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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2126/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2126/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
395/2021 del 08/03/2021, promossa da: con sede in Modica, contrada Addolorata Mola snc, P.I. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. , , nato a
[...] C.F._1 Parte_3 Ragusa l'11/12/1996, C.F. , , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_4
C.F. , e nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_5
con il patrocinio degli avv.ti FERDINANDO MANENTI e FRANCESCO C.F._4
GUASTELLA, presso il cui studio sono domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Controparte_1 CP_1
Viale Europa n. 65, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Eleonora Giannone, presso il cui P.IVA_2 studio è domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, P.I. , in nome e per CP_2 P.IVA_3 conto di in via Vittorio Betteloni, n. 2, C.F. , con Controparte_3 P.IVA_4 il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GRILLO, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.395/2021 –RG n.718/2021 del Tribunale di Ragusa, dichiarando per
pagina 1 di 5 conseguenza come gli opponenti, ciascuno per quanto di ragione, nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell'ingiungente; 2) in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità / inefficacia e/o risoluzione, anche parziale, delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
3) in subordine accertarsi, tramite rettifica dei saldi, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”.
in nome e per conto di Controparte_4
Controparte_3
“- Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 395/2021 in ogni sua parte;
- In via del tutto subordinata, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia alle eccezioni, deduzioni e difese sopra rassegnate, ma solo nell'ipotesi di parziale fondatezza della opposizione, si chiede che gli opponenti vengano condannati, in solido, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. al pagamento in favore della del diverso minore importo che verrà Controparte_5 eventualmente determinato nel corso del presente giudizio;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 395/2021 dell'08/03/2021, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Pt_5
di pagare immediatamente, in favore di , la somma di €.
[...] Controparte_1
661.884.21, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, l'importo in questione essendo stato richiesto, quanto ad €. 287.112,51, “quale saldo a debito […] della apertura di credito in conto corrente n. 1209608 concessa […] con contratto del 6 agosto 2013 (cfr. doc. 3)”, quanto ad €. 166.025,99, “per n. 17 rate trimestrali di ammortamento […] del prestito fiduciario n. 25/676/257450 concesso […] giusto contratto del 21 dicembre 2015 (cfr. doc. 4)”, quanto ad €. 86.353,55, “per residuo capitale […] dell'indicato [prestito fiduciario] […] immediatamente esigibile”, e quanto ad €. 122.392,16, “per anticipo estero del 21 dicembre 2015 nr. 025 101 0000098 […] (cfr. doc. n°5)”; i menzionati rapporti erano intercorsi fra e , ma delle Parte_1 Controparte_1 obbligazioni da essi nascenti venivano chiamati a rispondere anche , Parte_3 Parte_2
e quali fideiussori della predetta società debitrice principale, giusta Parte_4 Parte_5 dichiarazione fideiussoria omnibus dai medesimi rilasciata in data 21/12/2015 (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo, in particolare: il difetto di prova scritta e la nullità del relativo contratto per difetto di forma scritta in violazione dell'art. 117 T.u.b., avuto riguardo tanto al rapporto di conto corrente e di affidamento ad esso relativo, quanto al rapporto di “anticipo estero”; l'illegittima applicazione, rispetto ai medesimi rapporti, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e simili, giorni valuta, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, T.A.E.G. diverso da quello indicato in contratto ed interessi usurari;
con riferimento al contratto di prestito fiduciario del 21/12/2015, l'illegittima applicazione di un T.A.E.G. diverso da quello indicato in contratto, dell'indice di riferimento Euribor quanto alla determinazione del tasso di interesse pattuito, e di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”; ed infine, avuto riguardo alla posizione processuale degli opponenti fideiussori, l'estinzione della garanzia dai medesimi prestata per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nonché comunque la loro liberazione ai sensi degli artt. 1955 e/o 1956 c.c..
Nel giudizio così introdotto si costituiva , contestando Controparte_1 ognuno dei motivi di opposizione proposti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 30/03/2022, oltre a rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si
“assegna[va] alla parte opposta il termine ex art. 5, comma 1bis, D.lgs. n. 28/2010 per l'esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, e [si] rinvia[va] all'udienza del 29.06.2022, per verificare l'esito di esso e l'eventuale prosieguo del giudizio de quo”.
Nel prosieguo, e precisamente in data 05/05/2022, si costituiva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in nome e per conto di deducendo che in forza di un CP_2 Controparte_3 contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato in data 13/12/2021, di cui era stato dato avviso in seno alla G.U. n. 151 del 21/12/2021 che allegava, era divenuta titolare del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Ciò posto, la società così intervenuta, “Ritenuto che: -il precedente procuratore avv. Giannone Eleonora è stato revocato e che il nuovo procuratore è l'avv. Cultrera Giovanni […] nomina[va] quale proprio nuovo procuratore nel procedimento civile iscritto al n° 2126/2021 avanti il Tribunale di Ragusa l'avv. Cultrera Giovanni, ratificando l'attività fino ad oggi svolta.”.
Alla successiva udienza del 29/06/2022, la società intervenuta ex art. 111 c.p.c. “dichiara[va] di avere preso atto della necessità di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione, come da provvedimento del giudice del 30 marzo u.s., solo successivamente alla costituzione in sostituzione del precedente avv. Giannone Eleonora, revocato a seguito della cessione della posizione debitoria dalla
alla società e di non avere potuto, di Controparte_1 Controparte_3 pagina 3 di 5 conseguenza, provvedere in conformità.”, e pertanto “chiede[va] al Giudice di essere rimesso in termini in ordine all'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria”. Di contro, gli opponenti eccepivano “in via preliminare ed assorbente […] il mancato avvio della procedura di mediazione iussu judicis da parte della opposta ”, altresì evidenziando, poi, Controparte_1 anche “il difetto di legittimazione di in quanto dalla documentazione Controparte_3 versata in atti non vi è alcun riferimento alla posizione creditoria asseritamene vantata verso gli odierni opponenti”.
Orbene, tutto ciò premesso, come correttamente eccepito dagli opponenti, deve in effetti dichiararsi l'improcedibilità della domanda esercitata dall'opposta con il ricorso monitorio. Preliminarmente, deve evidenziarsi l'irrilevanza del ripetuto riferimento, da parte della società intervenuta ex art. 111 c.p.c., a tale pretesa revoca del procuratore dell'opposta (avv. Eleonora
Giannone). In primo luogo, per potersi ritenere tale, la revoca in questione sarebbe dovuta provenire dalla stessa opposta (e non di certo da una parte diversa da essa).
In secondo luogo, comunque, l'opposta, ancora parte del presente giudizio, non ha mai comunicato la sostituzione del procuratore pretesamente revocato con altro e diverso procuratore, ed è noto che in ossequio al principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio defensionale consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il difensore revocato conserva, fino alla sua sostituzione, lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo.
Ciò premesso, costituisce ormai ius receptum quello secondo cui “Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, successivamente l'istaurazione del relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Pertanto, nel caso in cui parte opposta non si attivi, la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 - bis comporterà la revoca del decreto ingiuntivo.” (Cass., sez. II, 11/04/2022 n. 11598; nello stesso senso anche Cass., sez. III, 13/05/2021 n. 12896; Cass., sez. III, 08/01/2021 n. 159; Cass., sez. un., 18/09/2020 n. 19596).
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, conformemente a quanto sopra esposto, con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30/03/2022, con cui era stata decisa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato altresì assegnato alla parte opposta il termine ex art. 5, comma 1bis, D.lgs. n. 28/2010 per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Quest'ultima, su cui gravava l'onere di promuovere la procedura di mediazione, non si è attivata in tal senso, per cui deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda esercitata dalla medesima opposta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, non devono essere esaminati i motivi di opposizione proposti, ed ogni altra questione inerente al medesimo giudizio, sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2126/2021 R.G.
DICHIARA improcedibile la domanda esercitata dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo del procedimento n. 718/2021 R.G. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
395/2021 dell'08/03/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa nel suddetto procedimento n. 718/2021 R.G.
pagina 4 di 5 CONDANNA l'opposta e parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido fra loro, al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che si liquidano in €. 15.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Ferdinando Manenti e dell'avv. Francesco Guastella. Ragusa, 10/06/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2126/2021 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
395/2021 del 08/03/2021, promossa da: con sede in Modica, contrada Addolorata Mola snc, P.I. , Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], C.F. , , nato a
[...] C.F._1 Parte_3 Ragusa l'11/12/1996, C.F. , , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_4
C.F. , e nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_5
con il patrocinio degli avv.ti FERDINANDO MANENTI e FRANCESCO C.F._4
GUASTELLA, presso il cui studio sono domiciliati, giusta procura in atti;
OPPONENTI
CONTRO
con sede in Controparte_1 CP_1
Viale Europa n. 65, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Eleonora Giannone, presso il cui P.IVA_2 studio è domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, P.I. , in nome e per CP_2 P.IVA_3 conto di in via Vittorio Betteloni, n. 2, C.F. , con Controparte_3 P.IVA_4 il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE GRILLO, presso il cui studio è domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTI
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) previo accertamento e conseguente declaratoria, dichiarare inefficace, annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.395/2021 –RG n.718/2021 del Tribunale di Ragusa, dichiarando per
pagina 1 di 5 conseguenza come gli opponenti, ciascuno per quanto di ragione, nulla devono, a qualsivoglia titolo e con qualsivoglia motivazione, in favore dell'ingiungente; 2) in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità / inefficacia e/o risoluzione, anche parziale, delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
3) in subordine accertarsi, tramite rettifica dei saldi, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa;
Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.”.
in nome e per conto di Controparte_4
Controparte_3
“- Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 395/2021 in ogni sua parte;
- In via del tutto subordinata, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia alle eccezioni, deduzioni e difese sopra rassegnate, ma solo nell'ipotesi di parziale fondatezza della opposizione, si chiede che gli opponenti vengano condannati, in solido, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. al pagamento in favore della del diverso minore importo che verrà Controparte_5 eventualmente determinato nel corso del presente giudizio;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 395/2021 dell'08/03/2021, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 Pt_5
di pagare immediatamente, in favore di , la somma di €.
[...] Controparte_1
661.884.21, oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, l'importo in questione essendo stato richiesto, quanto ad €. 287.112,51, “quale saldo a debito […] della apertura di credito in conto corrente n. 1209608 concessa […] con contratto del 6 agosto 2013 (cfr. doc. 3)”, quanto ad €. 166.025,99, “per n. 17 rate trimestrali di ammortamento […] del prestito fiduciario n. 25/676/257450 concesso […] giusto contratto del 21 dicembre 2015 (cfr. doc. 4)”, quanto ad €. 86.353,55, “per residuo capitale […] dell'indicato [prestito fiduciario] […] immediatamente esigibile”, e quanto ad €. 122.392,16, “per anticipo estero del 21 dicembre 2015 nr. 025 101 0000098 […] (cfr. doc. n°5)”; i menzionati rapporti erano intercorsi fra e , ma delle Parte_1 Controparte_1 obbligazioni da essi nascenti venivano chiamati a rispondere anche , Parte_3 Parte_2
e quali fideiussori della predetta società debitrice principale, giusta Parte_4 Parte_5 dichiarazione fideiussoria omnibus dai medesimi rilasciata in data 21/12/2015 (vd. doc. n. 2 del fascicolo monitorio).
Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione tutti i soggetti ingiunti eccependo, in particolare: il difetto di prova scritta e la nullità del relativo contratto per difetto di forma scritta in violazione dell'art. 117 T.u.b., avuto riguardo tanto al rapporto di conto corrente e di affidamento ad esso relativo, quanto al rapporto di “anticipo estero”; l'illegittima applicazione, rispetto ai medesimi rapporti, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e simili, giorni valuta, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, T.A.E.G. diverso da quello indicato in contratto ed interessi usurari;
con riferimento al contratto di prestito fiduciario del 21/12/2015, l'illegittima applicazione di un T.A.E.G. diverso da quello indicato in contratto, dell'indice di riferimento Euribor quanto alla determinazione del tasso di interesse pattuito, e di un piano di ammortamento c.d. “alla francese”; ed infine, avuto riguardo alla posizione processuale degli opponenti fideiussori, l'estinzione della garanzia dai medesimi prestata per l'intervenuta decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nonché comunque la loro liberazione ai sensi degli artt. 1955 e/o 1956 c.c..
Nel giudizio così introdotto si costituiva , contestando Controparte_1 ognuno dei motivi di opposizione proposti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza resa all'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 30/03/2022, oltre a rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si
“assegna[va] alla parte opposta il termine ex art. 5, comma 1bis, D.lgs. n. 28/2010 per l'esperimento del previo tentativo obbligatorio di mediazione, e [si] rinvia[va] all'udienza del 29.06.2022, per verificare l'esito di esso e l'eventuale prosieguo del giudizio de quo”.
Nel prosieguo, e precisamente in data 05/05/2022, si costituiva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in nome e per conto di deducendo che in forza di un CP_2 Controparte_3 contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco stipulato in data 13/12/2021, di cui era stato dato avviso in seno alla G.U. n. 151 del 21/12/2021 che allegava, era divenuta titolare del diritto di credito portato dal decreto ingiuntivo opposto. Ciò posto, la società così intervenuta, “Ritenuto che: -il precedente procuratore avv. Giannone Eleonora è stato revocato e che il nuovo procuratore è l'avv. Cultrera Giovanni […] nomina[va] quale proprio nuovo procuratore nel procedimento civile iscritto al n° 2126/2021 avanti il Tribunale di Ragusa l'avv. Cultrera Giovanni, ratificando l'attività fino ad oggi svolta.”.
Alla successiva udienza del 29/06/2022, la società intervenuta ex art. 111 c.p.c. “dichiara[va] di avere preso atto della necessità di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione, come da provvedimento del giudice del 30 marzo u.s., solo successivamente alla costituzione in sostituzione del precedente avv. Giannone Eleonora, revocato a seguito della cessione della posizione debitoria dalla
alla società e di non avere potuto, di Controparte_1 Controparte_3 pagina 3 di 5 conseguenza, provvedere in conformità.”, e pertanto “chiede[va] al Giudice di essere rimesso in termini in ordine all'introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria”. Di contro, gli opponenti eccepivano “in via preliminare ed assorbente […] il mancato avvio della procedura di mediazione iussu judicis da parte della opposta ”, altresì evidenziando, poi, Controparte_1 anche “il difetto di legittimazione di in quanto dalla documentazione Controparte_3 versata in atti non vi è alcun riferimento alla posizione creditoria asseritamene vantata verso gli odierni opponenti”.
Orbene, tutto ciò premesso, come correttamente eccepito dagli opponenti, deve in effetti dichiararsi l'improcedibilità della domanda esercitata dall'opposta con il ricorso monitorio. Preliminarmente, deve evidenziarsi l'irrilevanza del ripetuto riferimento, da parte della società intervenuta ex art. 111 c.p.c., a tale pretesa revoca del procuratore dell'opposta (avv. Eleonora
Giannone). In primo luogo, per potersi ritenere tale, la revoca in questione sarebbe dovuta provenire dalla stessa opposta (e non di certo da una parte diversa da essa).
In secondo luogo, comunque, l'opposta, ancora parte del presente giudizio, non ha mai comunicato la sostituzione del procuratore pretesamente revocato con altro e diverso procuratore, ed è noto che in ossequio al principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio defensionale consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il difensore revocato conserva, fino alla sua sostituzione, lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo.
Ciò premesso, costituisce ormai ius receptum quello secondo cui “Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, successivamente l'istaurazione del relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Pertanto, nel caso in cui parte opposta non si attivi, la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 - bis comporterà la revoca del decreto ingiuntivo.” (Cass., sez. II, 11/04/2022 n. 11598; nello stesso senso anche Cass., sez. III, 13/05/2021 n. 12896; Cass., sez. III, 08/01/2021 n. 159; Cass., sez. un., 18/09/2020 n. 19596).
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, conformemente a quanto sopra esposto, con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30/03/2022, con cui era stata decisa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, era stato altresì assegnato alla parte opposta il termine ex art. 5, comma 1bis, D.lgs. n. 28/2010 per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Quest'ultima, su cui gravava l'onere di promuovere la procedura di mediazione, non si è attivata in tal senso, per cui deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda esercitata dalla medesima opposta con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Per l'effetto, non devono essere esaminati i motivi di opposizione proposti, ed ogni altra questione inerente al medesimo giudizio, sollevata dalle parti o rilevabile d'ufficio. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2126/2021 R.G.
DICHIARA improcedibile la domanda esercitata dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo del procedimento n. 718/2021 R.G. e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
395/2021 dell'08/03/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa nel suddetto procedimento n. 718/2021 R.G.
pagina 4 di 5 CONDANNA l'opposta e parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., in solido fra loro, al pagamento, in favore degli opponenti, delle spese di lite, che si liquidano in €. 15.000,00 per compenso, oltre a rimborso, spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Ferdinando Manenti e dell'avv. Francesco Guastella. Ragusa, 10/06/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5