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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2349/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2349/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LISEI MARCO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNI MATTEO ( ; C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ALFONSO MAGLIULO Controparte_1 P.IVA_1
, e , C.F._3 Email_1 CP_2
( , ,) C.F._4 Email_2
con il patrocinio dagli Avv.ti STEFANO CASTALDO ( Controparte_3 P.IVA_2 [...]
- , ALBERTO ESPOSITO ( C.F._5 Email_3 [...]
– e MASSIMO CAMPAILLA, presso lo C.F._6 Email_4 studio del quale è elettivamente domiciliata in Bologna, alla Via Santo Stefano n. 43, 40125 APPELLATE
Avverso la sentenza 2713 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, sezione III, in persona del Giudice Dott. Iovino, in composizione monocratica, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15175/2020, pubblicata in data 27/10/2021 con il n. 2713/2021 e notificata in data
19/11/2021, oggetto della presente impugnazione, relativamente alla parte già indicata nel corpo del testo del presente atto, ritenuta fondata la domanda e contrariis rejectis, nel merito in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della e/o della in relazione Controparte_3 Controparte_1 al sinistro occorso all'attrice Sig.ra in data 19/09/2018 a bordo della MSC Divina, nave da crociera con Parte_2 codice identificativo DI35;
pagina 1 di 7 conseguentemente: condannare la convenuta e/o in pers. dei rispettivi leg. rapp.ti Controparte_3 Controparte_1 pp.tt., in solido tra loro ovvero secondo il diverso grado di responsabilità da accertarsi in corso di causa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice Sig.ra quantificati nella cifra complessiva di € 155.666,45 Parte_2 ovvero in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che verrà ritenuta di Giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale e accessori di legge a carico della parte convenuta per ambedue i gradi di giudizio.
-reitera con forza le istanze istruttorie tutte.
L'appellata ha concluso come segue: Controparte_1
- in via principale, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attrice/odierna appellante ex art. 1227 c.c. e proporzionalmente ridurre l'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni. con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi professionali del giudizio.
L'appellata a concluso come segue: Controparte_3
- in via principale, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attrice/odierna appellante ex art. 1227 c.c. e proporzionalmente ridurre l'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni. con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi professionali del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata convenne in giudizio avanti al Tribunale di Bologna Parte_1 le società con sede legali a Napoli, e con sede legale a Controparte_3 Controparte_1
Ginevra, esponendo di avere prenotato un viaggio con partenza il 15.9.2018 da Genova e ritorno il
22.9.2018 allo stesso porto, per due persone;
di essersi quindi imbarcata insieme al marito,
[...] sulla nave MSC Divina, battente bandiera nazionale. CP_4
Nella serata del 19.9.2018 i coniugi erano stati invitati ad un buffet sul ponte 18, e nella occasione si era infortunata, fratturandosi un femore in seguito ad una caduta causata da un oggetto Parte_1 scuro con funzione di peso, posto alla base di uno dei pali del gazebo che copriva il buffet per tenerlo fermo nonostante il vento. Questo oggetto costituiva una insidia, perché era poco visibile, ed aveva dato origine all'inciampo.
La signora al momento veniva accompagnata dal personale di bordo nella infermeria, dove le conseguenze della caduta erano sottovalutate, e poi nella sua cabina;
il giorno successivo il marito la accompagnava all'Ospedale di Valencia, dove veniva visitata ed operata, rientrando in Italia il 1° ottobre, dove proseguiva le cure;
a seguito della frattura aveva comunque riportato un danno biologico permanente stimato dal consulente di parte del 22 %, senza ricevere alcun tipo di risarcimento.
Ciò esposto in fatto, l'attrice faceva valere la responsabilità contrattuale del vettore, richiamando sia l'art.1218 cc sia la Convenzione di Atena recepita nel Regolamento CE n.392 del 2009; produceva i biglietti relativi al viaggio, documentazione sanitaria, Ct stragiudiziale di parte e documenti di spesa, e chiedeva la condanna delle società convenute in solido o comunque secondo le rispettive responsabilità al risarcimento del danno, sia biologico che da vacanza rovinata, quantificato nella somma di
€.155.666,45, ovvero in quella maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa.
Si costituivano in giudizio con difese formalmente separate e Controparte_1 Controparte_3 la prima contestava nel merito l'addebito, escludendo che l'incidente fosse ascrivibile ad una insidia, ed attribuendone la responsabilità integralmente alla stessa infortunata, che non aveva prestato la necessaria attenzione, violando il principio di autoresponsabilità; in subordine, deduceva il concorso ex art.1227 cc;
poi, asseritamente per tuziorismo difensivo, contestava la natura, qualificazione e quantificazione dei danni.
pagina 2 di 7 invece eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 assumendo che la crociera cui aveva preso parte la attrice era stata organizzata dalla Controparte_1 con sede in Ginevra, come risultava dalle condizioni generali di vendita, e che la società con sede in
Italia non era neppure proprietaria della nave, ma aveva solo svolto attività di supporto ed assistenza nelle vendite;
contestava anche nel merito la domanda, riproponendo gli argomenti già spesi dalla
[...]
CP_1
Il Giudice di primo grado, qualificata la domanda sub art.2051 cc, come diretta quindi a far valere la responsabilità del custode, la respingeva, escludendo in concreto la responsabilità in capo al custode, perché riteneva che nella fattispecie la signora fosse caduta a causa di una propria esclusiva Pt_1 disattenzione ed imprudenza, che costituivano violazione del dovere di solidarietà imposto dall'art.2 della Costituzione, per condurre entro limiti di ragionevolezza gli aggravi a carico dei consociati, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Avverso la decisione, pubblicata in data 27 ottobre 2021 e notificata il 19 novembre 2021, proponeva tempestivo appello con citazione notificata a mezzo PEC il 20 dicembre 2021 (lunedì), Parte_1 deducendo la erroneità della decisione, laddove aveva mancato di riconoscere la responsabilità delle convenute, riconducendo erroneamente la fattispecie alla responsabilità ex art.2051 cc, anziché alla responsabilità contrattuale del vettore, (anche alla luce della Convenzione di Atene sul trasporto marittimo, recepita con il regolamento CE 392 del 2009), e travisando anche in via di fatto le risultanze processuali.
Si costituivano le convenute, riproponendo le difese già avanzate in primo grado, e la causa, senza ulteriore istruttoria veniva trattenuta in decisione, dopo un rinvio determinato da ragioni di ufficio, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Si accerta in primo luogo che per quanto consta ha organizzato la crociera e Controparte_1 venduto, con l'ausilio di intermediari, i biglietti, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, (in particolare le condizioni generali di vendita, prodotte da entrambe le difese, e la fattura, prodotta dalla;
il dato fattuale non è contestato dalla Controparte_3 Controparte_1
Dunque, la società con sede in Svizzera è la controparte contrattuale della signora ovvero, Parte_1 secondo le definizioni della Convenzione di Atene, recepita dal Regolamento della Unione 392 del 2009, il “vettore” ossia il soggetto dal quale o per conto del quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia stato eseguito effettivamente da tale soggetto o da altri. La Convenzione non pare tuttavia in concreto rilevante, al di là dell'aspetto definitorio, atteso che la sua disciplina è volta a regolare i diritti dei trasportati nei casi di “incidente marittimo” come definito da quella normativa, e quindi le collisioni tra natanti, i capovolgimenti e/o gli incagli, gli incendi e le esplosioni a bordo, ed altri disastri, che assumono caratteristiche peculiari, incidendo sulla integrità della nave;
la disciplina, quindi, non estende la propria sfera operativa agli episodi, pur lesivi della salute dei passeggeri, che si verificano a bordo, ma non siano in nesso causale con un evento che coinvolga la integrità della nave, cosicchè può dirsi che il trasporto e la ospitalità che la nave offre, siano solo “occasione” e non causa del danno. D'altro canto non è in contestazione tra le parti in causa la applicazione della normativa nazionale, in coerenza con la disciplina dettata dal Codice della
Navigazione, posto che per fatto pacifico la nave MSC Divina batteva bandiera italiana.
E' quindi indubbio che stipulando il contratto con la signora si era obbligata Controparte_1 Pt_1 a fornirle il mezzo di trasporto, l'alloggio e tutti i servizi correlati, da utilizzare in condizioni di sicurezza, assumendo quindi la responsabilità contrattuale conseguente, e la custodia della nave: che si intenda invocare la responsabilità contrattuale sul trasporto di persone, ovvero l'art. 2051 cc, resta pagina 3 di 7 invariata la regola di diritto da seguire nella decisione: ove sia dimostrato il nesso causale tra il bene, oggetto del godimento contrattuale per la cliente, e la caduta, è tenuta a rispondere, Controparte_1 salva la valutazione del concorso del passeggero.
Come ha costantemente affermato la giurisprudenza di legittimità, anche la condotta della vittima è infatti suscettibile di assurgere a contributo causale rilevante, e può escludere la responsabilità dell'obbligato; a tal fine, non basta però indagare la sua eventuale natura colposa, dovendosi sempre accertare se la stessa fosse oggettivamente prevedibile o evitabile, difettando in tal caso la prova dell'interruzione del nesso eziologico tra la cosa e il danno. La Suprema Corte recentemente ha provveduto a chiarire che “la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”, ossia “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 26524/2020; 25837/2017, 2480/2018, 9315/2019).
Il Tribunale, nel caso di specie, ha errato nello svolgere questo esame, ritenendo sufficiente, ai fini della liberatoria, la condotta colposa della vittima, disattenta ed imprudente, e omettendo di valutare se la stessa presentasse o meno i requisiti della prevedibilità e prevenibilità da parte del soggetto obbligato, o custode.
Ora, nella fattispecie la causa della caduta è pacifica: anche nell'Accident Report predisposto dal personale di bordo è stata infatti individuata nel peso posto al piede del palo;
d'altro canto la signora per quanto consta, in difetto di allegazioni in contrario, si trovava ad accedere al buffet servito Pt_1 sul ponte n.18, in prossimità al gazebo, quindi non stava compiendo anomale imprudenze, anche se evidentemente non ha prestato la dovuta attenzione al cammino.
Dall'esame della documentazione fotografica in atti (che mostra un tratto di pavimento del ponte, il tavolo apparecchiato per il buffet, e il gazebo, con il palo che lo reggeva, il cui piede era stato appunto bloccato con il peso) risulta provato che il pavimento del ponte era regolare, e il palo del gazebo era isolato, e ben visibile, così come il peso che lo teneva fermo, scuro, e di dimensione tali da risaltare sul colore più chiaro del pavimento, senza assumere quindi i caratteri propri della insidia, e senza trasformarsi necessariamente in un inciampo, per chi si tenesse ad un minimo di distanza dal palo.
