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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia di lavoro, promossa da con l'Avv.Naso Parte_1
ricorrente contro
, con il funzionario;
Controparte_1
convenuto avente ad oggetto: ricostruzione della carriera.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1.3.24, la ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del quale docente immesso in ruolo l'1.9.2010, chiedeva Controparte_1
dichiararsi il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR
399/88 con recupero ai fini giuridici dell'anzianità valutata ai soli fini economici, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale corretta e pagamento delle differenze retributive.
Il resisteva. CP_1
All'odierna udienza, la causa veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
La domanda merita accoglimento.
L'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988 dispone che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Tale disposizione è collegata alla disciplina relativa alla ricostruzione della carriera del personale dipendente a tempo indeterminato del settore della scuola (personale docente e personale Ata); ed infatti, per i docenti, l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”; mentre per il personale Ata l'art. 569 del medesimo d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. Dunque, per il personale docente e ata una quota di anzianità maturata durante il pre-ruolo (quella utile ai soli fini economici) viene accantonata al momento della ricostruzione della carriera, per essere poi successivamente recuperata al compimento di una determinata anzianità di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali (c.d. riallineamento). La disposizione in commento (art. 4, comma 3, del DPR n.
399/1988) è ancora in vigore poiché è richiamata dal primo Ccnl di comparto (Ccnl 4
1994/1997, stipulato in data 4.8.1995), il cui art. 66, comma 6, prevede che “restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988,
n. 399”. I successivi Ccnl hanno poi previsto espressamente che il detto art. 66, comma 6, del primo Ccnl è tra le disposizioni che continuano a trovare applicazione nel comparto scuola (cfr. art. 142, comma , lett. f, n. 8, del Ccnl 2002/2005 stipulato in data 24.7.2003 e art. 146, comma 1, lett. g, n. 8, del Ccnl 2006/2009 stipulato in data 29.11.2007). Nella specie, la ricorrente sostiene che, per l'effetto della normativa in parola, avrebbe diritto a recuperare integralmente l'anzianità riconosciutale ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera a partire dall'1.1.2022, anno in cui ha compiuto il 18° anno di anzianità di servizio. Ebbene, dal decreto di ricostruzione in atti risulta che la ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1.9.2010 e le è stata riconosciuta, alla data di conferma in ruolo dell'1.9.2011, un'anzianità ai fini giuridici di anni 7 e mesi 8, con accantonamento dell'anzianità di anni 1 e mesi 4 ai soli fini economici. Dunque, in effetti alla data del 1.1.22, la ricorrente aveva compiuto il diciottesimo anno di anzianità e avrebbe avuto diritto al quid pluris costituito dalla misura dell'anzianità ai soli fini economici originariamente accantonata al momento della ricostruzione della carriera. Ciò avrebbe comportato l'inquadramento della docente nella fascia stipendiale 21- 27 sin dall'1.09.2023; tuttavia, il convenuto ha continuato ad inquadrare la ricorrente nella fascia CP_1
stipendiale 15-20. Da tale tardivo inquadramento nella superiore fascia stipendiale conseguente all'omessa (illegittima) applicazione dell'istituto riallineamento deriva il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate. Tali differenze retributive maturate per il periodo post riallineamento possono essere quantificate, in via risarcitoria, in euro € 1894,60, come da esatti conteggi elaborati dalla parte ricorrente sulla base delle tabelle retributive applicabili. In definitiva, va dichiarato il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988 e di conseguenza va condannato al convenuto CP_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della suddetta somma, salvi gli ulteriori effetti derivanti dall'accertato diritto al riallineamento della carriera. In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va condannato alla rifusione, CP_1
in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988 e di conseguenza condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € CP_1
1894,60, salvi gli ulteriori effetti derivanti dall'accertato diritto al riallineamento della carriera;
2. condanna altresi' il convenuto alla rifusione, in favore del CP_1
procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in
€ 1000,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 27.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella controversia di lavoro, promossa da con l'Avv.Naso Parte_1
ricorrente contro
, con il funzionario;
Controparte_1
convenuto avente ad oggetto: ricostruzione della carriera.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 1.3.24, la ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del quale docente immesso in ruolo l'1.9.2010, chiedeva Controparte_1
dichiararsi il diritto al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4 comma 3 DPR
399/88 con recupero ai fini giuridici dell'anzianità valutata ai soli fini economici, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale corretta e pagamento delle differenze retributive.
