Articolo 2 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
Articolo 1Articolo 3
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29 marzo 1953
Art. 2.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell' art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.
Le modalita' di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinera' lo svolgimento del referendum popolare.
Entrata in vigore il 29 marzo 1953
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