedale di Scilla per il decorso operatorio. Dimessa, vi era stata nuovamente ricoverata a distanza di circa due mesi;
seguivano ricoveri presso l'ospedale di Reggio Calabria, gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, la struttura clinica di Montecatone, poi l'ospedale di Imola e la casa di cura Villa AR Cecilia di Cotignola, a Ravenna. Infine la TO decedeva per insufficienza multi organo. Il procedimento penale iscritto presso l'ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, dopo prime indagini che facevano ritenere che non vi fossero state condotte colpose dei sanitari che avevano seguito il percorso clinico della TO dopo il suo trasferimento ad Imola, diversamente da quanto acquisito circa l'operato dei sanitari calabresi, veniva trasmesso alla Procura di Palmi e da questa a quella di Reggio Calabria. Alle iniziali consulenze tecniche eseguite su incarico della Procura emiliana seguivano quelle svolte su mandato degli odierni imputati e delle parti civili;
alle quali andava ad aggiungersi la perizia disposta dal giudice richiesto di valutare la necessità della verifica dibattimentale.
2. Il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che, alla luce della ricostruzione della complessa vicenda clinica della TO e delle conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio, non sussistano elementi certi per sostenere l'accusa in giudizio, con conseguente inutilità dello svolgimento di attività dibattimentale, in considerazione delle convincenti e corrette conclusioni scientifiche cui si è giunti con l'espletamento della perizia, conducenti ad un giudizio di assoluta correttezza dell'operato degli imputati.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione la parte civile TO AR OS, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Lojacono.
3.1. Con unitario motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 425 cod. proc. pen. e agli artt. 546, co. 1 lett. c) e 192 cod. proc. pen. nonché vizio motivazionale. 2 H Rileva la ricorrente che il Giudice dell'udienza preliminare é incorso nella violazione della disposizione che gli impone di valutare unicamente l'effettiva, potenziale utilità del dibattimento, entrando per converso nel merito dei singoli indizi e operando una disamina che lo ha condotto ad una vera e propria sentenza di assoluzione nel merito, sostituendosi così alla valutazione che compete al Tribunale. Segni di ciò vengono rinvenuti dalla ricorrente anche in talune espressioni utilizzate dal giudice. Il medesimo giudice ha rammentato il ben diverso avviso espresso dai consulenti del P.M., ma ha poi aderito alle conclusioni del perito che peraltro erano state per numerosi aspetti criticate - dalle parti civili, anche per erronee assunzioni in fatto senza prendere in esame - le segnalate critiche e la produzione documentale a sostegno. In ciò la ricorrente ravvisa la violazione degli artt. 546 e 192 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale denunciate.
3.2. Con motivi nuovi depositati il 25 giugno 2016 la ricorrente ribadisce le argomentazioni concernenti la dedotta violazione dell'art. 425 cod. proc. pen. riproponendo con maggior ampiezza il quadro dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità a riguardo della regola di giudizio che sovrintende la delibazione del giudice richiesto di emettere il decreto che dispone il giudizio.
4.1. L'imputato PI AN ha depositato il 6.7.2016 'Memoria ex art. 121 c.p.p.', con la quale rileva: che in relazione alla dedotta violazione degli artt. 125, co. 3 e 546, co. 1 cod. proc. pen., connessa al mancato vaglio delle prove contrarie fornite dale parti civili, il ricorso non è autosufficiente, non avendo allegato la trascrizione dell'integrale contenuto degli atti (memoria difensiva e consulenza di parte depositati all'udienza preliminare) che non sarebbero stati considerate;
-che il difetto di cui si lamenta la ricorrente é invero riconducibile al vizio motivazionale e non a quello di violazione di legge;
- che l'operato del Giudice dell'udienza preliminare non é censurabile avendo questi ritenuto che la linea accusatoria non ptesse avere proficuo sviluppo in sede dibattimentale, tenuto conto dell'insussistenza di eleenti sufficienti e conducenti al fine di sostenere un'adeguata accausa in giudizio, anche considerando le articolate e documentate controdeduzioni redatte dai consulenti di parte. L'imputato contesta che il perito sia incorso negli errori di fatto indicati dalla ricorrente. Anche con riferimento al dedotto vizio motivazionale l'imputato rinviene una violazione del principio di autosufficienza da parte del ricorrente;
e nel merito contesta che ricorra il preteso vizio motivazionale. S 4.2. L'imputato CE PP ha depositato memoria difensiva in data 23.6.2016, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile, siccome esponente mere censure di merito.
4.3. L'imputato DÀ PP ha depositato memoria con la quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché non autosufficiente e conducente critiche nel merito;
in subordine il rigetto del ricorso.
4.4. L'imputato AR ha depositato all'odierna udienza una memoria difensiva con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
6. Il prospettato vizio motivazionale non sussiste. Invero, occorre tener conto che il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere cod. proc. pen., non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal P.M., ma solo la riconoscibilità del criterio prognostico adottato dal giudice dell'udienza preliminare alla stregua della sommaria valutazione delle - -fonti di prova offerte dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 5, n. 15364 del 18/03/2010 - dep. 21/04/2010, Caradonna e altri, Rv. 246874; Sez. 2, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211). Pertanto, l'evocazione di un vizio di motivazione che come nel caso che occupa attinge il merito di una decisione che si - - prospetta aver indebitamente travalicato i limiti posti dalla legge processuale costituisce un comprensibile tuziorismo difensivo, che tuttavia non ne nasconde la intima contraddittorietà e l'inammissibilità.
