Sentenza 6 novembre 2012
Massime • 1
La sentenza di non luogo procedere emessa all'esito della udienza preliminare, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, conserva la sua natura "processuale" di strumento destinato a verificare la sussistenza della necessità di dare ingresso alla successiva fase del dibattimento, sicché essa non è consentita quando l'insufficienza o la contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione del GUP che, rinviando a giudizio 19 coimputati, aveva ritenuto insussistente il delitto associativo sotto il profilo dell'elemento psicologico con riguardo a due di essi, così utilizzando la regola di giudizio propria del dibattimento in luogo di quella dell'udienza preliminare).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 3830 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 5 Num. 3830 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: FUMO MAURIZIO 4zisrmaz.c sul ricorso proposto da: /M Ptiq PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA nei confronti di: 1) FANARI PIETRO N. IL 03/01/1940 * C/ avverso la sentenza n. 3180/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 17/09/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO; 1 Uditi difens Avv.; Data Udienza: 29/11/2012 t rilevato: – che questa Sezione in data 17.9.2012 ha trattato in pubblica udienza e definito il ricorso 41510/12 (ricorrente: Fanari Pietro); – che la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ed è statq.disposta la trasmissione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2012, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2012 |
Testo completo
Aon 3 1 80 / 1 3 Hallimu cofie 80 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO ESPOSITO Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - 1889/2012 N. Dott. PIERCAMILLO DAVIGO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO N. 19995/2012 -- Rel. Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PRESSO TRIBUNALE DI SPOLETO nei confronti di: 1) FU LA N. IL 26/06/1948 * C/ 2) RA ZO N. IL 16/04/1953 * C/ avverso la sentenza n. 206/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SPOLETO, del 06/12/2011 lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Eduard Ve accione sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Le con cluss лепто jes l'annullamento che com Chesto "" rigette Le Spins are he Udit i difensor Avv.; del dicorso 172% |2© 4}4641+91 99 MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Spoleto avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Spoleto in data 7 dicembre 2011 nei confronti di AN LA e DI VI limitatamente ai fatti ascritti al capo A) associazione per delinquere ex articolo 416 codice penale. Sostiene il pubblico ministero ricorrente che la pronuncia sia censurabile perchè:
1. emessa in contrasto con le regole di giudizio da osservare all'epilogo dell'udienza preliminare. La pronuncia è all'evidenza non limitata ad una verifica processuale della sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma è il frutto di una valutazione indebitamente estesa al merito della colpevolezza degli imputati con riguardo in particolare alla supposta carenza dell'elemento psicologico ed è comunque priva di motivazione in ordine alle ragioni della prognosi negativa sulla possibilità di ulteriori sviluppi degli elementi di prova raccolti in fase di indagine dal pubblico ministero nella successiva fase dibattimentale 2. le conclusioni del GUP appaiono in contrasto con una logica e coerente interpretazione delle norme di diritto sostanziale in materia di reati associativi.
3. le motivazioni del provvedimento appaiono incoerenti con le conclusioni tratte nei confronti degli altri coimputati rispetto ai quali è stato emesso decreto di rinvio a giudizio. In data 31.10.2011 DI VI difeso dall'Avv. Giuseppe La Spina depositava memoria con la quale chiedeva che il ricorso venisse dichiarato inammissibile. Prima di affrontare le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione proposta è necessario svolgere alcune considerazioni sulla natura e sull'inquadramento sistematico della sentenza di non luogo a procedere pronunziata all'esito dell'udienza preliminare. Pur di fronte ad un profondo mutamento della struttura e della disciplina dell'udienza preliminare (soprattutto con l'ampliamento dei poteri istruttori del giudice a seguito della L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p), deve però affermarsi che non muta sostanzialmente la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare. La sentenza di non luogo a procedere deve ancora essere pronunziata in presenza dei medesimi presupposti previsti dopo l'entrata in vigore della L. n. 105 del 1993. In altre parole anche all'esito delle modificazioni portate dalla Legge Carotti l'udienza preliminare non ha subito una modifica della sua originaria natura che era e resta di natura processuale e non di merito. Se è vero infatti che le modifiche portate dalla legge citata hanno conferito all'udienza preliminare aspetti più significativi relativi al merito dell'azione penale - in particolare per l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla prova (il vecchio testo della rubrica dell'art. 422 c.p.p. parlava di sommarie informazioni, adesso si parla di integrazione 1 probatoria), è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti Inutili, non accertare se l'imputato è colpevole o innocente. Non è sicuramente irrilevante se, all'udienza preliminare, emergono elementi di prova che, in dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all'assoluzione dell'imputato ma il proscioglimento deve essere, dal giudice dell'udienza preliminare, pronunziato solo se ed in quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti. In sintesi il quadro probatorio e valutativo delineatosi all'udienza preliminare deve essere con un giudizio di ragionevolezza ritenuto immutabile. Si può affermare che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere solo in quei casi nei quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa pervenire ad una diversa soluzione, in altre parole ancora quando il dibattimento appare superfluo. Non contrasta con questa interpretazione il tenore dell'art. 425 c.p.p., comma 3, che prevede la pronunzia della sentenza di non luogo a procedere. "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Nella norma che riecheggia la regola di giudizio prevista dall'art. 530 c.p.p. - si trova infatti conferma di quanto indicato. Il parametro ancora una volta non è l'innocenza dell'imputato, ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio. L'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio. La situazione non deve poter essere considerata suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio. Questo giudizio prognostico vale sia per l'ipotesi dell'insufficienza che per quella della contraddittorietà. Entrambe queste caratteristiche legittimano la pronunzia di una sentenza di non luogo a procedere solo se non appariranno superabili nel giudizio. In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio, per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano superabili in dibattimento Si può affermare in aderenza anche a quanto affermato in dottrina che "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento". Quello indicato è del resto l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che, dopo la riforma del 1999, ha ribadito i principi indicati (si vedano in questo senso Cass., Sez. 6, 16.11.2001 n. 42275, Acampora, rv. 221303; 06.04.2000 n. 1662, Pacifico, rv. 220751; Cass. 19.4.2007 ;Cass. N. 13163/2008),) del resto, in precedenza, fatti propri anche dalla Corte costituzionale (v. sentenza 15.03.1996 n. 71 che così si esprime su questo punto: 2 "l'apprezzamento del merito che il giudice è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento: la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta, anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sentenza di tipo "processuale", destinata null'altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero"). L'esame della sentenza impugnata dimostra che il giudice di merito non si è attenuto ai principi indicati. Il provvedimento impugnato è incentrato sulla insussistenza del delitto associativo, con riguardo agli imputati DI e AN, in relazione al quale però lo stesso giudice con coevo decreto ex articolo 429 codice di procedura penale ha rinviato a giudizio gli altri 19 coimputati. La decisione, pur concludendo per l'insussistenza del fatto, si basa sulla insussistenza dell'elemento psicologico del delitto in capo al predetti imputati, fondato sul richiamo di alcune conversazioni intercettate, benché gli stessi con separato decreto siano stati rinviati a giudizio in relazione al capo C) dell'imputazione avente ad oggetto la consumazione di numerosi reati scopo ( truffe in danno dell'Ente Poste Italiane) per la cui realizzazione si assume essere stata costituita l'associazione in argomento. La sentenza, con riguardo alla posizione dei due imputati, ha infatti affermato che la colpa cosciente e/o il dolo eventuale, ravvisabile nel loro agire, doveva essere limitato alla provenienza truffaldina del denaro utilizzato dal coimputato NU UC, indicato come il promotore dell'associazione, e non poteva essere esteso anche al rischio di partecipare all'attività organizzata di più persone per il reperimento illecito dello stesso, non ravvisandosi a tale ultimo proposito il requisito oggettivo del numero minimo di rapporti interpersonali, né, sotto il profilo soggettivo, la relativa consapevolezza. E' evidente che la regola di giudizio utilizzata è quella del dibattimento e non quella dell'udienza preliminare. E non si tratta solo di una questione formale ma di un errore di impostazione logico giuridica reso evidente dalla circostanza che, nella sentenza, alcuna valutazione prognostica viene fatta sulla possibilità di superare, nel dibattimento, l'insufficienza del quadro probatorio. Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata.
P.Q.M
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Spoleto per l'ulteriore corso Così deliberato in Roma il 6.11.2012 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA IL 22 GEN 2013, IL CANCELLER Claudia Ranelli