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5 aprile 1991
5 aprile 1991
Art. 11. 1. L' articolo 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;
b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo;
e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;
f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;
g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consultivo,
da sottoporre all'assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento;
h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;
i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale dei propri iscritti;
n) puo' agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;
o) dispone la convocazione dell'assemblea.
2. Il collegio riscuote i contributi di cui al comma 6, lettera g) dell'articolo 4, e al comma 1, lettera l) del presente articolo, mediante ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio provinciale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative quote".
"Art. 12. - 1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;
b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo;
e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;
f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;
g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consultivo,
da sottoporre all'assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento;
h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;
i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale dei propri iscritti;
n) puo' agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;
o) dispone la convocazione dell'assemblea.
2. Il collegio riscuote i contributi di cui al comma 6, lettera g) dell'articolo 4, e al comma 1, lettera l) del presente articolo, mediante ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio provinciale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative quote".
Commentario • 1
- 1. La gestione dei rifiuti alla luce del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152Giovanni Ronconi · https://www.filodiritto.com/ · 7 settembre 2007 · 0.71883965
Nel quadro dell'ordinamento nazionale, l'interesse ambientale costituisce ormai un valore costituzionale primario, fondante, al pari degli altri valori che costituiscono la trama essenziale del patto di convivenza. Va notato, tuttavia, che l'ambiente ha trovato questa collocazione tra i valori costituzionali soltanto dalla metà degli anni '80, grazie ad una decisa giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha assicurato effettività a tale valore. La ricostruzione dell'ambiente come valore costituzionale si è definitivamente affermata dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, cui è seguita l'importante sentenza n. 407/2002 dove la Consulta ha precisato che, …
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Giurisprudenza • 34
- 1. CGCE, n. C-276/91, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, 02/08/1993Provvedimento: […] 11 Il governo francese spiega innanzi tutto che, successivamente ai fatti di causa, l' armonizzazione delle aliquote IVA decisa a livello comunitario ha determinato la soppressione della categoria dei beni soggetti ad imposizione elevata ai sensi dell' art. 414 del Code des douanes. Esso richiama, a tal riguardo, l' art. 11 della legge 26 luglio 1991, n. 91-716, che dispone effettivamente la soppressione definitiva dell' aliquota IVA maggiorata dal 1 gennaio 1993.Leggi di più...
- ammenda proporzionale·
- inadempimento obblighi UE·
- confisca oggetto frode·
- giurisprudenza Corte di Giustizia·
- armonizzazione legislazioni fiscali·
- IVA operazioni interne·
- IVA all'importazione·
- sanzioni sproporzionate·
- art. 95 Trattato CEE