Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 5258/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5258 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
TRA
, elett. dom. in Boscorealte via S.T.E. Cirillo n. 3 presso Parte_1 l'avv. Ippolito Matrone, che la rapp. e dif. giusta procura allegata alla citazione in opposizione--- OPPONENTE E
, elett. dom. in S. Egidio Monte Albinio via Bosco Controparte_1
17, presso l'avv. Enrico Pepe, che la rapp. e dif. giusta procura in atti--- OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa FATTO E DIRITTO
In data 29.8.2022 il Tribunale di Torre Annunziata emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1004/2022 con il quale ordinava all'attuale opponente di pagare a Controparte_1
la somma di € 19.307,63 oltre accessori, per prestazioni di servizi (vari interventi
[...] meccanici su bus/autocarri dell'opponente).
Avverso il decreto proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione notificato in data 10.10.2022 deducendo che:
- la nullità del D.I. perché l'opposta non aveva notificato insieme a ricorso e decreto anche le integrazioni chieste dal giudice;
- l'inesistenza del credito vantato perché relativo a prestazioni mai rese dall'opposta. A tal proposito evidenziava che il rapporto che era intercorso con l'opponente si era chiuso perché le prestazioni rese non venivano effettuate a regola d'arte e perché costavano troppo (al punto che l'Officina opposta a seguito delle rimostranze di essa opponente aveva emesso note dicredito per consentire uno sconto sui prezzi praticati). Per tali motivi, a partire dal febbraio 2022 (e dopo aver saldato alla opponente tutte le lavorazioni ancora in sospeso) esso si era rivolto ad altra officina meccanica per le Parte_1 riparazioni ai propri mezzi, come da documentazione che richiamava. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'opposta che contestava la domanda chiedendo confermarsi il D.I. Con ordinanza resa all'esito della prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecutività al decreto opposto subordinata alla prestazione di cauzione.
Articolate le rispettive istanze istruttorie questo giudice le riteneva superflue e/o inammissibili rinviando per la decisione. Acquisita quindi documentazione varia sulle rinnovate conclusioni delle parti la causa veniva assegnata a sentenza.
------------------ L'opposizione va accolta. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità del D.I. perché non sarebbe stata notificata l'integrazione che fu a suo tempo chiesta al ricorrente prima della concessione del D.I. stesso.
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Invero (a parte il rilievo che si trattava di semplice attestazione di conformità degli atti esibiti ed a parte il rilievo circa il superamento della fase monitori che avviene ad opera del giudizio ordinario, a cognizione piena) non si comprende meglio il senso della eccezione posto che la documentazione esibita a corredo del ricorso per ingiunzione non va notificata all'ingiungendo che viceversa ha tutto il diritto/dovere di consultarla in cancelleria dove l'istante è tenuta a lasciarla per tutto il periodo di possibile opposizione. Del pari va confermata l'ordinanza che non ha ammesso la prova per testi articolata dall'opponente. Infatti, da un lato va ribadita l'ultroneità della prova su circostanze pacifiche e sulle circostanze dimostrate documentalmente e d'altro canto va ribadita l'inammissibilità della prova negativa come articolata da essa opponente. Infatti la prova su circostanze negative è inammissibile quando essa tende ad escludere accadimenti che possono essere conosciuti solo dalle parti mentre va ammessa quando invece il teste è chiamato a riferire su accadimenti concreti da cui si ricavi a contrario l'inesistenza di determinati fatti: ed i capi di prova articolati dall'opponente riguardavano l'affermazione che la società opposta non avesse più effettuato riparazioni per l'opponente a partire da novembre 2021 (“Vero è che dal mese di novembre 2021 alcuna prestazione veniva effettuata dall'opposta in favore dell'opponente”) e così via;
oppure essi erano relative a circostanze contrarie a quanto risultante da atto scritto (le “schede-lavori” esibite dall'opposta e sottoscritte da personale dell'opponente, relative a periodi successivi al novembre 2021): su tali capi è evidente che nessun teste avrebbe mai potuto riferire non potendo egli escludere che in un periodo di tempo relativamente lungo come quello in esame vi siano stati comunque dei lavori fatti dall'opposta per il . Parte_1 Del pari va confermata l'inammissibilità della prova articolata da parte opposta, dal momento che l'articolazione della stessa è stata davvero men che generica, senza alcuna formulazione di capi precisi, ma facendo generico riferimento alle circostanze in fatto dedotte in giudizio (su ciò si v. meglio infra).
