TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1727/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dagli C.F._1
avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliata in Biella presso lo studio di quest'ultimo
Ricorrente
Contro il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso, per delega allegata alla memoria di costituzione, dai dottori e dipendenti dello stesso , ed CP_3 CP_4 CP_5 CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso la Controparte_6
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro
[...]
Convenuto
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del CP_1
pagina 1 dell'Istruzione al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel ricorso.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Nell'interesse di parte convenuta: “rigettare, per le causali di cui in parte espositiva, la domanda della ricorrente, perché infondata, immotivata e non provata con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 27.5.2024 Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi
[...]
accogliere le conclusioni sopra trascritte, domandando la condanna del
[...]
al risarcimento del danno derivante dall'abusiva Controparte_1
reiterazione dei contratti a termine.
A fondamento del ricorso ha allegato di essere una docente idonea all'insegnamento nella scuola primaria e in quella dell'infanzia, e di essere inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze (G.P.S.), utilizzabili soltanto per gli incarichi a tempo determinato. Ha altresì allegato di prestare servizio, alla data di deposito del ricorso, presso l' di Carbonia. CP_7
Ha quindi allegato di aver prestato più di 36 mesi di servizio alle dipendenze del convenuto, in assenza di esigenze sostitutive di personale temporaneamente CP_1
assente, come segue:
- a.s. 2017/2018: , dal 21/09/17 al 30/06/18; Parte_2
24 ore settimanali;
- a.s. 2018/2019: , dal 17/09/18 al 30/06/19; Parte_2
24 ore settimanali;
- a.s. 2019/2020: , dal 19/09/19 al 30/06/20; Parte_2 Pt_2
24 ore settimanali;
- a.s. 2020/2021: , dal 16/09/20 al 30/06/21; Parte_2 Pt_2
24 ore settimanali;
pagina 2 - a.s. 2021/2022: I.C. , dal 13/09/21 al 30/06/22; Parte_2
24 ore settimanali;
- a.s. 2022/2023: , dal 13/09/22 al 30/06/23; Parte_2 Pt_2
24 ore settimanali;
- a.s. 2023/2024: I.C. Satta di Carbonia, , 11/09/23 al 30/06/24; 24 ore Pt_2
settimanali.
La ricorrente ha quindi affermato la sussistenza di tutte le circostanze sintomatiche dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, in particolare il superamento di 36 mesi di servizio in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente e la prestazione del servizio per oltre 36 mesi su posti vacanti e disponibili (al 31 agosto ovvero 4 contratti al 30 giugno/31 agosto continuativi nella stessa classe di concorso e nello stesso istituto).
Ha allegato che tutti i contratti sopra indicati erano stati stipulati su posti vacanti e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del vigente C.C.N.L. del comparto scuola,
“[…] Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito […]”.
Gli allegati contratti, invero, non indicavano il nominativo di alcun dipendente sostituito: da ciò si desumeva con certezza che tutto il servizio d'insegnamento della ricorrente era stato prestato su posti vacanti, cioè privi di titolare temporaneamente assente.
Tutti i contratti sopra descritti erano stati stipulati in virtù di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto e, in tutti i predetti anni, il datore di lavoro della ricorrente non era stato il singolo istituto scolastico, bensì il
[...]
, ora , nel cui ambito quel rapporto Controparte_1 Controparte_1
di lavoro aveva soddisfatto un'esigenza lavorativa istituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt'altro che eccezionale o temporanea.
In altri termini, l'Amministrazione aveva abusato dello strumento del contratto a termine per soddisfare un fabbisogno di personale permanente e durevole nel tempo.
pagina 3 Parte ricorrente ha quindi richiamato gli orientamenti giurisprudenziali elaborati in materia di ricorso abusivo ai contratti a termine.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, contestando integralmente in CP_1
fatto e in diritto l'avversa domanda.
In primo luogo, ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la ricorrente non era in possesso del titolo valido per l'insegnamento del sostegno, ragion per cui ella non avrebbe potuto ricoprire un posto a tempo indeterminato per detta disciplina. Ed infatti, la ricorrente non era in possesso del titolo di specializzazione necessario ai fini dell'immissione in ruolo per l'insegnamento delle attività di sostegno, come previsto dall'art. 13 comma 5 della Legge n. 104/1992.
In secondo luogo, ha rilevato che la disciplina prevista per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine non trovava applicazione al caso di specie, poiché i contratti sottoscritti dalla ricorrente rientravano nel novero delle supplenze annuali, trattandosi di posti su organico di fatto e non di diritto.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Questo giudice ritiene di non doversi discostare dal principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ed in particolare, sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 26 novembre 2014, da Cass. civ., Sezione Per_1
Lavoro, sentenza n. 22552 del 7.11.2016 (alla cui ampia ed esaustiva motivazione si rinvia, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.), secondo il quale nel settore scolastico, per quanto specificamente rileva in questa sede, “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su
“organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (lettera H - punto 125 della motivazione).
pagina 4 Sulla scorta dei principi enucleati dalla Suprema Corte nella sentenza citata, e come anche rilevato da questo stesso Tribunale (v. la sentenza del 21.3.2025 nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1504/2024 R.G., est. dott. R. Ponticelli), deve affermarsi che la reiterazione di contratti a termine con l'Amministrazione scolastica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L: n. 124/1999 è per ciò soltanto illegittima se sia stato accertato il superamento dei 36 mesi (ovvero tre anni) su posti vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico (il c.d. “organico di diritto”): in sostanza, l'abuso si concretizza con il venire in essere di un quarto contratto, quand'anche i tre precedenti non siano consecutivi.
Nell'ipotesi, che invece rileva in questa sede, di pluralità di contratti riconducibili ai commi 2 e 3 del medesimo art. 4 (destinati a soddisfare esigenze provvisorie e temporanee) il lavoratore è onerato di allegare e provare non soltanto la durata complessiva superiore a 36 mesi, ma altresì che i contratti fossero, di fatto, impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili.
E tuttavia, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (v. App. Firenze, sentenza n. 922/2016; App Torino, sentenza n. 683/2015; Trib.
Vercelli, sentenza n. 394/2024), la prova dell'abuso può essere tratta, in via presuntiva, dalla ripetuta assegnazione del docente presso lo stesso istituto scolastico e sulla stessa cattedra (fermo restando che l'eventuale abuso non può comportare la costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
Nel caso di specie, gli incarichi di supplenza su organico di fatto (fino al termine delle attività didattiche) si sono svolti presso lo stesso istituto scolastico ( Parte_2
di ) e sulla stessa cattedra per ben sei anni scolastici consecutivi
[...] Pt_2
(dall'a.s. 2017/2018 a quello 2022/2023).
A fronte di tale indice presuntivo, assai significativo, l'Amministrazione scolastica non ha addotto alcun elemento atto a dimostrare, nel caso concreto, la temporaneità delle esigenze per la soddisfazione delle quali ha ritenuto di dover far più volte ricorso alla predetta supplenza.
Da ciò consegue la fondatezza della domanda risarcitoria.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, si osserva che con l'art. 12, comma 5, del D.L. n. 131/2024 (pubblicato il 16 settembre 2024 ed vigore dal giorno
pagina 5 successivo) è stato novellato l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, che al comma 5 testualmente prescrive: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Questo Tribunale ritiene che la disposizione da ultimo citata si applichi anche al caso di specie, richiamando a tal fine le motivazioni della citata sentenza del 21.3.2025, secondo cui “La norma, sia per il tenore letterale, che, soprattutto, per la ratio giustificativa (il decreto legge che l'ha introdotta è intervenuto con la autodichiarata finalità di dare attuazione agli obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione, tra cui quella n. 2014/4231, preannunciata all'epoca dalla
Commissione Europea per non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE e omessa adozione di misure efficaci atte a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia, tra cui insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica;
ciò induce a ritenere che lo stesso legislatore abbia valutato che la forfetizzazione del risarcimento del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisse una congrua tutela del lavoratore, sufficientemente dissuasiva contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato) deve ritenersi applicabile anche alle situazioni iniziate e concluse anteriormente alla sua entrata in vigore (in
pagina 6 termini cfr. Trib. Verona, 3 ottobre 2024, n. 576; Trib. Torino, sentenza n. 3226 del 5 dicembre 2024)”.
Nel caso di specie, tenuto conto del periodo lungo il quale si è consumato l'abuso, al netto dei trentasei mesi entro i quali esso non sarebbe stato consumato, si ritiene corretto liquidare il risarcimento spettante alla parte ricorrente nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
5. Si ottiene pertanto la somma di euro 14.989,95 (pari alla retribuzione mensile lorda di euro 2.141,37 di cui alla busta paga prodotta, moltiplicata per sette;
si rileva che anche la c.d. retribuzione professionale docenti, in forza degli artt. 81 del C.C.N.L.
24 luglio 2003 e 83 del C.C.N.L. 29 novembre 2007, è inclusa nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n.
724, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite
(cause di lavoro di valore da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Nel caso di specie la causa, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata istruita mediante sole produzioni documentali.
Le spese per le restanti fasi si liquidano ai valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 7 1) condanna il a corrispondere alla ricorrente, Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 14.989,59, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in euro 2.300,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi.
Cagliari, 10.7.2025. Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 8