Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione presentato dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale avverso il provvedimento con cui è stato deciso il riesame del decreto di sequestro preventivo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1289 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1289 Anno 2013 Presidente: AGRO' ANTONIO Relatore: ROTUNDO VINCENZO Data Udienza: 20/11/2012 SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse della Cooperativa Leonardo da Vinci ari., in persona del legale rappresentante Marco Del Toro, nato a Roma 1'1-4-69, avverso l'ordinanza in data 18-7-12 del Tribunale di Roma. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1 . . Con ordinanza in data 18-7-12 il Tribunale di Roma, adito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2010, n. 11796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11796 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 393
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1892/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI BE, nato ad [...] il [...];
contro l'ordinanza del 9 dicembre 2009 emessa dal Tribunale di Trani;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Florio Antonio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BE PI ricorre in cassazione, in qualità di terzo interessato, contro l'ordinanza del 9 dicembre 2009 con cui il Tribunale di Trani ha rigettato la sua istanza di riesame, confermando il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. di quello stesso Tribunale nell'ambito del procedimento a carico di UR e NR PI, rispettivamente padre e fratello del ricorrente, indagati di traffico di stupefacenti ex art. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1-bis. Il sequestro, che ha riguardato beni immobili, quote societarie, polizze assicurative, conti correnti, nonché diverse moto ed autovetture, è stato disposto in funzione della confisca prevista dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies, avendo ritenuto i giudici che i summenzionati beni, formalmente intestati ad PI BE, fossero in realtà stati acquistati con i proventi illeciti ricavati dal traffico di stupefacenti gestito dai due indagati. Nel suo ricorso BE PI deduce, innanzitutto, la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies ritenendo che il Tribunale abbia erroneamente omesso di considerare il requisito della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, seppure inteso in senso più ampio, che presuppone cioè l'assenza di giustificazione sulla legittima provenienza e detenzione dei beni, rilevando che i giudici non avrebbero preso in esame le giustificazioni allegate dalla difesa, in questo modo incorrendo nell'ulteriore violazione di legge dell'art. 125 c.p.p., comma 3, costituita dalla totale omissione di motivazione sul punto, limitandosi alla sola verifica della sproporzione tra il valore dei beni in sequestro e i redditi dichiarati dal ricorrente.
In particolare, rileva come il Tribunale non abbia considerato l'avvenuta vendita di alcuni beni mobili (motociclo Yamaha, autovetture Citroen C3 e Audi A6), ne' le modalità di acquisto della Vespa ovvero gli aiuti economici della sorella SI o, ancora, la circostanza che il contratto di assicurazione non ha comportato alcun esborso.
Inoltre, sembra lamentare anche l'omesso esame della sussistenza del fumus del reato ipotizzato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da difensore non munito di procura speciale.
Il Collegio ritiene che debba essere ribadito il principio affermato da questa stessa Sezione con riferimento al ricorso proposto dal terzo interessato contro il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 6^, 17 settembre 2009, n. 46429, Pace ed altri). La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. personalissimi. Non cosi per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, "ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore", come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 83 c.p.c.. Nella specie, BE PI è, come si è visto, terzo interessato rispetto al sequestro, disposto sui beni a lui intestati in funzione della confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12-sexies nel procedimento in cui indagati sono il padre e il fratello: tuttavia, agli atti non risulta alcuna procura speciale rilasciata al difensore, avvocato Antonio Florio, che ha sottoscritto il ricorso per cassazione.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che, in relazione alla questione trattata, si stima equo determinare in Euro 300,00 (trecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010