7. E' per contro fondato il motivo che attiene alla violazione dell'art. 425 cod. proc. pen. [ben ha rilevato la memoria per l'AN che la violazione dell'art. 125, co. 3 cod. proc. pen. é realizzata solo dall'assenza grafica di motivazione, mentre quella degli articoli 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen. assumono rilievo solo sotto il profilo del vizio di motivazione]. Come rammentato dalla ricorrente medesima, la curva evolutiva percorsa dall'udienza preliminare, che ne ha significativamente riscritto la disciplina rispetto a quella originaria, non ha però modificato il fatto che essa è deputata a permettere un vaglio sulla sostenibilità in giudizio dell'accusa e non a sancire l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato. La Corte costituzionale ha più volte affermato che le modifiche apportate hanno confermato che "l'apprezzamento del giudice non si sviluppa... secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del H dibattimento" (sent. n. 82 del 1993; sent. n. 71 del 1996; sent. n. 51 del 1997; ord. n. 185 del 2001). Né l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422 bis cod. proc. pen., hanno attribuito al medesimo il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza- colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori (art. 425, co. 3) "è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento" (Sez. U, Sentenza n. 39915 del 30/10/2002, Vottari). Ciò importa che ove in seno all'udienza preliminare emergano prove che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato, il proscioglimento deve essere pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti (Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464). Quindi, il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere ragionevolmente ritenuto immutabile. Il giudice dell'udienza preliminare, dunque, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione. Alla stessa stregua, l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi che legittimano la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, co. 3 cod. proc. pen., devono avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127). Sicché, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente salda nell'affermare che, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti. L'esistenza di un quadro probatorio non univoco, per la contraddittorietà degli elementi che vanno a comporlo o per la loro incompiutezza non può giustificare la sentenza di non luogo a procedere se non quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all'esito del giudizio (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 47169 del 08/11/2007 - dep. 20/12/2007, P.C. in proc. Castellano e altro, H Rv. 238251; Sez. 2, n. 35178 del 03/07/2008 - dep. 11/09/2008, P.M. in proc. Trunetti, Rv. 242092; Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012 - dep. 06/09/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127). In definitiva, è esattamente questo il canone sul quale la giurisprudenza richiama l'attenzione: valutare se la presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014 - dep. 12/02/2014, Pmt in proc. Luchi e altri, Rv. 258806). Informata a tale criterio di giudizio, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere evidenzia le ragioni per le quali il materiale probatorio non sia ulteriormente accrescibile o perché non siano risolvibili attraverso il percorso dibattimentale, caratterizzato dalla formazione della prova in contraddittorio, le eventuali aporie o contraddizioni;
e non contempla l'esposizione delle ragioni per le quali il Giudice dell'udienza preliminare abbia ritenuto maggiormente attendibile l'una o l'altra prova, essendo tale giudizio riservato al giudice del dibattimento.
8. Nel caso di specie il Giudice dell'udienza preliminare non ha osservato simili prescrizioni. Sin dall'impostazione prescelta - focalizzata sulla esposizione della ricostruzione e delle conclusioni del perito - egli ha reso esplicita l'opzione a favore della perizia disposta nel corso dell'udienza preliminare. Laddove, a fronte delle diverse valutazioni dei numerosi esperti che hanno recato un contributo informativo, il compito del giudice non era quello di decidere chi fosse maggiormente attendibile ma solo quello di valutare se gli elementi a sostegno dell'accusa fossero del tutto inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ciò si traduceva nella verifica della ricorrenza di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa, per l'errata piattaforma fattuale assunta, per la palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione, e così esemplificando, tanto da lasciar 'sopravvivere' solo gli elementi di segno avverso. Ma fuori da tale, invero statisticamente eccezionale, ipotesi, il giudice dell'udienza preliminare non può operare una scelta di campo sottraendo la verifica della tenuta delle diverse prove alla contesa dibattimentale.
9. Nè va taciuto che nel caso di specie si rinviene un ulteriore ragione di annullamento della sentenza impugnata, ed è rappresentata dalle affermazioni contraddittorie formulate dal Giudice dell'udienza preliminare in ordine alla insussistenza di una violazione cautelare nel mentre si aggiunge che non può off essere esclusa la sussistenza di una colpa lieve. In tal modo si recede dalla evidenza che dovrebbe caratterizzare l'assenza di una violazione cautelare ed inoltre si formula un giudizio su materia di estrema complessità, quale il grado della colpa. Giudizio che per ciò solo - salvo il caso di assoluta evidenza - non può che essere demandato al giudice del dibattimento. 10. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/7/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Rocco Marco Blaiotta Salvatore Dovere CORTE کے سالا CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 LUG 2016 PREMAD IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 7