Versione
9 agosto 1984
9 agosto 1984
Art. 2.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
Giurisprudenza • 35
- 1. Trib. Roma, sentenza 24/04/2023, n. 6471Provvedimento: […] €54.828,44; spese borsuali per viaggio a Barcellona per eseguire l'intervento di riposizionamento del rene trapiantato pari ad €1.900,95; lucro cessante per l'importo complessivo pari ad €15.089,39 (di cui €2.271,44 per mancata percezione dell'indennità giudiziaria ex art. 2 legge n. 425/1984; €6.817,95 per mancata percezione degli onorari di causa di cui all'art. 21 R.D. n. 1611/1933Leggi di più...
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