Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 agosto 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2001 |
Commentari • 7
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 329
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 12020Provvedimento: Pubblicato il 18/06/2025 N. 12020/2025 REG.PROV.COLL. N. 00906/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 906 del 2024, proposto da EO CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, …Leggi di più...
- discriminazione lavoro a tempo determinato·
- mancata impugnazione atti presupposti·
- equiparazione status·
- giurisdizione amministrativa·
- prescrizione ordinaria·
- riconoscimento anzianità di servizio·
- nomina regionale·
- trattamento economico presidenziale·
- art. 7 comma 8 bis legge 131/2003·
- nomina governativa
Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , si interpreta nel senso che l'indennita' in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario.
L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall' articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.
L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 , si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita. - Art. 2.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. - Art. 3.
Con effetto dal 1 luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 , si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.
Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.