Articolo 997 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 996Articolo 998
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9 ottobre 2010
Art. 997. Obblighi 1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze; b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; c) rispondere alle chiamate di controllo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010