Resta il fatto che nello sfortunato caso di un cliente disattento al contesto, la presenza del peso, che rendeva in quello specifico punto non complanare il pavimento, poteva essere foriero di un inciampo: dunque, poiché la disattenzione è connaturale all'uomo, non può dirsi che il verificarsi di un danno fosse del tutto imprevedibile, e che possa escludersi in radice la responsabilità del custode.
Per tali ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ad avviso della Corte non è stata raggiunta la prova del caso fortuito invocato dal vettore, che quindi va dichiarato in qualche misura responsabile del sinistro occorso a in data 19.9.2018. Parte_1 La condotta tenuta da quest'ultima, tuttavia, pur non escludendo del tutto la responsabilità della società ha grande rilevanza ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 1227 c.c. perché non può ritenersi rispettosa del dovere di attenzione, prudenza, e solidarietà richiesto nelle circostanze concrete in cui si è verificato il sinistro.
Il contesto in cui si trovava la signora era infatti quello di una nave da crociera, che per quanto assai confortevole ed organizzata è per sua natura esposta alle interferenze degli elementi, tra cui il vento assume molto rilievo;
l'occasione specifica era poi una cena all'aperto, a Palma di Maiorca, su di uno dei ponti, con il servizio a buffet, il che senz'altro aumentava il gradimento per gli ospiti, in termini di piacevolezza e panorama, ma proprio per la presenza della naturale componente delle brezze marine, rendeva prevedibile che le strutture di copertura del buffet, chiare e ben visibili, necessitassero di solidi ancoraggi, contigui al pavimento.
pagina 4 di 7 Dunque, la presenza del palo in quel tratto avrebbe dovuto richiamare l'attenzione della signora Pt_1 che procedendo sul ponte, giunta in prossimità al palo avrebbe dovuto semplicemente abbassare lo sguardo per accertarsi di evitare il suo basamento: il fatto occorso dimostra invece che la danneggiata camminava senza prestare la normale attenzione esigibile in quel contesto, e per questo ha incontrato l'ostacolo. Valutate le circostanze, ad avviso della Corte debbono essere bilanciati, da una parte, l'interesse e la necessità per il vettore di rendere la crociera piacevole (a cui si accompagna l'interesse della generalità dei clienti alla fruizione di un certo grado di immersione negli elementi naturali), affrontando perciò qualche situazione imprevista, in dipendenza da fattori esterni ed eventi meteorologici, che richiedono l'approntamento di rimedi non interamente programmabili;
dall'altra la possibilità, per la interessata, di evitare il danno con una condotta molto banale e semplice, che consisteva nel prestare attenzione al cammino, soprattutto giungendo in prossimità del palo del gazebo, che normalmente richiede un basamento, ossia appunto un sostegno allargato in qualche forma alla base.
Attesa la semplicità e facilità della condotta esigibile, per evitare il danno, si stima equo determinare il concorso della signora nel grado dell'80 %, e la residua responsabilità in capo al vettore del 20 %.
Quanto alla determinazione del danno alla persona, nelle sue componenti temporanea e permanente, la Corte non ritiene necessario l'espletamento di una Ctu, perché la consulenza di parte depositata appare lineare, adeguatamente motivata, e non è stata neppure contestata, se non con formula del tutto generica, dalla difesa convenuta.
In particolare, la relazione del ctp è coerente con la documentazione medica in atti (vedi docc.ti 6 e 8 di parte attrice in primo grado, rispettivamente relativi al ricovero e all'atto chirurgico in Spagna, e alle cure ricevute in Italia) e con le definizioni medico legali del danno elaborate dalla Società Italiana di
Medicina Legale e della Assicurazioni.
La SIMLA infatti (vedi pag.360 del relativo manuale ed.2016) definisce i postumi di protesi di anca, articolandoli in quattro categorie, a seconda degli esiti più o meno favorevoli dell'intervento, e indica il grado invalidante per la prima tra il 15 e il 18 %, e per la seconda tra il 19 e il 25 %: dunque il grado del 22 % stimato nella consulenza stragiudiziale di parte si colloca nel valore invalidante medio che residua ai pazienti che hanno ottenuto un risultato buono, anche se non ottimo, e pare corrispondere alla fattispecie concreta, in cui la documentazione medica prova che la paziente ha richiesto visite e cure fino al gennaio del 2019, lamentando dolenzie, ematomi e altri problemi, e assumendo farmaci specifici per il dolore, ma nel seguito non ha richiesto ulteriori trattamenti.
La consulenza di parte (richiamata dalla citazione in primo grado, anche per la descrizione in concreto del danno biologico patito dalla attrice, oggetto della domanda risarcitoria) è esplicita nel riferire sia la condizione di dolore che ha accompagnato il periodo di temporanea, sia la sofferenza soggettiva derivata alla signora in conseguenza della perduta autonomia, della necessità di appoggiarsi ad Pt_1 una stampella per gli spostamenti più lunghi, e della necessità di farsi aiutare nelle incombenze quotidiane: si ritiene quindi adeguatamente allegato e provato il danno biologico, anche nella sua componente morale, o da sofferenza soggettiva. Tenuto, quindi, conto delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, dell'età della signora al Pt_1 momento dell'incidente (71 anni) e del grado invalidante del 22 % il danno si liquida come segue:
-Temporanea 11.787,50 [115 x 20 + (115 x 75 %) x 40 + (115 x 50 %) x 60 + (115 x 25 %) x 90] ;
-Permanente 79.907,00, per un valore totale di €.91.694,50, somma che, devalutata dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto, diviene di €.78.707,00 e rivalutata con la applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data di deposito della presente pronuncia diviene di € 102.187,65. Quanto alle ulteriori voci di danno, si riconoscono la spesa per trasporto ambulanza di 35,00 euro e la spesa per fisio terapia di 842,00 euro, entrambe documentate, a nome della signora non si Pt_1
pagina 5 di 7 riconoscono le spese di alloggio ed altro, a Valencia, non risultando sostenute dalla attrice, che non è quindi legittimata. Si riconosce anche il danno da vacanza rovinata, che si liquida, per la componente patrimoniale, in misura pari alla metà del costo della vacanza, perché l'incidente è occorso a metà del periodo, e nella fattura della agenzia la cliente è indicata nella persona di il che fa presumere che sia stata Parte_1 proprio la attrice a sostenere la spesa complessiva di € 3.874,00, di cui la metà ammonta ad € 1.937,00.
Quanto alla componente morale del danno da vacanza rovinata la Corte osserva che la difesa appellante non ha chiarito come è giunta a quantificare l'importo domandato di € 50.000,00, che non pare affatto giustificato;
poiché poi nel motivare la richiesta in primo grado la difesa ha fatto riferimento al precedente del Tribunale di Trani, (doc.12) che ha ritenuto “assolutamente calzante alla fattispecie de qua”, la Corte aderisce al criterio applicato dal Tribunale di Trani, liquidando quindi anche la componente morale del danno da vacanza rovinata (inteso qui come pregiudizio non patrimoniale ovvero come disagio per la mancata parziale realizzazione della vacanza, e la perdita di una occasione di svago forse irripetibile), in via puramente equitativa, in misura pari alla metà del costo della crociera, per entrambi i coniugi. La somma totale cosi riconosciuta, di €.4.751,00 (35,00 + 842,00 + 1937,00 + 1937,00) rivalutata con applicazione degli interessi dalla data del fatto alla data della presente decisione, diviene così di
€.6.172,90, e il totale del danno complessivo ammonta ad € 108.360,55, di cui il 20 %, pari ad
€.21.672,00 va posto a carico di Controparte_1
A seguito della liquidazione dell'importo il debito di valore diviene debito di valuta, sul quale decorrono, dalla data della decisione, gli interessi legali semplici di cui all'art.1284 1° comma.
La domanda va invece respinta nei confronti di la società con sede a Napoli ha Controparte_3 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando la documentazione contrattuale, che effettivamente indica come vettore l'appellante rileva che il proponente il contratto Controparte_1 di viaggio, ossia della crociera, risulta essere la società italiana, aggiungendo che i rapporti societari intercorrenti tra le due convenute appaiono a dir poco ambigui, anche perché all'interno delle medesime condizioni generali, il diritto alla tutela dei dati personali (art. 22.2) è esercitabile nei confronti della società italiana, la quale inoltre all'interno del predetto documento si impegna a rispondere col proprio “Call Center” a qualsiasi problematica afferente il contratto.
Ora, spetta all'attore allegare in primo luogo, quindi dare prova della legittimazione passiva del convenuto, ove questa la contesti, e nel caso in esame manca sia una adeguata allegazione che la corrispondente prova: pacifico essendo che è parte del contratto di trasporto e quindi Controparte_1 risponde, la difesa attrice non chiarisce se la domanda nei confronti di si fonda Controparte_3 sulla disciplina del trasporto, ovvero sul Codice del Turismo, e in quale veste ritiene responsabile la società italiana. La sola definizione di “proponente il contratto” non è sufficiente a definire una responsabilità, alla stregua della legislazione vigente, e la presenza della denominazione sociale di su parte CP_3 della documentazione, così come gli altri elementi a cui fa richiamo la difesa attrice sono compatibili con la tesi di che sostiene di svolgere attività di supporto e assistenza alla attività Controparte_3 di vendita della il che giustifica sia l'esistenza di un call center gestito dall'Italia Controparte_1 che il possesso dei dati della clientela con i correlati obblighi di privacy.
Gli aspetti di ambiguità a cui fa riferimento l'appellante, unitamente al fatto che la difesa svolta nel merito è sostanzialmente comune alle due società, giustifica comunque la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, tra l'attrice e Controparte_3 va invece condannata alla rifusione delle spese alla attrice, perché soccombente, e Controparte_1 con liquidazione parametrata alla effettiva soccombenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza 2713 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara tenuta e condanna a rifondere a il 20 % del danno, Controparte_1 Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla caduta occorsa a bordo della nave Divina il 19.9.2018, mediante pagamento della somma complessiva di €.21.672,00 oltre interessi al tasso legale di cui all'art.1284 cc, 1° comma dalla sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le spese, che si liquidano in € 4.000,00 Controparte_1 Parte_1 per il primo grado, ed €.3.500,00 per il secondo grado, a titolo di compensi, oltre accessori di legge ed esborsi documentati;
- compensa le spese dei due gradi tra la attrice e la Controparte_3
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2349/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LISEI MARCO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNI MATTEO ( ; C.F._2
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ALFONSO MAGLIULO Controparte_1 P.IVA_1
, e , C.F._3 Email_1 CP_2
( , ,) C.F._4 Email_2
con il patrocinio dagli Avv.ti STEFANO CASTALDO ( Controparte_3 P.IVA_2 [...]
