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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12840/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12840/2019 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Lorenzo Traverso contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Francesco Menini e Davide Bodei CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Previa ammissione dei capitoli di prova per testi nn. 8 – 9- 10 e della CTU richiesti con la memoria ex art. 183 6° co. cpc di parte attrice;
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
[...]
(già per i fatti esposti in narrativa, condannarla – in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante - al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 143.672,96 o della veriore somma accertanda e determinanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
12/9/18 data dell'esborso.
pagina 1 di 5 Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre 15 % spese generali, IVA e 4% CPA
Per parte convenuta:
In via principale: rigettare tutte le domande avversarie perchè infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, incluso rimborso forfettario spese generali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche: , premesso che: Parte_2 Parte_1
- essa assicurava la per la responsabilità civile verso Parte_3
terzi in relazione alla proprietà del fabbricato sito in Roncadelle (BS) via Violino di Sotto/via
E. Mattei 15 giusto polizza 2091402;
- in data 14.5.2015, nell'area verde del fabbricato assicurato, la caduta accidentale di un albero travolgeva il sig. amministratore della Cortesi Diesel s.r.l. conduttrice CP_3 dell'immobile;
- intervenuti i CC - Stazione di Roncadelle, il era stato trasportato al PS dell'Istituto CP_3
Clinico Sant'Anna di Brescia ove gli venivano riscontrate la frattura esposta del radio e dell'ulna, varie abrasioni e una ferita al cuoio capelluto;
- in seguito agli accertamenti svolti ed in adempimento delle obbligazioni di garanzia assunte, riscontrata una invalidità biologica temporanea di complessivi 180 giorni e una invalidità permanente del 30%, essa aveva corrisposto a titolo di indennizzo al la somma di € CP_3
132.000,00 oltre spese legali pari ad € 11.672,96;
- successivamente, surrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti del proprio assicurato, ritenendola responsabile del sinistro in ragione delle obbligazioni assunte con il contratto “di servizio di manutenzione programmata delle aree verdi” stipulato con il 23.12.14, essa attrice CP_4
aveva richiesto, ma senza successo, il rimborso della indennità alla
[...]
(ora ; Controparte_5 Controparte_1
pagina 2 di 5 tutto ciò premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo accertarsi la responsabilità di quest'ultima in relazione al sinistro occorso al CP_3
e condannarsi la stessa al pagamento della somma di € 143.672,96, o di altra somma ritenuta dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto e per quello che qui interessa, che ad essa era stata affidata dalla come da ordinativo del 23.12.2014, attività di “manutenzione CP_4 programmata” nell'ambito della quale era prevista solo l'esecuzione di talune specifiche opere, ben individuate sia nella tipologia che nella quantità da parte del committente e che l'attività da essa svolta in esecuzione del contratto era stata successivamente approvata dal Direttore Lavori di nella persona del dott. , il quale, alla luce del corretto operato di CP_4 Persona_1
aveva autorizzato l'emissione della fattura successivamente saldata. CP_1
In diritto, contestava l'affermata responsabilità in ordine al sinistro verificatosi e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, con ordinanza in data 13.2.25, a seguito di trattazione scritta dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
fonda la propria domanda, ex art. 1916 c.c., addebitando la responsabilità Parte_1
del sinistro occorso al alla in ragione delle obbligazioni assunte da CP_3 CP_1 quest'ultima con il contratto di “servizio di manutenzione programmata delle aree verdi” stipulato con il 23.12.14 per il periodo 1.1.2015-31.12.2016, in particolare, CP_4
deducendo che il controllo e segnalazione delle piante pericolanti necessariamente costituisce attività ricompresa nell'attività di manutenzione delle aree verdi in qualsiasi servizio di manutenzione, e che, pertanto, l'omesso controllo sulle condizioni dell'albero successivamente caduto costituiva inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte.
La tesi non può essere condivisa.
Come si legge chiaramente nel documento prodotto (doc. 9 attrice) alla CP_1
erano state affidate attività manutentive specifiche, tanto da neppure ricomprendere tutti gli pagina 3 di 5 alberi/arbusti presenti nell'area (si legge, infatti, nel documento: “esecuzione di n. 4 sfalci periodici di n. 10 piante di medie dimensioni …esecuzione di n. 1 potatura di n. 1 albero…sfalcio e pulizia dell'area verde nei pressi dell'alloggio del custode….abbattimento delle alberature spontanee e che arrecano danno al fabbricato….”); la circostanza è stata, peraltro, confermata dal teste dott. , all'epoca amministratore degli immobili di Persona_1
proprietà della il quale ha confermato che alla venivano affidati di CP_4 CP_1
volta in volta singoli interventi in base alle concrete necessità dell'ente.
E', pertanto, da escludere che tra le obbligazioni di cui al contratto invocato dall'attrice fosse ricompresa la specifica attività di monitoraggio di tutti gli alberi/piante/arbusti presenti nell'area, peraltro, di dimensioni tutt'altro che contenute.
Né tale obbligazione può ricavarsi, come sostenuto dall'attrice, dal riferimento – nel contratto – all'attività di “abbattimento delle alberature spontanee che arrecano danno al fabbricato” nella specie essendo caduto un pioppo, pianta che non può ricondursi alle
“alberature spontanee” e che, comunque, non risulta arrecasse “danno al fabbricato”.
L'attrice sostiene che il fatto che il monitoraggio delle condizioni degli alberi fosse ricompreso nelle obbligazioni contrattuali si evincerebbe dal contenuto della dichiarazione scritta del dott. (doc. 13 attrice) nella quale è indicato, tra i lavori di manutenzione Per_1
straordinaria eseguiti da nella vigenza del contratto, l' “abbattimento pioppi CP_1 considerati pericolanti e pericolosi”, posto che, come confermato proprio dal (ma anche Per_1
dal teste giardiniere collaboratore di , i pioppi oggetto di Testimone_1 CP_1
tale intervento di manutenzione straordinaria erano quelli posti nel tratto di terreno posto a lato sud dell'immobile, confinante con l'autostrada A4, in tutt'altra collocazione, dunque, rispetto al pioppo la cui caduta ha causato l'infortunio di cui si discute.
Le domande vanno, quindi, rigettate.
Con riferimento alle istanze istruttorie reiterate dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama l'ordinanza in data 18.1.21.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, esclusa la pagina 4 di 5 maggiorazione richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_2
liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge
Brescia, 06/06/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12840/2019 promossa da:
(C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Lorenzo Traverso contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Francesco Menini e Davide Bodei CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Previa ammissione dei capitoli di prova per testi nn. 8 – 9- 10 e della CTU richiesti con la memoria ex art. 183 6° co. cpc di parte attrice;
- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della
[...]
(già per i fatti esposti in narrativa, condannarla – in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante - al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 143.672,96 o della veriore somma accertanda e determinanda, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
12/9/18 data dell'esborso.
pagina 1 di 5 Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre 15 % spese generali, IVA e 4% CPA
Per parte convenuta:
In via principale: rigettare tutte le domande avversarie perchè infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, incluso rimborso forfettario spese generali
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche: , premesso che: Parte_2 Parte_1
- essa assicurava la per la responsabilità civile verso Parte_3
terzi in relazione alla proprietà del fabbricato sito in Roncadelle (BS) via Violino di Sotto/via
E. Mattei 15 giusto polizza 2091402;
- in data 14.5.2015, nell'area verde del fabbricato assicurato, la caduta accidentale di un albero travolgeva il sig. amministratore della Cortesi Diesel s.r.l. conduttrice CP_3 dell'immobile;
- intervenuti i CC - Stazione di Roncadelle, il era stato trasportato al PS dell'Istituto CP_3
Clinico Sant'Anna di Brescia ove gli venivano riscontrate la frattura esposta del radio e dell'ulna, varie abrasioni e una ferita al cuoio capelluto;
- in seguito agli accertamenti svolti ed in adempimento delle obbligazioni di garanzia assunte, riscontrata una invalidità biologica temporanea di complessivi 180 giorni e una invalidità permanente del 30%, essa aveva corrisposto a titolo di indennizzo al la somma di € CP_3
132.000,00 oltre spese legali pari ad € 11.672,96;
- successivamente, surrogatasi ex art. 1916 c.c. nei diritti del proprio assicurato, ritenendola responsabile del sinistro in ragione delle obbligazioni assunte con il contratto “di servizio di manutenzione programmata delle aree verdi” stipulato con il 23.12.14, essa attrice CP_4
aveva richiesto, ma senza successo, il rimborso della indennità alla
[...]
(ora ; Controparte_5 Controparte_1
pagina 2 di 5 tutto ciò premesso, conveniva in giudizio Controparte_1 chiedendo accertarsi la responsabilità di quest'ultima in relazione al sinistro occorso al CP_3
e condannarsi la stessa al pagamento della somma di € 143.672,96, o di altra somma ritenuta dal Tribunale, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la convenuta deducendo, in fatto e per quello che qui interessa, che ad essa era stata affidata dalla come da ordinativo del 23.12.2014, attività di “manutenzione CP_4 programmata” nell'ambito della quale era prevista solo l'esecuzione di talune specifiche opere, ben individuate sia nella tipologia che nella quantità da parte del committente e che l'attività da essa svolta in esecuzione del contratto era stata successivamente approvata dal Direttore Lavori di nella persona del dott. , il quale, alla luce del corretto operato di CP_4 Persona_1
aveva autorizzato l'emissione della fattura successivamente saldata. CP_1
In diritto, contestava l'affermata responsabilità in ordine al sinistro verificatosi e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande.
Espletata l'istruttoria, con ordinanza in data 13.2.25, a seguito di trattazione scritta dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
fonda la propria domanda, ex art. 1916 c.c., addebitando la responsabilità Parte_1
del sinistro occorso al alla in ragione delle obbligazioni assunte da CP_3 CP_1 quest'ultima con il contratto di “servizio di manutenzione programmata delle aree verdi” stipulato con il 23.12.14 per il periodo 1.1.2015-31.12.2016, in particolare, CP_4
deducendo che il controllo e segnalazione delle piante pericolanti necessariamente costituisce attività ricompresa nell'attività di manutenzione delle aree verdi in qualsiasi servizio di manutenzione, e che, pertanto, l'omesso controllo sulle condizioni dell'albero successivamente caduto costituiva inadempimento da parte della convenuta delle obbligazioni assunte.
La tesi non può essere condivisa.
Come si legge chiaramente nel documento prodotto (doc. 9 attrice) alla CP_1
erano state affidate attività manutentive specifiche, tanto da neppure ricomprendere tutti gli pagina 3 di 5 alberi/arbusti presenti nell'area (si legge, infatti, nel documento: “esecuzione di n. 4 sfalci periodici di n. 10 piante di medie dimensioni …esecuzione di n. 1 potatura di n. 1 albero…sfalcio e pulizia dell'area verde nei pressi dell'alloggio del custode….abbattimento delle alberature spontanee e che arrecano danno al fabbricato….”); la circostanza è stata, peraltro, confermata dal teste dott. , all'epoca amministratore degli immobili di Persona_1
proprietà della il quale ha confermato che alla venivano affidati di CP_4 CP_1
volta in volta singoli interventi in base alle concrete necessità dell'ente.
E', pertanto, da escludere che tra le obbligazioni di cui al contratto invocato dall'attrice fosse ricompresa la specifica attività di monitoraggio di tutti gli alberi/piante/arbusti presenti nell'area, peraltro, di dimensioni tutt'altro che contenute.
Né tale obbligazione può ricavarsi, come sostenuto dall'attrice, dal riferimento – nel contratto – all'attività di “abbattimento delle alberature spontanee che arrecano danno al fabbricato” nella specie essendo caduto un pioppo, pianta che non può ricondursi alle
“alberature spontanee” e che, comunque, non risulta arrecasse “danno al fabbricato”.
L'attrice sostiene che il fatto che il monitoraggio delle condizioni degli alberi fosse ricompreso nelle obbligazioni contrattuali si evincerebbe dal contenuto della dichiarazione scritta del dott. (doc. 13 attrice) nella quale è indicato, tra i lavori di manutenzione Per_1
straordinaria eseguiti da nella vigenza del contratto, l' “abbattimento pioppi CP_1 considerati pericolanti e pericolosi”, posto che, come confermato proprio dal (ma anche Per_1
dal teste giardiniere collaboratore di , i pioppi oggetto di Testimone_1 CP_1
tale intervento di manutenzione straordinaria erano quelli posti nel tratto di terreno posto a lato sud dell'immobile, confinante con l'autostrada A4, in tutt'altra collocazione, dunque, rispetto al pioppo la cui caduta ha causato l'infortunio di cui si discute.
Le domande vanno, quindi, rigettate.
Con riferimento alle istanze istruttorie reiterate dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama l'ordinanza in data 18.1.21.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, esclusa la pagina 4 di 5 maggiorazione richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_2
liquidate in complessivi € 14.103,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge
Brescia, 06/06/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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