Premesso quanto sopra la causa va decisa in virtù della documentazione esibita. A tal proposito va evidenziato che l'opposta mantiene la posizione di attore in senso sostanziale e come tale è onerata a dar prova precisa di aver eseguito la prestazione per la quale chiede di essere remunerata giudizialmente.
E tale prova (contrariamente a quanto sembra argomentare essa opposta) non può essere certo fornita con la fattura e con l'estratto autentico delle scritture contabili atteso che tale documento (formato dalla stessa parte) è prova idonea solo ai fini del procedimento monitorio (e ciò soprattutto a fronte della posizione assunta dall'opponente che nega l'esecuzione di quelle prestazioni). BE l'unica prova fornita dall'opposta Officina circa le prestazioni rese è costituita dalle
“schede-lavori” che riepilogano le prestazioni meccaniche rese in favore del e dei suoi Parte_1 automezzi (sia per manodopera che per le forniture dei relativi pezzi) e che risultano tutte firmate.
Verosimilmente si tratta di firme di dipendenti o degli autisti dei vari automezzi del . Parte_1
BE (a parte il rilievo che esse non coprono tutte le fatture, nel senso che le fatture fanno riferimento anche a schede-lavori che non sono state esibite) tali documenti non risultano allegate al ricorso per D.I., ma esibite dalla Officina in una alla sua costituzione nel giudizio di opposizione (in data 7.2.2023). Tuttavia, il le ha impugnate espressamente nella prima difesa utile successiva, con le Parte_1 note di udienza dep. il 2.3.2023: “Si disconoscono, altresì, le schede lavori prodotte in giudizio dall'opposta, nonché le sottoscrizioni apposte all'interno dei detti documenti in quanto sicuramente non proveniente dalla parte opponente, né da altro soggetto abilitato e/o autorizzato al ritiro”. A fronte di tale espressa impugnazione con la quale si disconoscono del tutto le “schede-lavori” e le prestazioni rese in data successiva all'8.11.2021 (infatti sin dall'inizio la opponente ha sostenuto che il rapporto si è chiuso all'8.11.2021 e che successivamente non è stato effettuato più nessuna riparazione o intervento sui suoi automezzi da parte della ) sarebbe stato preciso onere CP_1 dell'opposta dimostrare l'effettività delle prestazioni rese dopo tale data. Su tale punto, invero, essa ha articolato una prova per testi, che ben avrebbe potuto chiarire i fatti, ma che – come visto sopra – è del tutto inammissibile per la sua estrema genericità. Questa la prova per testi articolata: “prova per testi, sulle circostanze riportate da controparte e nella presente memoria, cosi precedute dal rituale di “vero Che” e che qui si intendono per trascritti
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e riportati, e per l'effetto si chiede di essere ammessi alla prova per testi indicando ed ascoltando i seguenti signori…”. Tuttavia nella memoria in questione (183-6° comma n. 2) non vi sono circostanze articolate, né sono indicati specifici fatti cui poter fare migliore riferimento per ammettere comunque le testimonianze. L'unico riferimento (invero fugace) è alle schede-lavori, ma sarebbe stato necessario articolare prova puntuale sulle stesse e comunque sull'effettività dei lavori, cosa che – lo si ripete ancora una volta – non può essere fatta in maniera generica
Mancando pertanto la prova della prestazione fornita non resta che revocare l'impugnato D.I.
La cauzione (concessa in prima udienza prima delle articolazioni istruttorie) va mantenuta sino al giudicato e se ne dispone sin da ora la restituzione all'opposta La particolarità della vicenda ed il rigetto determinato da carenze probatorie inducono all'integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con atto di
[...] Controparte_1 citazione notificato in data 10.10.2022, in opposizione al D.I. n.1004/2022, emesso da questo
Tribunale addì 29.8.2022 e notificato in data , così provvede: accoglie la domanda e per l'effetto revoca l'opposto d.i.--- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio di opposizione--- ordina la restituzione della cauzione a parte opposta al giudicato. Così deciso in Torre Annunziata, addì 5.3.2025.
IL GIUDICE
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