Articolo 2 della Legge 6 agosto 1984, n. 425
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 agosto 1984
Art. 2.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente