Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO (artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
Sezione I Civile – Procedure Concorsuali
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Agostino ABATE Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale P.U. n. 48-1/2025 promosso su ricorso depositato
DA
(C.F. ) con sede legale in Lurate Caccivio Parte_1 P.IVA_1
(CO), via Leopardi n. 27, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Marzetti;
Parte_2 C.F._1
debitrice ricorrente
*****
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 07.03.2025, la società debitrice ricorrente, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, ha proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37, co. 2 e 40, co. 3 CCII;
osservato che:
• Sussiste la competenza di questo Tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle imprese, che si presume coincidente con il centro degli interessi principali del debitore, è situata in Lurate Caccivio (CO);
• La società ricorrente svolge attività di impresa commerciale avente ad oggetto “produzione e lavorazione, anche a mezzo di terzi, nonché il commercio, l'importazione e l'esportazione di tessuti, prodotti tessili in genere e loro accessori;
La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, finanziarie e mobiliari, che sono ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'attività costituente l'oggetto sociale (…)” (cfr. visura camerale in atti);
• Sussistono i presupposti previsti dall'art. 121 CCII, come comprovato dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione allegata al ricorso, ed in particolare dai bilanci degli ultimi tre esercizi, da cui risulta il superamento dei parametri di cui all'art. 2, co. 1 lett. d CCII;
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, codice della crisi dal momento che i debiti scaduti sono ampiamente superiori a 30.000 euro, come risulta dalla documentazione allegata dalla ricorrente e, in particolare, dall'elenco dei creditori, da cui risultano debiti per oltre 800.000,00 euro;
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCI per l'apertura della dichiarazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
• Con riferimento alle società poste in liquidazione, inoltre, è opportuno ricordare che il
Tribunale non è chiamato a vagliare la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i proventi dell'attività, bensì a valutare se il suo patrimonio attivo sia sufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie (in questi termini si esprime la prevalente giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. civ., n. 25167/2016).
• Deve ritenersi che l'impresa versi attualmente in stato di insolvenza, desumibile dalla stessa documentazione allegata al ricorso e dalle dichiarazioni di natura confessoria rese dalla ricorrente, da cui risulta un rilevante indebitamento a fronte di un patrimonio del tutto insufficiente ad assicurare l'integrale soddisfazione delle pretese creditorie;
• Ritiene il Collegio che le richiamate circostanze dimostrino come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni e che debba emettersi, pertanto, sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F. ) con sede legale in Lurate Caccivio (CO), via Leopardi n. 27; P.IVA_1
2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
3) NOMINA Curatore il dott. soggetto che possiede i requisiti di cui all'art. Parte_3
358 codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 23 giugno 2025 ore 12.00 davanti al giudice delegato dott. Luciano Pietro Aliquò nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di
Como (stanza 404) avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 9) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore ed al pubblico ministero;
10) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Como, in data 17.03.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate