Versione
12 dicembre 1991
12 dicembre 1991
Art. 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace 1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 11
- 1. Alla Corte UE l'equiparazione tra giudici di pace e togatiClaudio Roseto · https://www.studiocataldi.it/ · 24 giugno 2020 · 6.470137
[…]
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Giurisprudenza • 80
- 1. Trib. Bologna, sentenza 07/04/2021, n. 885Provvedimento: […] «giudice ordinario competente per materia», essendo noto che il giudice di pace secondo la legge istitutiva (art. 1, Legge n. 374 del 21 novembre 1991) è un giudice ordinario appartenente all'ordine giudiziario «il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile» al pari del magistrato di carriera (cfr. ad abundantiam Corte di cassazioneLeggi di più...
- competenza per materia·
- art. 22 bis l. 689/1981·
- giudice di pace·
- principio di soccombenza·
- D. Lgs. 150/2011·
- prescrizione sanzioni amministrative·
- opposizione a intimazione di pagamento·
- nullità provvedimento amministrativo·
- mancata notifica atti prodromici