- , ALBERTO ESPOSITO ( C.F._5 Email_3 [...]
– e MASSIMO CAMPAILLA, presso lo C.F._6 Email_4 studio del quale è elettivamente domiciliata in Bologna, alla Via Santo Stefano n. 43, 40125 APPELLATE
Avverso la sentenza 2713 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, sezione III, in persona del Giudice Dott. Iovino, in composizione monocratica, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 15175/2020, pubblicata in data 27/10/2021 con il n. 2713/2021 e notificata in data
19/11/2021, oggetto della presente impugnazione, relativamente alla parte già indicata nel corpo del testo del presente atto, ritenuta fondata la domanda e contrariis rejectis, nel merito in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della e/o della in relazione Controparte_3 Controparte_1 al sinistro occorso all'attrice Sig.ra in data 19/09/2018 a bordo della MSC Divina, nave da crociera con Parte_2 codice identificativo DI35;
pagina 1 di 7 conseguentemente: condannare la convenuta e/o in pers. dei rispettivi leg. rapp.ti Controparte_3 Controparte_1 pp.tt., in solido tra loro ovvero secondo il diverso grado di responsabilità da accertarsi in corso di causa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice Sig.ra quantificati nella cifra complessiva di € 155.666,45 Parte_2 ovvero in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa e che verrà ritenuta di Giustizia;
in ogni caso: con vittoria di spese, compenso professionale e accessori di legge a carico della parte convenuta per ambedue i gradi di giudizio.
-reitera con forza le istanze istruttorie tutte.
L'appellata ha concluso come segue: Controparte_1
- in via principale, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attrice/odierna appellante ex art. 1227 c.c. e proporzionalmente ridurre l'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni. con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi professionali del giudizio.
L'appellata a concluso come segue: Controparte_3
- in via principale, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto;
- in via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attrice/odierna appellante ex art. 1227 c.c. e proporzionalmente ridurre l'eventuale importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni. con vittoria, in ogni caso, delle spese e dei compensi professionali del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata convenne in giudizio avanti al Tribunale di Bologna Parte_1 le società con sede legali a Napoli, e con sede legale a Controparte_3 Controparte_1
Ginevra, esponendo di avere prenotato un viaggio con partenza il 15.9.2018 da Genova e ritorno il
22.9.2018 allo stesso porto, per due persone;
di essersi quindi imbarcata insieme al marito,
[...] sulla nave MSC Divina, battente bandiera nazionale. CP_4
Nella serata del 19.9.2018 i coniugi erano stati invitati ad un buffet sul ponte 18, e nella occasione si era infortunata, fratturandosi un femore in seguito ad una caduta causata da un oggetto Parte_1 scuro con funzione di peso, posto alla base di uno dei pali del gazebo che copriva il buffet per tenerlo fermo nonostante il vento. Questo oggetto costituiva una insidia, perché era poco visibile, ed aveva dato origine all'inciampo.
La signora al momento veniva accompagnata dal personale di bordo nella infermeria, dove le conseguenze della caduta erano sottovalutate, e poi nella sua cabina;
il giorno successivo il marito la accompagnava all'Ospedale di Valencia, dove veniva visitata ed operata, rientrando in Italia il 1° ottobre, dove proseguiva le cure;
a seguito della frattura aveva comunque riportato un danno biologico permanente stimato dal consulente di parte del 22 %, senza ricevere alcun tipo di risarcimento.
Ciò esposto in fatto, l'attrice faceva valere la responsabilità contrattuale del vettore, richiamando sia l'art.1218 cc sia la Convenzione di Atena recepita nel Regolamento CE n.392 del 2009; produceva i biglietti relativi al viaggio, documentazione sanitaria, Ct stragiudiziale di parte e documenti di spesa, e chiedeva la condanna delle società convenute in solido o comunque secondo le rispettive responsabilità al risarcimento del danno, sia biologico che da vacanza rovinata, quantificato nella somma di
€.155.666,45, ovvero in quella maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa.
Si costituivano in giudizio con difese formalmente separate e Controparte_1 Controparte_3 la prima contestava nel merito l'addebito, escludendo che l'incidente fosse ascrivibile ad una insidia, ed attribuendone la responsabilità integralmente alla stessa infortunata, che non aveva prestato la necessaria attenzione, violando il principio di autoresponsabilità; in subordine, deduceva il concorso ex art.1227 cc;
poi, asseritamente per tuziorismo difensivo, contestava la natura, qualificazione e quantificazione dei danni.
pagina 2 di 7 invece eccepiva, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, Controparte_3 assumendo che la crociera cui aveva preso parte la attrice era stata organizzata dalla Controparte_1 con sede in Ginevra, come risultava dalle condizioni generali di vendita, e che la società con sede in
Italia non era neppure proprietaria della nave, ma aveva solo svolto attività di supporto ed assistenza nelle vendite;
contestava anche nel merito la domanda, riproponendo gli argomenti già spesi dalla
[...]
CP_1
Il Giudice di primo grado, qualificata la domanda sub art.2051 cc, come diretta quindi a far valere la responsabilità del custode, la respingeva, escludendo in concreto la responsabilità in capo al custode, perché riteneva che nella fattispecie la signora fosse caduta a causa di una propria esclusiva Pt_1 disattenzione ed imprudenza, che costituivano violazione del dovere di solidarietà imposto dall'art.2 della Costituzione, per condurre entro limiti di ragionevolezza gli aggravi a carico dei consociati, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.