Il resisteva. CP_1
All'odierna udienza, la causa veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
La domanda merita accoglimento.
L'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399/1988 dispone che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. Tale disposizione è collegata alla disciplina relativa alla ricostruzione della carriera del personale dipendente a tempo indeterminato del settore della scuola (personale docente e personale Ata); ed infatti, per i docenti, l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”; mentre per il personale Ata l'art. 569 del medesimo d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”. Dunque, per il personale docente e ata una quota di anzianità maturata durante il pre-ruolo (quella utile ai soli fini economici) viene accantonata al momento della ricostruzione della carriera, per essere poi successivamente recuperata al compimento di una determinata anzianità di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali (c.d. riallineamento). La disposizione in commento (art. 4, comma 3, del DPR n.
399/1988) è ancora in vigore poiché è richiamata dal primo Ccnl di comparto (Ccnl 4
1994/1997, stipulato in data 4.8.1995), il cui art. 66, comma 6, prevede che “restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988,
n. 399”. I successivi Ccnl hanno poi previsto espressamente che il detto art. 66, comma 6, del primo Ccnl è tra le disposizioni che continuano a trovare applicazione nel comparto scuola (cfr. art. 142, comma , lett. f, n. 8, del Ccnl 2002/2005 stipulato in data 24.7.2003 e art. 146, comma 1, lett. g, n. 8, del Ccnl 2006/2009 stipulato in data 29.11.2007). Nella specie, la ricorrente sostiene che, per l'effetto della normativa in parola, avrebbe diritto a recuperare integralmente l'anzianità riconosciutale ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera a partire dall'1.1.2022, anno in cui ha compiuto il 18° anno di anzianità di servizio. Ebbene, dal decreto di ricostruzione in atti risulta che la ricorrente è stata immessa in ruolo in data 1.9.2010 e le è stata riconosciuta, alla data di conferma in ruolo dell'1.9.2011, un'anzianità ai fini giuridici di anni 7 e mesi 8, con accantonamento dell'anzianità di anni 1 e mesi 4 ai soli fini economici. Dunque, in effetti alla data del 1.1.22, la ricorrente aveva compiuto il diciottesimo anno di anzianità e avrebbe avuto diritto al quid pluris costituito dalla misura dell'anzianità ai soli fini economici originariamente accantonata al momento della ricostruzione della carriera. Ciò avrebbe comportato l'inquadramento della docente nella fascia stipendiale 21- 27 sin dall'1.09.2023; tuttavia, il convenuto ha continuato ad inquadrare la ricorrente nella fascia CP_1
stipendiale 15-20. Da tale tardivo inquadramento nella superiore fascia stipendiale conseguente all'omessa (illegittima) applicazione dell'istituto riallineamento deriva il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate. Tali differenze retributive maturate per il periodo post riallineamento possono essere quantificate, in via risarcitoria, in euro € 1894,60, come da esatti conteggi elaborati dalla parte ricorrente sulla base delle tabelle retributive applicabili. In definitiva, va dichiarato il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988 e di conseguenza va condannato al convenuto CP_1
al pagamento, in favore della ricorrente, della suddetta somma, salvi gli ulteriori effetti derivanti dall'accertato diritto al riallineamento della carriera. In applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va condannato alla rifusione, CP_1
in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente al riallineamento della carriera ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988 e di conseguenza condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € CP_1
1894,60, salvi gli ulteriori effetti derivanti dall'accertato diritto al riallineamento della carriera;
2. condanna altresi' il convenuto alla rifusione, in favore del CP_1
procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate in
€ 1000,00, oltre iva e cpa.
Taranto, 27.1.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE