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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG 1792 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13/03/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
28.5.2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dagli Avv. DE Parte_1 C.F._1
STROBEL GABRIELLA e Avv. PICOTTI LORENZO presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CECCONATO ANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da note scritte depositate il 26/05/2025, che richiamano le conclusioni congiunte depositate in data 08/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 1837/2024 depositata in data 29/07/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte trascritte in calce.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
15/06/1996 in CASELLE TORINESE (TO) tra e Parte_1 [...]
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE CP_1
TORINESE (TO) nell'anno 1996, Numero 26, Parte II, Serie A.
2. Pone a carico del signor un contributo al mantenimento per la Controparte_1
sig.ra di euro 1.600,00, rivalutabili ISTAT, con decorrenza dal Parte_1
mese di aprile 2024.
2 3. Pone a carico del signor un contributo al mantenimento per la Controparte_1
figlia maggiorenne di euro 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, con Per_1
decorrenza dal mese di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CASELLE TORINESE (TO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 1996, Numero 26, Parte II, Serie
A).
5. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 30.5.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 13/03/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
28.5.2025 tra
(c. f. rappresentata e difesa dagli Avv. DE Parte_1 C.F._1
STROBEL GABRIELLA e Avv. PICOTTI LORENZO presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
CECCONATO ANNA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1
OGGETTO: Divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da note scritte depositate il 26/05/2025, che richiamano le conclusioni congiunte depositate in data 08/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 1837/2024 depositata in data 29/07/2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e la sentenza è passata in giudicato, sono inoltre decorsi i termini di legge tra il deposito delle note scritte per la separazione e il deposito delle note scritte per il divorzio.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte trascritte in calce.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
15/06/1996 in CASELLE TORINESE (TO) tra e Parte_1 [...]
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASELLE CP_1
TORINESE (TO) nell'anno 1996, Numero 26, Parte II, Serie A.
2. Pone a carico del signor un contributo al mantenimento per la Controparte_1
sig.ra di euro 1.600,00, rivalutabili ISTAT, con decorrenza dal Parte_1
mese di aprile 2024.
2 3. Pone a carico del signor un contributo al mantenimento per la Controparte_1
figlia maggiorenne di euro 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, con Per_1
decorrenza dal mese di aprile 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
4. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CASELLE TORINESE (TO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 1996, Numero 26, Parte II, Serie
A).
5. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 30.5.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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