Avverso la decisione, pubblicata in data 27 ottobre 2021 e notificata il 19 novembre 2021, proponeva tempestivo appello con citazione notificata a mezzo PEC il 20 dicembre 2021 (lunedì), Parte_1 deducendo la erroneità della decisione, laddove aveva mancato di riconoscere la responsabilità delle convenute, riconducendo erroneamente la fattispecie alla responsabilità ex art.2051 cc, anziché alla responsabilità contrattuale del vettore, (anche alla luce della Convenzione di Atene sul trasporto marittimo, recepita con il regolamento CE 392 del 2009), e travisando anche in via di fatto le risultanze processuali.
Si costituivano le convenute, riproponendo le difese già avanzate in primo grado, e la causa, senza ulteriore istruttoria veniva trattenuta in decisione, dopo un rinvio determinato da ragioni di ufficio, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Si accerta in primo luogo che per quanto consta ha organizzato la crociera e Controparte_1 venduto, con l'ausilio di intermediari, i biglietti, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, (in particolare le condizioni generali di vendita, prodotte da entrambe le difese, e la fattura, prodotta dalla;
il dato fattuale non è contestato dalla Controparte_3 Controparte_1
Dunque, la società con sede in Svizzera è la controparte contrattuale della signora ovvero, Parte_1 secondo le definizioni della Convenzione di Atene, recepita dal Regolamento della Unione 392 del 2009, il “vettore” ossia il soggetto dal quale o per conto del quale è stato concluso un contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia stato eseguito effettivamente da tale soggetto o da altri. La Convenzione non pare tuttavia in concreto rilevante, al di là dell'aspetto definitorio, atteso che la sua disciplina è volta a regolare i diritti dei trasportati nei casi di “incidente marittimo” come definito da quella normativa, e quindi le collisioni tra natanti, i capovolgimenti e/o gli incagli, gli incendi e le esplosioni a bordo, ed altri disastri, che assumono caratteristiche peculiari, incidendo sulla integrità della nave;
la disciplina, quindi, non estende la propria sfera operativa agli episodi, pur lesivi della salute dei passeggeri, che si verificano a bordo, ma non siano in nesso causale con un evento che coinvolga la integrità della nave, cosicchè può dirsi che il trasporto e la ospitalità che la nave offre, siano solo “occasione” e non causa del danno. D'altro canto non è in contestazione tra le parti in causa la applicazione della normativa nazionale, in coerenza con la disciplina dettata dal Codice della
Navigazione, posto che per fatto pacifico la nave MSC Divina batteva bandiera italiana.
E' quindi indubbio che stipulando il contratto con la signora si era obbligata Controparte_1 Pt_1 a fornirle il mezzo di trasporto, l'alloggio e tutti i servizi correlati, da utilizzare in condizioni di sicurezza, assumendo quindi la responsabilità contrattuale conseguente, e la custodia della nave: che si intenda invocare la responsabilità contrattuale sul trasporto di persone, ovvero l'art. 2051 cc, resta pagina 3 di 7 invariata la regola di diritto da seguire nella decisione: ove sia dimostrato il nesso causale tra il bene, oggetto del godimento contrattuale per la cliente, e la caduta, è tenuta a rispondere, Controparte_1 salva la valutazione del concorso del passeggero.
Come ha costantemente affermato la giurisprudenza di legittimità, anche la condotta della vittima è infatti suscettibile di assurgere a contributo causale rilevante, e può escludere la responsabilità dell'obbligato; a tal fine, non basta però indagare la sua eventuale natura colposa, dovendosi sempre accertare se la stessa fosse oggettivamente prevedibile o evitabile, difettando in tal caso la prova dell'interruzione del nesso eziologico tra la cosa e il danno. La Suprema Corte recentemente ha provveduto a chiarire che “la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata”, ossia “quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 26524/2020; 25837/2017, 2480/2018, 9315/2019).
Il Tribunale, nel caso di specie, ha errato nello svolgere questo esame, ritenendo sufficiente, ai fini della liberatoria, la condotta colposa della vittima, disattenta ed imprudente, e omettendo di valutare se la stessa presentasse o meno i requisiti della prevedibilità e prevenibilità da parte del soggetto obbligato, o custode.
Ora, nella fattispecie la causa della caduta è pacifica: anche nell'Accident Report predisposto dal personale di bordo è stata infatti individuata nel peso posto al piede del palo;
d'altro canto la signora per quanto consta, in difetto di allegazioni in contrario, si trovava ad accedere al buffet servito Pt_1 sul ponte n.18, in prossimità al gazebo, quindi non stava compiendo anomale imprudenze, anche se evidentemente non ha prestato la dovuta attenzione al cammino.
Dall'esame della documentazione fotografica in atti (che mostra un tratto di pavimento del ponte, il tavolo apparecchiato per il buffet, e il gazebo, con il palo che lo reggeva, il cui piede era stato appunto bloccato con il peso) risulta provato che il pavimento del ponte era regolare, e il palo del gazebo era isolato, e ben visibile, così come il peso che lo teneva fermo, scuro, e di dimensione tali da risaltare sul colore più chiaro del pavimento, senza assumere quindi i caratteri propri della insidia, e senza trasformarsi necessariamente in un inciampo, per chi si tenesse ad un minimo di distanza dal palo.
Resta il fatto che nello sfortunato caso di un cliente disattento al contesto, la presenza del peso, che rendeva in quello specifico punto non complanare il pavimento, poteva essere foriero di un inciampo: dunque, poiché la disattenzione è connaturale all'uomo, non può dirsi che il verificarsi di un danno fosse del tutto imprevedibile, e che possa escludersi in radice la responsabilità del custode.
Per tali ragioni, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ad avviso della Corte non è stata raggiunta la prova del caso fortuito invocato dal vettore, che quindi va dichiarato in qualche misura responsabile del sinistro occorso a in data 19.9.2018. Parte_1 La condotta tenuta da quest'ultima, tuttavia, pur non escludendo del tutto la responsabilità della società ha grande rilevanza ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 1227 c.c. perché non può ritenersi rispettosa del dovere di attenzione, prudenza, e solidarietà richiesto nelle circostanze concrete in cui si è verificato il sinistro.
Il contesto in cui si trovava la signora era infatti quello di una nave da crociera, che per quanto assai confortevole ed organizzata è per sua natura esposta alle interferenze degli elementi, tra cui il vento assume molto rilievo;
l'occasione specifica era poi una cena all'aperto, a Palma di Maiorca, su di uno dei ponti, con il servizio a buffet, il che senz'altro aumentava il gradimento per gli ospiti, in termini di piacevolezza e panorama, ma proprio per la presenza della naturale componente delle brezze marine, rendeva prevedibile che le strutture di copertura del buffet, chiare e ben visibili, necessitassero di solidi ancoraggi, contigui al pavimento.
pagina 4 di 7 Dunque, la presenza del palo in quel tratto avrebbe dovuto richiamare l'attenzione della signora Pt_1 che procedendo sul ponte, giunta in prossimità al palo avrebbe dovuto semplicemente abbassare lo sguardo per accertarsi di evitare il suo basamento: il fatto occorso dimostra invece che la danneggiata camminava senza prestare la normale attenzione esigibile in quel contesto, e per questo ha incontrato l'ostacolo. Valutate le circostanze, ad avviso della Corte debbono essere bilanciati, da una parte, l'interesse e la necessità per il vettore di rendere la crociera piacevole (a cui si accompagna l'interesse della generalità dei clienti alla fruizione di un certo grado di immersione negli elementi naturali), affrontando perciò qualche situazione imprevista, in dipendenza da fattori esterni ed eventi meteorologici, che richiedono l'approntamento di rimedi non interamente programmabili;
dall'altra la possibilità, per la interessata, di evitare il danno con una condotta molto banale e semplice, che consisteva nel prestare attenzione al cammino, soprattutto giungendo in prossimità del palo del gazebo, che normalmente richiede un basamento, ossia appunto un sostegno allargato in qualche forma alla base.
Attesa la semplicità e facilità della condotta esigibile, per evitare il danno, si stima equo determinare il concorso della signora nel grado dell'80 %, e la residua responsabilità in capo al vettore del 20 %.
Quanto alla determinazione del danno alla persona, nelle sue componenti temporanea e permanente, la Corte non ritiene necessario l'espletamento di una Ctu, perché la consulenza di parte depositata appare lineare, adeguatamente motivata, e non è stata neppure contestata, se non con formula del tutto generica, dalla difesa convenuta.
In particolare, la relazione del ctp è coerente con la documentazione medica in atti (vedi docc.ti 6 e 8 di parte attrice in primo grado, rispettivamente relativi al ricovero e all'atto chirurgico in Spagna, e alle cure ricevute in Italia) e con le definizioni medico legali del danno elaborate dalla Società Italiana di
Medicina Legale e della Assicurazioni.
La SIMLA infatti (vedi pag.360 del relativo manuale ed.2016) definisce i postumi di protesi di anca, articolandoli in quattro categorie, a seconda degli esiti più o meno favorevoli dell'intervento, e indica il grado invalidante per la prima tra il 15 e il 18 %, e per la seconda tra il 19 e il 25 %: dunque il grado del 22 % stimato nella consulenza stragiudiziale di parte si colloca nel valore invalidante medio che residua ai pazienti che hanno ottenuto un risultato buono, anche se non ottimo, e pare corrispondere alla fattispecie concreta, in cui la documentazione medica prova che la paziente ha richiesto visite e cure fino al gennaio del 2019, lamentando dolenzie, ematomi e altri problemi, e assumendo farmaci specifici per il dolore, ma nel seguito non ha richiesto ulteriori trattamenti.
