Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 agosto 1984 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2001 |
Commentari • 7
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 luglio 2015 (reg. ord. n. 231 del 2015), l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. La norma è censurata nella …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Come eravamo (e come siamo rimasti). Unicità di accesso e di carriere: il curioso caso dei Giudici amministrativiDi Gabriella De Michele, Magistrato Amministrativo In Quiescenza · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 24 maggio 2021
- 4. Giustizia amministrativa: è riproponibile l’actio judicati dichiarata inammissibile se è mutata la legge?Marialaura Canevari · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2021
Abstract La IV Sezione del Consiglio di Stato ha proposto alcuni quesiti all'attenzione dell'Adunanza Plenaria, relativi alla vincolatività di una pronuncia della Corte Costituzionale che sia scesa nel merito della caso concreto e alla riproponibilità di un giudizio di ottemperanza già dichiarato inammissibile avverso un decreto pronunciato in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a seguito della modifiche apportate a tale istituto della legge 69/2009. Indice: 1. L'ordinanza di rimessione 2. Il caso concreto alla base della pronuncia 3. Il primo quesito 4. Il secondo e il terzo quesito 1. L'ordinanza di rimessione Con l'ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, …
Leggi di più… - 5. Legge 30 luglio 2007 n. 111Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 14 febbraio 2008
"Modifiche alle norme sull' ordinamento giudiziario" (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2007 – Supplemento Ordinario n. 171/L) Art. 1. (Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160) 1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: "uditorato" e' sostituita dalla seguente: "tirocinio". 2. L'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. – (Concorso per magistrato ordinario). – 1. La nomina a magistrato ordinario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio …
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Giurisprudenza • 325
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 12020Provvedimento: Pubblicato il 18/06/2025 N. 12020/2025 REG.PROV.COLL. N. 00906/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 906 del 2024, proposto da EO CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, …Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 291Provvedimento: N. 04151/2025 REG.RIC. Pubblicato il 13/01/2026 N. 00291 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04151/2025 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4151 del 2025, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro NI TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio …Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/10/2025, n. 17846Provvedimento: Pubblicato il 16/10/2025 N. 17846/2025 REG.PROV.COLL. N. 06565/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6565 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da UC CR, AL RO, SS La SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura …Leggi di più...
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- 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 6075Provvedimento: Pubblicato il 01/04/2026 N. 06075/2026 REG.PROV.COLL. N. 07865/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7865 del 2024, proposto da UC NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rombolà, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via San Nicola de' Cesarini n. 3 e domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/11/2025, n. 20183Provvedimento: Pubblicato il 13/11/2025 N. 20183/2025 REG.PROV.COLL. N. 02069/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 206-OMISSIS- del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
L' articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 , si interpreta nel senso che l'indennita' in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario.
L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall' articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti.
L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 , si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita. - Art. 2.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1983 l'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 1 viene estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. - Art. 3.
Con effetto dal 1 luglio 1983 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 , si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.
Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riassorbibili con la successiva progressione economica.