Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2016, n. 32574
CASS
Sentenza 12 luglio 2016

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Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti; ne consegue che, nell'ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al Gup decidere quale perizia sia maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell'imputato risultino irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa o dell'errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/07/2016, n. 32574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32574
Data del deposito : 12 luglio 2016

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