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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE UNICO, Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.6645 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2021
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Capone Daniela, giusta mandato in atti Parte_1
OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Marco Rossi, giusta mandato alle liti
OPPOSTA-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.1677/2021 ing., reso dal Tribunale
di Taranto in data 16-09-2021, l'opponente domandava la revoca del predetto provvedimento di cui chiedeva la dichiarazione di inefficacia, in quanto disconosceva le firme apposte sul contratto di prestito personale del 26.09.2013 e del modulo di adesione sottoscritti con la
Findomestic. Con riferimento ai contratti del 05.07.2009 e 26.11.2009 di richiesta di apertura di linea di credito con carta, i quali erano stati sottoscritti da esso opponente per l'acquisto di elettrodomestici, evidenziava di avere pagato quanto dovuto e che, pertanto, nulla spettava all'opposta.
Costituendosi l contestava quanto dedotto ed eccepito da parte opponente Controparte_2
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il consequenziale rigetto delle richieste avanzate dall'opponente.
La causa istruita mediante produzione documentale e la CTU calligrafa e contabile, veniva rinviata per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 24.03.2025.
L'opponente ha contestato di avere sottoscritto il contratto di richiesta di prestito personale per
€ 20.300,00, stipulato con la Findomestic in data 26.09.2013. In seguito al disconoscimento
CP delle firme ivi apposte l' formulava istanza di verificazione.
Nominata la CTU calligrafa, alla quale integralmente ci si riporta, stante la coerenza logica della stessa e le cognizioni tecniche del perito incaricato, è emerso che le firme vergate sul suddetto contratto sono apocrife.
Il CTU ha accertato che le firme sono state apposte dalla stessa mano e che dal confronto tra le varie sottoscrizioni è emersa la diversità nella strutturazione delle stesse, nella dinamica formativa delle lettere, nelle caratteristiche grafiche e grafologiche, che hanno portato il perito a concludere che le stesse non sono state apposte da Parte_1
Essendo, quindi, emerso che l'opponente non ha sottoscritto il suddetto contratto, nulla può
pretendere l'opposta per il prestito erogato dalla Findomestic, sua cedente, con il predetto atto.
Con riferimento ai crediti residuati a carico dell'opponente dai contratti di apertura di linea di credito con carta del 05.07.2009 e del 26.11.2009 il sig. ha dichiarato di avere Pt_1 sottoscritto gli stessi, ma di avere estinto il debito, così come risultante dal riepilogo contabile dei rapporti depositati nel fascicolo dell'opposta.
Espletata la CTU contabile, a cui integralmente ci si riporta, è emerso che, relativamente ai contratti di apertura di linea di credito sopra richiamati, nulla è dovuto essendo stato il credito estinto in conformità al relativo piano di ammortamento.
Essendo emerso, quindi, che, per le ragioni sopra spiegate, alcuna somma è dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, in virtù dei titoli azionati con la procedura monitoria,
accoglibile appare l'opposizione proposta con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo azionato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , così provvede: Controparte_2
1) Accoglie l'opposizione proposta, e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.1677/2021
Ing.- 5181/2021 R.G., reso dal Tribunale di Taranto in data 16-09-2021;
2) Condanna l'opposta a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio, che liquida in complessive € 3.645,5, di cui € 145,5 per spese ed € 3.500,00 per onorario, oltre al 15% di spese generali CNAP ed IVA se e nella misura in cui siano per legge spettanti, oltre alle spese di entrambe le CTU. Il tutto da distrarre in prededuzione in favore dell'Avv. Daniela Capone,
difensore dell'opponente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, 24-03-2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte