Articolo 12 della Legge 22 novembre 1952, n. 1571
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 dicembre 1952
Art. 12.
Le aziende di trasporto, cui e' fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti dall'art. 9, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale.
Le aziende stesse, qualora non applichino i sovraprezzi suddetti, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l'importo medesimo a favore del Fondo suddetto.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1952
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