Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo, lett. d) ed e) non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M.. (Nella specie, la corte ha osservato che tale sindacato, per un verso, sarebbe anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere e si porrebbe, dunque, in insanabile contrasto con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso gup e, per altro verso, equivarrebbe ad attribuire al giudice di legittimità un sindacato di merito non consentito in tale sede).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2008, n. 14253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14253 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 13/02/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 170
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 036557/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SASSARI;
nei confronti di:
1) AS IE N. IL 14/06/1951;
avverso SENTENZA del 08/11/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo G. di inammissibilità. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Il GUP di Sassari ha dichiarato non luogo a procedere
contro
Piras Pietro, per i reati di a - b) falsi per induzione in errore nella formazione e rilascio di passaporti e libretti segnaletici dall'U.N.I.R.E. (Unione Nazionale Incremento Razze Equine) per la identificazione di cavalle fattrici, cui si attribuivano contrariamente al vero caratteristiche genetiche anglo - arabe;
c) truffa continuata aggravata ai danni dell'Istituto di incremento ippico di Ozieri, per il profitto ingiusto conseguito nel far accoppiare le cavalle di cui ai capi precedenti con cavalli riproduttori, senza corrispondere i tassi di monta;
d) truffa aggravata continuata per il conseguimento di pubbliche erogazioni dall'U.N.I.R.E., in relazione a due delle cavalle, fatte passare per anglo arabe, mentre erano purosangue inglesi;
e) atti fraudolenti in competizioni sportive, perché i fatti non susistono. In motivazione spiega che si è di fronte ad un forte "meticciamento" del cavallo anglo - arabo - sardo, avvenuto nell'isola per oltre 150 anni, anche per assenza di controlli dal 1996, e che il metodo adottato dal C.T. del P.M. per escludere la qualificazione degli equini, su cui le imputazioni s'incentrano è ancorato a criterio statistico, e non consente affidamento risolutivo, come rilevato dal consulente di parte privata. E giunge alla conclusione che gli elementi acquisiti in sostanza non sono idonei ("appaganti a fini probatori").
Il Procuratore della Repubblica aveva proposto appello in data 13.3.07, e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, ai sensi dell'art. 428 c.p.p. (L. n. 46 del 2006, art. 4). L'atto d'impugnazione ricostruisce il dettaglio delle indagini, e s'incentra sugli argomenti che la sentenza da peso solo alla consulenza tecnica, di cui travisa il senso reale, peraltro trascurando che una cavalla è stata sostituita e sono state svolte analisi anche sul D.N.A. di tutti gli equini.
La difesa ha fatto seguire memoria di replica.
2 - L'atto d'impugnazione, qualificato ricorso, risulta inammissibile.
2.1 - L'art. 425 c.p.p., comma 3, definendo la funzione della sentenza di non luogo a procedere, afferma che il giudice la pronuncia non solo in presenza di una causa di non punibilità (comma 1), ma "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio".
E l'art. 426 c.p.p., comma 1 sul piano strutturale specifica: "La sentenza contiene: ... d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata".
Finalmente l'art. 434 c.p.p. prevede che la sentenza può essere oggetto di "revoca", "se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova".
Dunque la sentenza di non luogo a procedere non afferma certa l'assenza di responsabilità, bensì solo l'impossibilità di giungere a certezza di segno contrario, secondo un criterio prognostico negativo, frutto di valutazione riassuntiva degli elementi acquisiti.