La consulenza di parte (richiamata dalla citazione in primo grado, anche per la descrizione in concreto del danno biologico patito dalla attrice, oggetto della domanda risarcitoria) è esplicita nel riferire sia la condizione di dolore che ha accompagnato il periodo di temporanea, sia la sofferenza soggettiva derivata alla signora in conseguenza della perduta autonomia, della necessità di appoggiarsi ad Pt_1 una stampella per gli spostamenti più lunghi, e della necessità di farsi aiutare nelle incombenze quotidiane: si ritiene quindi adeguatamente allegato e provato il danno biologico, anche nella sua componente morale, o da sofferenza soggettiva. Tenuto, quindi, conto delle tabelle del Tribunale di Milano 2024, dell'età della signora al Pt_1 momento dell'incidente (71 anni) e del grado invalidante del 22 % il danno si liquida come segue:
-Temporanea 11.787,50 [115 x 20 + (115 x 75 %) x 40 + (115 x 50 %) x 60 + (115 x 25 %) x 90] ;
-Permanente 79.907,00, per un valore totale di €.91.694,50, somma che, devalutata dal 1° gennaio 2024 alla data del fatto, diviene di €.78.707,00 e rivalutata con la applicazione degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del fatto alla data di deposito della presente pronuncia diviene di € 102.187,65. Quanto alle ulteriori voci di danno, si riconoscono la spesa per trasporto ambulanza di 35,00 euro e la spesa per fisio terapia di 842,00 euro, entrambe documentate, a nome della signora non si Pt_1
pagina 5 di 7 riconoscono le spese di alloggio ed altro, a Valencia, non risultando sostenute dalla attrice, che non è quindi legittimata. Si riconosce anche il danno da vacanza rovinata, che si liquida, per la componente patrimoniale, in misura pari alla metà del costo della vacanza, perché l'incidente è occorso a metà del periodo, e nella fattura della agenzia la cliente è indicata nella persona di il che fa presumere che sia stata Parte_1 proprio la attrice a sostenere la spesa complessiva di € 3.874,00, di cui la metà ammonta ad € 1.937,00.
Quanto alla componente morale del danno da vacanza rovinata la Corte osserva che la difesa appellante non ha chiarito come è giunta a quantificare l'importo domandato di € 50.000,00, che non pare affatto giustificato;
poiché poi nel motivare la richiesta in primo grado la difesa ha fatto riferimento al precedente del Tribunale di Trani, (doc.12) che ha ritenuto “assolutamente calzante alla fattispecie de qua”, la Corte aderisce al criterio applicato dal Tribunale di Trani, liquidando quindi anche la componente morale del danno da vacanza rovinata (inteso qui come pregiudizio non patrimoniale ovvero come disagio per la mancata parziale realizzazione della vacanza, e la perdita di una occasione di svago forse irripetibile), in via puramente equitativa, in misura pari alla metà del costo della crociera, per entrambi i coniugi. La somma totale cosi riconosciuta, di €.4.751,00 (35,00 + 842,00 + 1937,00 + 1937,00) rivalutata con applicazione degli interessi dalla data del fatto alla data della presente decisione, diviene così di
€.6.172,90, e il totale del danno complessivo ammonta ad € 108.360,55, di cui il 20 %, pari ad
€.21.672,00 va posto a carico di Controparte_1
A seguito della liquidazione dell'importo il debito di valore diviene debito di valuta, sul quale decorrono, dalla data della decisione, gli interessi legali semplici di cui all'art.1284 1° comma.
La domanda va invece respinta nei confronti di la società con sede a Napoli ha Controparte_3 eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, richiamando la documentazione contrattuale, che effettivamente indica come vettore l'appellante rileva che il proponente il contratto Controparte_1 di viaggio, ossia della crociera, risulta essere la società italiana, aggiungendo che i rapporti societari intercorrenti tra le due convenute appaiono a dir poco ambigui, anche perché all'interno delle medesime condizioni generali, il diritto alla tutela dei dati personali (art. 22.2) è esercitabile nei confronti della società italiana, la quale inoltre all'interno del predetto documento si impegna a rispondere col proprio “Call Center” a qualsiasi problematica afferente il contratto.
Ora, spetta all'attore allegare in primo luogo, quindi dare prova della legittimazione passiva del convenuto, ove questa la contesti, e nel caso in esame manca sia una adeguata allegazione che la corrispondente prova: pacifico essendo che è parte del contratto di trasporto e quindi Controparte_1 risponde, la difesa attrice non chiarisce se la domanda nei confronti di si fonda Controparte_3 sulla disciplina del trasporto, ovvero sul Codice del Turismo, e in quale veste ritiene responsabile la società italiana. La sola definizione di “proponente il contratto” non è sufficiente a definire una responsabilità, alla stregua della legislazione vigente, e la presenza della denominazione sociale di su parte CP_3 della documentazione, così come gli altri elementi a cui fa richiamo la difesa attrice sono compatibili con la tesi di che sostiene di svolgere attività di supporto e assistenza alla attività Controparte_3 di vendita della il che giustifica sia l'esistenza di un call center gestito dall'Italia Controparte_1 che il possesso dei dati della clientela con i correlati obblighi di privacy.
Gli aspetti di ambiguità a cui fa riferimento l'appellante, unitamente al fatto che la difesa svolta nel merito è sostanzialmente comune alle due società, giustifica comunque la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, tra l'attrice e Controparte_3 va invece condannata alla rifusione delle spese alla attrice, perché soccombente, e Controparte_1 con liquidazione parametrata alla effettiva soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza 2713 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara tenuta e condanna a rifondere a il 20 % del danno, Controparte_1 Parte_1 patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla caduta occorsa a bordo della nave Divina il 19.9.2018, mediante pagamento della somma complessiva di €.21.672,00 oltre interessi al tasso legale di cui all'art.1284 cc, 1° comma dalla sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le spese, che si liquidano in € 4.000,00 Controparte_1 Parte_1 per il primo grado, ed €.3.500,00 per il secondo grado, a titolo di compensi, oltre accessori di legge ed esborsi documentati;
- compensa le spese dei due gradi tra la attrice e la Controparte_3
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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