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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. MA IE Presidente
- Dr. ME NO Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4428/2025, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 26/04/1984), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA ANTONIO;
Parte_1
E
(ROMA (RM), 05/10/1982), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA CP_1
ANTONIO;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in data 09/09/2010 nel Comune di Castel Sant'Elia (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 68, p. 2, s. A, vol. 0), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale ove risiedono viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si è già allontanato dalla medesima.
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 residenza principale presso la casa coniugale assegnata alla madre (cfr. punto 2.).
- il padre avrà il figlio a fine settimane alternati dal venerdì, all'orario di uscita dalla scuola, alla domenica sera quando lo riaccompagnerà entro le ore 22.00 presso l'abitazione della madre, seguendolo in detti giorni sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive;
- Il padre avrà con sé il figlio per 30 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale
o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
- i genitori concorderanno con un mese di anticipo il periodo in cui trascorrere una eventuale settimana bianca con il figlio;
tale settimana bianca costituisce un diritto per ciascuno dei genitori ma non un dovere;
- ad anni alterni il padre terrà il figlio con sé nel giorno del compleanno del minore riaccompagnandolo alla casa della madre entro le ore 22.00;
- in considerazione delle condizioni economiche dei due coniugi i medesimi di comune accordo hanno deciso che non sarà previsto, al momento, alcun assegno di mantenimento per il figlio a carico di uno dei genitori;
in ogni caso entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per il figlio in proporzione alle proprie sostanze;
- a carico di ciascun coniuge per quanto sopra riguardo il figlio è previsto il pagamento del 50% cadauno delle spese straordinarie preventivamente concordate;
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente l'istruzione, l'educazione e la salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 26/04/1984) e Parte_1
(ROMA (RM), 05/10/1982), che hanno contratto matrimonio in data 09/09/2010 CP_1 nel Comune di Castel Sant'Elia (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 68, p. 2, s. A, vol. 0), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME NO MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. MA IE Presidente
- Dr. ME NO Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4428/2025, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 26/04/1984), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA ANTONIO;
Parte_1
E
(ROMA (RM), 05/10/1982), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA CP_1
ANTONIO;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario in data 09/09/2010 nel Comune di Castel Sant'Elia (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 68, p. 2, s. A, vol. 0), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1. i coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale ove risiedono viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il marito si è già allontanato dalla medesima.
3. Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 residenza principale presso la casa coniugale assegnata alla madre (cfr. punto 2.).
- il padre avrà il figlio a fine settimane alternati dal venerdì, all'orario di uscita dalla scuola, alla domenica sera quando lo riaccompagnerà entro le ore 22.00 presso l'abitazione della madre, seguendolo in detti giorni sia nell'espletamento dei compiti che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive;
- Il padre avrà con sé il figlio per 30 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, nonché per 7 giorni durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale
o il Capodanno e per quelle Pasquali ad anni alterni;
- i genitori concorderanno con un mese di anticipo il periodo in cui trascorrere una eventuale settimana bianca con il figlio;
tale settimana bianca costituisce un diritto per ciascuno dei genitori ma non un dovere;
- ad anni alterni il padre terrà il figlio con sé nel giorno del compleanno del minore riaccompagnandolo alla casa della madre entro le ore 22.00;
- in considerazione delle condizioni economiche dei due coniugi i medesimi di comune accordo hanno deciso che non sarà previsto, al momento, alcun assegno di mantenimento per il figlio a carico di uno dei genitori;
in ogni caso entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, vitto, alloggio, istruzione, cura, educazione, ricreazione, attività sportive per il figlio in proporzione alle proprie sostanze;
- a carico di ciascun coniuge per quanto sopra riguardo il figlio è previsto il pagamento del 50% cadauno delle spese straordinarie preventivamente concordate;
- i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente l'istruzione, l'educazione e la salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
4. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), 26/04/1984) e Parte_1
(ROMA (RM), 05/10/1982), che hanno contratto matrimonio in data 09/09/2010 CP_1 nel Comune di Castel Sant'Elia (VT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2010, atto n. 68, p. 2, s. A, vol. 0), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 24/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME NO MA IE