Ferma questa premessa, la L. n. 46 del 2006, art. 4, novellando l'art. 428 c.p.p., ne ha escluso l'appellabilità. E la Corte Costituzionale con ordinanza n. 4/08, che fa conto della sua diversità rispetto a quella pronunciata in giudizio, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di illegittimità della nuova norma preclusiva dell'appello. Il p.m. può comunque proporre ricorso, e del pari l'offeso già costituito parte civile, altrimenti solo per violazione del suo diritto al contraddittorio (art. 419 c.p.p., comma 1). L'imputato può farlo solo se la sentenza non dichiara che il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso. Poiché la sentenza è solo ricorribile, in caso di annullamento, la prognosi deve essere riformulata dallo stesso giudice che ha deciso non luogo a procedere, cui non sarebbe altrimenti precluso di revocarla al pari del provvedimento di archiviazione. Tale provvedimento presume valutazione del giudice delle indagini conforme a quella del pubblico ministero di inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, e dunque non implica contraddittorio, salvo richiesta preventiva dell'offeso di poter dedurre nel caso sulle indagini da compiere, e le prove da acquisire, il che significa anticipare eventuale possibilità di revoca del provvedimento. Orbene in tal caso questa Corte non può essere adita per una valutazione sul merito della decisione (art. 409 c.p.p., comma 6). Insomma il provvedimento ai sensi dell'art. 425 c.p.p., pur motivato sommariamente, in effetti assume natura di sentenza sol perché la valutazione dopo il contraddittorio svolto in udienza preliminare è difforme da quella del pubblico ministero, ed implica assunzione del giudice della scelta d'inibire allo stato l'esercizio dell'azione penale contro l'imputato, salvo potenziale revoca. Pertanto, a fronte del ricorso, va tenuto in conto che il controllo di questa Corte sulla sentenza non può comunque avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal p.m., bensì solo la giustificazione resa dal giudice nel valutarli.
Ma se tanto è vero, benché la legge non operi riserva del ricorso alla "violazione di legge", a fronte di prevista motivazione sommaria d'inidoneità degli elementi acquisiti per l'accusa in giudizio, il giudice di legittimità non ha concreta possibilità, men che dovere, di verificare il puntuale rispetto dei parametri di cui all'art. 192 c.p.p.. È in questi termini che il controllo di motivazione risponde ai principi dell'ordinamento che vuole il giudice soggetto solo alla legge (art. 101 Cost., comma 2), e limita il ricorso per cassazione contro i provvedimenti giurisdizionali alla sola violazione di legge (art. 111 Cost., comma 7). L'art. 192, difatti, indica il metro d'induzione probatoria nella resa puntuale di conto dei risultati acquisiti, cioè elementi di prova verificati certi, e dei criteri adottati. E, se si tratta di indizi, questi devono essere dimostrati innanzitutto inconfutati (gravi), quindi di valenza univoca (precisi) e concordi. E non si vede come questo disposto, relativo alla motivazione di convincimento intorno ad accertamento svolto in termini di potenziale condanna, si possa conciliare con quella di un convincimento esclusivamente prognostico negativo di tale condanna, che si riassume in una valutazione di inidoneità dell'accusa.
Pertanto, l'unico controllo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d ed e, consentito in sede di legittimità della motivazione della decisione negativa del processo, qual è la "sentenza di non luogo a procedere", concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero.
Diversamente si giunge ad attribuire al giudice di legittimità un compito in effetti di merito, in quanto anticipatorio delle valutazioni sulla prova da assumere. E tal cosa si pone in contraddizione insanabile con la possibilità di revoca della sentenza da parte dello stesso giudice per le indagini preliminari, sopravvenute o scoperte nuove fonti di prova da combinare eventualmente con quelle già valutate (art. 434 c.p.p.). In altri termini, paradossalmente, questa Corte potrebbe pregiudicare l'esito di un eventuale giudizio.
2.2 - Nella specie il Giudice ha chiaramente espresso il criterio, con il riferimento al dato notorio d'inquinamento delle razze equine, e dell'inaccettabilità in questa luce di un metodo statistico per attribuire agli esemplari esaminati una catalogazione certa. Tanto impedisce di prender conto degli argomenti del pubblico ministero formulati in termini di eccezione di fatto a sostegno della tesi accusatoria, con richiesta di rivisitare gli atti.
I motivi, propri di merito, sono dunque non consentiti (art. 606 c.p.p., comma 3).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008